Oggetto del Consiglio n. 23 del 2 aprile 1953 - Verbale
OGGETTO N. 23/53 - NORME PER LA DISCIPLINA DEI CAMPEGGI ENTRO IL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - Approvazione di stralcio del regolamento previsto dall'articolo 5 del D.L.C.P.S. in data 5 Agosto 1947, N. 871.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di uno stralcio del Regolamento per la disciplina dei campeggi entro il perimetro del Parco nazionale del Gran Paradiso, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Il Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con lettera in data 28 novembre 1952, n. 322/AO, ha fatto presente quanto segue:
"A termine dell'art. 5 del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato, in data 5-8-1947 - n. 871, le norme relative alla tutela della fauna e della flora del Parco, delle sue formazioni geologiche, della bellezza del paesaggio, nonché quelle relative allo sviluppo del turismo, nella zona del Parco, debbono essere stabilite dal Consiglio d'Amministrazione di questo Ente con regolamento da sottoporsi all'approvazione di codesto Consiglio regionale e del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Senonché lo studio e l'elaborazione di detto regolamento richiederà ancora un notevole lasso di tempo e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di questo Ente è venuto nella determinazione di anticipare - con procedura già seguita per il divieto della raccolta di fiori - la disciplina dei campeggi ed attendamenti entro il perimetro del Parco, approvando lo stralcio del regolamento di cui trattasi, che si riporta in allegato alla presente.
A buon fine, si fa presente che la necessità di regolamentare gli attendamenti ed i campeggi, entro il perimetro del Parco, si è imposta a seguito del loro ininterrotto incremento, ma particolarmente per il quasi nessun rispetto dei campeggiatori verso le varie espressioni naturali.
La sentita necessità di tale regolamentazione - che potrebbe essere ampiamente documentata - costituisce un serio problema comune a pressoché tutti i Paesi, talché da più parti se ne è invocata la risoluzione con provvedimenti organici. Infatti, reiterati appelli in tal senso sono stati anche diretti all' "Union Internationale pour la Protection de la Nature", affinché provvedesse ad impostare e risolvere, in campo internazionale, lo studio del problema in argomento.
Si è reputato, quindi, particolarmente importante che questo Ente si facesse promotore della disciplina dei campeggi ed attendamenti entro il perimetro del Parco, stanti i riflessi positivi d'ordine generale che da detta azione potrebbero derivare.
Il presente esperimento di regolamentazione assume poi particolare valore, tenuto conto anche della recente decisione del competente Organo Elvetico, che ha risolto, in senso negativo, il problema stesso, vietando l'impianto di campeggi ed attendamenti entro il perimetro di quel Parco Nazionale.
Si ha, quindi, il pregio di rivolgere viva preghiera alla S.V. Ill.ma, affinché voglia benevolmente sottoporre, con cortese sollecitudine, l'unito stralcio di regolamento all'approvazione dell'On.le Consiglio regionale.
Con distinta osservanza.
IL PRESIDENTE
F.to: Prof. Dr. Fausto Penati"
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In relazione a quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di approvare, nel seguente testo, eventualmente emendato ed integrato, lo stralcio del Regolamento di cui all'articolo 5 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, per la disciplina dei campeggi entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso:
Art. 1
L'impianto di campeggio o attendamento, entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso, è subordinato alla presentazione di apposita domanda e alla conseguente concessione di autorizzazione da parte del Comitato Esecutivo dell'Ente o, nel caso di campeggi od attendamenti non superiori a 20 persone, della Direzione del Parco che - a loro insindacabile giudizio - potranno anche negare l'autorizzazione stessa.
Nel caso di attendamenti provvisori di comitive in transito, i cui componenti non siano superiori a cinque, con soste non eccedenti i quattro giorni in ogni singola località, dovrà essere solamente provveduto alla preventiva notifica scritta, indirizzata alle Guardie del Parco, con l'indicazione delle presunte località di attendamento.
Art. 2
La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione, di cui al precedente articolo, dovrà pervenire alla Direzione del Parco almeno 20 giorni prima dell'inizio del campeggio, salvo trattisi di tende isolate, nel qual caso sarà sufficiente che la domanda stessa sia presentata nelle 24 ore precedenti l'impianto dell'attendamento. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità dell'organizzatore, o del dirigente del campeggio o dell'attendamento, responsabile nei confronti dell'Amministrazione del Parco;
b) località prescelta;
c) data di impianto e presumibile durata;
d) numero dei componenti;
e) dichiarazione di accettazione, da parte dell'organizzatore o responsabile, di tutte le norme e condizioni che saranno disposte dalla Direzione del Parco, della cui osservanza il medesimo si renderà formalmente garante.
Art. 3
Alla domanda per l'impianto del campeggio, dovrà essere unito, quale deposito di garanzia, un assegno circolare intestato all'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, di ammontare determinato in ragione di Lire 1.000 (mille) per ogni partecipante al campeggio.
Nel caso in cui i campeggiatori siano ripartiti in più turni, l'ammontare del deposito di garanzia dovrà essere determinato in riferimento al turno più numeroso. Detto deposito sarà sollecitamente restituito, dopo gli accertamenti di cui al successivo art. 6.
Art. 4
La concessione dell' autorizzazione sarà sempre condizionata alle seguenti norme fondamentali:
a) conoscenza degli scopi e delle finalità proprie del Parco;
b) autorizzazione da parte dei proprietari dei terreni;
c) sistemazione di fossa ubicata secondo le consuete norme igieniche e atta anche alla raccolta delle carte e dei rifiuti in genere;
d) sistemazione dei focolari in modo da non recare danno agli alberi e non costituire pericolo di incendio.
Più precise e dettagliate prescrizioni saranno, di volta in volta, impartite dalla Direzione del Parco e, per essa, dal personale del Corpo delle Guardie del Parco.
Art. 5
La violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti al Parco e la inosservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 4, da parte anche di uno solo fra i campeggiatori o fra gli attendati, potranno comportare - a giudizio insindacabile della Direzione del Parco - il ritiro dell'autorizzazione, a cui dovrà seguire, entro 24 ore, la rimozione dell'accampamento o attendamento.
Art. 6
Almeno 24 ore prima del termine del campeggio o attendamento, dovrà essere provveduto a darne notizia alla Direzione del Parco, che provvederà ad accertare l'avvenuta rimessione in pristino del terreno e la cancellazione di ogni traccia dell'avvenuto campeggio o attendamento.
In caso di inosservanza o deficienza, la Direzione del Parco provvederà a far eseguire i lavori a tal fine occorrenti, utilizzando all'uopo il deposito di garanzia. La somma eventuale residua, dedotta una penalità pari a metà della spesa sostenuta per l'esecuzione dei cennati lavori, sarà rimessa al responsabile del campeggio o attendamento.
Art. 7
Le infrazioni al disposto di cui all'art. 1 saranno punite con multa da Lire 4.000 a Lire 24.000, a mente del R.D. 3 dicembre 1922, n. 1584, art. 14, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'articolo 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250.
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L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che lo stralcio di Regolamento per la disciplina dei campeggi entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso è stato elaborato dal Consiglio di amministrazione del suddetto Ente, ai sensi dell'articolo 5 del D. L. 5-8-1947, n. 871, del C.P.S..
Precisa che il predetto articolo stabilisce che le norme relative alla tutela della fauna e della flora del Parco debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale e del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Osserva che il suddetto stralcio di Regolamento non vieta di tenere campeggi entro il territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, ma stabilisce le formalità e le norme che debbono essere osservate da coloro che intendono tenere campeggi nel suddetto territorio.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di essere favorevole all'approvazione dello stralcio di Regolamento di cui si tratta, in quanto riconosce la necessità che siano regolamentati gli attendamenti ed i campeggi, dato il poco rispetto che i campeggiatori, in genere, hanno verso le varie manifestazioni della natura.
Ritiene che analoghe norme dovrebbero essere elaborate ed approvate, con legge regionale, per la disciplina dei campeggi e degli attendamenti in tutto il territorio della Regione.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, precisa che, in alcuni Comuni, i campeggi e gli attendamenti sono già disciplinati da apposite e precise norme approvate dalle Amministrazioni comunali, per iniziativa assunta dai Sindaci. Cita, a titolo di esempio, la località di Champoluc, ove gli attendamenti vengono posti in località prestabilite e previa assicurazione formale, da parte dei dirigenti degli attendamenti stessi, circa la scrupolosa osservanza delle norme prescritte.
Prendono, altresì, parte alla discussione i Consiglieri Signori BREAN, CUAZ, MANGANONI e Geom, G. NICCO.
Il Consigliere Geom. G. NICCO pone in rilievo che tutto il territorio della Valle di Aosta è da considerarsi zona panoramica e formula, pertanto, viva raccomandazione, in particolar modo all'Assessorato al Turismo, affinché sia presa in esame la sua proposta di elaborazione di norme regionali per la disciplina degli attendamenti e dei campeggi in tutto il territorio della Regione.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per formulare proposte od osservazioni, pone ai voti, per alzata di mano, la approvazione dello stralcio sopra- riportato del Regolamento per la disciplina dei campeggi entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
IL CONSIGLIO
visto l'articolo 14 del R.D. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
visto l'articolo 7 del D.L. n. 1250, in data 21 ottobre 1947;
visto l'articolo 5 del D.L. del C.P.S., in data 5 agosto 1947, n. 871;
ritenuta l'urgente necessità dell'approvazione di uno stralcio del Regolamento per la disciplina dei campeggi entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso;
ad unanimità di voti;
Delibera
di approvare, nel seguente testo - per quanto di competenza del Consiglio regionale - lo stralcio del Regolamento per la disciplina dei campeggi entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso:
Art. 1
L'impianto di campeggio o attendamento, entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso, è subordinato alla presentazione di apposita domanda e alla conseguente concessione di autorizzazione da parte del Comitato Esecutivo dell'Ente o, nei casi di campeggi od attendamenti non superiori a 20 persone, della Direzione del Parco che - a loro insindacabile giudizio - potranno anche negare l'autorizzazione stessa.
Nel caso di attendamenti provvisori di comitive in transito, i cui componenti non siano superiori a cinque, con soste non eccedenti i quattro giorni in ogni singola località, dovrà essere solamente provveduto alla preventiva notifica scritta, indirizzata alle Guardie del Parco, con l'indicazione delle presunte località di attendamento.
Art. 2
La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione, di cui al precedente articolo, dovrà pervenire alla Direzione del Parco almeno 20 giorni prima dell'inizio del campeggio, salvo trattisi di tende isolate, nel qual caso sarà sufficiente che la domanda stessa sia presentata nelle 24 ore precedenti l'impianto dell'attendamento. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità dell'organizzatore, o del dirigente del campeggio o dell'attendamento, responsabile nei confronti dell'Amministrazione del Parco;
b) località prescelta;
c) data di impianto e presumibile durata;
d) numero dei componenti;
e) dichiarazione di accettazione, da parte dell'organizzatore o responsabile, di tutte le norme e condizioni che saranno emanate dalla Direzione del Parco, della cui osservanza il medesimo si renderà formalmente garante.
Art. 3
Alla domanda per l'impianto del campeggio, dovrà essere unito, quale deposito di garanzia, un assegno circolare intestato all'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, di ammontare determinato in ragione di L. 1.000 (mille) per ogni partecipante al campeggio.
Nel caso in cui i campeggiatori siano ripartiti in più turni, l'ammontare del deposito di garanzia dovrà essere determinato in riferimento al turno più numeroso. Detto deposito sarà sollecitamente restituito, dopo gli accertamenti di cui al successivo articolo 6.
Art. 4
La concessione dell' autorizzazione sarà sempre condizionata alle seguenti norme fondamentali:
a) conoscenza degli scopi e delle finalità proprie del Parco;
b) autorizzazione da parte dei proprietari dei terreni;
c) sistemazione di fossa ubicata secondo le consuete norme igieniche e atta anche alla raccolta delle carte e dei rifiuti in genere;
d) sistemazione dei focolari in modo da non recare danno agli alberi e non costituire pericolo di incendio.
Più precise e dettagliate prescrizioni saranno, di volta in volta, impartite dalla Direzione del Parco e per essa dal personale del Corpo delle Guardie del Parco.
Art. 5
La violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti al Parco e la inosservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 4, da parte anche di uno solo fra i campeggiatori o fra gli attendati, potrà comportare - a giudizio insindacabile della Direzione del Parco - il ritiro dell'autorizzazione, a cui dovrà seguire, entro 24 ore, la rimozione dell'accampamento o attendamento.
Art. 6
Almeno 24 ore prima del termine del campeggio o attendamento, dovrà essere provveduto a darne notizia alla Direzione del Parco, che provvederà ad accertare l'avvenuta rimessione in pristino del terreno e la cancellazione di ogni traccia dell'avvenuto campeggio o attendamento.
In caso di inosservanza e deficienza, la Direzione del Parco provvederà a far eseguire i lavori a tal fine occorrenti, utilizzando all'uopo il deposito di garanzia. La somma eventuale residua, dedotta una penalità pari alla metà della spesa sostenuta per l'esecuzione dei cennati lavori, sarà rimessa al responsabile del campeggio o attendamento.
Art. 7
Le infrazioni al disposto di cui all'art. 1 saranno punite con multa da Lire 4.000 a Lire 24.000, a mente del R.D. 3 dicembre 1922, n. 1584, art. 14, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'articolo 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250.
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Si dà atto che, su richiesta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, il Consiglio approva il rinvio, all'adunanza di domani, della trattazione dell'oggetto iscritto al n. 11 dell'ordine del giorno: "Designazione di membri rappresentanti il Consiglio regionale in seno al costituendo Comitato Forestale per la Valle d'Aosta".
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