Oggetto del Consiglio n. 14 del 2 aprile 1953 - Verbale

OGGETTO N. 14/53 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA (ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI).

Il Presidente, Ing. PASQUALI, dichiara aperta la discussione sulla proposta di approvazione di una legge regionale recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nel territorio della Valle d'Aosta.

Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul progetto di legge predisposto dall'apposita Commissione legislativa consiliare, nominata nell'adunanza del 5 ottobre 1951, nonché sulla relazione illustrativa del progetto di legge stesso e sul referto della Presidenza del Consiglio.

Osserva che il referto, la relazione ed il progetto di legge di cui si tratta sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale, nell'adunanza del 5 ottobre 1951 (oggetto n. 84), nominava apposita Commissione consiliare, composta dei Sigg. Cheillon Clemente, Dujany Dott. Cesare, Nicco Geom. Giulio, Marcoz Avv. Oreste e Marguerettaz Cav. Pietro, alla quale demandava l'incarico di procedere allo studio ed alla elaborazione di un progetto di legge regionale recante norme per la regolamentazione della caccia nel territorio della Valle d'Aosta.

La Commissione suddetta, in esecuzione del mandato conferitole, ha elaborato l'unito schema di disegno di legge regionale, illustrando, in una breve relazione, i criteri informatori ai quali si è attenuta nel formulare il progetto.

Lo schema di disegno di legge e la relazione sono stati trasmessi dal Presidente della Commissione a questa Presidenza con lettera, in data 10 marzo 1953, nella quale, fra altro, si fa presente la urgente necessità della approvazione e della emanazione di una legge regionale recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nel territorio della Valle di Aosta.

SI SOTTOPONE, pertanto, all'esame ed all'approvazione del Consiglio lo schema di disegno di legge regionale di cui si tratta, da emanarsi in base alla facoltà normativa primaria spettante in materia alla Regione, a' sensi dell'articolo 2, lett. l) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

---

ALLEGATI: Relazione e schema di disegno di legge.

---

COMMISSIONE CONSILIARE

PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Relazione

Il sottoscritto, Presidente della Commissione consiliare nominata con deliberazione del Consiglio regionale n. 84, in data 5 ottobre 1951, con l'incarico di procedere allo studio ed alla elaborazione di un progetto di legge regionale recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nel territorio della Valle d'Aosta, si onora riferire in merito alle conclusioni cui la Commissione stessa è pervenuta, dopo un attento ed accurato studio del problema.

Per maggior chiarimento ed a sostegno delle conclusioni stesse, reputa opportuno premettere alcune considerazioni preliminari che hanno orientato i lavori della Commissione.

Se le vigenti disposizioni legislative statali, inerenti all'esercizio venatorio, possono considerarsi, in complesso, idonee nell'ambito dell'intero territorio nazionale, esse non sono, però, sufficienti a tutelare il patrimonio faunistico ed a regolamentare ed a disciplinare l'esercizio della caccia per quanto si riferisce alla particolare situazione di questa Regione.

La Commissione è venuta, quindi, nella determinazione di formulare una legge regionale il più possibile aderente alle impellenti necessità locali.

Ne consegue che si è reso necessario, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, prevedere l'avocazione all'Amministrazione regionale delle attribuzioni del Ministero per la Agricoltura e le Foreste ed al Presidente della Giunta regionale di quelle esercitate, in materia, dal Prefetto.

Si è, quindi, ritenuto necessario di prevedere l'istituzione dei seguenti Organi regionali e cioè il Comitato regionale per la Caccia e le Sezioni comunali Cacciatori Valle d'Aosta, poste, queste ultime, alle dirette dipendenze del Comitato stesso.

La Commissione, inoltre, non ritenendo né opportuna né giustificata la creazione di una Federazione regionale della Caccia, come avvenne nella Regione Autonoma Siciliana, assegna al Comitato regionale per la Caccia tutte le mansioni attribuite alla Sezione provinciale, che verrebbe abolita con l'emananda legge regionale; la Sezione provinciale rappresenta, quale organo periferico, la Federazione Italiana della Caccia.

Fra le decisioni, prese dalla Commissione, vi è quella - la più importante - concernente la istituzione, nella Regione, dell'esercizio della caccia controllata, permettendo così al Comitato regionale, mediante la pubblicazione dell'annuale manifesto o calendario venatorio, di adottare tutti quei provvedimenti indispensabili al regolare esercizio della caccia in Valle d'Aosta ed alla conservazione ed incremento del patrimonio faunistico della nostra Regione che, specie nell'ultimo decennio, andò progressivamente depauperandosi in maniera veramente impressionante.

Si tralascia di illustrare singolarmente le disposizioni contenute nell'unito progetto di legge, ritenendolo superfluo.

Aosta, lì 6 marzo 1953.

Il PRESIDENTE

della COMMISSIONE CONSILIARE

F.to: Pietro Marguerettaz

---

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Legge , n ...........

PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L' ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA (Zona faunistica delle Alpi).

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I°

Organi consultivi e periferici

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha la potestà legislativa primaria in base all'articolo 2 - lettera l) - dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato la materia della caccia con proprie leggi, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al Prefetto e al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sono attribuite rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e all'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessore regionale dell'Agricoltura.

Art. 2

Per l'organizzazione, la direzione e l'amministrazione venatoria della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono istituiti i seguenti organi:

a) Comitato regionale per la caccia;

b) Sezioni comunali Cacciatori Valle di Aosta.

Art. 3

I componenti del Comitato regionale per la caccia, che ha sede nel capoluogo della Regione, sono:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, che assume le funzioni di Presidente;

b) l'Ispettore regionale forestale, od un suo rappresentante;

c) un Professore di scienze naturali (possibilmente zoologo);

d) un rappresentante dell'Ufficio regionale per il Turismo, designato dall'Assessore competente;

e) un rappresentante degli agricoltori, scelto dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, fra i designati dalle Associazioni locali esistenti;

f) cinque rappresentanti dei cacciatori, di cui uno concessionario di riserva, designati in libera elezione dall'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni comunali dei cacciatori della Valle d'Aosta, o dei loro delegati, convocati nel capoluogo della Regione dal Presidente del Comitato regionale per la caccia.

I cinque rappresentanti dei cacciatori eleggono nel proprio seno il Vice Presidente.

Art. 4

L'assemblea per la designazione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, sarà valida se ad essa interverranno i rappresentanti della maggioranza delle Sezioni comunali. Gli intervenuti, in rappresentanza delle Sezioni comunali, disporranno ciascuno d'un voto per ogni cinquanta o frazioni di cinquanta non inferiori a trenta soci iscritti nelle Sezioni da almeno un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Ad una Sezione comunale non potrà essere consentito di avere più di due designati nel Comitato regionale per la caccia.

Art. 5

Il Comitato regionale per la caccia è nominato dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, il quale può deliberarne lo scioglimento per gravi motivi.

I componenti del Comitato durano in carica sei anni, salvo il caso di scioglimento deliberato dall'Assessore, e possono essere riconfermati.

I membri che non facciano parte del Comitato, a ragione dell'ufficio rivestito, che non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

Art. 6

Tutte le cariche sono gratuite. Le spese sostenute dai componenti del Comitato, con residenza fuori del capoluogo della Regione, per assistere alle adunanze, possono essere rimborsate dal Comitato stesso.

Art. 7

Le adunanze del Comitato regionale sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; le sue decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 8

Le funzioni di Segretario del Comitato regionale per la caccia sono assolte da persona assunta e retribuita dal Comitato stesso.

Art. 9

Il Collegio dei revisori dei conti è formato. da tre membri, di cui due nominati dai Presidenti delle Sezioni comunali, o loro delegati, secondo le norme e le limitazioni previste dai precedenti articoli 3 e 4, ed il terzo, che assume la presidenza del Collegio, designato dall'Assessore regionale alle Finanze.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I servizi di tesoreria e di cassa del Comitato sono affidati ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione da approvarsi dall'Assessore regionale per l'Agricoltura.

Art. 10

Spetta al Comitato regionale per la caccia di:

a) disimpegnare i compiti analoghi a quelli fissati dalle vigenti leggi statali al Comitato centrale, ai Comitati provinciali ed al Comitato compartimentale per la caccia;

b) vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia venatoria;

c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, ai competenti uffici regionali le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite o zone di ripopolamento e cattura e delle riserve di caccia in concessione ed i voti formulati in materia venatoria, e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Regione;

d) indicare ai competenti uffici regionali quali bandite e quali riserve rispondono agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;

e) provvedere, a termine dell'articolo 16 della presente legge, alla compilazione e pubblicazione annuale del manifesto o calendario venatorio, riportando le disposizioni relative all'esercizio della caccia nella Regione;

f) provvedere a tutte le iniziative atte a conseguire, nella Regione, il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche mediante opportune immissioni di riproduttori, ed alla repressione degli abusi in materia di caccia o di uccellagione, a mezzo di apposite guardie giurate in servizio permanente e volontario;

g) provvedere all'amministrazione e alla gestione dei fondi;

h) provvedere al tesseramento nella Regione ed al rilascio degli speciali permessi di caccia giornalieri ed annuali, a termine dell'art. 18 della presente legge;

i) fissare, anno per anno, l'importo della tessera e dei permessi giornalieri ed annuali che danno diritto all'esercizio venatorio nella Regione;

l) provvedere al servizio di controllo sul funzionamento delle dipendenti Sezioni comunali Cacciatori della Regione;

m) applicare le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari;

n) deliberare il Regolamento del personale e la convenzione dei servizi di cassa e di tesoreria.

Il Comitato regionale per la Caccia ha facoltà di accettare, col consenso dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, i compiti di rappresentanza, nell'ambito della Regione, che la Federazione italiana della Caccia vorrà demandarle, sempre che questi, a giudizio dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, siano riconosciuti compatibili colle funzioni pubbliche demandate al Comitato.

Art. 11

Le Sezioni comunali Cacciatori, alle quali viene riconosciuto il diritto di partecipazione all'Assemblea di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono quelle che, formate dai cacciatori residenti nel Comune, abbiano un numero di soci non inferiore a trenta e siano riconosciute dal Comitato regionale per la caccia.

Qualora il numero dei cacciatori residenti in un Comune non raggiunga il numero di trenta, potranno costituirsi Sezioni con cacciatori di Comuni viciniori, onde raggiungere il numero di trenta.

La sede di tale Sezione è stabilita dai cacciatori.

In caso di disaccordo, la sede è fissata dal Comitato regionale.

In un Comune non può esistere più di una Sezione.

Queste Sezioni comunali sono poste alle dirette dipendenze del Comitato regionale per la caccia.

Art. 12

Presso ogni Sezione comunale è costituito un Consiglio direttivo composto:

a) dal Presidente;

b) dal Vice-Presidente;

c) da tre Consiglieri;

d) da un Segretario.

Le predette sei persone sono elette, a scrutinio segreto, nell'assemblea generale dei soci di ciascuna Sezione.

I suindicati sei membri, componenti il Consiglio direttivo, eleggono nel loro seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Art. 13

Ai componenti il Consiglio sezionale non è dovuta alcuna indennità.

Essi durano in carica sei anni e possono essere rieletti.

Art. 14

Compito precipuo delle Sezioni comunali è quello di curare il buon andamento delle Sezioni stesse e di informare tempestivamente il Comitato regionale circa le necessità, proposte, pareri e tutte quelle segnalazioni atte a migliorare ed incrementare il patrimonio faunistico e l'esercizio venatorio nella Regione.

Art. 15

Per la validità delle Assemblee generali delle Sezioni comunali è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida purchè sia presente un quarto dei soci.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo delle Sezioni comunali è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

TITOLO II°

Esercizio venatorio

Art. 16

Il Comitato regionale per la caccia provvede annualmente alla compilazione e tempestiva pubblicazione del manifesto o calendario venatorio, in cui debbono essere, fra l'altro, indicati gli speciali divieti e le particolari limitazioni di tempo, di luogo ed eventualmente di numero di capi di selvaggina, il tutto nell'interesse della protezione della fauna e dell'esercizio della caccia controllata nella zona faunistica delle Alpi, nella quale è compreso il territorio della Valle d'Aosta.

Il predetto calendario venatorio è firmato dal Presidente del Comitato regionale per la caccia.

TITOLO III°

Esercizio di caccia controllata

Art. 17

Tutto il territorio della Valle d'Aosta, essendo situato entro i limiti della zona faunistica delle Alpi, è costituito in riserva per la caccia nell'interesse della protezione della selvaggina, ad eccezione del territorio incluso nel Parco nazionale del Gran Paradiso.

La caccia non potrà esercitarvisi se non mediante le speciali concessioni stabilite negli articoli che seguono.

Art. 18

I titolari di licenza di caccia aventi residenza stabile nella Valle d'Aosta ed i proprietari di aziende e di case di abitazione siti nel territorio della Valle d'Aosta potranno esercitare la caccia nella Regione solo se muniti di speciale tessera da rilasciarsi annualmente dal Comitato regionale.

I titolari di licenza di caccia, che non si trovano nelle condizioni previste nel capoverso precedente, possono esercitare la caccia nella Valle d'Aosta solo se muniti di apposito permesso giornaliero o di apposita tessera annuale di caccia da rilasciarsi dal Comitato regionale.

Sono compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 17 ed ai commi precedenti del presente articolo i concessionari di riserva di cui al terzo comma dell'articolo 43 del Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016. Nulla è innovato sulla disciplina di tali riserve che, nella Regione autonoma Valle d'Aosta, assumono la denominazione "Riserva in concessione" e per le quali continuano ad aver vigore le norme vigenti in proposito.

Art. 19

Gli importi delle speciali tessere o permessi, di cui all'articolo precedente, sono fissati annualmente dal Comitato regionale per la caccia, a' termini dell'articolo 10 lettera h).

Art. 20

Il Comitato regionale per la caccia, nella persona del suo Presidente, che lo rappresenta legalmente, è autorizzato a costituirsi parte civile in ogni procedimento penale, per violazione delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Agli effetti della valutazione dei danni derivanti da un qualsiasi reato contravvenzionale previsto e punito dalle leggi e regolamenti inerenti all'esercizio della caccia e alla protezione della selvaggina, ad ogni capo di selvaggina, indebitamente ucciso o catturato, viene attribuito, dal Comitato regionale, il valore dell'animale vivo e cioè il prezzo d'acquisto dell'animale stesso quale riproduttore.

Art. 21

Per gravi fatti di ordine amministrativo, morale, disciplinare o giudiziario o per patenti violazioni alle norme statutarie o per inattività, il Comitato regionale per la caccia può disporre lo scioglimento dei Consigli direttivi delle dipendenti Sezioni comunali, provvedendo alla nomina di un Commissario straordinario.

Art. 22

Oltre a quanto è espressamente disposto dalla presente legge, hanno vigore, nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, le norme contemplate dalle leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio della caccia e la protezione della selvaggina, in quanto siano applicabili e non contrastino con le norme della presente legge.

Art. 23

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì

---

Su invito del Presidente, Ing. PASQUALI, il Consigliere segretario, Geom. Valleise, dà lettura degli atti di ufficio soprariportati, concernenti il progetto di legge in esame.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, comunica, quindi, che, prima di passare all'esame ed alla discussione dei singoli articoli, il Consiglio deve procedere ad un esame di carattere generale del progetto di legge nel suo complesso, con particolare riguardo ai principi informatori seguiti dalla Commissione nell'espletamento del mandato ricevuto.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce in merito ai lavori della Commissione consiliare ed al progetto di legge regionale in esame.

Ricorda che, nell'adunanza consiliare delli 31 luglio 1952 (oggetto n. 79), il Consiglio ha approvato, con legge regionale, la proroga della riserva intercomunale di caccia della Valle d'Aosta, per il periodo dal 1 agosto 1952 al 1 agosto 1953. Illustra lo scopo della riserva di caccia nella Valle e precisa che, con la suddetta proroga, si è inteso di proteggere il patrimonio faunistico e di disciplinare e limitare l'esercizio della caccia nel territorio della Valle d'Aosta, in attesa della elaborazione e della approvazione di apposita legge regionale per la regolamentazione di tale materia.

Informa che, in sede di approvazione del calendario venatorio regionale, l'esercizio della caccia nella Regione è stato limitato, lo scorso anno, a tre giorni settimanali.

Ritiene, però, che tale limitazione non sia ancora sufficiente per impedire una eccessiva distruzione della selvaggina. Esprime, quindi, parere che sia necessario approvare la proposta legge regionale e che l'esercizio della caccia debba essere ulteriormente limitato e disciplinato, in conformità a quanto si auspica da più parti.

Osserva che, con le prospettate necessarie restrizioni, non si intende precludere la possibilità ai cacciatori provenienti da altre Regioni di esercitare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, a condizione che gli stessi versino un determinato contributo agli effetti del rilascio di apposito permesso giornaliero o di apposita tessera annuale di caccia da parte del Comitato regionale per la caccia, Comitato che deve finanziare ingenti spese per il ripopolamento.

Passando all'esame del progetto di legge regionale, rileva che la Commissione consiliare, molto giustamente, non ha ritenuto opportuno di creare una Federazione regionale della caccia, in quanto tale ente sarebbe stato un duplicato del Comitato regionale, al quale sono assegnate tutte le competenze e attribuzioni spettanti alle Sezioni provinciali, che rappresentano, quali organi periferici, la Federazione italiana della caccia.

Fa presente che, per l'organizzazione, la direzione e l'amministrazione dell' attività venatoria nel territorio della Regione, è prevista, all'articolo 2, l'istituzione di un Comitato regionale per la caccia e di Sezioni comunali cacciatori, queste ultime poste sotto la dipendenza diretta del Comitato regionale, al quale sono assegnate anche le funzioni del Comitato centrale, del Comitato compartimentale e dei Comitati provinciali per la caccia.

Rileva che è pure previsto di sottoporre alla dipendenza del Comitato regionale le Sezioni aventi particolari privilegi.

Informa che le disposizioni limitative al libero esercizio della caccia già emanate hanno riscosso vasti consensi non soltanto nel campo nazionale ma anche nel campo internazionale.

Accenna, fra altro, oltre ai vari telegrammi ricevuti dalle Sezioni comunali cacciatori, ad una lettera di plauso pervenuta dal "Conseil International de la Chasse, de Paris", e all'elogio, per le restrizioni poste nel calendario venatorio regionale, fatto dal Movimento italiano per la protezione della Natura - sede di Torino -, che, secondo quanto comunicato dal Prof. Videsott, ha rilevato che, mentre in Sicilia la caccia primaverile è aperta fino al mese di luglio, il periodo di cacciagione è gradualmente limitato man mano che si sale verso il settentrione e cita, a titolo di esempio, la Valle d'Aosta e la Provincia di Bolzano.

Conclude, dichiarando di ritenere che il progetto di legge sottoposto all'approvazione del Consiglio corrisponda alle particolari necessità locali e ai desiderata dei cacciatori della Valle d'Aosta.

Il Consigliere Geom. G. NICCO, nella sua qualità di membro della Commissione consiliare che ha proceduto alla elaborazione del progetto di legge di cui si tratta, comunica che il problema della disciplina e della regolamentazione della caccia in Valle di Aosta è stato approfondito e studiato in ogni dettaglio dalla predetta Commissione. Rileva che, molto opportunamente, l'Assessore Geom. Arbaney ha richiesto il parere del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in merito al progetto stesso, prima di sottoporlo all'approvazione del Consiglio, al fine di evitare che la Commissione di Coordinamento, in sede di esame della deliberazione consiliare, abbia a formulare rilievi propri o governativi in ordine al testo della legge regionale quale sarà approvata dal Consiglio.

Precisa di ritenere che il progetto di legge risponda in pieno alle esigenze locali e ai desiderata di quei cacciatori che esercitano la caccia considerandola uno sport nel vero senso della parola e non già unicamente come un mezzo di distruzione della selvaggina.

Osserva che la Commissione ha ritenuto che l'esercizio della caccia nel territorio della Valle d'Aosta debba essere consentito non solo ai cacciatori aventi residenza stabile nella Regione, ma anche ai cacciatori provenienti da altre Regioni, previo pagamento di una somma - che non deve essere eccessiva - per il rilascio di apposito permesso giornaliero o di apposita tessera annuale di caccia. Rileva che la caccia costituisce anche un'attrazione turistica per la Valle d'Aosta.

Formula l'augurio che possano essere costituite bandite per la protezione del patrimonio faunistico e per consentire il ripopolamento della selvaggina.

Rileva che le norme della legge regionale dovranno essere rigorosamente osservate ed applicate per la salvaguardia del patrimonio faunistico locale. A tal fine auspica la creazione di molte bandite.

L'unico rilievo che ritiene di dover fare in merito alla proposta di legge concerne il numero minimo dei cacciatori (stabilito in trenta) prescritto per la costituzione di una Sezione comunale cacciatori. È vero - egli osserva - che esiste la possibilità, per i cacciatori residenti in Comuni limitrofi, di unirsi e di costituire Sezioni intercomunali; tuttavia le Sezioni stesse non potrebbero, in alcuni casi, funzionare regolarmente per le difficoltà di accesso derivanti ai cacciatori dalla lontananza della sede della Sezione dalle località di loro residenza. Rileva, quindi, l'opportunità che tale numero minimo sia ridotto in sede di esame e di approvazione dell'articolo 11 del disegno di legge.

Mr. le Conseiller CHEILLON déclare qu'en certaines Communes les chasseurs ne dépassent pas le nombre de douze ou quinze (par exemple, à La Thuile et à Cogne) et que la constitution de Sections intercommunales n'est pas toujours indiquée à cause de la distance qui sépare certaines Communes limitrophes mais isolées.

Pour ces motifs, il est d'avis que le nombre requis pour la constitution d'une Section communale doive être réduit et fixé à quinze au maximum.

Il Consigliere Sig. CUAZ comunica di approvare, nel suo complesso, il progetto di legge regionale sottoposto all'approvazione del Consiglio e di concordare con il Consigliere Geom. G. Nicco sulla grande importanza e necessità della costituzione di bandite per la protezione e per il ripopolamento della selvaggina.

Ritiene che i cacciatori locali, in quanto maggiormente interessati, possano e debbano proteggere le bandite e che la difesa delle stesse dovrebbe costituire uno degli scopi precipui delle Sezioni comunali.

Osserva, a questo proposito, che i proventi relativi ai permessi giornalieri, rilasciati ai cacciatori provenienti da altre Regioni, potrebbero essere introitati dalle singole Sezioni comunali nel cui territorio viene autorizzata la caccia con i predetti permessi, in modo che dette Sezioni abbiano un incentivo a sorvegliare e a proteggere le bandite nonché mezzi finanziari sufficienti per le spese di gestione delle stesse.

Propone che l'articolo 14, concernente i compiti delle Sezioni comunali, sia completato prevedendo che le Sezioni comunali, singolarmente o in unione con altre Sezioni limitrofe, possano costituire bandite e gestirle direttamente e che alle Sezioni stesse siano, in tal caso, devoluti i proventi dei permessi giornalieri o annui di caccia rilasciati ai cacciatori, residenti fuori della Valle, che vadano a cacciare nel territorio delle Sezioni medesime.

Mr. le Conseiller MATHAMEL déclare d'être entièrement de l'avis de Mr. le Conseiller Cuaz. A ce propos, il informe d'avoir signalé, maintes fois, aux gardes chasses que tous les dimanches, à Chambave, l'on voit des braconniers qui chassent dans la réserve.

Il ajoute, sur requête de Mr. le Président de la Junte, Avt. Caveri, que les gardes chasses ont signalé le fait au Colonel qui exerce les fonctions de Secrétaire auprès du Comité de la chasse.

Mr. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, remarque que les gardes chasses doivent faire rapport à l'autorité compétente.

Mr. le Conseiller CHEILLON déclare que le fait énoncé par Mr. le Conseiller Mathamel fait ressortir la nécessité que le Conseil prenne en considération les suggestions faites par Mr. le Conseiller Cuaz, avec lequel il concorde pleinement.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende fare osservazioni o rilievi di carattere generale sul progetto di legge regionale, dà la parola all'Assessore Geom. Arbaney.

L'Assessore Geom. ARBANEY, rispondendo alle osservazioni e ai rilievi formulati dai Signori Consiglieri, fa presente di non essere contrario, in linea di principio, a ridurre da 30 a 15 il numero minimo di soci prescritto per la costituzione di Sezioni comunali o intercomunali di cacciatori.

In merito all'osservazione del Consigliere Sig. Cuaz, secondo il quale gli importi dei permessi giornalieri di caccia dovrebbero essere devoluti alle Sezioni comunali nel cui territorio si autorizza la caccia, osserva che ritiene opportuno, per varie ragioni, che detti proventi siano, invece, introitati e incamerati dal Comitato regionale: in primo luogo per la necessità di provvedere alle spese per il ripopolamento.

Rileva che, lo scorso anno, la spesa per il ripopolamento è ammontata ad oltre due milioni di lire, di cui un milione erogato dall'Amministrazione regionale e un milione versato dai cacciatori.

Osserva che le Sezioni comunali, particolarmente quelle che comprendono un limitato numero di soci, si troverebbero in difficoltà tecniche e, praticamente, nella impossibilità di sostenere le ingenti spese per il ripopolamento.

Dichiara di concordare pienamente sulla necessità di creare bandite, che costituiscono l'unico mezzo efficace per il ripopolamento.

Rileva l'opportunità di costituire una bandita su un versante di ogni vallata e ritiene indispensabile che, come già detto dal Consigliere Sig. Cuaz, le Sezioni comunali e gli stessi cacciatori sorveglino attentamente, allo scopo di impedire che bracconieri vadano a cacciare nelle bandite.

Ritiene, inoltre, augurabile che i cacciatori esercitino la caccia come sport e non solo come mezzo di distruzione della selvaggina.

Richiamandosi alla segnalazione fatta dal Consigliere Sig. Mathamel, rileva che, in caso di accertate infrazioni, anziché limitarsi a segnalarle generalmente ai dirigenti del Comitato regionale (Presidente o Segretario), occorre fare tempestiva e precisa denuncia dei fatti, in modo che il Comitato regionale possa inviare sul posto i guardia-caccia per le constatazioni ed i provvedimenti del caso.

Osserva che faranno parte del nuovo Comitato regionale per la caccia anche i rappresentanti delle Sezioni comunali cacciatori, ai quali potrebbero essere pure segnalate le eventuali infrazioni.

In merito alla questione dei fondi costituiti dai canoni dei permessi giornalieri rilasciati ai cacciatori residenti fuori Valle, insiste nuovamente sulla necessità che tali fondi siano introitati e gestiti dal Comitato regionale, anziché dalle Sezioni comunali.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni o proposte di carattere generale sul progetto di legge regionale di cui si tratta, invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del progetto stesso, articoli di cui viene data lettura dal Consigliere Segretario Geom. Valleise.

Articoli 1 e 2: Si dà atto che gli articoli 1 e 2 vengono approvati, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

Articolo 3: L'Assessore Geom. ARBANEY, in merito all'articolo 3, che concerne la composizione del Comitato regionale per la Caccia, propone che, alla lettera b), (Ispettore regionale forestale, od un suo rappresentante) le parole "od un suo rappresentante" siano sostituite con le parole "od altro funzionario tecnico da lui delegato".

Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modificazione proposta alla lettera b) dall'Assessore Geom. Arbaney.

Articolo 4: Si dà atto che, su proposta del Consigliere Geom. G. NICCO, approvata dal Consiglio, l'esame e l'approvazione dell'articolo 4 vengono rinviati ad avvenuta approvazione dell'articolo 11, che statuisce circa il numero minimo dei soci richiesto per la costituzione delle Sezioni comunali cacciatori.

Articolo 5: Su rilievo del Presidente, Ing. PASQUALI, l'Assessore Geom. ARBANEY propone che, al terzo paragrafo, sia inserita la dizione "senza giustificato motivo" fra le parole "non intervengano" e le parole "a tre adunanze consecutive".

Si dà atto che l'articolo 5 risulta approvato, ad unanimità, dal Consiglio nel testo originario per quanto concerne i capoversi l e 2, e nella seguente nuova formulazione per quanto concerne il 3° capoverso: "I membri che non facciano parte del Comitato, a ragione dell'ufficio rivestito, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e debbono essere sostituiti".

Articoli 6, 7, 8 e 9: Si dà atto che gli articoli 6, 7, 8 e 9 vengono approvati, all'unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

Articolo 10: Su richiesta del Consigliere Sig. CHEILLON, l'Assessore Geom. ARBANEY precisa che alla lettera c) dell'articolo 10 è detto, fra altro, che al Comitato regionale per la Caccia compete l'esame e l'istruttoria delle pratiche per la concessione e la revoca delle bandite e delle riserve di caccia in concessione, di cui rileva l'utilità e la necessità agli effetti del ripopolamento della selvaggina.

Richiamando, quindi, l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'ultimo comma dell'articolo 10, osserva che, nella frase "... siano riconosciuti compatibili con le funzioni pubbliche demandate al Consiglio", la parola "Consiglio" va sostituita, per rettifica, con la parola "Comitato".

Il Consiglio concorda e approva la proposta sostituzione.

Si dà atto che l'articolo 10 è approvato con la sostituzione, all'ultimo comma - parte finale -, della parola "Comitato" alla parola "Consiglio".

Articolo 11: Il Presidente, Ing. PASQUALI, ricorda che, in sede di discussione di carattere generale sul progetto di legge, sono stati formulati rilievi circa il numero minimo dei soci previsto per la costituzione delle Sezioni comunali cacciatori. Invita, quindi, i Consiglieri che hanno fatto i rilievi di cui si tratta a formulare proposte concrete circa la riduzione del numero minimo predetto.

Il Consigliere Sig. CHEILLON propone che sia stabilito il numero minimo di quindici, anziché di trenta.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di concordare con il Consigliere Sig. Cheillon.

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che, stabilendo in quindici il numero minimo dei soci prescritto per la costituzione delle Sezioni comunali cacciatori, si favorisce la costituzione di un maggior numero di Sezioni, il che aumenterà il lavoro della Segreteria del Comitato regionale.

Aggiunge, peraltro, che, con la costituzione di nuove Sezioni, sarà possibile esplicare una sorveglianza più diretta per la salvaguardia della selvaggina.

Si dà atto che l'articolo 11 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, nel testo originario, con la sostituzione della parola "trenta" con la parola "quindici", (al 1° e al 2° comma), a modifica del numero minimo di cacciatori prescritto per la costituzione di Sezioni comunali cacciatori.

Articolo 4: Su invito del Presidente, Ing. PASQUALI, il Consiglio passa alla discussione dell'articolo 4, il cui esame era stato rinviato ad avvenuta approvazione dell'articolo 11.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, osserva che, in seguito alle modificazioni apportate all'articolo 11, nella frase: "Gli intervenuti, in rappresentanza delle Sezioni comunali, disporranno ciascuno di un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta non inferiore a trenta soci iscritti nelle Sezioni...", la parola "trenta" deve essere sostituita con la parola "quindici".

Esprime, peraltro, parere che, in relazione alla riduzione, da trenta a quindici, del numero di soci occorrenti per la costituzione di Sezioni comunali cacciatori, si debba anche, proporzionalmente, ridurre il predetto numero di "cinquanta".

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara che il numero di cinquanta deve essere mantenuto, in quanto è stato stabilito dalla Commissione per evitare che una grande Sezione comunale (per esempio Aosta) possa avere più di due designati nel Comitato regionale per la caccia.

Ritiene che il primo comma dell'articolo 4 dovrebbe, però, essere completato con la aggiunta delle parole "sempre che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione", affinché non possano essere designati a far parte del Comitato regionale persone che non hanno più la qualifica di socio.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, osserva che la clausola di cui si tratta potrà, eventualmente, essere inserita nel regolamento che sarà elaborato ed approvato dal Comitato e nei regolamenti per il funzionamento delle singole Sezioni comunali cacciatori.

Si dà atto che l'articolo 4 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, nel testo originario, con la sola sostituzione della parola "trenta" con la parola "quindici", in riduzione del numero minimo di cui in premessa.

Articoli 12 e 13: Si dà atto che gli articoli 12 e 13 vengono approvati, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

Articolo 14: Il Consigliere Signor CUAZ ritiene opportuno, allo scopo di incrementare il patrimonio faunistico, di prevedere particolari facilitazioni e vantaggi a favore delle Sezioni comunali che hanno riserve in concessione.

Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che, a tale scopo, il Comitato regionale potrà erogare sussidi e premi speciali.

Si dà atto che l'articolo 14 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza modificazioni.

Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23: Si dà atto che gli articoli predetti vengono approvati, ad unanimità, dal Consiglio, senza discussione.

Articolo 14: Mr. le Conseiller CHEILLON, reportant la discussion sur l'article 14, observe que, afin que les Sections puissent exercer un contrôle, ce serait opportun que le Comité régional donne, à temps et lieu, communication, aux Sections intéressées, des permis de chasse délivrés aux chasseurs provenant d'autres Régions.

Mr. l'Assesseur Géom. ARBANEY remarque que la question soulevée par Mr. le Conseiller Cheillon pourra être examinée lors de l'élaboration et de l'approbation du règlement du Comité régional.

Il fait cependant observer que, en général, les personnes qui désirent venir chasser en Vallée d'Aoste ne précisent jamais la localité sur la demande.

Il fait, encore, noter qu'il pourrait être possible de donner, aux Sections intéressées, communication des permis journaliers délivrés par le Comité régional, tandis que dans les autres cas (permis annuels) ce serait bien plus difficile; car il pourrait arriver que le Comité décide que la chasse soit permise dans certaines localités de la Vallée et interdite dans les autres. Il répète que cette question pourra être discutée lors de l'élaboration du règlement.

Segue breve discussione alla quale prendono parte, oltre all'Assessore Geom. ARBANEY ed al Consigliere Sig. CHEILLON, i Consiglieri Geom. G. NICCO e Sig. MATHAMEL, nonché il Presidente Ing. PASQUALI, il quale rileva l'opportunità che la questione sollevata dal Consigliere Signor Cheillon sia esaminata e risolta dal Comitato regionale in sede di approvazione del regolamento.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni e rilievi, sia di carattere generale che sulle disposizioni dei singoli articoli, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto (con il sistema delle palline bianche e nere), per l'approvazione del testo definitivo (con le modifiche approvate) della legge regionale recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare n. 84, in data 5 ottobre 1951;

veduti gli articoli 2 - lettera l) - e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;

con votazione segreta e con voti favorevoli ventinove e un voto contrario (Consiglieri presenti e votanti numero trenta);

Delibera

di approvare la emanazione e la promulgazione, - a' sensi degli articoli 2 - lettera l) - e 31 dello Statuto speciale della Regione -, della seguente legge regionale recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nel territorio della Valle d'Aosta:

---

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 1, DEL 2 APRILE 1953

---

Legge ......, n....

PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

(Zona faunistica delle Alpi)

---

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANI CONSULTIVI E PERIFERICI

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha la potestà legislativa primaria in base all'articolo 2 - lettera l) - dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato la materia della caccia con proprie leggi, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al Prefetto e al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sono attribuite rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e all'Amministrazione regionale, che le esercita a mezzo dell'Assessore regionale dell'Agricoltura.

Art. 2

Per l'organizzazione, la direzione e l'amministrazione venatoria della Regione Autonoma Valle d'Aosta sono istituiti i seguenti organi:

a) Comitato regionale per la caccia;

b) Sezioni comunali Cacciatori Valle di Aosta.

Art. 3

I componenti del Comitato regionale per la caccia, che ha sede nel capoluogo della Regione, sono:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, che assume le funzioni di Presidente;

b) l'Ispettore regionale forestale, od altro funzionario tecnico da lui delegato;

c) un Professore di scienze naturali (possibilmente zoologo);

d) un rappresentante dell'Ufficio regionale per il Turismo, designato dall'Assessore competente;

e) un rappresentante degli agricoltori, scelto dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, fra i designati dalle Associazioni locali esistenti;

f) cinque rappresentanti dei cacciatori, di cui uno concessionario di riserva, designati in libera elezione dall'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni comunali dei cacciatori della Valle d'Aosta, o dei loro delegati, convocati nel capoluogo della Regione dal Presidente del Comitato regionale per la caccia.

I cinque rappresentanti dei cacciatori eleggono nel proprio seno il Vice-Presidente.

Art. 4

L'assemblea per la designazione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, sarà valida se ad essa interverranno i rappresentanti della maggioranza delle Sezioni comunali. Gli intervenuti, in rappresentanza delle Sezioni comunali, disporranno ciascuno di un voto per ogni cinquanta o frazioni di cinquanta non inferiori a quindici soci iscritti nelle Sezioni da almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea.

Ad una Sezione comunale non potrà essere consentito di avere più di due designati nel Comitato regionale per la caccia.

Art. 5

Il Comitato regionale per la caccia è nominato dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, il quale può deliberarne lo scioglimento per gravi motivi.

I componenti del Comitato durano in carica sei anni, salvo il caso di scioglimento deliberato dall'Assessore, e possono essere riconfermati.

I membri che non facciano parte del Comitato, a ragione dell'ufficio rivestito, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

Art. 6

Tutte le cariche sono gratuite. Le spese sostenute dai componenti del Comitato, con residenza fuori del capoluogo della Regione, per assistere alle adunanze, possono essere rimborsate dal Comitato stesso.

Art. 7

Le adunanze del Comitato regionale sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; le sue decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 8

Le funzioni di Segretario del Comitato regionale per la caccia sono assolte da persona assunta e retribuita dal Comitato stesso.

Art. 9

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri, di cui due nominati dai Presidenti delle Sezioni comunali o loro delegati, secondo le norme e le limitazioni previste dai precedenti articoli 3 e 4, ed il terzo, che assume la presidenza del Collegio, designato dall'Assessore regionale alle Finanze.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I servizi di tesoreria e di cassa del Comitato sono affidati ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione da approvarsi dall'Assessore regionale per l'Agricoltura.

Art. 10

Spetta al Comitato regionale per la caccia di:

a) disimpegnare i compiti analoghi a quelli fissati dalle vigenti leggi statali al Comitato centrale, ai Comitati provinciali ed al Comitato compartimentale per la caccia;

b) vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia venatoria;

c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, ai competenti uffici regionali le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite o zone di ripopolamento e cattura e delle riserve di caccia in concessione ed i voti formulati in materia venatoria, e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Regione;

d) indicare ai competenti uffici regionali quali bandite e quali riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;

e) provvedere, a termine dell'art. 16 della presente legge, alla compilazione e pubblicazione annuale del manifesto o calendario venatorio, riportando le disposizioni relative all'esercizio della caccia nella Regione;

f) provvedere a tutte le iniziative atte a conseguire, nella Regione, il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche mediante opportune immissioni di riproduttori ed alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo di apposite guardie giurate in servizio permanente e volontario;

g) provvedere all'amministrazione e alla gestione dei fondi;

h) provvedere al tesseramento nella Regione ed al rilascio degli speciali permessi di caccia giornalieri ed annuali, a termine dell'art. 18 della presente legge;

i) fissare, anno per anno, l'importo della tessera e dei permessi giornalieri ed annuali che danno diritto all'esercizio venatorio nella Regione;

l) provvedere al servizio di controllo sul funzionamento delle dipendenti Sezioni comunali cacciatori della Regione;

m) applicare le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari;

n) deliberare il Regolamento del personale e la convenzione dei servizi di cassa e di tesoreria.

Il Comitato regionale per la Caccia ha facoltà di accettare, col consenso dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, i compiti di rappresentanza, nell'ambito della Regione, che la Federazione italiana della Caccia vorrà demandarle, sempre che questi, a giudizio dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, siano riconosciuti compatibili colle funzioni pubbliche demandate al Comitato.

Art. 11

Le Sezioni comunali cacciatori, alle quali viene riconosciuto il diritto di partecipazione all'assemblea di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono quelle che, formate dai cacciatori residenti nel Comune, abbiano un numero di soci non inferiore a quindici e siano riconosciute dal Comitato regionale per la caccia.

Qualora il numero dei cacciatori residenti in un Comune non raggiunga il numero di quindici, potranno costituirsi Sezioni con cacciatori di Comuni viciniori, onde raggiungere il numero di quindici.

La sede di tale Sezione è stabilita dai cacciatori.

In caso di disaccordo, la sede è fissata dal Comitato regionale.

In un Comune non può esistere più di una Sezione.

Queste Sezioni comunali sono poste alle dirette dipendenze del Comitato regionale per la caccia.

Art. 12

Presso ogni Sezione comunale è costituito un Consiglio direttivo composto:

a) dal Presidente;

b) dal Vice-Presidente;

c) da tre Consiglieri;

d) da un Segretario.

Le predette sei persone sono elette, a scrutinio segreto, nell'assemblea generale dei soci di ciascuna Sezione.

I suindicati sei membri, componenti il Consiglio direttivo, eleggono, nel loro seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Art. 13

Ai componenti il Consiglio sezionale non è dovuta alcuna indennità.

Essi durano in carica sei anni e possono essere rieletti.

Art. 14

Compito precipuo delle Sezioni comunali è quello di curare il buon andamento delle Sezioni stesse e di informare tempestivamente il Comitato regionale circa le necessità, proposte, pareri e tutte quelle segnalazioni atte a migliorare ed incrementare il patrimonio faunistico e l'esercizio venatorio nella Regione.

Art. 15

Per la validità delle assemblee generali delle Sezioni comunali è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida purché sia presente almeno un quarto dei soci.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo delle Sezioni comunali è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

A parità di voti, prevale quello del Presidente.

TITOLO II

ESERCIZIO VENATORIO

Art. 16

Il Comitato regionale per la caccia provvede, annualmente, alla compilazione e tempestiva pubblicazione del manifesto o calendario venatorio, in cui debbono essere, fra l'altro, indicati gli speciali divieti e le particolari limitazioni di tempo, di luogo ed eventualmente di numero di capi di selvaggina, il tutto nell'interesse della protezione della fauna e dell'esercizio della caccia controllata nella zona faunistica delle Alpi, nella quale è compreso il territorio della Valle d'Aosta.

Il predetto calendario venatorio è firmato dal Presidente del Comitato regionale per la caccia.

TITOLO III

ESERCIZIO DI CACCIA CONTROLLATA

Art. 17

Tutto il territorio della Valle d'Aosta, essendo situato entro i limiti della zona faunistica delle Alpi, è costituito in riserva per la caccia, nell'interesse della protezione della selvaggina, ad eccezione del territorio incluso nel Parco nazionale del Gran Paradiso.

La caccia non potrà esercitarvisi se non mediante le speciali concessioni stabilite negli articoli che seguono.

Art. 18

I titolari di licenza di caccia aventi residenza stabile nella Valle d'Aosta ed i proprietari di aziende e di case di abitazione siti nel territorio della Valle d'Aosta potranno esercitare la caccia nella Regione solo se muniti di speciale tessera, da rilasciarsi annualmente dal Comitato regionale.

I titolari di licenza di caccia, che non si trovano nelle condizioni previste nel capoverso precedente, possono esercitare la caccia nella Valle d'Aosta solo se muniti di apposito permesso giornaliero o di apposita tessera annuale di caccia, da rilasciarsi dal Comitato regionale.

Sono compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 17 ed ai commi precedenti del presente articolo i concessionari di riserva, di cui al terzo comma dell'articolo 43 del Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016. Nulla è innovato sulla disciplina di tali riserve che, nella Regione autonoma Valle d'Aosta, assumono la denominazione: "Riserva in concessione" e per le quali continuano ad avere vigore le norme vigenti in proposito.

Art. 19

Gli importi delle speciali tessere e permessi, di cui all'articolo precedente, sono fissati annualmente dal Comitato regionale per la caccia, a termini dell'articolo 10, lettera h).

Art. 20

Il Comitato regionale per la caccia, nella persona del suo Presidente, che lo rappresenta legalmente, è autorizzato a costituirsi parte civile in ogni procedimento penale, per violazione delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Agli effetti della valutazione dei danni derivanti da un qualsiasi reato contravvenzionale previsto e punito dalle leggi e regolamenti inerenti all'esercizio della caccia e alla protezione della selvaggina, ad ogni capo di selvaggina, indebitamente ucciso o catturato, viene attribuito, dal Comitato regionale, il valore dell'animale vivo e cioè il prezzo di acquisto dell'animale stesso quale riproduttore.

Art. 21

Per gravi fatti di ordine amministrativo, morale, disciplinare o giudiziario, o per patenti violazioni alle norme statutarie o per inattività, il Comitato regionale per la caccia può disporre lo scioglimento dei Consigli direttivi delle dipendenti Sezioni comunali, provvedendo alla nomina di un Commissario straordinario.

Art. 22

Oltre a quanto è espressamente disposto dalla presente legge, hanno vigore, nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, le norme contemplate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l'esercizio della caccia e la protezione della selvaggina, in quanto siano applicabili e non contrastino con le norme della presente legge.

Art. 23

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì

______