Oggetto del Consiglio n. 6 del 30 gennaio 1953 - Verbale

OGGETTO N. 6/53 - DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che, nell'adunanza del mattino (oggetto n. 5), il Consiglio ha ultimato la discussione di carattere generale sul disegno ministeriale di legge recante norme per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ed ha approvato, a maggioranza di voti, il principio informatore del disegno di legge nonché il passaggio alla discussione sui singoli articoli del disegno di legge stesso (Consiglieri presenti n. 28; voti favorevoli n. 22; voti contrari n. 5; n. 1 astensione dalla votazione).

Dichiara, quindi, aperta la discussione sui singoli articoli del disegno ministeriale di legge, di cui viene data lettura, articolo per articolo, dal Consigliere Segretario, Geom. Valleise.

VALLEISE - (Legge il seguente articolo 1):

Art. 1: "Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta si effettuano secondo le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, con le modifiche di cui agli articoli seguenti".

BONDAZ - Presidente - Vi sono delle osservazioni su questo articolo? Questo articolo non si presta a molte discussioni. - È approvato.

VALLEISE - (Legge il seguente articolo 2):

Art. 2: "Sono eleggibili a Consiglieri regionali tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, purché abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione e purché, alla stessa data, siano residenti da almeno due anni nel territorio della Regione, ovvero vi siano nati".

CAVERI - Presidente della Giunta - All'articolo 2 farei una proposta e, cioè, che sia modificato in questo senso, anche per essere aderenti allo Statuto: "...siano residenti da almeno tre anni nel territorio della Regione, ovvero vi siano nati"; propongo tre anni anziché "due".

BONDAZ - Presidente - C'è questa richiesta di emendamento: di aumentare da due a tre anni il periodo di residenza per la eleggibilità a Consigliere. Siamo tutti d'accordo? Allora, è approvato l'emendamento con il quale si aumenta da due a tre anni il periodo di residenza. - È approvato. -

VALLEISE - (Legge il seguente articolo 3):

Art. 3: "Non sono eleggibili a Consiglieri regionali:

a) i membri del Governo e gli alti Commissari;

b) il capo della polizia;

c) i membri della Commissione di Coordinamento, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, gli impiegati degli uffici della Commissione stessa, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;

f) i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Regione;

g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione, o dagli Enti, Istituti o aziende dipendenti, gestiti, sovvenzionati o comunque da essa vigilati, nonché gli amministratori di tali Enti, istituti od aziende.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente quello dell'accettazione delle candidature".

BONDAZ - Presidente - Osservazioni?

NICCO Giulio - Non siamo d'accordo sull'ultimo comma, cioè sulle cause di ineleggibilità, che, se possono valere per i paragrafi a), b), c), d), e), non sono valevoli per i paragrafi f) e q).

Più che di ineleggibilità dovremmo parlare di incompatibilità, perché non è giusto che un Sindaco o un Consigliere comunale o un impiegato della Regione debba cessare dalla sua carica il giorno precedente a quello della presentazione delle liste, senza sapere se poi è eletto o no.

Dovremmo considerare l'incompatibilità; bisogna dar modo a chi si presenta di optare o per la carica che ha coperto o per la carica nuova.

BONDAZ - Presidente - Altre osservazioni su questo articolo?

CAVERI - Presidente della Giunta - Farei una proposta per la lettera d) dell'articolo 3 e, cioè, un emendamento nel senso che la lettera d) sia modificata in questo modo: "i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione" - punto e basta; cioè si cancelli la frase: "salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura".

I magistrati facciano i magistrati e non gli uomini politici.

BONDAZ - Presidente - Altre osservazioni? Vi sono osservazioni contrarie a questo emendamento a cui ha accennato il Presidente della Giunta?

NICCO Giulio - La stessa domanda, Signor Presidente, avrebbe dovuto farla per il mio emendamento.

BONDAZ - Presidente: L'ho già fatta.

NICCO Giulio - Va bene, chiedo scusa.

BONDAZ - Presidente - Parliamo ora dell'emendamento Nicco, alle lettere f) e g), che, praticamente, vuol dire che per i casi contemplati dalle citate lettere f) e g) deve essere stabilita l'incompatibilità e non l'ineleggibilità. Dovrebbero spostarsi all'articolo 5. Vi sono osservazioni su questo emendamento?

ARBANEY - Assessore - Secondo la legge con la quale noi siamo stati eletti, tali categorie erano ineleggibili; si tratta di un principio generale e ci sono delle ragioni abbastanza importanti.

Un Sindaco deve fare il Sindaco e non altro.

NICCO Giulio - Va bene per i Sindaci, ma non per i Consiglieri comunali; sono sempre di una qualche corrente. Se vogliamo escludere i Sindaci, nulla in contrario, ma non i Consiglieri comunali, perché in Valle d'Aosta, a forza di escludere, finiamo per rimanere sempre noi.

Si dice "il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura"; non escludiamo gente di destra o di sinistra; qui è per tutti eguale.

Se ci sono dei buoni elementi anche fra i Consiglieri comunali, perché dobbiamo escluderli a priori? Nella nostra Valle, purtroppo, non c'è tanto da scegliere; dobbiamo pure dar modo agli elettori di trovare degli elementi che siano ben accetti.

MARCHESE - Siccome le elezioni comunali sono state fatte solo adesso, se qualcuno avesse avuto l'intenzione di portarsi Consigliere della Valle non avrebbe dovuto portarsi candidato in quelle elezioni. Nei Comuni si prepara tutto il materiale per le elezioni e, quindi, io sono per la ineleggibilità.

NICCO Giulio - Ma la ineleggibilità non c'è, dal momento che si dice che si può dare le dimissioni il giorno prima della presentazione delle liste.

BONDAZ - Presidente - Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti.

NICCO Giulio - Premetto che io escludo i Sindaci; la mia proposta riguarderebbe solo i Consiglieri comunali e coloro che sono previsti alla lettera g).

BONDAZ - Presidente - Va bene, riguarderebbe i Consiglieri comunali e coloro che sono previsti alla- lettera g), che dovrebbero passare, secondo la proposta di emendamento, fra le persone per le quali la carica di Consigliere regionale non è compatibile.

- Chi è d'accordo sull'emendamento proposto dal Consigliere Nicco è pregato di alzare la mano;

- Chi non è d'accordo è pregato di alzare la mano.

- Risultato della votazione: presenti 30; favorevoli 6; contrari 24.

- L'emendamento è respinto.

- Passiamo al secondo emendamento (emendamento Caveri): soppressione della frase di cui alla lettera d) dell'articolo 3: "salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura".

C'è qualche opposizione a questo emendamento?

NICCO Giulio - Il nostro gruppo si astiene.

BONDAZ - Presidente - Tutti gli altri sono favorevoli?

Va bene, allora favorevoli tutti, salva l'astensione del gruppo social-comunista (n. 6 Consiglieri).

L'emendamento è approvato.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 4):

Art. 4: - "Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione o di alcuno degli Enti locali, i cui atti sono soggetti al controllo della Regione:

a) hanno maneggio di denaro o, avendolo avuto, non ne hanno ancora reso il conto;

b) hanno lite pendente oppure, avendo un debito liquido ed esigibile, sono stati legalmente messi in mora;

c) hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Regione o in Società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima.

Sono infine ineleggibili gli amministratori della Regione e degli Enti, Istituti od aziende suddetti che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria".

BONDAZ - Presidente - Osservazioni? - Qui mi pare che non ce ne debbano essere; sono le solite norme generali copiate da tutte le leggi e, quindi, è pacifico.

NICCO Giulio - Per me non è molto chiaro "...coloro che nei confronti della Regione o di alcuno degli Enti locali...". Nella vecchia legge era detto meglio: "gli Istituti posti sotto la sua vigilanza".

CAVERI - Presidente della Giunta - Controllo, vuol dire controllo di merito.

NICCO Giulio - Bisogna vedere i commi seguenti.

BONDAZ - Presidente - (Legge lettere a), b) e c) dell'art. 4) -

NICCO Giulio - Io chiederei di inserire, all'ultimo comma, le parole "degli Istituti posti sotto la sua vigilanza".

CAVERI - Presidente della Giunta - Il controllo comprende anche la vigilanza.

BONDAZ - Presidente - È più di vigilanza, quando uno è soggetto al controllo.

CAVERI - Presidente della Giunta - Noi siamo soggetti al solo controllo di legittimità da parte della Commissione di Coordinamento.

NICCO Giulio - Per esempio, ci può essere una Società sovvenzionata dalla Valle; in quale lettera rientra.

BONDAZ - Presidente - Intendiamoci bene, non bisognerebbe equivocare; (legge lettera a).

NICCO Giulio - Non amministra mica.

CAVERI - Presidente della Giunta - (Legge lettera c): È questa; è compresa in questo caso.

ARBANEY - Assessore - Questa frase era stata messa sotto questa forma per la questione del Casinò e si era molto discusso in merito.

NICCO Giulio - Ho fatto la proposta che sia inserita questa dizione "e degli Istituti posti sotto la sua vigilanza".

BONDAZ - Presidente - È nella prima parte dell'articolo che dice lei di inserire "posti sotto la sua vigilanza".

NICCO Giulio - No, è in fondo all'articolo 4 (Legge ultimo comma); (si guardi anche il testo della legge 8 gennaio 1949, n. 2).

BONDAZ - Presidente - Allora, aggiungere questa frase "posti sotto la sua vigilanza".

L'ultimo comma dell'articolo 4 dovrebbe essere formulato in questo senso, secondo l'emendamento: "Enti, Istituti ed aziende, posti sotto la sua vigilanza, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria".

CAVERI - Presidente della Giunta - Questo emendamento non ha ragione di essere, perché la frase relativa alla vigilanza è già compresa nel concetto del controllo.

BIONAZ - Assessore - Sarebbe un po' una contraddizione.

NICCO Giulio - Allora anche la legge del 1949.

BIONAZ - Assessore - Perché viene a cambiare quello che è il primo capoverso; viene a cambiare il senso di questo primo capoverso.

NICCO Giulio - Non fanno proprio a pugni!

ARBANEY - Assessore - L'ultimo comma si riferisce agli Enti e Istituti "suddetti"; quindi, è già compreso.

BONDAZ - Presidente - È meglio che siano sotto il controllo che soltanto sotto la vigilanza.

CAVERI - Presidente della Giunta - Molto meglio la parola "controllo"; è più generica ed è comprensiva della vigilanza.

NICCO Giulio - E anche se rimangono tutte e due, una ribadisce l'altra.

BONDAZ - Presidente - Chi è d'accordo su questo emendamento aggiuntivo è pregato di alzare la mano. (Controlla la votazione).

- Favorevoli n. 6.

MANGANONI - I soliti sei.

BONDAZ - Presidente - Chi non è favorevole? Tutti gli altri (n. 24).

- L'emendamento è respinto.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 5):

Art. 5: "Non sono compatibili con la carica di Consigliere regionale:

a) i deputati ed i senatori;

b) i giudici della Corte Costituzionale;

c) i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura;

d) i membri degli altri Consigli regionali.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate devono optare per l'una o l'altra carica entro dieci giorni dalla convalida della elezione a Consigliere della Valle. In mancanza si intende che abbiano optato per la carica ricoperta al momento della elezione. Durante la decorrenza del termine sopraindicato non possono partecipare alle sedute del Consiglio della Valle".

BONDAZ - Presidente - Osservazioni? Nulla da dire?

- L'articolo è approvato.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 6):

Art. 6: "Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a trentacinque, devono essere presentate alla Cancelleria del Tribunale di Aosta da non meno di cento e non più di trecento elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso Testo Unico".

NICCO Giulio - L'osservazione è questa: nel mio intervento di stamattina, ho detto che trovavo molto strano che si potesse presentare una lista di trentacinque nomi; tanto varrebbe fare una lista unica!

In nessuna legge maggioritaria si è mai visto entrare un numero di candidati eguale al numero dei Consiglieri o dei Deputati da eleggere.

Quindi, la nostra proposta è questa, per non andare incontro ad una trombatura già predisposta: direi di mantenere quello che era l'articolo 8 della precedente legge e cioè: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto".

Lasciate quel margine e non date l'illusione a sette individui di poter entrare, mentre poi, invece, rimangono per la strada.

BIONAZ - Assessore - Sono d'accordo su quello che dice Nicco; occorre che non tutti i trentacinque siano compresi nella stessa lista e siano tutti ventotto considerati allo stesso modo.

Ma volevo fare un chiarimento: leggendo qui l'articolo 9, ritengo che questo numero superiore (35) sia stato messo in relazione a quanto dice l'ultimo comma dell'articolo 9 e cioè: "Nel caso che l'elezione di un Consigliere sia nulla o qualora si verifichi, durante il quadriennio, una vacanza per qualsiasi causa, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto".

Ciò non era possibile col sistema maggioritario normale.

Mi riservo di fare un'osservazione quando si arriverà a questo articolo.

NICCO Giulio - Quell'articolo decadrebbe se noi aboliamo questo numero?

DEFFEYES - Assessore - Ritengo che la parte centrale e più importante di questa legge sia appunto rappresentata dagli articoli 6 e 7 e proporrei che si facesse una breve sospensione della discussione su questi articoli: tanto più che quanto viene dopo è in stretta relazione con questi articoli.

Dopo l'esame di tutta la legge, si potrebbe tornare su questi articoli, sui quali i gruppi consiliari potranno, così, preventivamente consultarsi.

MANGANONI - Allora bisogna farla subito, perché non possiamo discutere l'articolo 9: che è conseguente, se prima non discutiamo gli altri due.

CAVERI - Presidente della Giunta: Si possono esaminare gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

NICCO Giulio - Questa sospensione quanto tempo dura?

CAVERI - Presidente della Giunta - Esaminiamo gli articoli dal 10 al 14 e poi sospendiamo per una mezz'ora.

Art. 2: Prima però avrei da fare una proposta e cioè di aggiungere all'articolo 2 la seguente frase, in relazione a quanto previsto dallo Statuto: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo, il requisito della residenza nel territorio della Regione è stabilito per il periodo di un anno".

MANGANONI - Abbiamo già messo tre anni.

PASQUALI - Vice Presidente - Ma questo (un anno) è per l'elettore.

BONDAZ - Presidente - "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo, il requisito della residenza nel territorio della Regione è stabilito per il periodo di un anno", emendamento da inserirsi in base all'articolo 16 dello Statuto.

CAVERI - Presidente della Giunta - Sì.

BONDAZ - Presidente - Siamo tutti d'accordo su questo punto?

CAVERI - Presidente della Giunta - E cioè che il periodo di residenza resti stabilito in un anno per l'elettorato attivo.

BONDAZ - Presidente - Tutti d'accordo?

NOUCHY - Meno il sottoscritto; non approvo, perché se uno è qui residente è residente e deve avere diritto di votare.

NICCO Giulio - Mi astengo.

BONDAZ - Presidente - Va bene. Consigliere Nouchy contrario e Geom. Nicco astenuto - favorevoli 28.

L'emendamento aggiuntivo è approvato.

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Ora, passiamo all'articolo 10.

NICCO Giulio - All'articolo 8.

BONDAZ - Presidente - No, all'articolo 8 c'è qualche cosa, da esaminare bene dopo, nell'ultimo capoverso.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 10):

Art. 10: "Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida, è ammesso ricorso alla Corte d'Appello di Torino, se la controversia riguarda questioni di eleggibilità, o al Consiglio di Stato, anche nel merito, se la controversia riguarda le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte d'Appello ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono, ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Avverso le decisioni della Corte d'Appello è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione".

CAVERI - Presidente della Giunta - Chiederei la soppressione di tutto l'articolo, per ragioni ovvie; perché deve essere il Consiglio regionale che convalida le elezioni, senza possibilità di appello; c'è già il controllo della Commissione di Coordinamento.

NICCO Giulio - Abolirei tutto, salvo la questione del ricorso al Consiglio di Stato, perché ci sia almeno un organo superiore. Per esempio, noi della minoranza, in caso di una elezione contestata, cosa possiamo fare se non c'è un organo superiore a decidere? Siamo fritti.

Bisogna che ci sia un organo superiore a cui la minoranza possa appellarsi; quindi Propongo di lasciare il ricorso al Consiglio di Stato.

Non è giusto che il Consiglio regionale sia, in tale materia, un organo inappellabile.

PERRON - Il y a déjà la Commission de Coordination: ne suffit-elle pas?

À l'égard de ce que Mr. le Géom. Nicco vient de dire, je peux affirmer que ce n'est pas vrai, car on a vu qu'une fois, en 1949, la Commission de Coordination, à la suite de l'opposition faite par les Conseillers de l'opposition, a renvoyé la délibération au Conseil le priant de vouloir réexaminer la décision.

- Segue breve discussione fra i Consiglieri Geom. Nicco e Sig. Perron.

NICCO Giulio - En tout cas, ce schéma de loi vient de Rome; s'il y avait ici, comme en Sicile, la Cour Constitutionnelle, je concorderais avec toi, mais, ici, nous ne l'avons pas.

PERRON - Ce n'est pas de notre faute.

NICCO Giulio - Posso ammettere che non si parli di Corte d'Appello, ma insisto per il Consiglio di Stato.

BONDAZ - Presidente - Vi sono altre osservazioni su questa proposta di soppressione dell'articolo 10?

MANGANONI - Modifica sì, ma soppressione no.

BONDAZ - Presidente - Va bene; in che cosa consisterebbe, Geom. Nicco, la sua proposta di modifica?

NICCO Giulio - "Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, anche nel merito, se la controversia riguarda le operazioni elettorali".

Un qualche organo giudicante ci deve pur essere.

Anche alla Commissione di Coordinamento ci sono due membri di fuori e uno del posto e abbiamo sempre visto che ci ha dato più contro questo membro che quello di fuori, in certi casi. D'altra parte, anche tutti i nostri impiegati ricorrono, se è il caso, al Consiglio di Stato.

BONDAZ - Presidente - Se non ci sono osservazioni, metto ai voti.

CAVERI - Presidente dello Giunta - Vorrei fare due osservazioni: prima di tutto, non capisco perché il Consigliere Nicco voglia darsi perso prima delle elezioni, perché dice "noi della minoranza": potrebbe anche essere della maggioranza.

NICCO Giulio - Guardi, Signor Presidente, siamo tutti e due nelle stesse acque.

CAVERI - Presidente della Giunta - In secondo luogo, la soppressione di questo articolo è in difesa del principio dell'autonomia.

NICCO Giulio - Per il principio dell'autonomia avrei desiderato che questo progetto fosse partito da noi e non che venisse da Roma. Noi stiamo discutendo su un progetto di legge inviato da Roma e tutto quanto diciamo non verrà nemmeno preso in considerazione. È inutile attaccarsi a Roma per certe cose e per altre no.

CAVERI - Presidente della Giunta - Io vorrei fare una terza osservazione e cioè: non è logico ammettere il ricorso per ragioni di merito e non per ragioni di legittimità; o si ammette tutto o niente.

BONDAZ - Presidente - Qui c'è la Corte di Appello per quanto riguarda la questione di eleggibilità e il Consiglio di Stato per quanto riguarda le operazioni elettorali, cioè per ragioni di merito.

NICCO Giulio - Non potrebbe il Consiglio di Stato entrare nel merito, qualora lo prevedessimo nella legge?

BONDAZ - Presidente - Come possibilità c'è, indubbiamente.

Allora, mettiamo ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 10.

Chi è d'accordo per sopprimere totalmente l'articolo 10, come è stato proposto, è pregato di alzare la mano (n. 23).

Chi non è d'accordo per sopprimere totalmente l'articolo è pregato di alzare la mano (n. 6).

DUJANY - Io mi, astengo.

BONDAZ - Presidente - Dare atto dell'astensione. La proposta di soppressione dell'articolo 10 è approvata.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 11):

"Le spese relative all'esecuzione della presente legge sono a carico della Regione".

BONDAZ - Presidente - Non vi sono osservazioni. È approvato.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 12):

Art. 12: "Qualora le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale siano indette per lo stesso giorno stabilito per le elezioni della Camera dei Deputati, le operazioni di votazione saranno ammesse fino alle ore quattordici del giorno successivo, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29; le operazioni di scrutinio per la elezione dei deputati precedono quelle relative alla elezione dei Consiglieri regionali.

Le spese inerenti al funzionamento degli uffici elettorali di sezione e quelle relative ad adempimenti comuni alle due consultazioni popolari sono ripartite in parti uguali tra la Regione e lo Stato".

CAVERI - Presidente della Giunta - Io avrei da fare una proposta e, cioè, che le operazioni di votazione siano ammesse fino alle ore quattordici del giorno successivo, anche nel caso che le elezioni regionali non coincidano con quelle politiche; perché è bene ed opportuno che ci sia una mezza giornata in più.

Per ragioni che oggi ci possono sfuggire, per esempio, nel caso che le elezioni nazionali vengano posticipate o anticipate...

Quindi, è utile che ci sia questo termine di mezza giornata, anche nel caso di non coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni della Camera dei Deputati.

NICCO Giulio - Niente in contrario.

BONDAZ - Presidente - Bisognerebbe fare un'aggiunta, perché si fa riferimento alla legge 6 febbraio 1948.

BERTHET - Assessore - Togliere la prima parte.

BIONAZ - Assessore - Bisogna fare una disposizione a parte, perché quella si riferisce alle spese.

CAVERI - Presidente della Giunta - Si dovrebbe mettere "sia che le elezioni... Camera dei Deputati, sia che tali giorni non coincidano...", o in altro modo, secondo il concetto già esposto.

BONDAZ - Presidente - Va bene, si approva; lo formuleremo.

MANGANONI - Questa legge dovrebbe servire per tutte le future elezioni; nel caso che Roma la approvi, questa legge non servirà soltanto per le prossime elezioni ma anche per le successive.

CAVERI - Presidente della Giunta - Fino a quando non c'è una legge successiva.

MANGANONI - Qui si dice "...per lo stesso giorno stabilito per le elezioni della Camera dei Deputati..."; non potrebbe darsi, in futuro, che la data coincida anche con il giorno delle elezioni del Senato?

BONDAZ - Presidente - Si vedrà allora; si potrà fare una modificazione.

CAVERI - Presidente della Giunta - Si potrebbe dire "per la elezione di una o di entrambe le Camere".

ARBANEY - Assessore - Potrebbe avvenire fra vent'anni.

BONDAZ - Presidente - Speriamo nella nostra longevità!

RONC-DESAYMONET - Bisogna lavorare anche per i posteri.

MANGANONI - Non insisto sulla proposta.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 13):

Art. 13: "Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3 - primo e secondo comma -, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2".

CAVERI - Presidente della Giunta - Bisognerebbe vedere gli articoli citati.

BONDAZ - Presidente - Leggo gli articoli del Decreto 8-1-1949, n. 2, di cui è fatto cenno nell'articolo 13:

"ART. 3 - I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio della Valle. -(omissis)".

"ART. 5 - Sono eleggibili a Consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro i/ giorno della elezione".

- (Questo articolo è sostituito dalle nuove disposizioni).

"ART. 6 - Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

a) il capo e il vice capo della polizia;

b) i capi di gabinetto dei Ministri;

c) i Prefetti, i Vice-Prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

d) i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della Regione;

e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura".

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- (Questo articolo è sostituito dalle nuove disposizioni).

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"ART. 7 - Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

h) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 del T. U. della Legge per l'elezione della Camera dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 8 predetto;

d) i funzionari che devono invigilare sull'Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile".

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- (Anche questo articolo è sostituito).

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"ART. 8 - Le candidature raggruppate in liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a ventotto devono essere presentate alla Cancelleria del Tribunale di Aosta da non meno di cento e non più di trecento elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico".

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NICCO Giulio - E quello che dobbiamo ancora esaminare.

BONDAZ - Presidente - Vi leggo l'articolo 12.

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"ART. 12: "Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati, in qualunque lista siano compresi.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno di lista, o comunque nel rettangolo che lo contiene: in tal caso, il voto si intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista o nel relativo rettangolo, può cancellare uno o più nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare.

Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, s'intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato".

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- (È quello che dobbiamo ancora esaminare, cioè l'articolo 7 del disegno di legge).

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"ART. 13 - Il Tribunale di Aosta costituito in Ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle Sezioni elettorali, con l'assistenza del Cancelliere, le operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle Sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del T.U. 5 febbraio 1948, n. 26;

2°) procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato.

Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore di età".

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- (Questo è l'articolo 8 di cui dobbiamo ancora parlare).

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"ART. 15 - Al Consiglio della Valle è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio della Valle entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nel caso che l'elezione di un Consigliere sia nulla, il seggio è attribuito al candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

È esclusa la sostituzione per qualsiasi altro motivo".

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CAVERI - Presidente della Giunta - Questo è collegato con l'articolo 10 soppresso.

PASQUALI - Vice Presidente - È il primo comma dell'articolo 9 nuovo.

BONDAZ - Presidente - Vi leggo l'articolo 16.

"ART. 16 - Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età: il più giovane funziona da Segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida dell'elezione dei Consiglieri;

b) all'elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta".

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BONDAZ - Presidente - Però, questo è abolito.

NICCO Giulio - Forse perché c'è già nello Statuto.

BONDAZ - Presidente - Può darsi.

CAVERI - Presidente della Giunta - No, non c'è nello Statuto; dovrebbe essere mantenuto.

NICCO Giulio - L'articolo 19 dello Statuto...

BONDAZ - Presidente - Non è la stessa cosa e, quindi, l'articolo le dovrebbe rimanere.

CAVERI - Presidente della Giunta - Dovrebbe rimanere perché altrimenti, manca una norma; quindi bisogna lasciarlo in vigore.

BONDAZ - Presidente - Se non dovrebbe essere abrogato.

CAVERI - Presidente della Giunta - Proponiamo di lasciarlo in vigore.

BONDAZ - Presidente - Allora cancelliamo all'articolo 13 del disegno di legge questo richiamo all'articolo 16.

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"ART. 17 - Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del Regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300 301, 302, 303 e 304 del T.U. della Legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 in guanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto".

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- (Ormai c'è un regolamento interno).

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"ART. 18 - Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale sono a carico dello Stato.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle varianti da introdurre in bilancio. in dipendenza delle disposizioni dei presente decreto.

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- (Questo è abrogato).

CAVERI - Presidente della Giunta: Bisogna, quindi, cancellare, all'articolo 13, solo il richiamo all'articolo 16 (per lasciarlo in vigore).

BONDAZ - Presidente - Sì, solo l'articolo 16.

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VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 14 del disegno di legge elettorale in discussione).

"ART. 14 - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

BONDAZ - Presidente - È approvato. - La seduta è sospesa.

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Si dà atto che la seduta viene sospesa alle ore sedici e minuti trenta.

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Si dà atto che la seduta viene riaperta alle ore diciassette e minuti venti.

BONDAZ - Presidente - Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 6):

"ART. 6 - Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a trentacinque, devono essere presentate alla Cancelleria del Tribunale di Aosta da non meno di cento e non più di trecento elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito di contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico".

BONDAZ - Presidente - Osservazioni su questo articolo?

MANGANONI - Quelle già fatte.

BONDAZ - Presidente - Cioè di ridurre da 35 a 28. - Altre osservazioni?

DUJANY - Proporrei che il numero dei candidati non sia inferiore a sette e non superiore a trenta, anziché a trentacinque.

CAVERI - Presidente della Giunta - Con il sistema maggioritario non c'è il rappresentante di lista; però, la mancanza di rappresentanti di lista può dar luogo ad inconvenienti.

ARBANEY - Assessore - Possono però assistere; chiunque può assistere.

BIONAZ - Assessore - Qualunque elettore può assistere.

CAVERI - Presidente della Giunta - Va bene: allora la discussione sarebbe ridotta sulle proposte 30, 35 e 28.

MANGANONI - Però, anche portando a trenta, gli eletti sarebbero sempre ventotto.

BERTHET - Assessore - Si vota per trenta, ma ne vengono eletti solo ventotto; è precisato nel disegno di legge.

BIONAZ - Assessore - Forse bisognerebbe vedere l'articolo sette.

VALLEISE - (Dà lettura del seguente articolo 7):

"ART. 7 - Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati, in qualunque lista siano compresi.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno nel rettangolo che lo contiene e siano stati cancellati i nomi di almeno sette candidati compresi nella lista; in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati della lista che non siano stati cancellati. Nel caso che l'elettore non abbia effettuato cancellature o ne abbia effettuato meno di sette, il voto si intende dato ai primi ventotto candidati non cancellati dalla lista secondo l'ordine di presentazione.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, o nel relativo rettangolo, può cancellare, oltre i sette nomi di cui al comma precedente, anche altri nomi della lista prescelta e segnare i nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare.

Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, si intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato, salva, in ogni caso, la limitazione prevista nell'ultima parte del precedente terzo comma".

BONDAZ - Presidente - Bisogna concretare i due articoli.

CAVERI - Presidente della Giunta - Bisognerebbe prima stabilire se il numero è di ventotto o di trenta o di trentacinque e poi le conseguenze sono logiche.

BONDAZ - Presidente - E si mettesse il numero di trenta, il primo comma dell'articolo 7 dovrebbe essere corretto in tal senso.

BIONAZ - Assessore - Secondo questa modifica - a parte il numero di trenta o di trentacinque - bisogna necessariamente cancellare sette nomi, il che può produrre molte schede nulle; invece, se si potesse votare per trenta o per trentacinque, cioè quanti sono i candidati della lista, non sarebbe necessaria la cancellatura e resterebbe eliminata la eventualità di schede nulle per la mancata cancellatura. Sarebbe preferibile. Se uno vuole votare per altre liste, lo può fare. Siccome, però, con il sistema maggioritario bisogna garantire alla minoranza il suo coefficiente, non possono essere scelti pii di ventotto.

Con il sistema proposto, tutti i candidati sono posti nelle stesse condizioni. Proponiamo il numero di trenta persone, cioè due persone più di quelle che possono essere elette, allo scopo e in modo che, qualora durante la legislatura venisse a verificarsi la vacanza di qualche posto (per esempio, per dimissioni), ce ne sono due che potrebbero essere chiamate a sostituire le mancanti.

Questo per evitare il pericolo di schede nulle ed anche per armonia con l'ultimo comma dell'articolo 9 seguente, che dice: "Nel caso che l'elezione di un Consigliere sia nulla o qualora si verifichi, durante il quadriennio, una vacanza per qualsiasi causa, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto".

Propongo, quindi, due modifiche: una modifica di numero (da 35 a 30) e l'altra nel senso che l'elettore ha diritto di votare per tutta la lista. Questo articolo andrebbe modificato in questo senso.

BONDAZ - Presidente - Allora, l'articolo 6 andrebbe modificato in una sola parola, da trentacinque a trenta, mentre al primo comma dell'articolo 7, invece di "ventotto", si metterebbe "trenta".

CAVERI - Presidente della Giunta - Per prima cosa, bisogna vedere se siamo tutti d'accordo sul principio.

MANGANONI - Prendiamo atto che la sospensione di mezz'ora ha servito a qualche cosa, perché siamo già arrivati a trenta; ma non vedo perché non si possa arrivare a ventotto.

BIONAZ - Assessore - Per le eventuali sostituzioni. Nel caso che due o tre Consiglieri venissero a mancare non si potrebbe chiamare nessuno, perché la legge lo esclude. Ed è ovvio. Supponiamo infatti che manchi un Consigliere della maggioranza: la sostituzione è esclusa, ma è esclusa per la maggioranza e per la minoranza. Essendo, invece, consentita, la sostituzione, potranno essere sostituiti due Consiglieri. Lo scopo è solo questo: avere candidati in numero superiore a quello dei candidati da eleggere per ciascuna lista per rendere possibili eventuali sostituzioni.

MANGANONI - Comprendo - non sono d'accordo - ma comprendo. Nel Consiglio passato abbiamo avuto la fortuna che nessuno è morto.

CAVERI - Presidente della Giunta - Il che dimostra che tutte le forze sane sono rappresentate nel Consiglio.

BIONAZ - Assessore - Nell'altro Consiglio ben sette su venticinque sono stati sostituiti.

MANGANONI - Però la questione è diversa; l'altro Consiglio non era come questo, perché non era stato eletto.

In questo caso, noi difendiamo la minoranza ed è stato detto bene a Nicco che non è sicuro che noi dobbiamo essere la minoranza.

Ad ogni modo noi la difendiamo, non per tema di essere la minoranza, ma per un principio democratico.

Come diceva Nicco prima, se la differenza fosse soltanto di qualche Consigliere, con la mancanza o la morte di qualcuno, automaticamente la minoranza potrebbe diventare maggioranza; ma, nei nostro caso, non c'è questo pericolo.

Quindi, non vedo la ragione di sostituire questi eventuali due Consiglieri, e, per ciò, rimaniamo del parere di prima, cioè proponiamo il numero di ventotto.

La legge non prevede la sostituzione, ma noi possiamo eventualmente prevedere e dire che vengano sostituiti da qualcuno della lista che è entrata in minoranza.

BIONAZ - Assessore - Allora sì che si potrebbe proprio dire che sarebbe un'ingiustizia, perché uno della minoranza potrebbe essere sostituito o sostituire e quelli della maggioranza no.

BONDAZ - Presidente - Manganoni, Lei insiste?

MANGANONI - Io insisto.

BONDAZ - Presidente - Pongo in votazione.

Chi è d'accordo di emendare l'articolo nel senso proposto dal Consigliere Manganoni, cioè, che si dica: "Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a ventotto" è pregato di alzare la mano. - tre - (Vacher, Nicco Anselmo, Manganoni).

Chi non è d'accordo? - Tutti gli altri (22) - salva l'astensione di Perron, Vuillermoz e Cheillon.

- L'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'altra proposta:

Chi è d'accordo di emendare l'articolo, portando il numero da trentacinque a trenta, è pregato di alzare la mano - (ventiquattro) -

Chi non è d'accordo? - tre - (Vacher, Nicco Anselmo, Manganoni),con l'astensione di Vuillermoz.

- L'emendamento è approvato: quindi si modifica da trentacinque a trenta.

- L'articolo 6 è approvato con tale modifica.

CAVERI - Presidente della Giunta - Adesso vediamo le conseguenze.

BONDAZ - Presidente - Passiamo all'articolo 7 - primo comma - che dice:

"Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati, in qualunque lista siano compresi".

La prima proposta di modifica sarebbe questa: "di votare per trenta candidati".

Siamo d'accordo su questo punto?

Allora, pongo in votazione: chi è d'accordo sulla modificazione di questa prima parte dell'articolo 7 è pregato di alzare la mano: - ventiquattro, salvo Vuillermoz che è astenuto.

- Chi non è d'accordo?: - tre - (Vacher, Nicco Anselmo, Manganoni).

Leggo il secondo comma: "Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti".

---

- Fin qui va bene; si approva.

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Terzo comma: "Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare".

---

- Fin qui va bene; si approva.

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Continuo: "sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno o nel rettangolo che lo contiene".

- Poi si dovrebbero cancellare le parole: "e siano stati cancellati i nomi di almeno sette candidati compresi nella lista".

- lasciare le parole: "in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista" e cancellare tutto il resto del comma, cioè le parole: "che non siano stati cancellati. Nel caso che l'elettore non abbia effettuato cancellature o ne abbia effettuate meno di sette, il voto s'intende dato ai primi ventotto candidati non cancellati dalla lista secondo l'ordine di presentazione".

Il terzultimo comma sarebbe così: "L'elettore, che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista o nel relativo rettangolo, può cancellare nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare".

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- Tutto il resto va bene.

---

ARBANEY - Assessore - Bisogna cancellare anche la penultima riga.

BIONAZ - Assessore - Nel senso che uno potrebbe votare una lista e cancellare due nomi e, per sbaglio, votare tre nomi di un'altra lista o tutta la lista; se non si ammette questo, sarebbe nulla; invece, con questo, è valida.

ARBANEY - Assessore - Non vi è più l'ultima parte del terzo comma; l'abbiamo cancellata.

PASQUALI - Vice Presidente - E quindi le parole: "salva, in ogni caso, la limitazione prevista nell'ultima parte del precedente terzo comma" non significano nulla, perché non possono essere più di trenta.

BONDAZ - Presidente - Va bene, allora si cancellano la penultima e l'ultima riga dell'articolo 7.

Pongo in votazione:

chi è d'accordo su questi emendamenti che sono stati precisati è pregato di alzare la mano.

- Voti favorevoli: ventiquattro; - Vuillermoz astenuto.

Chi non è d'accordo? - n. due (Nicco Anselmo e Manganoni).

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Passiamo all'articolo 8 - (Ne dà lettura):

"ART. 8 - 11 Tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle Sezioni elettorali, con l'assistenza del Cancelliere, le operazioni seguenti:

1°) - effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle Sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2°) - procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato.

Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, predispone la graduatoria generale dei candidati secondo l'ordine decrescente dei voti rispettivamente riportati; indi proclama eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.

Nel caso che tra i primi trentacinque graduati siano compresi più di ventotto candidati appartenenti alla medesima lista, vengono proclamati eletti i ventotto candidati della lista stessa che abbiano riportato il maggior numero di voti, vengono quindi proclamati eletti i candidati delle altre liste che abbiano riportato il maggior numero di voti".

BONDAZ - Presidente - All'ultimo comma bisogna dire "trenta" o "trentacinque"?

ARBANEY - Assessore - No, qui va bene trentacinque.

BONDAZ - Presidente - Giusto, perché i posti sono trentacinque. Allora non c'è nulla da cambiare.

Pongo in votazione: tutti d'accordo come prima?

- Allora lo stesso risultato della votazione: favorevoli: ventiquattro; - contrari: tre, anziché due (Nicco Anselmo, Manganoni, Vacher) - Astenuto Vuillermoz.

BONDAZ - Presidente - (Dà lettura dell'articolo 9):

"ART. 9 - Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle Sezioni o all'Ufficio elettorale circoscrizionale devono pervenire alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Nel caso che l'elezione di un Consigliere sia nulla o qualora si verifichi, durante il quadriennio, una vacanza per qualsiasi causa, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto".

BONDAZ - Presidente - È una conseguenza anche questa. - Pongo in votazione; Tutti d'accordo? (Favorevoli n. 28).

NICCO Anselmo - Non si potrebbe inserire, per esempio, che, se uno continua a mancare, dopo due o tre sedute decade?

BONDAZ - Presidente - Quella è questione di regolamento, non questione elettorale.

Adesso dobbiamo votare nel suo complesso il parere sulla legge; è necessario, per regolarità, addivenire alla votazione finale su questa proposta di legge.

CAVERI - Presidente della Giunta - Non l'abbiamo già approvata prima? Abbiamo anche approvato le proposte delle modifiche ai vari articoli.

MARCHESE - L'abbiamo già fatto stamattina e poi si tratta di un parere su un disegno di legge non regionale.

BONDAZ - Presidente - Va bene, come volete; se siete tutti d'accordo così, va bene.

IL CONSIGLIO

ritenuta la necessità e la urgenza della emanazione della legge per le prossime elezioni del Consiglio regionale, in relazione ai termini previsti dall'articolo 18 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

esaminato e discusso il disegno di legge elettorale predisposto dal Ministero dell'Interno e sottoposto al parere del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 - primo comma - dello Statuto speciale della Regione;

considerato che il secondo comma dell'articolo 16 del predetto Statuto speciale stabilisce che: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore ad un anno e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni";

Prende atto:

1) che nel corso della discussione del predetto disegno ministeriale di legge elettorale sono state approvate proposte di modificazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 12 e 13 nonché di soppressione dell'articolo 10 del disegno di legge stesso;

2) che il disegno di legge elettorale, con le cennate modificazioni, risulta rielaborato e approvato nel seguente nuovo testo, che Consiglio regionale propone ai sensi del primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale della Regione:

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DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Testo proposto dal Ministero dell'Interno

Testo recante le modifiche proposte dal Consiglio regionale nell'adunanza del 30-1-1953

Art. 1

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta si effettuano secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949 n, 2, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 1

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta si effettuano secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949 n, 2, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Sono eleggibili a Consiglieri regionali tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, purché abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione e purché, alla stessa data siano residenti da almeno due anni nel territorio della Regione, ovvero vi siano nati.

Art. 2

Sono eleggibili a Consiglieri regionali tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, purché abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione e purché, alla stessa data siano residenti da almeno TRE anni nel territorio della Regione, ovvero vi siano nati.

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ELETTORALE ATTIVO, IL REQUISITO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE È STABILITO PER IL PERIODO DI UN ANNO.

Art. 3

Non sono eleggibili a Consiglieri regionali:

a) i membri del Governo e gli alti commissari;

b) il capo della polizia;

c) i membri della Commissione di Coordinamento, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, gli impiegati degli Uffici della Commissione stessa, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;

f) i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Regione;

g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione, o dagli enti, istituti o aziende dipendenti, gestiti, sovvenzionati o comunque da essa vigilati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente quello dell'accettazione delle candidature.

Art. 3

Non sono eleggibili a Consiglieri regionali:

a) i membri del Governo e gli alti commissari;

b) il capo della polizia;

c) i membri della Commissione di Coordinamento, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, gli impiegati degli Uffici della Commissione stessa, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione; ________________________________________

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;

f) i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Regione;

g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione, o dagli enti, istituti, o aziende dipendenti, gestiti, sovvenzionati o comunque da essa vigilati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente quello dell'accettazione delle candidature.

Art. 4

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione o di alcuno degli enti locali i cui atti sono soggetti al controllo della Regione:

a) hanno maneggio di denaro o, avendolo avuto, non ne hanno ancora reso il conto;

b) hanno lite pendente oppure, avendo un debito liquido ed esigibile, sono stati legalmente messi in mora;

c) hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Regione, o in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima.

Sono infine ineleggibili gli amministratori della Regione e degli Enti, istituti od aziende suddetti che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria.

Art. 4

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione o di alcuno degli enti locali i cui atti sono soggetti al controllo della Regione:

a) hanno maneggio di denaro o, avendolo avuto, non ne hanno ancora reso il conto;

b) hanno lite pendente oppure, avendo un debito liquido ed esigibile, sono stati legalmente messi in mora;

c) hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Regione. o in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima.

Sono infine ineleggibili gli amministratori della Regione e degli Enti, istituti od aziende suddetti che siano stati dichiarati responsabili in via

amministrativa o giudiziaria.

Art. 5

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

a) i deputati ed i senatori;

b) i giudici della Corte costituzionale;

c) i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura;

d) i membri degli altri Consigli regionali.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate devono optare per l'una o l'altra carica entro dieci giorni dalla convalida della elezione a consigliere della Valle. In mancanza si intende che abbiano optato per la carica ricoperta al momento della elezione. Durante la decorrenza del termine sopra indicato non possono partecipare alle sedute del Consiglio della Valle.

Art. 5

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

a) i deputati ed i senatori;

b) i giudici della Corte costituzionale;

c) i membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura;

d) i membri degli altri Consigli regionali.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate devono optare per l'una o l'altra carica entro dieci giorni dalla convalida della elezione a consigliere della Valle. In mancanza si intende che abbiano optato per la carica ricoperta al momento della elezione. Durante la decorrenza del termine sopra indicato non possono partecipare alle sedute del Consiglio della Valle.

Art. 6

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a trentacinque, devono essere presentate alla Cancelleria del Tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del Testo Unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso Testo Unico.

Art. 6

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a trenta -----, devono essere presentate alla Cancelleria del Tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del Testo Unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso Testo Unico.

Art. 7

Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati, in qualunque lista siano compresi.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno o nel rettangolo che lo contiene e siano stati cancellati i nomi di almeno sette candidati compresi nella lista in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista che non siano stati cancellati. Nel caso che l'elettore non abbia effettuato cancellature o ne abbia effettuato meno di sette, il voto s'intende dato ai primi ventotto candidati non cancellati dalla lista secondo l'ordine di presentazione.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, o nel relativo rettangolo, può cancellare, oltre i sette nomi di cui al comma precedente, anche altri nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare.

Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, si intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato, salva, in ogni caso, la limitazione prevista nell'ultima parte del precedente terzo comma.

Art. 7

Ciascun elettore ha diritto di votare per TRENTA candidati, in qualunque lista siano compresi.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno o nel rettangolo che lo contiene; ____________________________

_____ in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

_________________________________________

_________________________________________

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, o nel relativo rettangolo, può cancellare, ______________ nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare.

Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, si intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato. ______________________

_________________________________________

Art. 8

Il Tribunale di Aosta, costituito in Ufficio Centrale Circoscrizionale, inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti:

l - effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2 - procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato.

Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio Centrale, predispone la graduatoria generale dei candidati secondo l'ordine decrescente dei voti rispettivamente riportati; indi proclama eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.

Nel caso che tra i primi trentacinque graduati siano compresi più di ventotto candidati appartenenti alla medesima lista, vengono proclamati eletti i ventotto candidati della lista stessa che abbiano riportato il maggior numero di voti; vengono quindi proclamati eletti i candidati delle altre liste che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 8

Il Tribunale di Aosta, costituito in Ufficio Centrale Circoscrizionale, inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti:

l - effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2 - procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato.

Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio Centrale, predispone la graduatoria generale dei candidati secondo l'ordine decrescente dei voti rispettivamente riportati; indi proclama eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.

Nel caso che tra i primi trentacinque graduati siano compresi più di ventotto candidati appartenenti alla medesima lista, vengono proclamati eletti i ventotto candidati della lista stessa che abbiano riportato il maggior numero di voti; vengono quindi proclamati eletti i candidati delle altre liste che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 9

Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale circoscrizionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Nel caso che l'elezione di un consigliere sia nulla o qualora si verifichi, durante il quadriennio, una vacanza per qualsiasi causa, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto.

Art. 9

Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale circoscrizionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Nel caso che l'elezione di un consigliere sia nulla o qualora si verifichi, durante il quadriennio, una vacanza per qualsiasi causa, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto.

Art. 10

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida è ammesso ricorso alla Corte d'Appello di Torino, se la controversia riguarda questioni di eleggibilità, o al Consiglio di Stato, anche nel merito, se la controversia riguarda le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte d'Appello ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono, ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Avverso le decisioni della Corte d'Appello è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione.

Art. 10

(È approvata la soppressione dell'art. 10).

Art. 11

Le spese relative all'esecuzione della presente legge sono a carico della Regione.

Art. 11

Le spese relative all'esecuzione della presente legge sono a carico della Regione.

Art. 12

Qualora le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale siano indette per lo stesso giorno stabilito per le elezioni della Camera dei Deputati, le operazioni di votazione saranno ammesse fino alle ore 14 del giorno successivo, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29; le operazioni di scrutinio per la elezione dei deputati precedono quelle relative alla elezione dei Consiglieri regionali.

Le spese inerenti al funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e quelle relative ad adempimenti comuni alle due consultazioni popolari sono ripartite in parti uguali tra la Regione e lo Stato.

Art. 12

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale possono essere indette per lo stesso giorno stabilito per le elezioni delle Camere; ___ le operazioni di votazione saranno, IN OGNI CASO, ammesse fino alle ore 14 del giorno successivo, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29; le operazioni di scrutinio per la elezione dei deputati precedono quelle relative alla elezione dei Consiglieri regionali.

Le spese inerenti al funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e quelle relative ad adempimenti comuni alle due consultazioni. popolari sono ripartite in parti uguali tra la Regione e lo Stato.

Art. 13

Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 3, primo e secondo comma, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

Art. 13

Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 3, primo e secondo comma, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, ----, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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