Oggetto del Consiglio n. 186 del 27 marzo 1979 - Verbale
OGGETTO N. 186/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Revisione per l'anno 1978 delle aliquote di cui all'art. 2 lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27".
La Legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, relativa ai "Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori":
1) prevede la concessione di contributi annui, dal 1° gennaio 1973, alle imprese che esercitano professionalmente servizi automobilistici di interesse regionale sia di linea ordinaria sia per lavoratori dipendenti e per studenti (art. 1);
2) subordina l'erogazione dei contributi, alle singole imprese, alla condizione che risulti passivo il conto di esercizio, per l'anno per il quale è richiesto il contributo, di tutto il complesso di autolinee esercitate da ciascuna impresa (art. 2);
3) stabilisce un contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di biglietto di abbonamento o di tessera a tariffa preferenziale (art. 2 lett. a));
4) fissa un contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di:
- £ 40 per autobus/Km., per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;
- £ 65 per autobus/Km., per le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a metri 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur (art. 2 lett. b);
5) stabilisce che le aliquote (art. 2 comma b) di cui al precedente punto 4) siano soggette a revisione annuale, da farsi con legge (art. 6), per adeguarle alle variazioni incrementative dei costi acquisite con la documentazione di cui all'art. 8.
Quanto sopra pone in essere un meccanismo tale da permettere ogni anno, nel caso di variazione dei costi stessi, la revisione delle aliquote da applicare all'anno precedente.
Dall'esame dei costi presentati, in data 31/1/1979, dalle imprese relativamente alla gestione dell'anno 1978, risultano le seguenti variazioni incrementative dei costi per ciascuna impresa:
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a) linee aventi capolinea a quota inferiore a mt. 800: |
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- S.A.V.D.A. |
£ 191 per autobus/Km. |
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- S.A.D.E.M. |
£ 155 per autobus/Km. |
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- S.V.A.P. |
£ 199 per autobus/Km. |
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- V.I.T.A. |
£ 198 per autobus/Km. |
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b) linee aventi capolinea a quota superiore a mt. 800: |
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- S.A.V.D.A. |
£ 216 per autobus/Km. |
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- S.A.D.E.M. |
£ 180 per autobus/Km. |
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- S.V.A.P. |
£ 224 per autobus/Km. |
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- V.I.T.A. |
£ 223 per autobus/Km. |
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- S.A.P. |
£ 449 per autobus/Km. |
L'aumento, di circa il 15% rispetto al precedente anno 1977, è conseguente all'andamento dei costi verificatisi nel nostro Paese in tutti i settori, industriali e non, e più segnatamente:
1) incremento della contingenza di 20 punti pesanti;
2) aumento dei pedaggi delle autostrade e dei trafori alpini;
3) aumento dei prezzi dei materiali di ricambio e dei pneumatici (+ 25% circa);
4) incremento degli ammortamenti sul materiale rotabile in relazione alla forte lievitazione dei prezzi dei veicoli stessi;
5) aumento del traffico di viaggiatori con biglietti a tariffa preferenziale (abbonamento);
6) ricalcolo di istituti contrattuali a seguito del conglobamento dell'indennità di contingenza;
7) adeguamento del Fondo di anzianità;
8) aumento della percorrenza chilometrica effettuata nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta durante l'anno 1978, pari a Km. in più 178.393.
In relazione a quanto sopra ed in applicazione dell'art. 6 (secondo comma) della legge regionale 6 Agosto 1974, n. 27, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio regionale l'unito disegno di legge.
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Disegno di legge regionale n. 58
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ______________________________ n. _________
"REVISIONE PER L'ANNO 1978 DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 2, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974 N. 27".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Le aliquote di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 6 Agosto 1974 n. 27, da applicare per l'anno 1978, sono stabilite fino ad un massimo di:
- £ 199 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;
- £ 449 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.
Articolo 2
La Giunta Regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 Agosto 1974 n. 27.
Articolo 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue £. 150.000.000, graverà sul Cap. 4835 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto n. 6 dell'allegato E al bilancio stesso).
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.
Articolo 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
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PARTE SPESA |
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Variazione in diminuzione |
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Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) |
£. 150.000.000.= |
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Variazione in aumento |
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Cap. 4835 - Spese di concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27; 23 luglio 1975, n. 25; 5 novembre 1976, n. 45 e n. 46 e 15 Giugno 1978, n. 20) |
£. 150.000.000.= |
Articolo 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare la parola all'Assessore alle Finanze, faccio presente che la Commissione consiliare permanente Affari Generali si è riunita il 26.3.1979 e ha espresso il seguente parere - non so se è stato distribuito...-: "Manganone, Filliétroz e Salvadori: parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo predisposto dalla Giunta; Dujany: si riserva di esprimere il proprio parere nel corso del dibattito consiliare, Tonino: parere contrario all'approvazione del disegno di legge".
La parola al Consigliere Filliétroz.
Filliétroz (U.V.P.) - È un disegno di legge direi ordinario, perché lo ripetiamo annualmente: è quello relativo alla concessione di contributi d'esercizio alle aziende concessionarie di servizi di linea per viaggiatori. L'importo di lire 150 milioni è già stabilito nel bilancio, perché nell'allegato E è già previsto. Ci sono 150 milioni in più di quanto previsto nel bilancio, sono desunti dai bilanci presentati dalle diverse aziende che eseguono questi servizi di linea e, in base ad essi, per pareggio, la Regione eroga il suo contributo, in maniera di pareggiare per tenere le tariffe nello stesso importo. Quindi praticamente le tariffe vengono desunte dai bilanci annuali presentati dalle aziende al Tribunale, pertanto bilanci che dovrebbero essere regolari, perché sarebbero passibili di reati di falso di bilancio e la Regione copre i disavanzi tenendo le stesse tariffe, naturalmente c'è una differenza fra quelle linee che vanno oltre gli 800 metri come capolinea per differenza di costi di esercizio e tra le linee che sono inferiori agli 800 metri.
L'importo complessivo di 150 milioni...la Regione ha continuato a stabilire queste tariffe seguendo i disavanzi di bilancio, i deficit del bilancio di ogni azienda. C'è un nuovo sistema che attualmente è in studio, però anche la Regione Piemonte finora non l'ha approvato - anche adesso stabilisce il contributo secondo il bilancio presentato -: il sistema...che sarebbe un sistema per cui con col meccanografico si stabilirebbero degli importi secondo i biglietti, però non è stato ancora attuato, quindi noi rinnoviamo lo stesso sistema e diamo questi contributi come è stabilito per legge anche relativamente al personale, perché ci sono delle imprese che hanno già fatto le trattative secondo il...che è quello statale, la vecchia organizzazione sindacale ha mantenuto le stesse somme, però si integra pareggiando con...quindi l'importo...del resto, nell'allegato è stabilito.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi è aperta la discussione generale sul disegno di legge. Chi chiede la parola? È chiusa la discussione generale, metto in approvazione articolo per articolo. Suono anche il campanello per vedere se qualcuno in più viene a votare.
Articolo 1. Qualcuno chiede la parola? Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti: ventuno
Votanti: ventuno
Maggioranza: undici
Favorevoli: diciassette
Contrari: quattro
Il Consiglio approva.
Articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti: ventitré
Votanti: ventitré
Maggioranza: dodici
Favorevoli: diciotto
Contrari: cinque
Il Consiglio approva.
Articolo 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti: ventiquattro
Votanti: ventiquattro
Maggioranza: tredici
Favorevoli: diciotto
Contrari: sei
Il Consiglio approva.
Articolo 4. Stesso risultato.
Articolo 5. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Cout.
Cout (P.C.I.) - Noi abbiamo votato contro questo provvedimento, perché abbiamo delle ampie riserve non tanto su quanto concerne così, diciamo, l'aumento di tali quote - che vanno fatte di anno in anno appunto in base ad una legge, in base a dei calcoli, che speriamo siano esatti -, ma piuttosto per quanto riguarda il contenuto della legge, che è maggiorata solo per quanto concerne la spesa, ma perché andrebbe rivista per una serie di questioni: per quanto riguarda un controllo maggiore che dovrebbe essere fatto, per quanto concerne poi tutto un discorso diverso che, a nostro parere, va fatto su tali questioni, ci sono degli interventi relativamente alle società concessionarie di autoservizi per i viaggiatori, che vanno in diverse direzioni. Ci sono - questo lo possiamo rilevare dal bilancio - 1 miliardo e 470 milioni nel capitolo 8335 in base appunto alla legge che stiamo andando a modificare in questo momento c'è un intervento sui fondi statali al capitolo 4905 per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico e ancora degli altri contributi di 3 milioni e più, almeno lo scorso anno e quest'anno non dovrebbe essere variato per ciascun dipendente.
Secondo noi, su questo va fatta una grossa riflessione, siamo senza un riferimento preciso né ad un piano, né ad un Assessorato che abbia questo nelle mani, per cui, mentre un intervento viene seguito a livello di Giunta, un altro intervento viene seguito dalle Finanze, mi sembra che la Commissione competente dovrebbe essere ancora una volta quella dell'Industria e Commercio, se, secondo noi, un proprio...non c'è un minimo di piano, un minimo di programmazione su questo. Invece, secondo noi, veramente, per tutta una serie di questioni della ferrovia, sui trasporti, su un piano che manca alla Regione, bisogna fare una profonda riflessione, andare ad istituire, se non altro, un ufficio regionale che segua queste cose, che coordini tali interventi, che devono necessariamente fare capo ad un unico Assessorato e in seguito appunto andare eventualmente anche a fare una legge, se vogliamo chiamarla quadro, su questa questione, che cerchi di comprendere un po' tutto, di dare occasione agli enti locali e ai privati che poi usufruiscono di tali leggi... Appunto noi votiamo contro su questa legge non tanto per quest'aumento, ma piuttosto perché, secondo noi, va effettivamente fatta in questo momento, quando ormai la spesa è di 1.470.000.000, una riflessione profonda e vanno riviste alcune questioni.
Dolchi (P.C.I.) - Altri Consiglieri per dichiarazione di voto? Non ci sono più dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: venti
Contrari: otto
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 58.
