Oggetto del Consiglio n. 185 del 27 marzo 1979 - Verbale

OGGETTO N. 185/79 - Subconcessione all'ENEL, in via di sanatoria di derivare acque della Dora Baltea in comune di Montjovet, da utilizzare, per produzione di energia elettrica, nella centrale di Hône.

Il Consiglio regionale nell'adunanza del 25 gennaio 1979 - oggetto n. 30 - aveva stabilito di rinviare la trattazione dell'argomento in questione.

Il Presidente della Giunta regionale, con lettera prot. n. 993/Gab, in data 8 marzo 1979, ha richiesto di iscrivere nuovamente all'ordine del giorno del Consiglio l'argomento di cui trattasi, precisando che la pratica ha carattere di semplice formalità, avendo il Consiglio regionale, con deliberazione n. 433 del 16.12.1975, già approvato la regolarizzazione dell'impianto di cui si tratta.

L'approvazione formale, da parte del Consiglio regionale, della subconcessione darebbe alla Regione la possibilità di introitare la somma di Lire 151.754.810 per canoni arretrati e la somma di Lire 17.918.445 per canoni annui dall'anno 1978 in poi.

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Con decreto reale 9 dicembre 1940 n. 7493 fu concesso alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), con sede in Torino, di attuare due impianti idroelettrici sulla Dora Baltea, nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, e propriamente:

a) di derivare dalla destra della Dora, mediante diga stabile situata a valle dello scarico del soprastante impianto idroelettrico Châtillon-Montjovet (oggetto della distinta concessione assentita alla medesima Società Idroelettrica Piemonte con il decreto presidenziale 30 maggio 1953 n. 1179), moduli massimi 423 e medi 330 per produrre sul salto di m. 22,45 la potenza nominale media di 7.263,23 KW nella centrale di Issogne;

b) di derivare dalla destra della Dora, mediante diga stabile situata a valle della confluenza tra la Dora e l'Evançon, e dallo scarico del primo impianto, moduli massimi 485 e medi 380 per produrre sul salto di m. 17,03 la potenza nominale media di 6.344,50 KW.

Complessivamente, sui due salti, la potenza nominale media di 13.608 kW in cifra tonda.

In pendenza dell'emissione del suindicato decreto reale 9 dicembre 1940, n. 7493, con istanza 25 novembre 1939, corredata di progetto esecutivo 6 novembre 1939, a firma dell'Ing. Luigi Nicolis, la Società Idroelettrica Piemonte chiese di apportare variazioni alla suddetta concessione, e propriamente di derivare sulla destra della Dora Baltea, in parte dal canale di scarico del superiore impianto Châtillon-Montjovet (oggetto della distinta concessione assentitale con decreto presidenziale 30 maggio 1953 n. 1179) e in parte dalla Dora Baltea mediante diga di ritenuta, nel territorio del Comune di Montjovet, moduli massimi 500 e medi 370 per produrre sul salto di m. 37,65 la potenza nominale media di 13.658 kW nella centrale di Hône, con restituzione nella Dora Baltea nel territorio del Comune di Bard (impianto idroelettrico detto Montjovet-Hône);

Su tale istanza fu esperita l'istruttoria a norma di legge.

Peraltro, in applicazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale valdostano (promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4), con decreto interministeriale 30 novembre 1962 n. 3653 fu precisato che sulla domanda 25 novembre 1939 della S.I.P. non v'era luogo a procedere in quanto la concessione oggetto del decreto reale 9 dicembre 1940 n. 7493, non utilizzata al 7 settembre 1945, era passata alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

In conseguenza dell'emanazione del citato decreto interministeriale 30 novembre 1962, la S.I.P. con domanda 20 maggio 1963, corredata di progetto di consistenza a firma degli Ingegneri Perone e Ne-gri, chiese all'Amministrazione regionale valdostana la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare le acque della Dora Baltea in servizio dell'impianto di Hône già del tutto eseguito in conformità del progetto esecutivo a firma dell'Ing. Nicolis, allegato alla domanda di variante 25 novembre 1939.

Con decreto presidenziale 14 marzo 1963 n. 217 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1963 n. 73) l'impresa della Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) fu trasferita all'E.N.E.L..

La pratica in argomento rimase peraltro ferma in quanto, com'è noto, a seguito della legislazione E.N.E.L. sorsero dubbi circa l'applicazione della legislazione stessa nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

In seguito all'emanazione della legge 5 luglio 1975 n. 304 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 luglio 1975) che detta norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione valdostana, l'Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere, - della Regione trasmise, tramite il Magistrato per il Po che espresse il suo parere favorevole con lettera 14 giugno 1976 n. 6800, la domanda di subconcessione in via di sanatoria 20 maggio 1963 sulla quale non ritenne necessario esperire l'istruttoria né in via normale, essendo l'impianto costruito e funzionante, né in via abbreviata, ai fini della tutela di eventuali diritti dei terzi, ritenendo che a questa tutela avesse sufficientemente provveduto l'istruttoria a suo tempo esperita dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta sulla domanda di variante 25 novembre 1939.

Con voto 17 febbraio 1977 n. 889/76 il Consiglio Superiore dei LL.PP., esaminati gli atti della pratica, espresse il parere che sulla citata domanda 20 maggio 1963 dell'E.N.E.L. dovesse essere esperita la regolare istruttoria prevista dal Testo Unico di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 per le nuove domande di concessione.

In ottemperanza al citato voto la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha esperito la regolare istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni od osservazioni, ma soltanto la richiesta del Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Val d'Aosta intesa ad ottenere che da parte dell'E.N.E.L. venga lasciata defluire a Valle dalle proprie opere di presa sulla Dora Baltea una quantità d'acqua non inferiore a moduli 2 atta a mantenere in vita la fauna ittica nel tratto di fiume che attualmente si prosciuga nei periodi di magra.

Per soddisfare tale richiesta è stata inserita apposita clausola nel sottoriportato disciplinare di subconcessione.

Il Magistrato per il Po di Parma, ha, con nota 11 aprile 1978 n. 2842, espresso parere favorevole nei riguardi idraulici.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - IV - Sezione, con voto n. 384 in data 21 settembre 1978, ha espresso parere favorevole alla richiesta subconcessionaria, in via di sanatoria, da assentirsi all'E.N.E.L. secondo le modalità indicate nel sottoriportato disciplinare.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale:

deliberi

1°) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - di derivare dalla sponda destra della Dora Baltea in località Borgo del Comune di Montjovet, una quantità di acqua non superiore a moduli 500, corrispondenti ad una portata media di moduli 370, per produrre nella centrale di Hône, sul salto di m. 37,65 la potenza nominale media di kW 13.657,35 sotto l'osservanza delle norme fissate nel sottoriportato disciplinare di concessione;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'E.N.E.L.;

3°) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di £. 151.754.810 (centocinquantunmilionisettecentocinquantaquattromilaottocentodieci) a titolo di canoni arretrati per il periodo 17 novembre 1947 al 16 novembre 1978 da introitare al capitolo 365 della parte Entrata del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere art. 8 - 11 Statuto Speciale LL. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975 n. 304");

4°) pagamento presso la stessa Tesoreria Regionale, della somma di Lire 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo ecc. da introitarsi al Capitolo 2140 del Bilancio Preventivo della regione per l'anno 1979 ("Gestione fondi per spese istruttoria domanda concessioni e subconcessioni d'acque e miniere");

5°) di stabilire in lire 17.918.445 (diciassettemilioninovecentodiciottomilaquattrocentoquarantacinque) il canone annuo da corrispondere alla Regione anticipatamente di anno in anno a decorrere dal 17 novembre 1978 in ragione di Lire 1312 per KW sulla anzidetta potenza di KW 13.657,35.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato dei Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea, in Comune di Montjovet, chiesta dalla SIP ora ENEL con istanza 20.5.1963.

Articolo 1

Quantità ed uso dell'acqua

La quantità d'acqua che si deriva dalla sponda destra della Dora Baltea in località Borgo del Comune di Montjovet potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 500 (litri/secondo cinquantamila) risultando la quantità media pari a moduli 370 (litri/secondo trentasettemila).

L'acqua viene utilizzata per produzione di energia elettrica nella centrale detta di Hône, in Comune di Hône.

Articolo 2

Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione

Il dislivello per il pelo d'acqua alla presa ed il pelo d'acqua alla restituzione nella Dora Baltea è di mt. 47.10.

Articolo 3

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE AI QUALI È STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori è di metri 37,65.

In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a KW

37.000 x 37,65

----------------------- = 13.657,35

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Articolo 4

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le opere di presa consistono in parte prelevando l'acqua del canale di scarico del superiore impianto detto "La Nouvelle Montjovet" dell'ENEL, mediante un sistema di paratoie ed opportuno canale di allacciamento dello sviluppo di 250 metri ed in parte prelevando l'acqua direttamente dalla Dora Baltea.

Il prelievo da questa è ottenuto mediante diga di sbarramento a settore a tre luci, due uguali di mt. 22 cadauna ed una più piccola di mt. 7,00 per effetto della quale le acque della Dora Baltea vengono convogliate nell'opera di presa costituita da una luce di ml 43,50, provvista di griglia, con soglie a quota 382,60 nel tratto più vicino alla diga di sbarramento ed a quota 382,90 nel tratto più lontano. Dalla luce di presa le acque derivate vengono convogliate dapprima ai dissabbiatori, costituiti da due canali paralleli larghi mt. 5,40, di lunghezza rispettiva di mt. 140,00 e mt. 160,00, e pari al canale derivatore dell'impianto.

Tali opere sono conformi allo stato di consistenza in data 20.5.1963 a firma Ingg. Perrone e Negri costituito da una relazione tecnica e da 17 tavole di disegni, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Articolo 5

Regolazione della portata

Affinché la portata massima di subconcessione non sia superata, si dovranno conservare le opere di modulazione esistenti, risultanti dallo stato di consistenza di cui al precedente art. 4.

L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia di prescrivere in qualsiasi momento quelle ulteriori previdenze e dispositivi tecnici che riterrà necessario prescrivere per contenere la portata entro il limite massimo di subconcessione.

Articolo 6

Canale di carico

Il canale di carico della lunghezza di mt. 13.797 sarà mantenuto in conformità dello stato di consistenza di cui al precedente articolo 4, riservandosi l'Amministrazione subconcedente di imporre, ove necessario, le previdenze indispensabili per impedire infiltrazioni d'acqua ed i franamenti delle sponde.

Articolo 7

Canale di scarico

Dopo l'utilizzazione nella centrale di Hône, le acque debbono continuare ad essere restituite in destra della Dora Baltea, in Comune di Hône, a mezzo di canale di scarico in galleria, a pelo libero, della lunghezza di circa 953 metri, sottopassante la sede della ferrovia "Aosta-Ivrea" alla progressiva 845.

Anche questo canale sarà mantenuto conforme a quanto previsto dallo stato di consistenza di cui al precedente articolo 4.

Articolo 8

Condizioni particolari cui deve soddisfare la derivazione

Nell'interesse della pubblica incolumità l'Ente subconcessionario resta obbligato a non attuare, salvo necessità contingente, improvvisi scarichi d'acqua, di una certa entità, con la manovra delle paratoie alle opere di presa, o di scarico degli impianti onde evitare defluenze, nei corsi d'acqua interessati, che possano determinare pregiudizi all'incolumità pubblica ed in genere alla stabilità delle opere e dei manufatti costituiti sui corsi stessi.

Nell'eventualità di danni a tali opere e manufatti, l'Ente subconcessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino od indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato.

Qualora gli scarichi si rendessero necessari per inderogabili necessità, l'Ente subconcessionario potrà attuarli dandone immediato avviso sia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, sia ai Comuni interessati, sia ai relativi Comandi di Carabinieri.

In ogni caso è fatto obbligo all'Ente di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento progressivo aumento del livello delle acque dei corsi d'acqua interessati, così che chiunque si trovasse nelle zone influenzate abbia la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo.

A rendere poi più manifesto tale Pericolo, l'Ente dovrà provvedere se necessario a porre in opera, bene in vista, appositi cartelli in lamiera, ammonitori del pericolo, nei punti delle località da esso ritenute più esposte ed in quelle altre che saranno segnalate dall'Amministrazione Regionale dopo aver ricevuto dal subconcessionario comunicazione del piano di dislocazione dei cartelli stessi. L'Amministrazione Regionale, darà la sua assistenza per la conservazione dei cartelli, escluso ogni suo onere di spesa.

L'Ente subconcessionario sarà in ogni caso responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dagli scarichi stessi, impregiudicata ogni ragione e difesa da parte di esso. Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo all'ENEL di eseguire a sua cura e spese le opportune opere di protezione e segnalazione sulle sponde dei canali derivatori scoperti per i tratti nei quali se ne ravvisasse la necessità.

Articolo 9

Garanzie da osservarsi

Restano a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese di sistemazione e manutenzione di quelle nuove opere che il subconcessionario ha dovuto eseguire durante la costruzione dei suoi impianti, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua interessati dagli impianti stessi. Qualora si rilevasse la necessità futura di altre simili opere da eseguirsi in dipendenza degli impianti, la loro esecuzione e manutenzione sarà sempre a carico dell'Ente subconcessionario.

È fatto altresì obbligo all'ENEL di provvedere al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisca con l'utilizzazione d'acqua che l'Ente subconcessionario ha realizzato.

L'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi fra le parti, deve lasciare defluire a valle delle proprie prese di derivazione:

a) durante il periodo irriguo

i quantitativi d'acqua indispensabili alle necessità delle utenze irrigue esistenti, aventi le prese d'acqua a valle di quelle dei canali derivatori dell'ENEL, così da consentire che esse utenze possano derivare alle proprie prese le portate occorrenti allo scopo irriguo, in modo da lasciare inalterato il loro stato sino a che non venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa. Quando poi, per il diminuito livello dei corsi pubblici da cui si derivano dette utenze, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dall'ENEL, si renda precaria e più onerosa l'entrata alle prese di tali utenze delle acque di competenza, l'ENEL deve eliminare l'inconveniente provvedendo ad eseguire a propria cura e spese la sistemazione delle prese stesse, nonché alla loro straordinaria manutenzione resa necessaria alla realizzazione degli impianti ENEL. La manutenzione ordinaria di tali prese resta a carico degli utenti.

Le prese debbono essere sempre tali non solo da rendere facile il deflusso, ma anche da non essere causa degli utenti di oneri più laboriosi o dispendiosi di quelli preesistenti alla subconcessione. Al riguardo l'Ente subconcessionario dovrà prendere opportuni accordi con gli utenti stipulando eventuali convenzioni e pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.

Nell'eventualità che a seguito di eccezionali scarichi di acqua effettuati dagli impianti dell'ENEL si determinino interramenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese delle utenze, è fatto obbligo all'ENEL di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia delle prese.

Quando in seguito ai prelievi d'acqua fatti dall'impianto dell'ENEL, si sia determinato un abbassamento della falda del sottosuolo per cui si siano inariditi, parzialmente o totalmente, i terreni adiacenti ai corsi d'acqua da cui si effettuano i prelievi, la cui precedente floridità proveniva dall'umidità del sottosuolo dovuta a fenomeno di risalienza capillare, è fatto obbligo all'ENTE subconcessionario di provvedere, a propria cura e spese, alla loro irrigazione con acqua di superficie, salve ed impregiudicate le sue ragioni.

b) durante tutto l'anno

i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico della popolazione interessata, derivati con gli stessi canali d'irrigazione esistenti ovvero con appositi canali.

Acque di sorgenti, di pozzi, di fontanili:

Se a causa della costruzione delle opere dell'impianto si siano inaridite, parzialmente o totalmente, le acque, a qualunque scopo utilizzate, di sorgenti, pozzi e fontanili, ricadenti nella sfera dell'impianto, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi tra le parti, di provvedere a sua cura e spese a soddisfare, a norma di legge, le preesistenti utilizzazioni, preferibilmente fornendo l'acqua necessaria, ed in tal caso in misura pari per qualità, quantità e tempo a quanto sopra praticato.

L'ENEL resta in ogni caso obbligato a provvedere a norma di legge, al risarcimento agli aventi diritto dei danni dovuti al parziale o totale inaridimento delle acque delle sorgenti, pozzi e fontanili della zona interessata dalla subconcessione a causa della costruzione dell'impianto.

Nuove esigenze pubbliche d'acqua:

nell'eventualità di future nuove esigenze pubbliche di acqua per usi irrigui e per usi civili nelle zone interessate dall'impianto, accertate nei modi di legge dall'Amministrazione Regionale e non altrimenti soddisfacibili, può essere fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciare a disposizione di chi ne abbia fatto formale domanda entro 5 anni dalla data del decreto di subconcessione, i quantitativi di acqua minimi indispensabili, da stabilirsi come in appresso, però senza onere di spesa per l'ENEL e previo congruo indennizzo al medesimo a carico del richiedente, e con proporzionale riduzione del canone e sovracanoni.

Il quantitativo massimo da rilasciare non potrà globalmente superare quella percentuale della portata minima naturalmente fluente non regolata, utilizzata dall'impianto, che sarà determinata all'occorrenza e che comunque non sia tale da alterare l'economia e la finalità dell'impianto.

La nuova domanda di subconcessione d'acqua, dovrà essere comunicata al subconcessionario affinché manifesti la sua adesione o la sua opposizione.

In caso di opposizione l'Amministrazione Regionale deciderà in contradditorio degli interessati la ricorrenza o meno di tutte le condizioni sopra previste per l'accoglibilità della nuova domanda, ed in caso affermativo indicherà pure il massimo quantitativo d'acqua prelevabile.

Contro tale decisione il subconcessionario potrà appellarsi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno da designarsi dall'Amministrazione Regionale, ed un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

Se non vi è opposizione del subconcessionario o se la sua opposizione sarà rigettata dalla decisione arbitrale di cui sopra, l'Amministrazione metterà in istruttoria la nuova domanda, invitando il postulante ad accordarsi con il subconcessionario circa:

a) le modalità tecniche del rilascio dei quantitativi di acqua richiesti;

b) la congrua indennità da corrispondersi al subconcessionario per l'integrale risarcimento dei danni derivatigli dal rilascio d'acqua e che dovrà essere versata prima dell'inizio del rilascio stesso.

In caso di mancato accordo, il postulante dovrà deferire la determinazione dei punti controversi ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal postulante, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di concorde designazione, da parte del Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

Determinate, o per accordo o per decisione arbitrale, le modalità tecniche del rilascio e l'indennità da corrispondersi previamente al subconcessionario, l'Amministrazione Regionale completerà l'istruttoria sulla nuova domanda secondo le norme del Testo Unico sulle Acque Pubbliche, e della legge Regionale 8.11.1956 n. 4, restando vincolata soltanto nei riguardi del subconcessionario dagli accordi raggiunti o dalle decisioni arbitrali intervenute sui punti controversi; provvederà inoltre a stabilire la riduzione di canone e sovracanoni da praticare al subconcessionario con il definitivo accoglimento della nuova domanda.

Nell'interesse del turismo:

l'Amministrazione subconcedente si riserva di imporre all'Ente subconcessionario di coprire con piantagioni arboree o con inerbimento quelle discariche di materiali provenienti dai lavori di scavo e di galleria dell'impianto, che siano pregiudizievoli all'estetica del paesaggio.

Nell'interesse Militare:

l'Ente subconcessionario deve sottostare a tutte quelle clausole limitative a cautelative che l'Autorità Militare ha ritenuto o ritiene necessario imporre, ai fini della difesa nazionale con apposito disciplinare.

Nell'interesse ittiogenico:

l'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni a suo tempo convenute con il Consorzio Regionale di Aosta per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, come da atto 16.1.1954.

Siccome, però, un tratto considerevole della Dora Baltea, a valle delle opere di presa dell'impianto, si prosciuga durante i periodi di magra, nell'interesse ittico e per assicurare l'acqua necessaria ai bisogni igienici-sanitari del tratto di fiume sotteso dall'impianto idroelettrico, l'ENEL resta, inoltre, obbligato a provvedere affinché a valle delle opere di presa sussistano, in modo continuo, nell'alveo del fiume, almeno 200 1/sec d'acqua. Qualora da parte dell'ENEL fosse necessario, per soddisfare l'obbligo di cui sopra, lasciar defluire dalle proprie opere di presa sulla Dora Baltea il citato quantitativo di 1/sec 200 di acqua, l'ENEL dovrà essere esonerato di parte delle prestazioni relative all'impianto di Hône stabilite dalla citata convenzione SIP/consorzio pesca in data 16.1.1954 in maniera proporzionale al nuovo obbligo imposto dal presente disciplinare di subconcessione.

Nell'interesse idrografico:

l'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni relative prescritte dalla Sezione Idrografica del Po di Torino.

Infine, a propria cura e spese deve provvedere a collocare appositi caposaldi quotati, ai quali poter fare riferimento per gli eventuali riscontri, alle prese del canale derivatore, nelle camere di carico dell'impianto, nella centrale e nel relativo canale di scarico.

Articolo 10

Collaudo

Il collaudo dell'impianto sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

Articolo 11

Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di tempo uguale alla concessione novantanovennale accordata dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4.

Articolo 12

Canone

l'Ente subconcessionario deve corrispondere all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.12.1942 n. 1434, i seguenti canoni:

1) per il periodo 17 novembre 1947, data dell'inizio della derivazione fino al 31 dicembre 1948 annue L. 2.239.805,40 (duemilioniduecentotrentanovemilaottocentocinquevirgolaquaranta) in ragione di L. 164 per KW sulla potenza di KW 13.657,35 a termini decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 24 in data 7.1.1947;

2) per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 gennaio 1962 annue Lire 8.959.221,60 (ottomilioninovecentocinquantanovemiladuecentoventunovirgolasessanta) in ragione di L. 656 per KW sempre sulla potenza di KW 13.657,35, a termini della legge sui canoni demaniali n. 8 in data 21 gennaio 1949;

3) per il periodo dal 1° febbraio 1962, data di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 in poi annue L. 17.918.443,20 (diciasettemilioninovecentodiciottomilaquattrocentoquarantatrevirgolaventi) in ragione di L. 1312 per KW sulla anzidetta potenza di KW 13.657,35.

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni della portata nominale. Al riguardo e per un periodo di anni 5 dalla data del decreto di subconcessione l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e l'Ufficio Idrografico del Po di Torino, avranno la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14/8/1920 n. 1285. Di conseguenza il subconcessionario è tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti uffici riterranno necessari e permettere loro il libero accesso agli impianti relativi alla subconcessione.

Pertanto il debito dell'Ente subconcessionario per canoni arretrati a decorrere dal 17 novembre 1947 fino al 16 novembre 1978 è di Lire 420.629.317,58 (quattrocentoventimilioniseicentoventinovemilatrecentodiciassettevirgolacinquantotto) da tale somma vanno dedotte Lire 268.874.509 (duecentosessantottomilioniottocentosettantaquattromilacinquecentonove) già convenute come corrisposte in precedenza e di conseguenza rimane da versare da parte dell'ENEL la somma di Lire 151.754.808,58 (centocinquantunmilionisettecentocinquantaquattromilaottocentoottovirgolacinquantotto), arrotondate in L. 151.754.810 (centocinquantunmilionisettecentocinquantaquattromilaottocentodieci).

Articolo 13

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare l'ENTE subconcessionario ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di aver effettuato:

- a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale dell'importo di L. 151.754.810 (centocinquantunmilionisettecentocinquantaquattromilaottocentodieci) di cui all'articolo precedente come da quietanza n......in data

data

- b) il versamento presso la suddetta Tesoreria, della somma di Lire 447.961 (quattrocentoquarantasettemilanovecentosessantuno) come da quietanza n.......in data......pari ad 1/40 del canone annuo in vigore al momento della domanda, a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della legge 21.12.1961 n. 1501;

- c) il versamento presso la stessa Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) come da quietanza n......in data......per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.

Restano poi a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese inerenti alla subconcessione, per registrazioni di atti, copia di disegni, dei documenti ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione della Valle d'Aosta.

Articolo 14

Sovracanoni

Per il sovracanone annuo a favore sia dei Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto dell'Ente subconcessionario sia dell'Amministrazione Regionale, valgono le norme contenute nella convenzione SIP/Regione 28.9.1962.

Articolo 15

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, l'Ente subconcessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1942 n. 1745, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4, della legge 5.7.1975 n. 304 e delle leggi regionali in materia di Acque Pubbliche n. 4 e 5 dell'8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Articolo 16

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge l'Ente subconcessionario elegge il proprio domicilio in Hône presso la centrale.

Aosta. lì

L'ENTE SUBCONCESSIONARIO

ENEL-Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

Compartimento di Torino

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta, Andrione.

Andrione (U.V.) - Penso che non vi sia niente da aggiungere rispetto a quanto detto nella relazione. Qui si tratta di sanare formalmente una derivazione già in atto, per potere pretendere dall'ENEL il pagamento di 150 milioni di euro per canoni arretrati e 17 milioni e 900 mila, 18 milioni praticamente per canoni annui.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione. La parola al Consigliere Dujany.

Dujany (D.P.) - Brevemente per fare solo una dichiarazione di voto. C'è in corso una massa di problemi...che dovrebbero chiarire i rapporti tra ENEL e Regione, è chiaro che il comportamento di quei pochi contatti avuti a seguito di una mozione votata in Consiglio...non dichiarano molta disponibilità ad ascoltare e a tenere conto delle esigenze economiche e sociali della Regione, c'è un altro aspetto del problema, che è un aspetto più politico che tecnico che trova estrema difficoltà. Noi avevamo proposto di non ridurre questo problema della subconcessione ENEL ad uno stretto problema tecnico e finanziario, ma di farne uno strumento affinché ci faciliti a riaprire alcuni contatti, alcuni rapporti con l'ENEL, visto che la Giunta ripropone tale oggetto e lo giustifica semplicemente come un atto strettamente amministrativo. Noi dichiariamo di astenerci da questa votazione.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola anche per dichiarazione di voto? Allora nessuno? Chiuse le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione del deliberato, che comprende anche l'allegato, quindi con un'unica votazione la deliberazione comprende anche il disciplinare che viene allegato. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?

Esito della votazione:

Presenti: venticinque

Votanti: ventidue

Maggioranza: tredici

Favorevoli: ventidue

Astenuti: tre (Pollicini, Dujany, Lanivi)

Il Consiglio approva.

Il Consiglio

delibera

1°) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - di derivare dalla sponda destra della Dora Baltea in località Borgo del Comune di Montjovet, una quantità di acqua non superiore a moduli 500, corrispondenti ad una portata media di moduli 370, per produrre nella centrale di Hône, sul salto di m. 37,65 la potenza nominale media di KW 13.657,35 sotto l'osservanza delle norme fissate nel sottoriportato disciplinare di concessione;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'E.N.E.L.;

3°) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 151.754.810 (centocinquantunmilionisettecentocinquantaquattromilaottocentodieci) a titolo di canoni arretrati per il periodo dal 17 novembre 1947 al 16 novembre 1978 da introitare al capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere articolo 8 - 11 Statuto Speciale LL. 26.2.1948, n. 4, e legge 5.7.1975, n. 304");

4°) pagamento presso la stessa Tesoreria regionale, della somma di lire 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc. da introitarsi al Capitolo 2140 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979 ("Gestione fondi per spese istruttoria domanda concessioni e subconcessioni d'acque e miniere");

5°) di stabilire in lire 17.918.445 (diciassettemilioninovecentodiciottomilaquattrocentoquarantacinque) il canone annuo da corrispondere alla Regione anticipatamente di anno in anno a decorrere dal 17 novembre 1978 in ragione di lire 1312 per KW sulla anzidetta potenza di KW 13.657,35.

Allegato

(omissis)

Colleghi Consiglieri, io penso che possiamo sospendere i lavori di questa seduta antimeridiana. I lavori riprenderanno oggi pomeriggio alle ore 16,00 precise.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 12,13.