Oggetto del Consiglio n. 102 del 17 aprile 1972 - Verbale

OGGETTO N. 102/72 - Legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By", nei Comuni di Doues e di Ollomont.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By", nei Comuni di Doues e di Ollomont, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By, nei Comuni di Doues e Ollomont, nell'autunno dell'anno 1969, ha richiesto, assistito dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste nella documentazione delle pratiche e, successivamente, nella loro istruttoria, i benefici previsti dalle Norme Comunitarie (Fondo di orientamento a garanzia del F.E.O.G.A.) e della Legge 27 ottobre 1966 n. 910, per la realizzazione di una strada interpoderale al servizio di vari alpeggi della zona e di un acquedotto rurale avente lo scopo di soddisfare le esigenze idriche del Comune di Doues.

Il progetto relativo alla strada prevede la costruzione di un tronco principale che, partendo dalla frazione Hautprabas del Comune di Doues, raggiunge direttamente gli alpeggi di Pointier, Piolet di mezzo, Creusevy, Mareus e Champillon, in Comune di Doues, e gli alpeggi di Crêtes, Challe, Zeveco, By del Comune, By di Farinet, By di Ansermin, Balme, Baracche Vecchie (Lombardin) e Baracche del Filone, in Comune di Ollomont.

Da questo tronco principale si dipartono gli allacciamenti secondari per gli alpeggi di Piolet di Sotto, Piolet Dessus, Creux, Rossaz, Grangie Veries, Grangia Prett, Grangia Bosco, Plantaridas e Case Favre, Vorbè, Cesery, Moffe, La de Praz, Pechinoglie e la Chaz, Montagna Prabois, in Comune di Doues, e Alpe Vieille, Praz de Chant, Plantau, Chesal, Seitive, Berovà, Porchère, Tulle e Fenêtre, in Comune di Ollomont.

Lo sviluppo del tronco principale è di Km. 20,853. Lo sviluppo degli allacciamenti è di Km. 14,762. La larghezza della sede stradale è prevista in m. 5,00 più il fosso di guardia, per il tronco principale, e di m. 3,00 più il fosso di guardia, per gli allacciamenti. Il dislivello complessivo da superare è di metri 1.002.

Il progetto relativo all'acquedotto rurale prevede la costruzione della rete di distribuzione idrica per le borgate e gli alpeggi siti nella parte sud-est del comprensorio.

Le acque da captare fuoriescono in due diverse zone situate, rispettivamente, a monte della località denominata "La Chaz" e a monte de "L'Arp de Praz", a quote 2.400 e 2.150 s.l.m.. La portata complessiva delle sorgenti, in periodo di magra, non è inferiore ai 20 l/s.

L'intera opera rientra nel quadro generale di miglioramento fondiario e vuole assicurare quel minimo di servizi necessari allo svolgimento produttivo di qualsiasi attività.

Il costo delle opere, approvato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste e concordato con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, risulta di Lire 542.000.000.

Sono evidenti i vantaggi che derivano dal sistema di finanziamento da parte della C.E.E. e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: possibilità di copertura quasi totale della spesa senza impegnare troppo gravosamente il bilancio della Regione, con conseguente possibilità di finanziare altre opere che, seppure di minore entità, assumono per gli agricoltori grande importanza ai fini di consentire un regolare esercizio delle loro aziende.

Le pratiche presentate nelle sedi ministeriale e comunitaria hanno avuto esito favorevole.

I finanziamenti concessi sono i seguenti:

- £. 136.000.000, a titolo di contributo in conto capitale in base a decisione della Commissione C.E.E.;

- £. 136.000.000, a titolo di contributo in conto capitale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- £. 271.000.000, quale mutuo integrativo a tasso agevolato per la durata di anni 20.

La concessione del mutuo diverrà esecutiva dopo l'emissione del relativo Decreto da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dopo la stipulazione del contratto di mutuo da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario di cui si tratta presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria.

Fra l'altro, la concessione del mutuo è subordinata, come è noto, alla prestazione da parte del Consorzio di adeguata garanzia ipotecaria. Senonché la iscrizione di ipoteche su di una miriade di piccoli appezzamenti interessanti numerosissimi proprietari si presenta gravosa, lunga, macchinosa, e, inoltre, non incontra il favore dei consorzisti per evidenti motivi. Fra l'altro, verrebbe a menomare sensibilmente le già modeste disponibilità degli agricoltori.

Si rende quindi necessario ricorrere alla concessione della garanzia fideiussoria regionale in luogo della garanzia ipotecaria sui terreni, tanto più che le opere previste possono considerarsi tra quelle definite di pubblica utilità.

Il provvedimento legislativo che si propone all'approvazione del Consiglio ha appunto lo scopo di rimuovere queste difficoltà e di porre il Consorzio in condizione di stipulare subito il contratto di mutuo con l'Istituto Federale di Credito Agrario.

Il provvedimento, inoltre, avuto riguardo al sistema di finanziamento descritto, torna, sia pure indirettamente, di utilità generale, in quanto consente all'Amministrazione Regionale di accogliere e soddisfare ulteriori domande per l'esecuzione di altre opere nel settore dell'agricoltura.

(Segue: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Intervengono il Consigliere FOSSON, che chiede il rinvio del provvedimento, e il Presidente della Giunta DUJANY che non concorda.

Intervengono il Consigliere ANDRIONE e l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ che illustra il provvedimento.

Interviene il Consigliere BORDON.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Chabod e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventidue;

- Voti contrari: sette.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By", nei Comuni di Doues e di Ollomont:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 7)

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Disegno di legge regionale n. 7

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA A FAVORE DEL "CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DOUES-CHAMPILLON-CONCA DI BY", NEI COMUNI DI DOUES E DI OLLOMONT.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By ", nei Comuni di Doues e Ollomont, con sede in Valpelline, fino alla concorrenza massima di lire 271.000.000 (duecentosettantunomilioni) per l'accensione di un mutuo integrativo di pari importo, da contrarre con il predetto Istituto di Credito, in conformità dell'articolo 35 - quarto e quinto commi - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una strada interpoderale al servizio degli alpeggi del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By " e di un acquedotto rurale.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues- Champillon-Conca di By".

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all'impegno, da parte del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By", di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione della strada e dell'acquedotto rurale a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;

-all'impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione della strada interpoderale e dell'acquedotto rurale, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e del D.M. 21 dicembre 1968;

- all'impegno, da parte dell'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere all'Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By".

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By", sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

- Capitolo 230 della Parte Entrate: "Entrate per riscossione di crediti verso il "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte e la Liguria", con la previsione di entrata di lire 271.000.000 -.

- Capitolo 262 della Parte Spese: "Spese per il pagamento di somme all'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By"- con la previsione e lo stanziamento di spesa di lire 271.000.000 -.

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopra menzionato nuovo capitolo 262 della Parte Spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal "Consorzio di Miglioramento Fondiario Doues-Champillon-Conca di By", delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopra menzionato nuovo capitolo 230 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.