Oggetto del Consiglio n. 103 del 17 aprile 1972 - Verbale

OGGETTO N. 103/72 - Legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi Riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", in Comune di Quart.

Si dà atto che durante la discussione e le votazioni sul presente oggetto n. 103 è assente dall'aula consiliare l'Assessore ai Lavori Pubblici Rollandoz Geom. Roberto.

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Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi Riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", in Comune di Quart, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes, in Comune di Quart, nell'autunno dell'anno 1969 ha richiesto, assistito dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste nella documentazione delle pratiche e, successivamente, nella loro istruttoria, i benefici previsti dalle Norme Comunitarie (Fondo di orientamento a garanzia del F.E.O.G.A.) e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la ricostruzione del canale irriguo Ru Crepellaz e per la costruzione di un acquedotto rurale.

La ricostruzione del canale irriguo Ru Crepellaz, attualmente in terra, consiste nella messa in opera di tubi in cemento, completi di coronamento, del diametro interno di cm. 50 e cm. 60, e nell'esecuzione di un razionale sistema di decantazione delle acque mediante vasche dissabbiatrici e pozzetti d'ispezione. La lunghezza complessiva del canale è di km. 6,310.

L'acquedotto rurale, che capterà le acque della sorgente "Comba Déche", avrà uno sviluppo di ml. 8.050 e fornirà l'acqua potabile alle frazioni Argnod, Chéran, Chétoz, Vignil, Planette, Vollein, attualmente servite da acquedotti insufficienti.

Il costo complessivo delle opere, approvato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste e concordato con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, risulta di lire 250.300.000.

Sono evidenti i vantaggi che derivano dal sistema di finanziamento della C.E.E. e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: possibilità di copertura quasi totale della spesa senza impegnare troppo gravosamente il bilancio della Regione, con conseguente possibilità di finanziare altre opere che, seppure di minore entità, assumono per gli agricoltori grande importanza ai fini di una regolare conduzione delle loro aziende.

Le pratiche presentate nelle sedi ministeriali e comunitarie hanno avuto esito favorevole.

I finanziamenti concessi sono i seguenti:

- £. 62.575.000, a titolo di contributo in conto capitale in base a decisione della Commissione C.E.E.;

- £. 62.575.000, a titolo di contributo in conto capitale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- £. 125.150.000, quale mutuo integrativo a tasso agevolato, per la durata di anni 20.

La concessione del mutuo diverrà esecutiva dopo l'emissione del relativo Decreto da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dopo la stipulazione del contratto di mutuo tra il Consorzio di cui si tratta e l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria.

Inoltre, la concessione del Mutuo è subordinata alla prestazione da parte del Consorzio di adeguata garanzia ipotecaria. Sennonché l'iscrizione di ipoteche su una miriade di piccoli appezzamenti interessanti numerosissimi proprietari si presenta gravosa, lunga e macchinosa, e non incontra il favore dei consortisti per evidenti motivi. Fra l'altro, verrebbe a menomare sensibilmente le già modeste disponibilità degli agricoltori.

Si rende quindi necessario ricorrere alla concessione della garanzia fideiussoria regionale in luogo della garanzia ipotecaria sui terreni, tanto più che le opere previste possono considerarsi tra quelle definite di pubblica utilità.

Il provvedimento legislativo che si propone all'approvazione del Consiglio ha appunto lo scopo di rimuovere queste difficoltà e di porre il Consorzio in condizione di stipulare subito il contratto di mutuo con l'Istituto Federale di Credito Agrario.

Il provvedimento, inoltre, avuto riguardo al sistema di finanziamento descritto, torna, sia pure indirettamente, di utilità generale, in quanto consente all'Amministrazione Regionale di accogliere e soddisfare ulteriori domande per l'esecuzione di altre opere nel settore dell'agricoltura.

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.

Il Presidente MONTESANO chiede che si dia atto a verbale che è assente l'Assessore ai lavori pubblici ROLLANDOZ in quanto è interessato direttamente in merito al provvedimento in esame.

Interviene il Consigliere FOSSON.

Dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto e allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Chamonin e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;

- Voti favorevoli: diciassette;

- Voti contrari: sei.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi Riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", in Comune di Quart:

(Segue: disegno di legge regionale n. 8)

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Disegno di legge regionale n. 8

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA A FAVORE DEL "CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO RIVI RIUNITI DI MAZOD-CREPELLAZ-TROIS VILLES", IN COMUNE DI QUART.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", in Comune di Quart, fino alla concorrenza massima di lire centoventicinquemilionicentocinquantamila per l'accensione di un mutuo integrativo di pari importo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell'art. 35 - quarto e quinto commi - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo Ru Crepellaz e di costruzione di un acquedotto rurale.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes".

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all'impegno, da parte del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", in Comune di Quart, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la ricostruzione del canale e dell'acquedotto a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;

- all'impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione, del canale irriguo e di costruzione dell'acquedotto, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e del DM. 21 dicembre 1968;

- all'impegno, da parte dell'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere all'Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione di somme al "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes".

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o impedimento, 1'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

- Capitolo 231 della Parte Entrate: "Entrate per riscossione di crediti verso il "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria", con la previsione di entrata di lire 125.150.000.

- Capitolo 263 della Parte Spese: "Spese per il pagamento di somme all'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", con la previsione e lo stanziamento di spesa di lire 125.150.000.

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 263 della Parte Spese del Bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero dal "Consorzio di Miglioramento Fondiario Rivi riuniti di Mazod-Crepellaz-Trois Villes", delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introiti al sopramenzionato nuovo capitolo 231 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.