Oggetto del Consiglio n. 100 del 17 aprile 1972 - Verbale
OGGETTO N. 100/72 - Legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:
Con legge regionale 4 dicembre 1970, n.36, è stata autorizzata la proroga per l'ammontare di Lire 600.000.000, per l'anno 1971, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in St. Christophe, per la concessione alla Cooperativa stessa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconti di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con lettera n. 1554, in data 13 luglio 1971, ha comunicato quanto segue:
"A nome e per conto dei Soci conferenti della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, con sede in St. Christophe (Aosta);
il sottoscritto Rosset Cesare, nella sua qualità di Presidente "pro-tempore" della Cooperativa stessa;
rivolge domanda al fine di ottenere la proroga della garanzia fideiussoria regionale di £.600.000.000, da prestarsi, nei consueti modi, dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972 e da utilizzarsi presso alcuni Istituti di Credito di Aosta che la Cooperativa indicherà in seguito con l'ammontare suddiviso per ciascun Istituto.
La garanzia sopraddetta verrà usufruita per ottenere delle aperture di credito in conto corrente o per garantire dei prestiti a tasso normale ed agevolato, con lo scopo di soddisfare le esigenze finanziarie collegate ad una tanto vasta quanto efficace opera di valorizzazione del più classico dei prodotti valdostani: la fontina.
Si fa cortesemente presente che la fideiussione regionale, per l'importo sopraddetto, è indispensabile per permettere alla nostra Società di svolgere il difficile ma utilissimo compito della raccolta, cura, lavorazione e vendita dei prodotti lattiero-caseari conferiti dai soci.
Si riepilogano, qui di seguito, i dati dei conferimenti degli ultimi 11 anni con segnato a fianco l'importo garantito dalla fideiussione regionale:
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anno |
n° forme fontina conferite |
importo fideiussione regionale |
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1961 |
31.075 |
200.000.000 |
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1962 |
37.808 |
200.000.000 |
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1963 |
51.096 |
300.000.000 |
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1964 |
50.078 |
300.000.000 |
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1965 |
55.172 |
300.000.000 |
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1966 |
67.738 |
300.000.000 |
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1967 |
80.221 |
300.000.000 |
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1968 |
100.134 |
400.000.000 |
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1969 |
113.113 |
500.000.000 |
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1970 |
120.523 |
500.000.000 |
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1971 |
130.000 (presunto) |
600.000.000 |
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1972 |
130.000 (presunto) |
600.000.000 |
Per quanto riguarda il finanziamento concesso ai Soci produttori, si fa presente che la Cooperativa ha erogato nel corso dell'anno 1970, a titolo di anticipazioni sui prodotti conferiti (latte, burro, fontina) saldi a conguaglio delle singole partite, ecc. ecc., l'importo complessivo di lire 1.030.262.251, come risulta dagli elenchi di nominativi trasmessi a suo tempo a codesta Spett.le Amministrazione Regionale.
Fiduciosi che codesta Amministrazione Regionale vorrà benevolmente accogliere la richiesta della proroga fideiussoria in parola, ringrazia e porge distinti ossequi".
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno assicurare la continuazione, anche per l'anno 1972, della fideiussione bancaria presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta per un importo complessivo di £. 600.000.000.
Ciò, in quanto la fideiussione si è rivelata strumento indispensabile a consentire un ordinato funzionamento della Cooperativa stessa nell'interesse generale dei conferenti formaggio fontina e burro, prodotti che rappresentano una parte importante della economia agricola della Regione.
Infatti, un agevole ricorso al credito consente, soprattutto alla Cooperativa di attuare, all'atto dei conferimenti dei prodotti, tempestive anticipazioni finanziarie ai soci per assicurare una normale conduzione delle aziende agrarie dei conferenti; consente pure una regolata e graduale collocazione di formaggio fontina sul mercato, in modo da poter attendere il momento più favorevole per la vendita, sottrarre i singoli soci alle facili speculazioni commerciali ed attuare una razionale stagionatura del prodotto conferito.
La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta di cui sopra e di approvare la proroga, per l'anno 1972, della garanzia fideiussoria regionale, fino alla concorrenza massima di complessive lire 600.000.000, per la concessione di prestiti o di fidi relativi ad operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della predetta Cooperativa.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.
Intervengono i Consiglieri FOSSON, BORDON, MANGANONI e TONINO.
Replica l'Assessore MAQUIGNAZ.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Chabod e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti Favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 5)
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Disegno di legge regionale n. 5
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1972, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in St. Christophe, fino alla concorrenza massima di complessive lire seicento milioni, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sotto riportati capitoli della Parte SPESA e della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, con stanziamento annuo di lire seicento milioni, corrispondenti al capitolo 252 della Parte SPESA e al capitolo 220 della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971:
a) capitolo 252 della Parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito ed Aziende Bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta (Legge regionale ... n. ...)"
b) capitolo 220 della Parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti (legge regionale. ... n. ...)"
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione della concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della Parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972.
Art.7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
