Oggetto del Consiglio n. 99 del 17 aprile 1972 - Verbale
OGGETTO N. 99/72 - Legge regionale concernente la proroga, con modifiche, per l'anno 1972, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga, con modifiche, per l'anno 1972, delle norme regionali vigenti, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:
Con il 1971 sono stati esauriti i fondi stanziati dalla Regione per la concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo regionale del 4% per la durata di 20 anni, per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
I mutui autorizzati e da autorizzare dalla Regione fino a tutto il 31.12.1971 risultano ripartiti come segue:
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ZONA A |
ZONA B |
TOTALE |
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Settore di investimento
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Comprendente i Comuni di Aosta-Charvensod-Gignod-Gressan-Jovençan-Pollein-St.Christophe e Sarre (38,50%) |
Comprendente i restanti Comuni della Regione (61,50%) |
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N. |
IMPORTO |
N. |
IMPORTO |
N. |
IMPORTO |
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Acquisto di nuovi alloggi |
163 |
764.500.000 |
80 |
389.900.000 |
243 |
1.154.400.000 |
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Costruzione di nuovi alloggi |
184 |
899.550.000 |
379 |
1.848.200.000 |
563 |
2.747.750.000 |
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Sistemazione di alloggi già esistenti |
194 |
893.100.000 |
311 |
1.448.500.000 |
505 |
2.341.600.000 |
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Totale generale |
541 |
2.557.150.000 |
770 |
3.686.600.000 |
1.311 |
6.243.750.000 |
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Minore spesa rispetto all'assegnazione quinquennale di mutui |
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6.250.000 |
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Totale assegnazione quinquennale |
L. |
6.250.000.000 |
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Incidenza media dei mutui concessi nei primi 6 anni di attuazione del piano di intervento per l'edilizia popolare:
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Acquisto di nuovi alloggi |
L. 4.750.000 per ciascun mutuo |
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Costruzione di nuovi alloggi |
L. 4.880.000 per ciascun mutuo |
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Sistemazione di alloggi |
L. 4.637.000 per ciascun mutuo |
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Media generale |
L. 4.763.000 per ciascun mutuo. |
Gli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi del 4% a carico della Regione ammontano a tutto il 31.12.1971 ad annue lire 249.750.000, con una spesa complessiva per un ventennio di lire 4.995.000.000.
Rispetto alle assegnazioni di fondi messi a disposizione dalla Regione nei singoli settori di investimento, in relazione alla popolazione delle singole zone, si sono verificate nei primi sei anni di finanziamento del piano per l'edilizia economica e popolare le seguenti variazioni:
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ZONA A (38,50%) |
Importo dei mutui messi a disposizione |
Importo dei mutui concessi |
Differenza in + o in ? integrata con storno di fondi |
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Acquisti |
712.000.000 |
764.500.000 |
+ 52.500.000 |
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Costruzioni |
924.000.000 |
899.550.000 |
? 24.450.000 |
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Sistemazioni |
924.000.000 |
893.100.000 |
? 30.900.000 |
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TOTALE |
2.560.000.000 |
2.557.150.000 |
? 2.850.000 |
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ZONA B (61,50%) |
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Acquisti |
738.000.000 |
389.900.000 |
? 348.100.000 |
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Costruzioni |
1.476.000.000 |
1.848.200.000 |
+ 372.200.000 |
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Sistemazioni |
1.476.000.000 |
1.448.500.000 |
? 27.500.000 |
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TOTALE |
3.690.000.000 |
3.686.600.000 |
? 3.400.000 |
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Totale generale zona A e zona B |
6.250.000.000 |
6.243.750.000 |
? 6.250.000 |
Domande di mutuo in attesa di approvazione.
Escludendo dal conteggio le domande che perverranno alla Regione nel corso del 1972, al primo gennaio dello stesso anno risultano giacenti, in attesa di finanziamento, n. 80 domande per la concessione di mutui agevolati, così ripartite:
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ZONA A ? Acquisto di alloggi |
domande n. 26 per L. 126.000.000 |
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Costruzione alloggi |
domande n. 3 per L. 15.000.000 |
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Sistemazione alloggi |
domande n. 4 per L. 24.000.000 |
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ZONA B ? Acquisto di alloggi |
domande n. 6 per L. 30.000.000 |
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Costruzione alloggi |
domande n. 31 per L. 155.000.000 |
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Sistemazione alloggi |
domande n. 5 per L. 60.000.000 |
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Totale generale |
domande n. 80 per L. 410.000.000 |
Il finanziamento previsto dal presente disegno di legge consente di autorizzare nel corso del 1972 mutui agevolati per complessive lire 1.500.000.000, così ripartite:
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ZONA A |
ZONA B |
TOTALE |
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Acquisto di alloggi |
115.500.000 |
184.500.000 |
300.000.000 |
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Costruzione di alloggi |
231.000.000 |
369.000.000 |
600.000.000 |
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Sistemazione di alloggi |
231.000.000 |
369.000.000 |
600.000.000 |
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TOTALE |
577.500.000 |
922.500.000 |
1.500.000.000 |
Tasso di interesse sui mutui da concedere per l'anno 1972.
In relazione all'aumento dei tassi di interesse sui depositi a risparmio, gli Istituti di Credito (Istituto S. Paolo di Torino e Cassa di Risparmio di Torino), che hanno fin qui finanziato le operazioni di mutuo agevolato autorizzate dalla Regione, hanno richiesto per il decorso 1971 l'aumento del tasso di interesse dal 7,50% all'8%.
Fermo restando il contributo ventennale della Regione in ragione del 4% sull'importo dei mutui e ove non si ottenga una riduzione del tasso dall'8% già in vigore per il 1971, l'onere derivante ai mutuatari che saranno ammessi a beneficiare dei mutui agevolati per il 1972 si concretizzerebbe nei seguenti importi:
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Importo massimo dei mutui |
4.000.000 |
5.000.000 |
6.000.000 |
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Importo della semestralità dovuta |
202.096 |
252.620 |
303.144 |
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Contributo costante semestrale della Regione calcolato in ragione del 4% sul mutuo concesso |
80.000 |
100.000 |
120.000 |
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Semestralità a carico del mutuatario |
122.096 |
152.620 |
183.144 |
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corrispondente ad annue lire |
244.192 |
305.240 |
366.288 |
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e a mensili lire |
20.350 |
25.437 |
30.524 |
Costo effettivo dei singoli mutui
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Semestralità complessivamente dovute in 20 anni |
8.083.840 |
10.104.800 |
12.125.760 |
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Semestralità a carico della Regione |
3.200.000 |
4.000.000 |
4.800.000 |
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Differenza a carico dei singoli mutuatari |
4.883.840 |
6.104.800 |
7.325.760 |
In attesa di conoscere gli interventi finanziari che saranno disposti dallo Stato per la soluzione, in campo nazionale, del problema della casa e in considerazione della necessità di maggiori finanziamenti bancari agevolati per l'accoglimento delle numerose domande di contributo tuttora giacenti, la Giunta Regionale sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante norme intese a prorogare per il 1972 le citate provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Le proposte per la proroga prevedono le seguenti innovazioni, con un ulteriore finanziamento di lire 1.500.000.000 a valere per il 1972, ferma restando l'attuale ripartizione dei fondi ed i criteri per l'attribuzione dei punteggi all'atto della formazione delle graduatorie:
1) Aumento dei singoli mutui da L. 3.000.000 a L. 4.000.000 per i lavoratori ed artigiani pensionati e da L. 5.000.000 a L. 6.000.000 per i lavoratori subordinati e per gli artigiani in attività di servizio che intendono sistemare vecchi fabbricati già di loro proprietà;
2) Punteggio minimo di 5 punti per tutti i richiedenti indipendentemente dalla zona di appartenenza e dal tipo di intervento richiesto;
3) Adeguamento degli stanziamenti per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie;
4) Contenimento della spesa per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie all'effettivo presumibile loro importo in relazione alle operazioni di fideiussione richieste dai singoli Istituti di Credito.
Il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 60.000.000, pari a lire 1.200.000.000 in venti anni, viene assicurato con prelievo della somma stessa dal fondo di riserva per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, come da allegato F (n. 3) al capitolo 271 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972.
Per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie regionali, si propone di prevedere una spesa annua di lire 20.000.000, conseguente al nuovo finanziamento di lire 1.500.000.000. Tale spesa trova corrispondente copertura nell'entrata per ricupero di crediti su garanzie fideiussorie eventualmente concesse a mutuatari non in grado di assicurare agli Istituti di Credito sufficiente garanzia ipotecaria sugli immobili da acquistare, costruire o sistemare.
In proposito, si fa presente che gli Istituti di Credito non hanno a tutt'oggi richiesto alla Regione alcuna garanzia fideiussoria sui mutui agevolati autorizzati dalla Regione, per cui è presumibile che anche per il 1972, nonostante l'aumento dell'importo dei singoli mutui ammessi a contributo, non sarà richiesta alla Regione alcuna garanzia fideiussoria (da computarsi su un massimo del 20% dell'importo del mutuo agevolato)
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alle finanze CHANTEL.
Intervengono i Consiglieri RAMERA, BORDON, MANGANONE, l'Assessore CHANTEL, i Consiglieri MANGANONI, FOSSON, l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, i Consiglieri SAVIOZ e BANCOD.
L'Assessore CHANTEL risponde ai quesiti posti.
Replicano il Consigliere MANGANONI e FOSSON ai quali l'Assessore CHANTEL risponde brevemente.
Interviene il Presidente della Giunta DUJANY per fare il punto della situazione.
Intervengono i Consiglieri RAMERA, che presenta un emendamento all'articolo 5, DOLCHI, il Presidente DUJANY e i Consiglieri RAMERA, MANGANONE e FOSSON.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, e allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Chabod e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: trentuno;
Consiglieri votanti: trenta;
Voti favorevoli: ventidue;
Voti contrari: otto;
Astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga, con modifiche, per l'anno 1972, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare:
(SEGUE: Disegno di legge regionale n. 4)
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Disegno di legge regionale n. 4
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: PROROGA, CON MODIFICHE, PER L'ANNO 1972, DELLE NORME REGIONALI VIGENTI RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono prorogate, con modifiche, per l'anno 1972 le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3, 30 agosto 1970 n. 22 e 3 agosto 1971 n. 7, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Art. 2
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1972, ai sensi del paragrafo 7°) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in Lire 1 miliardo 500 milioni; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive Lire 1.200.000.000 sarà ripartita in venti annualità di Lire 60.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1972 e fino all'anno finanziario 1991.
Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:
a) per l'anno finanziario 1972:
mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1972 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 250.000.000 a Lire 310.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 60.000.000 dal capitolo 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 60 milioni;
b) per i successivi anni finanziari:
mediante imputazione della spesa annua di Lire 60 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1991.
Art. 3
L'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11, già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970 n. 22, viene integrato con l'aggiunta del seguente capoverso finale: "Lire 20.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1972 e fino all'anno 1991".
Art. 4
Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 20 milioni derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente ricupero di somme a debito e a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972:
NELLA PARTE ENTRATA:
lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari") è aumentato da Lire 47.000.000 a Lire 67.000.000.
NELLA PARTE SPESA:
lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è aumentato da Lire 47.000.000 a Lire 67.000.000.
Le maggiori entrate e spese annue di Lire 20.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1972 al 1991.
In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso Istituti di Credito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11.
Art. 5
L'importo massimo dei singoli mutui da ammettere a contributo, già stabilito in Lire cinque milioni dal 4° comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, è elevato a Lire sei milioni, con effetto a decorrere dal l° gennaio 1972, solo per i lavori di completamento, di ampliamento o di ammodernamento di rilievo di abitazioni di proprietà del richiedente e censite presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
Art. 6
L'importo massimo dei singoli mutui da ammettere a contributo, già stabilito in Lire tre milioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11, è elevato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972, a Lire quattro milioni.
Art. 7
L'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1970 n. 22 è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 5:
"In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il 1° quadrimestre 1972 e successivi quadrimestri 1972 saranno esclusi dall'assegnazione di mutui i richiedenti che non abbiano un punteggio complessivo superiore a 5 punti".
Art. 8
Il Presidente della Giunta Regionale in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
