Oggetto del Consiglio n. 98 del 17 aprile 1972 - Verbale

OGGETTO N. 98/72 - Legge regionale recante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:

L'articolo 70 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, recante provvedimenti in materia di edilizia, dispone quanto segue:

"Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce - su proposta del Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro per il Tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare".

In applicazione del sopra riportato articolo di legge è stata assegnata alla Regione Valle d'Aosta la somma di Lire 1.582.000.000 da devolvere a cura della Regione per le finalità previste dalla sopra citata legge.

Si rende quindi necessario approvare l'iscrizione della citata somma nella parte Entrata e nella parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, a completamento dei capitoli 157 della parte Entrata e 266 della parte Spesa del bilancio stesso per i quali non era stato possibile accertare tempestivamente l'entità dello stanziamento da iscrivere.

All'uopo la Giunta sottopone all'esame del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge recante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.

(Segue allegato disegno di legge) (...Omissis...)

Il Presidente MONTESANO, premesso che la Commissione Affari Generali si è riunita poco prima del Consiglio, chiede al Presidente di tale Commissione di comunicare il parere espresso in merito al provvedimento in esame.

Il Consigliere CAVERI comunica che il parere è stato favorevole.

L'Assessore alle finanze CHANTEL illustra il provvedimento.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, e allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Chabod e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 3)

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Disegno di legge regionale n. 3

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1

È approvata la seguente variazione allo stanziamento del sottoindicato capitolo dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 157

Fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 70 della legge 22/10/1971 n. 865 per l'edilizia popolare

L. 1.582.000.000

Art. 2

È approvata la seguente variazione allo stanziamento del sottoindicato capitolo dello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 266

Spese sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 70 della legge 22/10/1971 n. 865 per l'edilizia popolare

L. 1.582.000.000

Art. 3

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, sul capitolo 266 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire un miliardo cinquecento ottanta due milioni per le finalità previste dalla legge 22/10/1971 n. 865, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia popolare.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.