Oggetto del Consiglio n. 132 del 22 dicembre 1952 - Verbale
OGGETTO N. 132/52 - SERVIZIO DI RICEVITORIA - DOMANDA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO PER LA CONFERMA PER IL DECENNIO 1954-1963.
L'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, riferisce al Consiglio in merito alla domanda della Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino per la conferma del servizio di ricevitoria provinciale (regionale) per il decennio 1954-1963, con lo stesso aggio contrattuale del 0,30% in vigore per il decorso decennio 1943-1952, a' sensi della Legge 13 giugno 1952, n. 693.
Illustra brevemente la seguente relazione, trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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La Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Torino ha chiesto, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 13-6-1952, numero 693, la conferma del servizio di Ricevitoria e cassa provinciale (regionale) per il decennio 1954-1963 con lo stesso aggio contrattuale del 0,30% in vigore per il decorso decennio 1943-1952.
In merito alla domanda, in data 21-7-1952, che risulta presentata al Ministero delle Finanze entro il termine stabilito, l'Amministrazione regionale deve esprimere parere con apposita deliberazione da adottarsi a' sensi dell'art. 6 della suddetta legge.
La domanda e il parere dell'Amministrazione dovranno essere trasmessi al Ministero delle Finanze, per le decisioni di sua competenza, unitamente al parere dell'Intendenza di Finanza di Aosta.
Va rilevato che, a' sensi dell'art. 3 della suddetta legge, la Cassa di Risparmio di Torino ha diritto alla conferma decennale del servizio, qualora non vi siano motivi particolari di incompatibilità a' sensi della legge vigente, non avendo la Cassa stessa chiesto aumento di aggio.
La domanda della Cassa di Risparmio di Torino è corredata dalle dichiarazioni e dai documenti prescritti.
Si rileva che la Cassa di Risparmio di Torino, non avendo raggiunto nel 1951 un incremento di carico di almeno quaranta volte rispetto a quello del 1943, poteva chiedere un aumento di aggio in base alle disposizioni della suddetta legge (l'aumento di carico della Cassa di Risparmio risulta di 15,78 volte quello del 1943, per quanto concerne le riscossioni in base ai ruoli dei tributi ex-provinciali riscossi per conto della Regione), ciò in relazione anche al fatto che dal 1946, con la costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta ed il passaggio di una parte del territorio della ex-Provincia di Aosta alla Provincia di Torino, ben sedici esattorie passarono dalla circoscrizione della Provincia di Aosta a quella della Provincia di Torino.
Va fatto presente che, per quanto concerne le analoghe domande per proroga decennale dei contratti esattoriali, presentate con richiesta di aumento aggio dai vari Esattori comunali e consorziali della Valle d'Aosta, la Giunta regionale ha espresso, in linea pregiudiziale e in via generale, parere contrario al sistema della proroga decennale d'ufficio adottate dalle recenti disposizioni di legge.
La Giunta regionale ritiene, infatti, per quanto concerne i contratti esattoriali dei Comuni, che gli aggi di riscossione dei contratti in corso siano già troppo elevati e che sarebbe stato possibile ottenere, mediante il sistema degli appalti, migliori condizioni contrattuali, con notevole diminuzione di aggio e con modifica di alcune clausole dei capitoli speciali poco giustificabili. Si cita, ad esempio, tra l'altro, le clausole concernenti la riscossione degli aggi su entrate di carattere patrimoniale dei Comuni o su entrate per imposte di consumo gestite in economia, entrate per le quali gli esattori non hanno alcuna responsabilità né spesa all'infuori del materiale rilascio delle ricevute.
Quanto sopra premesso
SI PROPONE
che il Consiglio regionale esprima il prescritto parere in merito alla domanda, in data 21 luglio 1952, della Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Torino, di cui alle premesse.
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COPIA
N. 478 di prot.
Torino, 21 luglio 1952
On.le Ministero delle Finanze
Direzione Generale Imposte Dirette
ROMA
La Cassa di Risparmio di Torino, che gestisce la RICEVITORIA PROVINCIALE DI AOSTA, a' sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della Legge 13 giugno 1952, n. 693, chiede la conferma dell'appalto del servizio di Ricevitoria per il decennio 1954-1963, allo stesso aggio contrattuale previsto per il decennio 1943-1952 in corso, e cioè al 0,30%.
Informa che la gestione della predetta Ricevitoria venne assunta da questo Istituto il 1 aprile 1927 fino al termine del decennio 1923-32 con l'aggio del 0,20%, per i Comuni già facenti parte della Provincia di Torino e passati a formare la nuova Provincia di Aosta, e venne confermata per il decennio 1988-42 con il medesimo aggio, mentre per il decennio 1943-52 in corso la conferma avvenne con Paggio aumentato al 0,30%.
Informa, inoltre, che l'incremento del carico di riscossione dell'anno 1951 (L. 765.620.612) rispetto a quello dell'anno 1943 (Lire 48.510.044) è stato di sole 15,78 volte, e ciò anche perché dal 1946, con la costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta, sedici Esattorie passarono dalla circoscrizione della Provincia di Aosta a quella della Provincia di Torino.
A documentazione della domanda allega:
1) Certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale Esattori;
2) Certificato d'inesistenza d'incompatibilità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta;
3) Certificato d'inesistenza di incompatibilità, rilasciato dall'Intendenza di Finanza di Aosta per delega di codesto Ministero;
4) Elenco riassuntivo dei carichi di riscossione per gli anni 1943, 1950 e 1951.
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
(Ricevitoria provinciale di Aosta)
LA DIREZIONE GENERALE |
IL PRESIDENTE |
F.to Angelo Rosso |
F.to: illeggibile |
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(Seguono, riportati in calce alla relazione, gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 13 giugno 1952, n. 693 (Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali) e la disposizione n. 9, concernente le Ricevitorie postali, di cui alla circolare n. 209, prot. n. 404640, in data 5 luglio 1952, del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Imposte Dirette).
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L'Assessore Ing. FRESIA rileva che lo Stato, con legge 13 giugno 1952, n. 693, ha emanato norme per la proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali e per la proroga dei servizi di Ricevitoria provinciale per il decennio 1953-1963.
Informa che, nel primo caso, cioè per i contratti delle esattorie comunali e consorziali, competenti ad esprimere il parere sono gli Enti interessati ed il Presidente della Giunta regionale (Prefetto), sentita la Giunta stessa, che ha la tutela dei Comuni, mentre, nel secondo caso, cioè per il servizio di Ricevitoria e di Cassa provinciali, deve esprimere parere il Consiglio regionale, per l'Amministrazione regionale, Ente interessato.
Comunica che la Giunta regionale, per quanto concerne la proroga dei contratti esattoriali dei Comuni, ha espresso parere sfavorevole, in quanto ritiene che, mediante il sistema degli appalti, sarebbe possibile ottenere migliori condizioni contrattuali, con notevole diminuzione di aggio e con modifica di alcune clausole dei capitoli speciali poco giustificabili.
Osserva che la Giunta, in analogia al principio da essa già sostenuto, esprime parere sfavorevole in merito alla domanda di conferma d'ufficio - a' sensi della citata legge - del servizio di Ricevitoria provinciale (regionale), per il decennio 1954-1963, come da domanda presentata dalla Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino.
Precisa, peraltro, che il parere sfavorevole, a tale sistema di proroga, non è da considerarsi quale apprezzamento sfavorevole verso la Cassa di Risparmio di Torino e verso il servizio sempre espletato dalla Cassa stessa con soddisfazione da parte dell'Amministrazione regionale.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che il parere contrario della Giunta va inteso come apprezzamento di principio sfavorevole al sistema della proroga decennale di ufficio previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 693.
Il Consigliere Dott. DUJANY dichiara di concordare con la Giunta regionale.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni e rilievi, invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere, a' sensi dell'art. 6 della suddetta legge 13-6-1952, n. 693, in merito alla domanda, presentata dalla Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino, al Ministero delle Finanze, per la conferma del servizio di Ricevitoria provinciale (regionale) per il decennio 1954-1963.
IL CONSIGLIO
vista la domanda, in data 21 luglio 1952, della Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino;
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, Ing. Luigi Fresia;
ritenuto di dover confermare, in linea pregiudiziale e in via generale, il motivato parere contrario già espresso, in sede di tutela dei Comuni, dalla Giunta regionale in merito al sistema della proroga decennale d'ufficio previsto dalla legge 13-6-1952, n. 693;
ritenuto, altresì, che il parere contrario all'accoglimento della domanda della Cassa di Risparmio di Torino per la proroga decennale d'ufficio del servizio di Ricevitoria regionale (ex provinciale) non è riferibile al servizio espletato dalla richiedente Cassa di Risparmio e non è, pertanto, da considerarsi quale apprezzamento sfavorevole verso la Cassa di Risparmio stessa;
ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti n. 27);
Delibera
di esprimere, per le ragioni di principio di cui alle premesse, parere contrario alla conferma d'ufficio, per il decennio 1954-1963, del servizio di Ricevitoria regionale (ex provinciale) di Aosta, come da domanda, in data 21 luglio 1952, della Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino.
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