Oggetto del Consiglio n. 122 del 22 dicembre 1952 - Verbale
OGGETTO N. 122/52 - SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO REGIONALE PER LA PESCA IN VALLE D'AOSTA PER DERIVAZIONE DI ACQUE DI SORGIVA IN LOCALITÀ RUYNE O SALA, DEL COMUNE DI MORGEX.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione, al Consorzio regionale per la Pesca della Valle d'Aosta, per derivazione di acque di sorgiva in località Ruyne o Sala, del Comune di Morgex.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla deliberazione di Giunta sotto riportata (n. 2116, in data 21-11-1952), con la quale la Giunta stessa ha espresso parere favorevole in merito alla subconcessione di cui si tratta.
Comunica che la subconcessione è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui allo schema di disciplinare predisposto a cura dell'Ufficio regionale per le Acque ed approvato dalla Giunta regionale e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte.
Fa presente che la deliberazione di Giunta e lo schema seguente di disciplinare sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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VERBALE DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLI 21 NOVEMBRE 1952
Estratto di deliberazione
...Omissis...
OGGETTO N. 2116 - Domanda 15-12-1951 del Comitato regionale della Pesca in Valle d'Aosta per subconcessione di derivazione delle acque di sorgiva in località Ruyne o Sala, in Comune di Morgex, a scopo di piscicoltura.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz, riferisce alla Giunta in merito alla seguente relazione proposta dell'Ufficio regionale delle Acque in ordine alla pratica in oggetto:
"Con la domanda sopra distinta il Comitato regionale della Pesca in Valle d'Aosta ha chiesto la subconcessione per derivare moduli 3 di acqua (litri secondo trecento) dal canale che raccoglie le acque delle sorgive denominate "Sorgive in località Ruyne o Sala", inscritte nell'elenco delle acque pubbliche al n. 295, per utilizzarle a scopo di piscicoltura in un costruendo moderno impianto di troticoltura in Comune di Morgex, per la incubazione di circa un milione di uova per produzione di avanotti da semina e per l'allevamento delle trote attraverso successive vasche di diverse dimensioni.
La domanda è stata regolarmente istruita e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni.
Conseguentemente a ciò, l'Ufficio Regionale Acque, nella sua relazione, ha espresso il parere favorevole alla richiesta di subconcessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di subconcessione riguardanti la quantità dell'acqua da derivare (che non dovrà superare i moduli 3 richiesti), la sua utilizzazione in conformità al progetto di massima redatto dall'Ing. A. Saltarelli, la sua restituzione alla Dora Baltea, nonché altre condizioni generali circa attraversamenti di strade, canali, scoli e simili ed il buon regime delle "Sorgive Ruyne o Sala".
Il parere favorevole è stato condiviso dal Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, come risulta dal foglio 14-10-1952, n. 15064.
L'utilizzazione delle acque "Sorgive Ruyne o Sala" richiesta dal Comitato regionale della Pesca risponde al sano concetto di provvedere all'incremento della produzione troticola nel territorio della Regione con mezzi propri, al fine di evitare ogni dipendenza da altri stabilimenti ittici, sia per importazione delle uova, sia per importazione degli avanotti da semina, non sempre scevra da inconvenienti.
Trattasi, quindi, di una utilizzazione che, oltre a costituire opera di previdenza ai fini del ripopolamento ittico, potrà anche assumere un carattere industriale con il potenziamento della produzione.
Date, poi le sue modalità di attuazione, è da escludere che possa determinare pregiudizio al buon regime delle "Sorgive Ruyne o Sala" ed anche agli interessi dei terzi, come è lecito dedurre dalla mancanza di qualsiasi opposizione durante l'istruttoria fatta.
Si può dunque proporre che il Consiglio regionale deliberi:
1) di subconcedere al Comitato regionale della Pesca in Valle di Aosta, o meglio, al "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta", costituito con la legge 10-5-1952, n. 2, dell'Amministrazione regionale, che, in base all'art. 17 di tale legge, ha sostituito negli scopi e nelle attività il Comitato regionale della Pesca, di derivare moduli 3 d'acqua dalle "Sorgive Ruyne o Sala", nel territorio del Comune di Morgex, per scopi di piscicoltura.
La subconcessione dovrà essere subordinata alla osservanza delle condizioni dello schema di disciplinare disposto dall'Ufficio regionale Acque ed approvato dalla Giunta regionale e dal Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte.
2) di approvare che il Presidente della Giunta regionale emetta il relativo decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione del disciplinare di subconcessione da parte del Presidente del "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta".
3) di accertare e di introitare le seguenti somme:
a) Lire 6.000 (sei mila), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione da depositarsi presso il Cassiere Tesoriere della Regione mediante specifica polizza di deposito intestata al Consorzio.
b) Lire 1.000 (mille), pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21-9-1948, n. 8, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del T.U. di legge 11-12-1933, n. 1775, da versarsi al Cassiere Tesoriere della Regione.
c) Lire 20.000 (venti mila) per spese di sorveglianza collaudo ed altre analoghe dipendenze della subconcessione, da versarsi come detto al comma b).
d) Lire 12.000 (dodici mila), quale canone annuo anticipato di subconcessione, da assoggettarsi agli eventuali aumenti, in base alle eventuali relative disposizioni di legge sugli aumenti dei canoni di concessione di acque pubbliche, da introitarsi all'articolo della parte Entrata del bilancio 1952: "Introiti e canoni per subconcessioni di derivazioni di acqua".
4) di incaricare la Divisione Finanze di provvedere agli introiti delle somme suindicate".
LA GIUNTA
prende atto e, unanime, concorda di sottoporre al Consiglio, con il parere favorevole della Giunta, la proposta di cui sopra per la subconcessione al "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta" di derivazione di acque di sorgiva in località "Ruyne o Sala" del Comune di Morgex, a scopo di piscicoltura, alle condizioni previste dal disciplinare di concessione.
...Omissis...
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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE DELLE ACQUE DI SORGIVA IN LOCALITA' RUYNE O SALA, DEL COMUNE DI MORGEX, AL COMITATO REGIONALE DELLA PESCA IN VALLE D'AOSTA (ora Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle di Aosta).
(T. U. di legge 11-11-1933, n. 1775 - Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4)
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione al "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta", di derivare ed utilizzare le acque delle Sorgive in località Ruyne o Sala del Comune di Morgex, chiesta con domanda 15-12-1951.
Articolo 1
La quantità d'acqua da derivare dal corpo d'acqua collettore delle acque denominate delle "Sorgive in località Ruyne o Sala" in località Maraix del Comune di Morgex rimane fissato in misura non superiore a moduli tre (litri secondo trecento).
L'acqua verrà utilizzata a scopi di piscicoltura nello stabilimento ittico da costruirsi nella suddetta località Maraix.
Articolo 2
La derivazione dell'acqua avrà luogo, previa opportuna sistemazione in muratura di un tratto di circa mt. 110 del canale collettore delle acque delle "Sorgive in località Ruyne o Sala", alla sua uscita dal sottopassaggio della ferrovia "Aosta-Pré St. Didier", mediante piccole prese, praticate in sponda destra di detto tratto di canale sistemato, facenti capo a corrispondenti canaletti derivatori che addurranno le acque alle vasche per l'allevamento delle trote.
Tali opere derivatorie dovranno essere attuate in conformità al progetto di massima a firma Ing. A. Saltarelli che fa parte integrante del presente disciplinare salvo quelle varianti che risulteranno dal progetto esecutivo, da presentarsi a norma del successivo articolo 6 e che saranno riconosciute ammissibili.
Articolo 3
L'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di imporre, qualora lo riterrà necessario, opportune opere di modulazione, atte ad assicurare che non sia utilizzata una quantità d'acqua maggiore di quella concessa di cui al precedente articolo 1.
Tali opere, se prescritte, dovranno essere eseguite entro il perentorio termine di tempo che verrà stabilito dall'Ufficio Regionale Acque.
Articolo 4
La restituzione dell'acqua in sponda sinistra della Dora Baltea in località Maraix, avrà luogo mediante il cavale che adduce alla Dora Baltea le acque di una sorgente privata, di proprietà del Consorzio Regionale per la Pesca in Valle d'Aosta, delle quali il Consorzio si avvale per l'incubatorio delle uova per l'allevamento degli avanotti.
La restituzione dovrà avvenire secondo le modalità risultanti dal progetto di massima richiamato nel precedente articolo 2.
Articolo 5
In dipendenza della subconcessa derivazione saranno, a carico della Ditta subconcessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà, sia per il buon mantenimento del regime delle "Sorgive Ruyne o Sala", tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di attuare i lavori, quanto se venga riconosciuto od accertato in seguito.
Nell'interesse ed a tutela della pesca e dell'acquicoltura delle "Sorgive Ruyne o Sala" la Ditta subconcessionaria resta obbligata ad eseguire tutte quelle opere che la competente Divisione Agricoltura e Foreste della Amministrazione regionale della Valle di Aosta intenderà prescrivere in qualsiasi tempo qualora lo riterrà necessario.
Articolo 6
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:
a) presentare all'Ufficio Regionale Acque il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi quattro dalla data di notifica da parte del predetto Ufficio del Decreto di subconcessione del Presidente della Giunta regionale della Valle di Aosta;
b) iniziare e condurre a termine, rispettivamente entro mesi 6 e mesi 18 decorrenti dalla data di notifica di cui al comma a), i lavori dell'impianto.
Ultimati i lavori dell'impianto la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Regionale Acque.
Articolo 7
Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Regionale Acque, ove non risultino eccezioni contrarie, autorizzerà l'immediato esercizio della derivazione. Qualora riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche prescriverà un termine per la loro esecuzione stabilendo se, in pendenza di tale attuazione, possa o no attuarsi la derivazione.
Articolo 8
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
Se al termine della subconcessione sussisteranno i fini della derivazione e non osteranno superiori ragioni di pubblico interesse, la subconcessione potrà essere rinnovata.
Articolo 9
La Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione regionale della Valle di Aosta, anticipatamente di anno di anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone di Lire 12.000 (dodici mila) in ragione di Lire 4.000 per modulo, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia a termini della legge 18-10-1942, n. 1434, concernente l'istituto di decadenza del diritto di derivazione d'acqua.
Articolo 10
All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato il versamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale presso la succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino della somma di Lire 6.000, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, come da quietanza n. ............ in data .............. a garanzia degli obblighi di subconcessione.
Tale somma, ove nulla osti, verrà restituita al termine della subconcessione.
- il versamento presso la stessa suddetta Tesoreria della somma di Lire 20.000, come da quietanza n. .... in data .........., per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione.
- il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di Lire 1.000, pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949, n. 8, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, come da quietanza n..... in data .....
Sono a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di atti, ecc.
Articolo 11
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la subconcessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R. D. 11-12-1933, n. 1775, e relative norme regolamentari, nonché di quelle che potranno essere emesse dalla Amministrazione regionale in materia di acque, in virtù del suo Statuto approvato con Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4, oltre a tutte le altre prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime della acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Articolo 12
Per ogni effetto di legge la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Morgex.
Aosta, li ....................
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L'Assessore Geom. BIONAZ informa che sia l'Ufficio regionale Acque, a cura del quale l'istruttoria della pratica è stata eseguita, sia il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per il Piemonte hanno dato parere favorevole in merito alla richiesta di subconcessione di derivazione di acque di sorgiva in località Ruyne o Sala, in Comune di Morgex, a scopo di piscicoltura, inoltrata dal Comitato regionale della Pesca della Valle d'Aosta, subordinatamente, però, all'osservanza delle disposizioni di cui al disciplinare di subconcessione di cui sopra.
Comunica che la Giunta ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento della domanda di subconcessione di cui si tratta.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni in merito alle proposte formulate nella relazione surriportata, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte stesse.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz;
veduti gli articoli 4), 7), 8) e 9) dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato e promulgato con legge costituzionale n. 4, in data 26 febbraio 1948;
ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti n. 27);
Delibera
l) di subconcedere al "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta", costituito con legge regionale 10-5-1952, n. 2, (Consorzio che, in base all'art. 17 di tale legge, ha sostituito negli scopi e nelle attività il Comitato regionale della Pesca), moduli 3 di acqua, da derivarsi dalle "Sorgive Ruyne o Sala", nel territorio del Comune di Morgex, per scopi di piscicoltura.
La subconcessione è subordinata alla osservanza delle condizioni dello schema di disciplinare predisposto dall'Ufficio regionale Acque ed approvato dalla Giunta regionale e dal Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte.
2) di approvare che il Presidente della Giunta regionale emetta il relativo decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione del disciplinare di subconcessione da parte del Presidente del "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta".
3) di accertare e di introitare le seguenti somme:
a) Lire 6.000 (sei mila), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione da depositarsi presso il Cassiere Tesoriere della Regione mediante specifica polizza di deposito intestata al Consorzio.
b) Lire 1.000 (mille), pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21-9-1948, n. 8, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del T. U. di legge 11-12-1933, n. 1775, da versarsi al Cassiere-Tesoriere della Regione.
c) Lire 20.000 (venti mila) per spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi come detto al comma b).
d) Lire 12.000 (dodici mila), quale canone annuo anticipato di subconcessione, da assoggettarsi agli eventuali aumenti, in base alle eventuali relative disposizioni di legge sugli aumenti dei canoni di subconcessione di acque pubbliche, da introitarsi all'apposito articolo della parte Entrata di bilancio: "Canoni per subconcessioni di derivazioni di acque pubbliche".
4) di incaricare la Divisione Finanze di provvedere agli introiti delle somme suindicate.
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