Oggetto del Consiglio n. 121 del 22 dicembre 1952 - Verbale

OGGETTO N. 121/52 - RICOSTRUZIONE DELLE CASE DISTRUTTE O DANNEGGIATE NEL PERIODO BELLICO - PARZIALE MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 96, IN DATA 3 OTTOBRE 1952 - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di parziale modificazione della deliberazione consiliare n. 96, in data 3-10-1952, relativa all'oggetto: "Ricostruzione delle case distrutte o danneggiate nel periodo bellico - Approvazione di spesa per concessione di contributi ai sinistrati - Delega alla Giunta", relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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La Presidenza della Commissione di Coordinamento ha restituito l'estratto della deliberazione consiliare n. 96, in data 3 ottobre 1952, concernente la concessione di contributi regionali per la ricostruzione delle case distrutte o danneggiate nel periodo bellico, rilevando quanto segue:

"Con deliberazione n. 96, in data 3 ottobre 1952, rimessa alla scrivente con foglio n. 27, dell'11 successivo, codesto On. Consiglio regionale ha deliberato lo stanziamento del fondo di complessive Lire 200.000.000 da finanziare nei tre esercizi (1952-1953-1954) per la concessione di contributi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati in Valle d'Aosta in dipendenza di eventi bellici, demandando alla Giunta l'adozione dei provvedimenti di esecuzione della deliberazione stessa.

Sembra alla scrivente che, mentre per la quota gravante il corrente esercizio finanziario nulla può essere eccepito, atteso che l'Amministrazione regionale può impegnare la residuale disponibilità dell'articolo su cui deve gravare la spesa, non possono, nel caso, essere impegnati i bilanci 1953 e 1954 con deliberazione consiliare, occorrendo, invece, apposita legge regionale che autorizzi la spesa, determini l'onere di ciascun esercizio ed i mezzi per farvi fronte.

Si restituisce, per quanto sopra esposto, l'unito estratto".

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La deliberazione consiliare di cui alle premesse costituiva, evidentemente, un provvedimento di massima, in quanto l'effettivo impegno di fondi sugli esercizi 1952-1953-1954 veniva subordinato a successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione da adottarsi tenendo conto delle possibilità finanziarie dei bilanci di ciascuno dei tre esercizi suddetti.

Comunque, in relazione a quanto comunicato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento,

SI PROPONE

che il Consiglio regionale, a parziale modificazione della deliberazione consiliare di cui alle premesse,

Deliberi

1) di stabilire che la deliberazione consiliare n. 96, in data 3 ottobre 1952, per la parte concernente l'approvazione e l'impegno di un fondo di complessive Lire 200 milioni, costituisce provvedimento di massima la cui esecuzione è subordinata all'adozione di successivi provvedimenti deliberativi per il finanziamento della spesa, da adottarsi in relazione alle possibilità dei bilanci di previsione degli anni 1952- 1953-1954;

2) di approvare e di impegnare, sul bilancio dell'esercizio finanziario 1952, la spesa di Lire 70.000.000 (settanta milioni) per la concessione dei contributi regionali di ricostruzione delle case distrutte o danneggiate in Valle d'Aosta durante il periodo bellico, con imputazione della spesa stessa all'articolo 131, previo aumento e integrazione dell'articolo stesso mediante storno delle seguenti somme dai sotto indicati articoli del bilancio:

Omissis

(saranno proposti gli storni in sede di adunanza consiliare).

3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione della presente deliberazione, per il finanziamento delle spese, per la concessione dei contributi regionali, - (da liquidarsi previo accertamento dell'effettiva esecuzione dei lavori di ricostruzione) -, nonché per la determinazione delle modalità di assegnazione dei fondi e dei contributi di ricostruzione di cui si tratta.

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L'Assessore Geom. BIONAZ illustra brevemente la relazione di cui sopra e pone in rilievo che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha restituito, senza avervi apposto il visto di legittimità, la deliberazione consiliare n. 96, in data 3 ottobre 1952, concernente l'oggetto: "Ricostruzione delle case distrutte o danneggiate nel periodo bellico - Approvazione di spesa per concessione di contributi sinistrati - Delega alla Giunta", adducendo, a motivazione, che, con detta deliberazione, vengono impegnati i bilanci degli esercizi finanziari 1953 e 1954 il che, a giudizio della Commissione di Coordinamento, non è consentito se non con "apposita legge regionale che autorizzi la spesa, determini l'onere di ciascun esercizio ed i mezzi per farvi fronte".

Osserva che, in relazione ai rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento, si rende necessario che il Consiglio stabilisca:

1) che la predetta deliberazione consiliare n. 96, in data 3-10-1952, per la parte concernente l'approvazione dell'impegno di un fondo di complessive lire 200 milioni, costituisce provvedimento di massima, la cui esecuzione è subordinata all'adozione di successivi provvedimenti deliberativi per il finanziamento della spesa, da adottarsi in relazione alle possibilità dei bilanci di previsione degli anni 1952, 1953, 1954;

2) di approvare l'impegno sul bilancio dell'esercizio finanziario 1952 della spesa di lire 70 milioni, per la concessione dei contributi regionali di ricostruzione delle case distrutte o danneggiate in Valle d'Aosta durante il periodo bellico, delegando alla Giunta regionale di deliberare in merito al finanziamento e impegno della spesa stessa;

3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione della presente deliberazione.

Precisa che, per quanto concerne gli stanziamenti di somme occorrenti per la concessione dei sussidi di cui si tratta negli anni 1953-1954 i relativi provvedimenti deliberativi saranno adottati nel corso dei suddetti esercizi finanziari, in sede di approvazione dei relativi bilanci.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il provvedimento consiliare, di cui viene proposta l'adozione al Consiglio, concerne una questione di forma.

Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che, al numero 3 della relazione, viene proposto, fra l'altro, la delega alla Giunta "per la determinazione delle modalità di assegnazione dei fondi e dei contributi di ricostruzione di cui si tratta", e chiede precisazioni in merito.

Prendono la parola il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, e l'Assessore Geom. BIONAZ; viene rilevato che non trattasi di una nuova proposta, in quanto il Consiglio, nella sua precedente adunanza del 3 ottobre 1952, ha già deliberato in merito alla delega alla Giunta per l'adozione dei provvedimenti concernenti la determinazione delle modalità di assegnazione dei fondi e dei contributi di ricostruzione di cui si tratta (n. 7 del deliberato).

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dà lettura al Consiglio della disposizione di cui al n. 7 del deliberato del provvedimento consiliare n. 96, del 3-10-1952:

"7) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione della presente deliberazione, per il finanziamento delle spese, per la concessione dei contributi regionali, - (da liquidarsi previo accertamento dell'effettiva esecuzione dei lavori di ricostruzione) -, nonché per la determinazione delle modalità di assegnazione dei fondi e dei contributi di ricostruzione di cui si tratta".

Il Consigliere Sig. MANGANONI, preso atto di quanto sopra comunicato, lamenta il notevole ritardo con cui l'Assessorato ai Lavori Pubblici ha dato comunicazione ai Sindaci, mediante apposita circolare, dei provvedimenti assunti a favore dei sinistrati con la citata deliberazione consiliare n. 96, del 3-10-1952.

L'Assessore Geom. BIONAZ fa presente che il rilievo formulato dal Consigliere Sig. Manganoni non è fondato, in quanto l'Assessorato ai Lavori Pubblici avrebbe dovuto soprassedere alla diramazione della circolare di cui si tratta sino all'avvenuta restituzione, da parte della Commissione di Coordinamento, della deliberazione del Consiglio regionale debitamente vistata a' sensi di legge.

Osserva che, avendo la Commissione di Coordinamento restituito senza visto di legittimità la suddetta deliberazione, da parte di alcuno potrebbe essere mosso rilievo circa l'irregolarità del provvedimento di esecuzione adottato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate ed illustrate dall'Assessore Geom. Bionaz.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare n. 96, in data 3 ottobre 1952;

veduti i rilievi formulati, in ordine alla succitata deliberazione consiliare, dal Presidente della Commissione di Coordinamento con lettera n. 2071, data 8 novembre 1952;

ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti n. 28);

Delibera

1) di stabilire che la deliberazione consiliare n. 96, in data 3 ottobre 1952, per la parte concernente l'approvazione e l'impegno di un fondo di complessive Lire 200 milioni, costituisce provvedimento di massima la cui esecuzione è subordinata all'adozione di successivi provvedimenti deliberativi per il finanziamento della spesa, da adottarsi in relazione alle possibilità dei bilanci di previsione degli anni 1952-1953-1954;

2) di approvare l'impegno sul bilancio dell'esercizio finanziario 1952 della spesa di Lire 70.000.000 (settanta milioni) per la concessione dei contributi regionali di ricostruzione delle case distrutte o danneggiate in Valle d'Aosta durante il periodo bellico, delegando alla Giunta regionale di deliberare in merito al finanziamento e impegno della spesa stessa, da imputarsi all'art. 131 del bilancio 1952, previo aumento dello stanziamento dell'articolo stesso mediante storni di fondi da altri articoli di bilancio anche di categorie diverse, in sede di assestamento del bilancio;

3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione della presente deliberazione, per il finanziamento delle spese, per la concessione dei contributi regionali, - (da liquidarsi previo accertamento dell'effettiva esecuzione dei lavori di ricostruzione) -, nonché per la determinazione delle modalità di assegnazione dei fondi e dei contributi di ricostruzione di cui si tratta.

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