Oggetto del Consiglio n. 86 del 31 luglio 1952 - Verbale

OGGETTO N. 86/52 - VOTO CONTRO LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 1947, N. 871, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alle modificazioni apportate, il 3 luglio 1952, al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, in sede di ratifica del medesimo Decreto legislativo, dalla Commissione legislativa speciale della Camera dei Deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Rileva che le modifiche sono state apportate in base alle proposte formulate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, senza aver previamente interpellato i tre Enti pubblici interessati: la Regione autonoma della Valle d'Aosta, la Provincia di Torino ed il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sui seguenti due allegati, che vengono loro distribuiti seduta stante, di cui il primo riporta alcuni articoli del Decreto Legislativo del C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, concernente la costituzione dell' Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, nonché le varianti approvate dalla Commissione speciale della Camera dei Deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente; il secondo concernente il voto approvato dalla Giunta regionale contro le modifiche al Decreto Legislativo succitato.

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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

5 AGOSTO 1947 - N. 871

ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO CON SEDE IN TORINO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15-9-1947, n. 211)

COMMENTO: Tale decreto è stato formulato dall'Ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri previe consultazioni scritte e riunioni interministeriali con: a) i ministeri interessati; b) i rappresentanti della Regione Autonoma Valle d'Aosta; c) il Commissario straordinario del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Dette consultazioni e riunioni si sono svolte durante il biennio 1945-47.

RATIFICA - Formulata dal Ministero Agricoltura e Foreste senza nessuna consultazione o avviso né all'Amministrazione provinciale di Torino, né alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, né all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. Ratifica approvata il giorno 3 luglio 1952 dalla Commissione speciale della Camera dei Deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Questa stessa ratifica sta per essere sottoposta al giudizio del Senato della Repubblica.

Omissis

Art. 1

È istituito l'Ente "Parco Nazionale Gran Paradiso" con sede in Torino ed un Ufficio distaccato ad Aosta.

L'Ente ha la gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso, costituito con il R. D. L. 3-12-1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 1

È istituito l'Ente AUTONOMO "Parco Nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino ed un ufficio distaccato ad Aosta.

L'Ente ha la gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso, costituito con il R.D.L. 3-12-1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

"L'ENTE È PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO ED È SOTTOPOSTO ALLA TUTELA ED ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE".

Art. 2

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Esecutivo;

- il Collegio dei Revisori.

Le funzioni di Presidente, di membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono gratuite.

Art. 2

Invariato

Omissis

Art. 4

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di tredici membri, dei quali quattro designati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, uno designato dal Ministero della Pubblica Istruzione, quattro designati dal Consiglio della Valle d'Aosta e quattro designati dalla Deputazione Provinciale di Torino. Due dei membri designati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste sono scelti fra gli appartenenti ad Istituti Superiori di cultura aventi sede in Torino.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni e possono essere confermati.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.

Art. 4

All'articolo 4 il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

NE FANNO PARTE:

a) IL PRESIDENTE DELL'ENTE;

b) TREDICI MEMBRI, DEI QUALI QUATTRO DESIGNATI DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, UNO DESIGNATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, QUATTRO DESIGNATI DAL CONSIGLIO DELLA VAL D'AOSTA E QUATTRO DESIGNATI DALLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TORINO.

LA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DOVRA' CADERE, PER TRE DI ESSI:

SU UN ESPERTO IN ZOOLOGIA;

SU UN ESPERTO IN BOTANICA (SCELTI PREFERIBILMENTE FRA I TITOLARI DELLE RELATIVE CATTEDRE UNIVERSITARIE);

SU UN FUNZIONARIO TECNICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

IN CASO DI IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE PUO' DISPORRE LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO E LA NOMINA DI UN COMMISSARIO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A SEI MESI. DURANTE TALE TERMINE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICOSTITUITO.

Art. 5

L'Ente è amministrato dal Consiglio, che delibera a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso il presidente.

Il Consiglio stabilisce altresì le norme per l'ordinamento, la conservazione e l'amministrazione del Parco; approva ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente; delibera il regolamento del personale dipendente; stabilisce le norme relative alla tutela della fauna e della flora del Parco, delle sue formazioni geologiche, della bellezza del paesaggio, nonché quelle relative allo sviluppo del turismo nella zona del Parco, con regolamento che è sottoposto all'approvazione del Consiglio della Valle e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e che deve essere permanentemente esposto all'albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 5

ALL'ART. 5 È AGGIUNTO IL SEGUENTE QUARTO COMMA:

"TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO COMUNICATE PRIMA DELLA LORO ESECUZIONE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE CHE PUO' ANNULLARE PER MOTIVI DI LEGITTIMITA' ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE".

Art. 6

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un vice-presidente, un segretario, i quali formano il Comitato esecutivo dell'Ente.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni, salvo conferma.

Art. 6

Invariato

Omissis

Art. 10

Alle spese occorrenti per l'amministrazione del Parco sarà provveduto:

1) con un contributo di Lire 9.500.000 che saranno versate annualmente dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

2) con il contributo di Lire 2.000.000 che saranno versate annualmente dalla Valle di Aosta;

3) con il contributo di Lire 2.000.000 da versarsi annualmente dalla Provincia di Torino;

Omissis

I PRECEDENTI COMMA SONO STATI SOSTITUITI DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 1949, N. 866 PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 281 DEL 7 DICEMBRE 1949 - ART. 1:

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del "Parco Nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a Lire 20.000.000 (venti milioni).

Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 194849 sono elevati a Lire 6.500.000 i contributi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della Regione Valle d'Aosta e della Provincia di Torino.

Art. 10

Invariato

Omissis

Tutti gli altri articoli invariati.

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VOTO CONTRO LE MODIFICHE AL DECRETO LEG. 5-8-1947, N. 871, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Premesso che il testo del Decreto Legislativo C. P. S. 5 agosto 1947, n. 871, concernente la istituzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, è stato, a suo tempo, formulato dall'Ufficio Studi e Legislazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo riunioni interministeriali e trattative e consultazioni scritte e orali intercorse anche con i rappresentanti della Provincia di Torino e della Regione Valle d'Aosta, nonché con l'allora Commissario straordinario del Parco Nazionale Gran Paradiso;

Ritenuto che, in sede di ratifica del succitato Decreto Legislativo, la competente Commissione della Camera dei Deputati, in base alle proposte formulate dal Ministero Agricoltura e Foreste, senza interpellare i tre Enti Pubblici interessati (Parco Nazionale del Gran Paradiso, Regione Valle d'Aosta e Provincia di Torino), ha apportato importanti emendamenti che modificano profondamente lo Statuto e l'attività amministrativa del suddetto Parco Nazionale;

Ritenuto che, nella preparazione dei testi dei provvedimenti legislativi che regolano Istituzioni o Enti ai quali partecipino, con rappresentanti proprii o con proprii mezzi finanziari, Enti pubblici locali, è doveroso ed opportuno sia sentito anche il parere degli Enti pubblici stessi;

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

con deliberazione unanime

protesta

contro le profonde modificazioni in corso di approvazione in sede di ratifica del succitato Decreto Legislativo, suggerite dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste,

ed esprime

parere contrario alle modificazioni di cui si tratta per i seguenti motivi:

1) La Regione Valle d'Aosta (come la Provincia di Torino e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso) non è stata, comunque, interpellata in merito alle modificazioni di cui si tratta, sebbene la Regione Valle d'Aosta (come la Provincia di Torino) abbia concorso alla costituzione, - e concorra annualmente -, alla amministrazione e alle spese di gestione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

2) Gli emendamenti apportati al testo del Decreto Legislativo sopra citato incidono gravemente sulla autonomia dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e recano notevoli pregiudizi ed intralci al normale e spedito funzionamento amministrativo dei servizi dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

3) La modificazione apportata all'articolo 4 del succitato decreto, - in cui il Presidente viene indicato distintamente (vedi lettera a) dell'articolo 4) -, appare in stridente contrasto con l'art. 6, giustamente conservato senza modificazione, in quanto il Presidente non può essere che quello eletto dal Consiglio e deve rientrare nei tredici membri che compongono il Consiglio stesso.

4) Le modificazioni concernenti le nuove norme per la tutela e la vigilanza dell'attività amministrativa dell'Ente Parco Nazionale e per il controllo ministeriale delle deliberazioni, appaiono in stridente contrasto con l'emendamento apportato all'articolo 1, concernente la conferma dell'autonomia amministrativa dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

Tali modificazioni e tali controlli paiono ancor più inopportuni ed ingiustificati, se si tiene conto della particolare natura e delle speciali necessità amministrative del Parco Nazionale suddetto, nonché del fatto che del Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso, organo deliberante, fanno parte ben quattro rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, oltre ai rappresentanti della Provincia di Torino e della Regione Valle d'Aosta.

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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, illustra le ragioni che hanno indotto la Giunta ad approvare il voto surriportato e pone, anzitutto, in rilievo che la legge che ratifica e modifica il Decreto legislativo costitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso (5 agosto 1947, n. 871) non può ancora essere emanata in quanto deve ancora essere sottoposta all'esame ed all'approvazione della analoga Commissione legislativa speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Richiama, quindi, l'attenzione dei Signori Consiglieri sui rilievi di cui in appresso.

1) Le modificazioni al Decreto legislativo istitutivo dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sono state formulate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste senza aver previamente interpellato i tre Enti Pubblici interessati: la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, la Provincia di. Torino ed il Parco Nazionale del Gran Paradiso; il succitato Decreto istitutivo dell'Ente Parco era stato, invece, formulato e approvato previa consultazione degli Enti pubblici interessati e d'intesa con gli Enti stessi.

2) Mentre nella nuova formulazione dell'articolo 1 è inserita la nuova parola "AUTONOMO" (scritta nell'allegato a caratteri maiuscoli: "È istituito l'Ente AUTONOMO Parco Nazionale Gran Paradiso..."), le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 e dei successivi articoli sopprimono, invece, ogni carattere di autonomia amministrativa all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Rileva, infatti, che la seconda parte del secondo comma del nuovo articolo 1 stabilisce, con disposizioni innovatrici, che: "L'ENTE È PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO ED È SOTTOPOSTO ALLA TUTELA ED ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE".

Osserva che, in base a tale disposizione, l'Ente Parco Gran Paradiso verrebbe in avvenire sottoposto al controllo di vigilanza e di tutela come un qualsiasi Comune.

3) L'ultimo comma del nuovo articolo 4 stabilisce che: "IN CASO DI IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, IL MINISTERO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE PUO' DISPORRE LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO E LA NOMINA DI UN COMMISSARIO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A SEI MESI. DURANTE TALE TERMINE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICOSTITUITO".

Pone in rilievo la gravità di tale disposizione che dà la facoltà al Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste di sciogliere, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione del Parco per un così lungo periodo di tempo.

4) La disposizione aggiuntiva inserita quale quarto comma del nuovo articolo 5 ribadisce il principio di dipendenza del Parco dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste sancito con il secondo comma dell'articolo 1, in quanto stabilisce che: "TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO COMUNICATE, PRIMA DELLA LORO ESECUZIONE, AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, CHE PUO' ANNULLARLE PER MOTIVI DI LEGITTIMITA' ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE".

5) Vi è palese contrasto, - per quanto riguarda il numero dei membri del Consiglio e la nomina del Presidente, - fra il testo del nuovo articolo 4 ed il testo del nuovo articolo 6.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, conclude il suo esposto, ribadendo che le succitate disposizioni modificative al Decreto Legislativo del C.P.S., in data 5 agosto 1947, n. 871, costituiscono un attentato all'autonomia amministrativa del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Comunica che, per tale ragione, la Giunta regionale della Valle d'Aosta e l'Amministrazione provinciale di Torino hanno approvato ordini del giorno di protesta contro tali modificazioni.

Propone, a nome della Giunta, che il Consiglio confermi l'approvazione dell'ordine del giorno di protesta già approvato dalla Giunta.

Su invito del Presidente, Ing. PASQUALI, il Consigliere Segretario, Geom. VALLEISE, dà lettura dell'ordine del giorno di protesta votato dalla Giunta contro le succitate modificazioni al Decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871.

Il Consigliere Dr. NORAT rileva che, mentre il primo comma dell'articolo 4 del Decreto legislativo del C.P.S. 5-8-1947, n. 871, stabilisce che due dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Parco, designati dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste "sono scelti fra gli appartenenti ad Istituti superiori di cultura aventi sede in Torino" la formulazione del succitato nuovo primo comma non riporta più tale clausola. Ne consegue - egli osserva - che il Ministro potrà far cadere la sua scelta su esperti appartenenti a qualsiasi Università di Italia, ad esempio, di Palermo o di Bari, elementi che potrebbero disinteressarsi del tutto delle questioni del Parco o quanto meno, interessarsene in misura assai limitata.

Sottolinea poi che, al nuovo articolo 1, la nuova parola "AUTONOMO" costituisce una evidente ironia, in quanto ogni forma di autonomia del Parco viene soppressa con la disposizione del nuovo secondo comma dello stesso articolo: ("L'Ente... è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste"), nonché con la nuova disposizione aggiunta all'articolo 5: ("Tutte le deliberazioni sono comunicate, prima della loro esecuzione, al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste che può annullarle, per motivi di legittimità, entro venti giorni dalla ricezione").

Fa presente che le modificazioni surriportate suonano come un'offesa e una presa in giro per l'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia di Torino.

Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara, a nome dei Consiglieri del gruppo socialcomunista, di approvare pienamente l'operato della Giunta e di aderire all'ordine del giorno dalla stessa già votato.

Partecipano, altresì, alla discussione i Consiglieri Signori Col. FERREIN e MARCHESE, i quali dichiarano pure di approvare pienamente l'ordine del giorno votato dalla Giunta.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, propone che il Consiglio si pronunci in merito alla proposta, formulata dalla Giunta, di approvazione di un voto di protesta contro le modificazioni apportate al Decreto legislativo del C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, dalla speciale Commissione legislativa della Camera dei Deputati.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Premesso che il testo del Decreto Legislativo C. P. S. 5 agosto 1947, n. 871, concernente la istituzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, è stato, a suo tempo, formulato dall'Ufficio Studi e Legislazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo riunioni interministeriali e trattative e consultazioni scritte e orali intercorse anche con i rappresentanti della Provincia di Torino e della Regione Valle d'Aosta, nonché con l'allora Commissario straordinario del Parco Nazionale Gran Paradiso;

Ritenuto che, in sede di ratifica del succitato Decreto Legislativo, la competente Commissione della Camera dei Deputati, in base alle proposte formulate dal Ministero Agricoltura e Foreste senza interpellare i tre Enti Pubblici interessati (Parco Nazionale del Gran Paradiso, Regione Valle d'Aosta e Provincia di Torino), ha apportato importanti emendamenti che modificano profondamente lo Statuto e l'attività amministrativa del suddetto Parco Nazionale;

Ritenuto che nella preparazione dei testi dei provvedimenti legislativi che regolano Istituzioni o Enti ai quali partecipino, con rappresentanti proprii e con proprii mezzi finanziari, Enti pubblici locali, è doveroso ed opportuno sia sentito anche il parere degli Enti pubblici stessi;

Con deliberazione unanime;

Protesta

contro le profonde modificazioni in corso di approvazione in sede di ratifica del succitato Decreto Legislativo, suggerite dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste,

ed esprime

parere contrario alle modificazioni di cui si tratta, per i seguenti motivi:

1) La Regione Valle d'Aosta (come la Provincia di Torino e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso) non è stata, comunque, interpellata in merito alle modificazioni di cui si tratta, sebbene la Regione Valle d'Aosta (come la Provincia di Torino) abbia concorso alla costituzione, - e concorra annualmente -, alla amministrazione ed alle spese di gestione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

2) Gli emendamenti apportati al testo del Decreto Legislativo sopra citato incidono gravemente sull'autonomia dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e recano notevoli pregiudizi ed intralci al normale e spedito funzionamento amministrativo dei servizi dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

3) La modificazione apportata all'articolo 4 del succitato decreto, - in cui il Presidente viene indicato distintamente (vedi lettera a) dell'articolo 4 -, appare in stridente contrasto con l'articolo 6, giustamente conservato senza modificazione, in quanto il Presidente non può essere che quello eletto dal Consiglio e deve rientrare nei tredici membri che compongono il Consiglio stesso.

4) Le modificazioni concernenti le nuove norme per la tutela e la vigilanza dell'attività amministrativa dell'Ente Parco Nazionale e per il controllo ministeriale delle deliberazioni, appaiono in stridente contrasto con l'emendamento apportato all'articolo 1, concernente la conferma dell'autonomia amministrativa dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso..

Tali modificazioni e tali controlli paiono ancor più inopportuni ed ingiustificati, se si tiene conto della particolare natura e delle speciali necessità amministrative del Parco Nazionale suddetto, nonché del fatto che del Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso, organo deliberante, fanno parte ben quattro rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, oltre ai rappresentanti della Provincia di Torino e della Regione Valle di Aosta.

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore undici e minuti venticinque.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Ing. A. Pasquali)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Geom. A. Valleise)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Dott. A. Brero)