Oggetto del Consiglio n. 64 del 30 luglio 1952 - Verbale

OGGETTO N. 64/52 - LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 623 - CONCESSIONE ALLA VALLE D'AOSTA DELLA ESENZIONE FISCALE PER DETERMINATE MERCI E CONTINGENTI. - BIRRA. - RICHIESTA DI INFORMAZIONI (INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE REGIONALE SIG. NICCO ANSELMO).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta, la discussione sulla seguente interpellanza del Consigliere regionale Sig. Nicco Anselmo, concernente l'oggetto: "Legge 3 agosto 1949, n. 623 - Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. - Birra. - Richiesta di informazioni", interpellanza di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.

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Al Presidente del Consiglio regionale Avv.BONDAZ

AOSTA

Prego la S.V. di voler portare sull'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio la seguente interpellanza:

Con la concessione alla Valle d'Aosta del "contingentamento" (legge 3 agosto 1949), veniva accordata una esenzione fiscale di lire 24 milioni circa per 9.000 quintali di birra da consumarsi in Valle.

Chiedo all'Assessore interessato:

1) perché, a tre anni dall'applicazione del "contingentamento", la birra, che in Valle d'Aosta dovrebbe costare Lire 27 al litro circa in meno, viene venduta al consumatore allo stesso prezzo (quando non è superiore) di quello praticato nel resto del territorio nazionale.

2) chi beneficia dei 24 milioni di esenzione fiscale che, in base alla legge citata, vengono accordati alla Valle.

Grazie ed ossequi.

Aosta, li 12 giugno 1952.

F.to Nicco Anselmo

Donnaz (Aosta)

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Il Consigliere Sig. NICCO Anselmo illustra brevemente l'interpellanza surriportata e ricorda che già nell'adunanza delli 3 agosto 1951 (oggetto numero 72) aveva accennato ai contingenti di merci concesse in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta con legge 3 agosto 1949, n. 623, fra le quali merci è compresa la birra; fa presente che la birra, a distanza di tre anni, viene venduta al consumatore al prezzo praticato fuori Valle e, in qualche caso, ad un prezzo superiore.

Lamenta che l'esenzione fiscale vada praticamente devoluta tutta a beneficio delle Ditte fabbricanti di birra e dei rivenditori, anziché a beneficio della popolazione.

Rileva che l'importo annuo dell'esenzione fiscale ammonta a Lire 24 milioni, su un totale di 9 mila ettolitri di birra; per cui, in complesso, nei tre anni decorsi, le suddette categorie avrebbero beneficiato di ben 72 milioni di lire.

Chiede all'Assessore all'Industria e al Commercio se non sia possibile disporre che della esenzione fiscale beneficino i consumatori e cioè la popolazione, anziché un esiguo numero di rivenditori.

L'Assessore all'Industria e al Commercio, Per. ind. FOSSON, rispondendo all'interpellanza del Consigliere Sig. Nicco Anselmo fa, in primo luogo, le seguenti due precisazioni:

1) ricorda che - come già comunicato nell'adunanza consiliare del 3 agosto 1951, - a causa delle difficoltà sorte con i competenti organi ed uffici circa la pratica applicazione della legge surrichiamata, la vendita della birra in esenzione fiscale in Valle d'Aosta ha avuto inizio soltanto il 20 marzo 1951, mentre il beneficio derivante dalla esenzione fiscale per gli altri generi contingentati ha potuto essere fruito dalla popolazione sin dall'anno 1950;

2) pone in rilievo che l'importo surriferito di lire 24 milioni è inferiore all'ammontare della esenzione fiscale per il contingente di 9 mila ettolitri di birra (concessi in esenzione fiscale), mentre, in effetti, solo parte di tale contingente è stato consumato e usufruito in Valle d'Aosta nell'anno 1951.

Comunica che nell'anno 1951, sulla disponibilità di 9 mila ettolitri di birra, sono stati consumati 3.641,27 ettolitri, di cui 3.569,75 di birra nazionale e 71,52 di birra estera. Pertanto - egli osserva - rimane un residuo di 5.358,73 ettolitri di birra in esenzione non utilizzato per l'anno 1951.

Precisa, quindi, che l'importo dell'esenzione fiscale sulla birra consumata nell'anno 1951 risulta di Lire 10.923.810, cifra di molto inferiore all'importo di lire 24 milioni annui citati dal Consigliere Sig. Nicco Anselmo quale ammontare dell'esenzione fiscale per 9 mila ettolitri di birra.

Ricorda che, già nella citata adunanza del 3 agosto 1951, aveva dato assicurazione al Consiglio che l'unica fabbrica di birra esistente in Valle d'Aosta, in seguito all'assegnazione del contingente in esenzione fiscale, aveva effettivamente ridotto il prezzo di vendita della birra proporzionalmente all'ammontare della esenzione stessa. Riferisce, quindi, nuovamente, sui precedenti della questione di cui si tratta.

Informa, anzitutto, che vi è l'Unione Italiana Fabbricanti Birra, che raggruppa tutte le Ditte fabbricanti di birra, la quale stabilisce i prezzi di vendita della birra, nelle singole zone.

Osserva, peraltro, che, mentre nel passato le fabbriche di birra praticavano scrupolosamente i prezzi di vendita stabiliti dalla citata Unione, oggi, in seguito alla aumentata produzione, le stesse hanno la tendenza a praticare prezzi inferiori a, quelli fissati, il che va a tutto beneficio dei consumatori.

Ritiene, però, opportuno di richiamare l'attenzione dei Consiglieri su tale fatto, per ragioni che esporrà in seguito, e dà lettura della seguente circolare stampa, diramata dall'Unione Italiana Fabbricanti Birra:

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""L'Unione Italiana Fabbricanti Birra ha richiamato l'attenzione delle Fabbriche di Birra elencate in calce sul fatto che non tutte si sono attenute finora, nell'effettuare le vendite alla clientela, ai prezzi di vendita a suo tempo deliberati dall'Assemblea e che risultano i seguenti"

BIRRA IN BOTTIGLIE:

Tipo quartino

L. 35

Tipo americano

L. 60

Tipo mezza

L. 70

Tipo intera

L. 130

BIRRA IN FUSTI

L. 130

Le Fabbriche interessate hanno assunto l'obbligo verso la propria Organizzazione di attenersi d'ora in poi ai prezzi suddetti.

FABBRICHE DI BIRRA:

Aosta - Bosio & Caratsch - Cervisia - Dormisch - Dreher - Faramia - Forst - Itala Pilsen - Italia - Menabrea - Metzger - Moretti - Orobia - Parola - Pedavena - Poretti - Seeber - Sempione - Spluga - Stringa - Summano Zanella - Wuhrer"".

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Richiamando quanto già detto in precedenza circa la pratica applicazione della esenzione fiscale sulla birra in Valle d'Aosta, - che ha avuto decorrenza dal 20 marzo 1951, informa che il ritardo è stato originato dal fatto che è stato necessario dirimere varie difficoltà sollevate dall'U.T.I.F., difficoltà che sono state appianate soltanto dopo numerose riunioni con i rappresentanti dell'U.T.I.F. stesso e dell'Intendenza di Finanza di Aosta e dopo trattative dirette con la Direzione Generale delle Dogane.

Osserva che, particolarmente dibattuta fu la questione del controllo nell'interno della fabbrica, e del relativo onere, controllo che l'Amministrazione regionale riteneva non dovesse più essere effettuato dalla Guardia di Finanza ma dal solo U.T.I.F. Precisa che tale duplice controllo fu però mantenuto, il che, peraltro, facilita il controllo dell'Amministrazione regionale, in quanto ogni quantitativo di birra prodotto, imbottigliato o infustato, viene registrato.

Comunica che, non appena furono superate tutte le difficoltà, l'Assessorato all'Industria e Commercio convocò i rappresentanti della Ditta "Birra Aosta", con i quali procedette ad una analisi dei prezzi, che vennero stabiliti con una conseguente riduzione di 30 lire al litro sul prezzo praticato sino ad allora.

Rileva che, avendo il fisco calcolato l'esenzione effettiva sulla base di lire 300 al grado-ettolitro saccarometrico, l'importo della riduzione è di Lire 36 al litro.

Osserva, peraltro, che la Ditta fabbricante di birra deve sopportare una spesa assai rilevante per la prescritta sorveglianza continua alla fabbricazione, sorveglianza che viene effettuata dalle guardie di finanza; fa presente che, per tale ragione, la riduzione è stabilita in lire 30 al litro di comune accordo con l'Ufficio tecnico erariale e con la Dogana.

Rileva che tale riduzione è stata accettata dalla fabbrica "Birra Aosta", pur avendo la fabbrica stessa contestato che il margine di sei lire al litro fosse insufficiente per coprire le spese di sorveglianza.

Fa, infatti, presente che la Ditta "Birra Aosta" aveva predisposto una lettera circolare, che intendeva diramare ai rivenditori, nella quale stabiliva i prezzi di Lire 30 per la bottiglia piccola, di Lire 60 per la bottiglia media e di L. 105 per il litro-fusto, con la conseguente riduzione rispettivamente di Lire 5, di L. 10 e di L. 25. Comunica che, in seguito all'intervento dell'Assessorato all'Industria e Commercio, la Ditta "Birra Aosta" ha aderito, fermi restando i prezzi della bottiglia piccola e della bottiglia media, a che il prezzo del litro-fusto fosse stabilito in Lire 100 anzichè in Lire 105, apportando in tal modo una riduzione effettiva di Lire 30 al litro sul prezzo della birra.

Comunica che la Ditta "Birra Aosta", ha poi dato comunicazione ai rivenditori dei prezzi come sopra stabiliti con la seguente circolare, diramata in data 20 marzo 1951, di cui dà lettura:

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"Ai Signori Clienti:

Le esenzioni fiscali riconosciute alla Valle d'Aosta avranno rigore, per quanto concerne la birra, a partire dal 22 marzo 1951.

Pertanto dalla stessa data ed esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma, questa Ditta cederà la birra in vendita diretta ai Signori Esercenti ai seguenti prezzi:

Bottiglia piccola L. 30 - Bottiglia media Lire 60 - Litro-fusto L. 100.

Si rivolge caloroso appello ai Signori Esercenti perché le riduzioni apportate (rispettivamente di L. 5, L. 10 e L. 30) si traducano, secondo lo spirito della Legge, in corrispondente beneficio del consumatore.

Con l'occasione si ricorda che è assolutamente vietato esportare fuori Valle birra esente da imposta. Saranno adottati al riguardo, dalle Autorità, particolari provvedimenti e controlli.

Aosta, 20 marzo 1951".

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L'Assessore Per. Ind. FOSSON comunica che, dai controlli effettuati successivamente, è risultato che la Ditta "Birra Aosta" ha mantenuto i prezzi stabiliti con la surriportata circolare e, quindi, ha effettivamente apportato al prezzo di vendita della birra la riduzione concordata e corrispondente all'importo dell'esenzione fiscale.

Questo per quanto riguarda i prezzi di vendita della birra dal produttore ai rivenditori di tutta la Valle.

Per quanto concerne i prezzi praticati dai rivenditori al consumatore, ricorda, fra altro, che, prima dell'applicazione della esenzione fiscale nella birreria e negli altri esercizi di rivendita di Aosta, la birra costava, al banco, Lire 55 la "chopine", mentre ora la "chopine" viene ceduta al banco a Lire 50; rileva, quindi, che è stata effettivamente apportata la riduzione di Lire 5 sul prezzo della "chopine".

È noto, peraltro - egli osserva - che sul prezzo della birra servita al tavolo dai rivenditori viene applicato un sovraprezzo per il servizio, variante a seconda della categoria dell'esercizio, sovraprezzo che negli esercizi di lusso, di prima e di seconda categoria, è assai elevato. Cita la località di Courmayeur, ove l'estate scorsa in un esercizio pubblico la birra veniva venduta a Lire 80 la "chopine", prezzo che, dopo pressioni ed insistenze, è stato ridotto a Lire 70.

Rileva che, purtroppo, non vi è alcuna disposizione di legge che dia la possibilità di stabilire sovraprezzi e i prezzi, per cui è possibile ottenere una riduzione del prezzo soltanto con una continua opera di persuasione presso gli esercenti i quali, per legge, hanno solo l'obbligo di praticare i prezzi stabiliti nella apposita tabella prezzi che ogni rivenditore deve tenere affissa nel suo esercizio.

Fa presente che, trattandosi di genere contingentato, si potrebbero stabilire i prezzi di vendita al minuto della birra ed imporne l'osservanza da parte degli esercenti; rileva, però, che l'imposizione di prezzi agli esercenti comporterebbe una enorme mole di lavoro per l'ufficio e l'assunzione di altri controllori per garantire la applicazione dei prezzi stabiliti nelle varie località e per le diverse categorie di esercizi.

Riferisce che, per tale ragione, non si è ritenuto opportuno di addivenire alla determinazione ed alla imposizione di prezzi e si è cercato di raggiungere lo stesso scopo mediante opera di convincimento fatta anche in tutte le riunioni in cui sono intervenuti i rappresentanti degli esercenti pubblici.

Per quanto concerne il raffronto fatto fra i prezzi della birra venduta in Valle d'Aosta ed i prezzi praticati fuori Valle, fa presente che i prezzi delle birre nazionali prodotte fuori della Valle possono, in alcuni casi, essere inferiori per il fatto che la Ditta "Birra Aosta", oltre ad avere dei costi di trasporto più onerosi per la particolare configurazione della zona, produce birra a 12,05 gradi saccarometrici - gradazione costante, concordata con i competenti Uffici, onde evitare numerose misurazioni della gradazione durante l'imbottigliamento o l'infustamento delle partite - mentre le altre fabbriche di birra, specialmente quelle della zona piemontese, producono invece birra con gradazione saccarometrica da 10,05° a 11,05° come risulta dai dati avuti dall'U.T.I.F.

Comunica che l'imposta di fabbricazione viene pagata in base al grado saccarometrico, per cui ne deriva che le altre fabbriche di birra, producendo a 10,05-11,05 gradi, saccarometrici, possono praticare una riduzione di prezzo di L. 600/300 per ettolitro.

Pur concordando, quindi, che in alcuni esercizi la birra viene venduta al dettaglio a prezzi troppo alti, rileva che non va dimenticato che la riduzione conseguente alla esenzione fiscale è stata applicata dalla Ditta "Birra Aosta" sui prezzi già in vigore prima della concessione del contingente in esenzione fiscale: infatti, ripetendo l'esempio, la "chopine", che prima veniva venduta al consumatore a Lire 55, oggi costa Lire 50. Pertanto - egli osserva - coloro che rilevano esosità nel prezzo di vendita odierna avrebbero potuto fare analoghe constatazioni sui prezzi praticati prima dell'applicazione della esenzione fiscale.

Il Consigliere Sig. NICCO Anselmo dichiara che nessuna diminuzione di prezzo è stata apportata per la vendita della birra al minuto, per cui la popolazione non ha beneficiato in alcuna misura della esenzione fiscale concessa dallo Stato per la birra; cosi pure dicasi per il caffè, il cui prezzo di vendita, anziché diminuire, è aumentato.

Fa presente che, per tale ragione, non può dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti avuti dall'Assessore all'Industria e Commercio in relazione alla interpellanza in corso di esame.

Il Consiglio prende atto.

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