Oggetto del Consiglio n. 58 del 4 aprile 1952 - Verbale

OGGETTO N. 58/52 - DIVIETO DELLA RACCOLTA DI FIORI ENTRO IL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - APPROVAZIONE DI STRALCIO DEL REGOLAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DEL D.L. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO IN DATA 5 AGOSTO 1947, N. 871.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Agricoltura e Foreste, concernente la proposta di approvazione di uno stralcio di regolamento per la disciplina della raccolta dei fiori entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con nota in data 11 gennaio 1952, n. 15, ha fatto presente che, a termine dell'art. 5 del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato in data 5-8-1947, n. 871, le norme relative alla tutela della fauna e della flora del Parco, delle sue formazioni geologiche, della bellezza del paesaggio, nonché quelle relative allo sviluppo del turismo nella zona del Parco, debbono essere stabilite dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente stesso con regolamento da sottoporsi alla approvazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Lo studio e l'elaborazione di detto regolamento richiederanno ancora un notevole lasso di tempo e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione del cennato Ente è venuto nella determinazione di anticipare la disciplina della raccolta dei fiori entro il perimetro del Parco approvando il seguente stralcio del regolamento di cui trattasi:

1) nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso è vietata la raccolta di piante o di parti di piante (compresi i fiori) in quantità superiori a pochi esemplari di ogni specie, eccettuati i rododendri, per i quali la raccolta è libera;

2) in nessun caso è lecito raccogliere le piante con le loro radici;

3) in deroga a quanto sopra, la Direzione del Parco potrà concedere a singoli studiosi permessi di erborizzazione a scopo scientifico, con le limitazioni che riterrà opportune;

4) analoga deroga potrà essere concessa per la raccolta di specie di interesse erboristico. in vista della necessità di tutelare le singole specie nell'ambito del rispetto degli interessi economici dei montanari.

Ciò premesso, il Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ha chiesto che il surriportato stralcio di regolamento sia sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

In merito, si osserva che la dizione di cui al n. 1 "... in quantità superiore a pochi esemplari ..." potrebbe fare sorgere incresciose contestazioni in sede di accertamento di eventuali infrazioni.

Infatti, in previsione della eventualità di dover comminare multe ai trasgressori, si reputa opportuno di precisare con esattezza il numero massimo di piante di cui sia consentita la raccolta; per evitare l'indeterminatezza del "pochi", che si presta ad interpretazioni troppo soggettive.

In proposito, si fa presente che nella quasi totalità dei Parchi. Nazionali stranieri ogni raccolta di specie vegetali è assolutamente vietata.

Nella vicina Confederazione elvetica tale divieto è esteso anche a zone turistiche attraversate da strade panoramiche.

Nel Cantone Vallese la raccolta delle specie ritenute più rare e in via di scomparsa è assolutamente vietata e fra queste è compresa la "Stella Alpina" (Leonto podium Alpinum).

Nel Canton Ticino e in molte località austriache di interesse turistico è consentita la raccolta di un numero limitato di piante, da tre a dieci complessivamente.

Non sarebbe, quindi, da ritenersi eccessivamente rigida una disposizione che inibisse la raccolta, entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso, di un numero superiore a tre esemplari di ogni singola specie vegetale, limitandone anche il numero complessivo a quindici esemplari di più specie.

Inoltre, si reputa opportuno di fare aggiungere il seguente ulteriore paragrafo al provvedimento di cui trattasi:

"5) le infrazioni al disposto di cui ai precedenti numeri saranno punite con una multa non inferiore a Lire 400, a termine del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, art. 13, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'art. 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250".

Si precisa che l'art. 13 del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, stabilisce che le infrazioni al divieto di raccolta di specie vegetali siano punite con una multa non inferiore a Lire 50 e che l'art. 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250, dispone siano moltiplicate per otto le pene pecuniarie comminate per i singoli reati previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali nonché le altre sanzioni pecuniarie comminate per le singole infrazioni del Codice di procedura penale.

QUANTO SOPRA PREMESSO:

Visto l'art. 13 del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584;

Visto l'art. 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250;

Visto l'art. 5 del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato in data 5 agosto 1947, n. 871;

Si propone che il Consiglio deliberi:

di approvare, nel seguente testo emendato ed integrato, lo stralcio di Regolamento per la disciplina della raccolta dei fiori entro il perimetro del Parco Nazionale Gran Paradiso:

1) nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso è vietata la raccolta di piante o parti di piante (ivi compresi i fiori) in quantità superiore a tre esemplari di ogni specie ed a quindici esemplari di più specie, eccettuati i rododendri per i quali la raccolta è libera;

2) in nessun caso è lecito raccogliere le piante con le loro radici;

3) in deroga a quanto sopra, la Direzione del Parco potrà concedere a singoli studiosi permessi di erborizzazione a scopo scientifico, con le limitazioni che riterrà opportune;

4) analoga deroga potrà essere concessa per la raccolta di specie di interesse erboristico, in vista della necessità di tutelare le singole specie nell'ambito del rispetto degli interessi economici dei montanari;

5) le infrazioni al disposto di cui ai precedenti numeri saranno punite con una multa non inferiore a Lire 400, a mente del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, art. 13, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'art. 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250.

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, illustra brevemente la relazione sopra riportata e rileva che l'articolo 5 del D.L. 5 agosto 1947 n. 871, del Capo provvisorio dello Stato, dispone, fra altro, che le norme relative alla tutela della fauna e della flora del Parco debbono essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione dello stesso, con regolamento da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Ministero dell'Agricoltura.

Fa presente che, mentre per quanto concerne la tutela della fauna, sono state stabilite disposizioni molto precise, nulla è stato stabilito, a tutt'oggi, per la tutela della flora del Parco.

Informa che il Consiglio di Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, giustamente preoccupato di tale grave lacuna ed, in particolare, della mancanza di norme che disciplinino la raccolta dei fiori entro il perimetro del Parco, ha predisposto uno stralcio di Regolamento, riportato nella prima parte della relazione su trascritta e sul la quale richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri.

Esprime parere che le disposizioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) dello stralcio di Regolamento di cui si tratta, possano essere approvate dal Consiglio regionale.

Richiama, invece, l'attenzione dei Consiglieri sulla seguente disposizione di cui al numero 1 del succitato stralcio di Regolamento: "Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso è vietata la raccolta di piante o di parte di piante (compresi i fiori) in quantità superiore a pochi esemplari di ogni specie, eccettuati i rododendri, per i quali la raccolta è libera".

Rileva che la succitata disposizione è troppo vaga ed imprecisa e potrebbe fare sorgere contestazioni in sede di accertamenti di eventuali infrazioni.

Fa presente di avere proposto alla Giunta la seguente modificazione parziale alla disposizione: "in quantità superiore a tre esemplari di ogni specie ed a quindici esemplari di più specie".

Riferisce che la Giunta, dopo riesame della disposizione di cui si tratta - pur tenendo conto anche degli interessi della popolazione locale - ha ritenuto opportuno di suggerire il mantenimento della dizione "pochi esemplari", proposta dal Consiglio di Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, completandola, peraltro, con l'inserimento della parola "spontanee" dopo le parole "di piante" e con l'inserimento delle parole "...e, comunque, non superiore ad una quindicina complessivamente", dopo le parole "pochi esemplari".

Rileva che la nuova formulazione di cui al numero 1) risulterebbe la seguente: "Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso è vietata la raccolta di piante spontanee o parte di piante spontanee (compresi i fiori) in quantità superiore a pochi esemplari e, comunque, non superiore a una quindicina complessivamente, eccettuati i rododendri, per i quali la raccolta è libera".

Fa presente che la Giunta reputa ancora opportuno aggiungere allo stralcio di regolamento la seguente disposizione:

"5) - Le infrazioni ai disposti di cui ai precedenti numeri saranno punite con una multa non inferiore a lire 400, a mente del R.D.L. 3 dicembre 1925, n. 473, e dell'articolo 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250".

Osserva che, in quasi tutti i parchi nazionali stranieri, la raccolta di qualsiasi specie vegetale è assolutamente vietata. Fa, quindi, presente la necessità dell'approvazione dello stralcio di Regolamento di cui si tratta, onde limitare, per quanto possibile, la raccolta di fiori nel Parco del Gran Paradiso.

Il Vice Presidente, Ing. PASQUALI, ritiene opportuno che 1l Consiglio riconosca unanime la opportunità di approvare norme per la disciplina della raccolta di fiori entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Esprime parere che l'applicazione di dette norme dovrebbe essere estesa ad altre località della Valle d'Aosta, onde limitare la raccolta di fiori alpini in genere ed, in particolare, delle specie pregiate e rare, ad evitare che tali qualità di fiori scompaiano dalla Valle d'Aosta. Fa presente che nell'alta Valle dell'Evançon e, precisamente, nella zona oltre la località di Champoluc, abbondavano l'aquilegia e la genziana maggiore, due specie di fiori bellissimi ora assai rari.

Rileva che in Svizzera la raccolta delle suddette due specie di fiori è vietata.

Comunica, sempre a proposito dell'alta Valle dell'Evançon, che lo scorso anno vi fu una fioritura magnifica di fiori edelweiss, che furono quasi totalmente sradicati ed asportati dagli escursionisti; fa presente che, qualora tale increscioso fatto dovesse ripetersi per alcuni anni consecutivi, le stelle alpine scomparirebbero del tutto in quella zona.

Rileva, quindi, l'opportunità che le norme di cui allo stralcio di Regolamento siano estese anche ad altre località, della Valle d'Aosta, in analogia a quanto prescritto nella Regione Trentino - Alto Adige ed in Svizzera.

Monsieur le Conseiller DAYNE' remercie la Junte régionale pour avoir proposé au Conseil d'approuver un extrait de Règlement qui limite la quantité de fleurs pouvant être cueillies dans la zone du Parc National du Grand Paradis.

Il fait ressortir que les caractéristiques du Parc National du Grand Paradis diffèrent sensiblement de celles des autres parcs nationaux étrangers, en particulier des Parcs américains, car ceux-ci sont totalement déshabités, tandis que le Parc National du Grand Paradis est habité et il faut, par conséquent, accorder les intérêts économiques de la population locale avec la nécessité de sauvegarder les beautés naturelles.

Il Consigliere Sig. CUAZ dichiara di concordare pienamente con il Vice Presidente del Consiglio, Ing. Pasquali, e di ritenere necessario che l'applicazione delle norme disciplinanti la raccolta di fiori debba essere estesa a tutto il territorio della Valle d'Aosta.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni o rilievi, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dello stralcio di Regolamento proposto dalla Giunta, con le varianti proposte dall'Assessore Geom. Arbaney alla disposizione di cui al numero 1).

IL CONSIGLIO

visto l'art. 13 del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584;

visto l'art. 7, del D.L. n. 1250, del 21 ottobre 1947;

visto l'art. 5 del D.L. del Capo Provvisorio dello Stato, in data 5 agosto 1947, n. 871;

ritenuta l'urgente necessità dell'approvazione - per quanto di competenza del Consiglio regionale - di uno stralcio del Regolamento per la disciplina della raccolta dei fiori entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso;

ad unanimità di voti;

Delibera

di approvare, nel seguente testo, lo stralcio del Regolamento per la disciplina della raccolta di piante spontanee e di fiori entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso:

1) nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso è vietata la raccolta di piante spontanee o parti di piante spontanee (compresi i fiori) in quantità superiore a pochi esemplari e, comunque, non superiore ad una quindicina complessivamente, eccettuati i rododendri, per i quali la raccolta è libera;

2) in nessun caso è lecito raccogliere le piante ed i fiori spontanei con le radici;

3) in deroga a quanto sopra, la Direzione del Parco potrà concedere a singoli studiosi permessi di erborizzazione a scopo scientifico, con le limitazioni che riterrà opportune;

4) analoga deroga potrà essere concessa per la raccolta di specie di interesse erboristico, in vista della necessità di tutelare le singole specie nell'ambito del rispetto degli interessi economici dei montanari;

5) le infrazioni alle disposizioni di cui ai precedenti numeri saranno punite con una multa non inferiore a L. 400, a mente del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, art. 13, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'art. 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250.

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