Oggetto del Consiglio n. 51 del 4 aprile 1952 - Verbale
OGGETTO N. 51/52 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME CONCERNENTI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PESCA E L'ISTITUZIONE DEL CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN VALLE D'AOSTA.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di approvazione e promulgazione di legge regionale recante provvedimenti in materia di pesca, e, in particolare, sulla proposta di istituzione di un Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione illustrativa del progetto di legge allegato alla relazione stessa, predisposta dall'apposita Commissione consiliare nominata con deliberazione del Consiglio in data 5 ottobre 1951.
Osserva che la relazione ed il progetto di legge di cui si tratta sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.
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Oggetto - Provvedimenti in materia di pesca - Istituzione del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.
Relazione
Il sottoscritto Presidente della Commissione consiliare, nominata con deliberazione del Consiglio regionale, n. 84, in data 5 ottobre 1951, con l'incarico di procedere allo studio ed alla elaborazione di un progetto di Legge regionale in materia di pesca, si onora riferire in merito alle conclusioni cui la Commissione stessa è pervenuta dopo attento, approfondito e ponderato studio del problema.
Per maggior chiarimento ed a sostegno delle conclusioni stesse, reputa opportuno premettere alcune considerazioni preliminari che hanno orientato i lavori della Commissione.
Le vigenti disposizioni legislative, inerenti la pesca, possono considerarsi sufficientemente idonee a tutelare il patrimonio ittico ed a regolamentare e disciplinare l'esercizio della pesca, anche in relazione alla particolare situazione di questa Regione.
Esistono però disposizioni di esecuzione delle leggi stesse, diramate dal Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, che sarebbe invece opportuno modificare ed integrare, rendendole più aderenti alle necessità locali, eliminando - nel contempo - situazioni di privilegio create dalle disposizioni stesse a favore di una determinata categoria per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura.
Ne consegue che si rende più che altro necessario evocare alla Regione ai sensi e nei limiti dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - le attribuzioni del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, nonché istituire un Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca.
In tal modo sarà possibile integrare eventuali lacune, manchevolezze ed imperfezioni delle disposizioni di legge in vigore, sia mediante provvedimenti dell'Assessorato regionale per l'Agricoltura e le Foreste, sia facendo ricorso a norme regolamentari interne del cennato Consorzio.
Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno limitarsi a predisporre l'unito disegno di legge, che - come già detto - prevede l'avocazione alla Regione delle competenze ministeriali in materia di pesca, è l'istituzione di un Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.
Detto Consorzio non costituisce, peraltro, una innovazione, in quanto il Testo Unico delle Leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, prevede, all'art. 53, che, per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni unicamente in forma di Consorzi per la tutela della pesca.
Il Consorzio, di cui alla allegata proposta, si differenzia però da quello previsto dal richiamato Testo Unico, sia nella composizione e nomina degli organi direttivi, sia per il fatto che il Consiglio d'Amministrazione assume anche le funzioni della Consulta prevista dall'art. 56 del Testo Unico stesso.
La Commissione ha, ritenuto opportuno discostarsi dalla falsariga degli esistenti Consorzi per la tutela della pesca, allo scopo di fare sì che i pescatori siano democraticamente rappresentati in seno all'istituendo Consorzio regionale.
Ha ritenuto, inoltre, opportuno che il Consorzio, per ragioni di funzionalità, sia esonerato da forme di particolare tutela o vigilanza, sottoponendo a controllo la sola gestione amministrativa a mezzo di un collegio di revisori.
Onde consentire un più largo respiro alle iniziative del Consiglio di Amministrazione, dandogli modo di svolgere un'organica lungimirante azione, ha ritenuto conveniente stabilire in sei anni la durata in carica del Consiglio stesso. Il Comitato esecutivo dovrebbe, invece, essere rinnovato ogni tre anni.
Si tralascia di illustrare le singole disposizioni contenute nell'unito schema di legge, ritenendolo superfluo.
Aosta, lì 24 gennaio 1952.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
F.to: Corniolo Giovanni
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PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
OGGETTO - Provvedimenti in materia di pesca - Istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.
Art. 1
Le attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in materia di pesca, nel territorio della Regione sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato per l'Agricoltura e Foreste ai sensi e nei limiti dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Art. 2
È istituito il "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca", con sede in Aosta, il quale svolge la sua attività su tutte le acque della Valle d'Aosta.
Il Consorzio provvede allo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 3, dando, inoltre, parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di pesca e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli sia sottoposta per esame dall'Amministrazione regionale.
Art. 3
Il Consorzio svolge, nell'ambito della Regione, la sua attività ai seguenti fini:
a) promuovere la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico;
b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico, sia con la costruzione e l'esercizio di impianti ittici, sia mediante la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura, sia promuovendo la costituzione di bandite di pesca e. ai zone di ripopolamento ed attuandone la sorveglianza;
c) compiere indagini e studi sui problemi riguardanti la pesca e svolgere opera di propaganda e di divulgazione delle nozioni attinenti la pesca;
d) dare impulso alla pesca sportiva mediante la gestione di riserve di pesca;
e) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca, specialmente per mezzo dei propri servizi di vigilanza;
f) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica,
Art. 4
Fanno parte del Consorzio tutti i pescatori domiciliati o residenti nella Regione, muniti di licenza di pesca, ed i concessionari di riserve di pesca e di diritti esclusivi di pesca per la durata delle concessioni stesse.
Possono, inoltre, fare parte del Consorzio:
a) Enti, Società e privati che abbiano motivo od interesse per appartenervi;
b) i pescatori non residenti né domiciliati in Valle d'Aosta, i quali però sono considerati Soci aggregati e la cui ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo, secondo le modalità che annualmente saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
c) membri d'onore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Le quote annue di associazione per tutti gli appartenenti al Consorzio, sia effettivi che aggregati, sono stabilite, all'inizio di ogni anno, dal Consiglio di Amministrazione.
Il pagamento delle quote stesse è fatto alla sede del Consorzio entro la data che sarà fissata dal Comitato Esecutivo.
Art. 6
Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi dello Stato e della Regione;
c) dai contributi degli Enti, Società, Ditte e da qualsiasi altro provento;
d) da altre eventuali entrate ed attività;
e) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio.
Art. 7
Sono organi del Consorzio:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le funzioni di Presidente, di Membri del Consiglio e del Comitato Esecutivo, sono gratuite.
Art. 8
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salve le attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo.
Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri, così nominati:
a) uno dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
b) uno dall'Assessorato al Turismo;
c) uno dall'Assessorato ai LL. PP.;
d) quattro dai Presidenti delle Sezioni Pescatori, ai sensi del successivo articolo 14, secondo le modalità.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni e possono sempre essere confermati in carica o rieletti.
I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e possono essere sostituiti.
Art. 10
Il Consorzio è amministrato dal Consiglio, che delibera a maggioranza assoluta di voti.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque dei componenti, compreso al Presidente.
Compete al Consiglio di provvedere:
a) a deliberare il regolamento del personale dipendente;
b) a fare costruire ed a gestire impianti di piscicoltura, nonché a fare eseguire razionali ripopolamenti;
c) a deliberare circa l'ammissione e la radiazione, per gravi motivi, dei soci di cui all'art. 4;
d) a stabilire le norme relative all'Amministrazione del Consorzio, alla gestione delle riserve e delle acque avute in concessione di piscicoltura, allo sviluppo della pesca in funzione turistica, con regolamento che è sottoposto all'approvazione dell'Assessorato per l'Agricoltura e Foreste;
e) a promuovere le norme disciplinanti l'uso degli attrezzi di pesca, la creazione di bandite e di zone di ripopolamento, la limitazione delle giornate di pesca, l'imposizione di particolari divieti e restrizioni, nonché le norme concernenti i provvedimenti e le attività atti a favorire l'incremento della pesca;
f) ad acquistare ed alienare i beni immobili e a fare permute;
g) ad approvare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Comitato esecutivo;
h) a stabilire le quote di associazione.
Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo debbono essere scritte su appositi registri dei verbali e debbono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, i quali formano il Comitato Esecutivo dell'Ente.
I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni, salvo conferma.
Compete al Comitato di dare esecuzione ai deliberati del Consiglio e di curare le altre attribuzioni che gli siano delegate da questo.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti e può adottare, in casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio, salvo a riferire per ratifica nella prima successiva adunanza.
Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo sono convocati dal Presidente e, nel caso di assenza e di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente.
Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno,
Art. 13
L'Amministrazione del Consorzio è sottoposta al controllo di un collegio di revisori, composto da tre membri, di cui un nominato dall'Assessore alle Finanze dell'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, e due nominati dai Presidenti delle sezioni dei Pescatori.
Il Collegio dei Revisori può chiedere al Presidente del Consorzio notizie e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti di essa; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture, e riferisce sulle risultanze della gestione al Presidente dell'Ente ed alle Amministrazioni dalle quali sono nominati i suoi membri.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 14
I soci del Consorzio di cui all'art. 4 - comma 1° - possono costituirsi, ove raggiungano il numero minimo di 30 soci, in Sezioni comunali od intercomunali pescatori, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Compete alle Sezioni lo studio dei problemi locali inerenti la pesca e la formulazione di proposte ai competenti organi del Consorzio, nonché di dare esecuzione alle decisioni del Consorzio stesso.
Norme più precise sul funzionamento, sui compiti e sulle attribuzioni delle Sezioni comunali ed intercomunali pescatori, saranno stabilite con il regolamento di cui all'articolo 10, lettera d).
Ogni Sezione elegge nel proprio seno un Comitato sezionale composto da un Presidente, un Segretario e tre Consiglieri, i quali durano in carica sei anni.
Ogni anno deve tenersi almeno un'assemblea dei soci della sezione.
Per la validità delle adunanze del Comitato sezionale, che delibera a maggioranza di voti, è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
Per la validità dell'assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla sezione; in seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti alla riunione.
In ciascun Comune non può costituirsi più di una Sezione.
Art. 15
I Presidenti delle Sezioni, riuniti in adunanza su convocazione del Presidente del Consorzio, nominano i rappresentanti dei pescatori, di cui agli articoli 9 lett. d) e 13, in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio.
Essi dispongono, a tal fine, di un voto ogni cinquanta soci, o frazioni di cinquanta, iscritti regolarmente alla sezione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 16
Le attività e passività dell'attuale Comitato regionale per la pesca sono assunte dal Consorzio, che viene a sostituirsi al precedente negli scopi e nelle attività.
Art. 17
I rappresentanti dei pescatori in seno al primo Consiglio di amministrazione del Consorzio sono nominati, in deroga al disposto dell'art. 9 lett. d), dai componenti l'attuale Comitato regionale per la pesca.
Del primo Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio fanno parte di diritto, in sostituzione dei membri da nominarsi dai Presidenti di Sezione ai termini dell'art. 13, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'attuale Comitato regionale per la pesca.
I precitati due organi dureranno in carica un anno, a decorrere dalla data dell'insediamento.
Il primo Consiglio d'Amministrazione dovrà provvedere a promuovere la regolare costituzione delle Sezioni comunali ed intercomunali pescatori.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, illustra brevemente la relazione sopra riportata, redatta dall'apposita Commissione consiliare, nominata nell'adunanza del 5 ottobre 1951 (n. 84).
Rileva che la citata Commissione, nell'espletamento del suo compito, si è trovata a dover decidere se predisporre un progetto di legge che disciplinasse e regolamentasse, nei singoli dettagli, tutta la materia della pesca in Valle d'Aosta, ovvero se limitarsi a predisporre un disegno di legge comprendente pochi articoli, per adattare alle esigenze locali le disposizioni del Testo Unico della legge sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Precisa che la Commissione si è attenuta alla seconda soluzione, anche in considerazione del fatto che le disposizioni di legge vigenti in materia di pesca sono idonee a tutelare il patrimonio ittico ed a regolamentare e disciplinare l'esercizio della pesca pure in relazione alla particolare situazione della Valle d'Aosta.
Rileva che il disegno di legge predisposto dalla Commissione prevede, in particolare:
a) all'articolo 1°: la devoluzione delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in materia di pesca nel territorio della Regione, all'Amministrazione regionale, che le esercita a mezzo dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
b) all'articolo 2°: la istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta;
c) all'articolo 3° e articoli seguenti: i compiti del Consorzio, gli organi dell'amministrazione, costituiti su base elettiva, con larga rappresentanza delle categorie interessate.
Osserva che il disegno di legge, per quanto concerne il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, è stato stilato sulla falsariga delle disposizioni che disciplinano i Consorzi provinciali per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con la sola differenza che nel Consorzio regionale non vi è un apposito distinto organo consultivo. Pertanto, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio regionale sarebbero più vaste, in quanto esso disimpegnerebbe, altresì, i compiti dell'organo consultivo statale.
Su richiesta del Consigliere Cheillon, l'Assessore Geom. ARBANEY informa che la Regione non può disciplinare con norme proprie la gestione delle riserve di piscicoltura che lo Stato ha dato in concessione a terzi.
I Consiglieri Geom. G. NICCO e Sig. ARMAND chiedono se sia possibile di avocare alla Regione la concessione delle acque demaniali nel territorio della Valle d'Aosta per quanto concerne la pesca.
L'Assessore Geom. ARBANEY fa presente che, di fatto, la questione è già stata risolta, in quanto tutte le riserve di pesca, delle quali sono scadute le concessioni, sono state già date in concessione alla Regione.
Fa presente che la questione prospettata potrà formare oggetto di studio da parte del costituendo Consorzio e dell'Amministrazione regionale.
Il Consigliere Signora RONC-DESAYMONET chiede se il Consorzio disponga di una attrezzatura propria per il ripopolamento ittico delle acque della Valle d'Aosta, o se debba ricorrere tuttora alla vasca di riproduzione della Società Naz. "Cogne".
L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che la soc. Naz. "Cogne" è proprietaria soltanto del terreno e del locale, mentre l'attrezzatura della vasca di riproduzione è di proprietà dell'attuale Comitato della pesca, che ha sempre provveduto alla semina per la riproduzione degli avannotti.
Rileva che il ripopolamento ittico dovrà essere potenziato al massimo, in quanto la pesca costituisce anche una attrattiva turistica e serve, quindi, ad incrementare l'afflusso dei turisti in Valle d'Aosta.
II Consigliere Sig. CUAZ fa presente che, venti anni or sono, corsi d'acqua abbondavano di pesci, mentre ora ne scarseggiano e ciò per varie ragioni, fra altro, per il fatto che la maggior parte delle acque sono state deviate per il funzionamento di impianti idroelettrici.
Ritiene che l'intensificazione della piscicoltura possa ottenersi con la istituzione del Consorzio regionale per la pesca, in quanto nello stesso sono rappresentati gli interessi dei pescatori, i quali chiedono che le Società idroelettriche provvedano in conformità agli obblighi loro imposti dai disciplinari di concessione per quanto concerne la piscicoltura.
Esprime parere che l'esercizio razionale della piscicoltura possa far sorgere e sviluppare una attività sportiva assai interessante, come già avviene in alcune Nazioni, nelle quali la pesca è uno sport popolare assai diffuso.
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, si augura che la legge regionale, che sarà approvata dal Consiglio, possa essere applicata integralmente, sia nei confronti delle Società idroelettriche, sia per quanto concerne la disciplina della pesca nelle acque demaniali.
Osserva che a nessun Consigliere può sfuggire l'importanza di una tale legge, non solo per il fatto che con la stessa viene istituito il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, ma specialmente perché vengono avocate alla Regione le attribuzioni che sino ad oggi erano di competenza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste,
Il Consigliere Geom. G. NICCO fa presente che in Châtillon le acque di scarico dello Stabilimento per la fabbricazione della seta artificiale, le quali, come è noto, contengono sostanze nocive, sono immesse nelle foci del torrente Marmore e sono causa della mortalità dei pesci. Fa presente che tali inquinamenti di acque alla foce del Marmore impediscono la rimonta dei pesci dalla Dora al torrente Marmore.
Pur riconoscendo l'importanza della attività dello stabilimento industriale di cui si tratta, che assicura lavoro a gran numero di operai, ritiene urgente e necessario che siano adottati provvedimenti intesi a ridurre per quanto possibile l'inquinamento delle acque; fa presente che le acque di scarico del suddetto stabilimento danneggiano, altresì, l'agricoltura, in quanto dal torrente Marmore viene deviata l'acqua occorrente per l'irrigazione di terreni.
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul progetto di legge regionale di cui si tratta, invita il Consiglio a procedere all'esame ed alla approvazione dei singoli articoli del progetto stesso, di cui inizia la lettura.
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vengono approvati all'unanimità dal Consiglio, senza discussione.
Articolo 9 - Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, attira l'attenzione del Consiglio sul 2° comma dell'articolo 9, che stabilisce: "I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni e possono sempre essere confermati in carica o rieletti".
Ritiene che la permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, per la durata di sei anni, sia eccessiva, anche perché i singoli membri possono sempre essere confermati in carica o rieletti.
L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che la Commissione ha ritenuto opportuno di fissare in sei anni la durata in carica del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire al Consiglio stesso un lungo periodo di gestione, necessario per lo svolgimento del programma e per l'attuazione di iniziative; ciò che non è necessario né previsto per il Comitato esecutivo, la cui durata in carica è stata proposta e prevista in tre anni.
Il Consigliere Sig. CHEILLON propone che il numero dei membri da nominarsi dai Presidenti delle Sezioni pescatori sia ridotto da quattro a tre e che, invece sia aumentato di uno il numero dei membri da nominarsi dagli Assessorati.
Precisa che tale sua proposta è motivata dal fatto che in pochi Comuni vi sono le Sezioni di pescatori, anche perché, per la costituzione di una Sezione, occorre un numero minimo di trenta soci. Rileva, quindi, che i rappresentanti delle Sezioni costituite sarebbero in maggioranza nel Consiglio di Amministrazione e potrebbero approvare provvedimenti a salvaguardia dei loro interessi ed a scapito degli interessi dei pescatori dei Comuni ove non vi sono Sezioni.
L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che la Commissione ha stabilito in quattro il numero dei membri da nominarsi dai Presidenti delle Sezioni pescatori, attenendosi al criterio che uno dei membri dovrebbe rappresentare le Sezioni della bassa Valle, due le Sezioni della media Valle ed uno le Sezioni dell'alta Valle.
Esprime, quindi, parere che il pericolo prospettato dal Consigliere Cheillon non sia da temersi ed aggiunge che, a prescindere da tale fatto, la modifica del rapporto numerico suaccennato creerebbe difficoltà per quanto concerne l'attribuzione della nomina del quarto membro ad un Assessorato, in quanto gli Assessorati all'Agricoltura e Foreste, al Turismo ed ai Lavori Pubblici sono già rappresentati nel Consiglio di amministrazione.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di approvare la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 9, che stabilisce: "I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e possono essere sostituiti".
Precisa che tale disposizione costituisce una garanzia per il regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, anche se la durata in carica del Consiglio è fissata in sei anni.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, osserva che il rilievo già esposto in precedenza è motivato anche dal fatto che i membri nominati dai singoli Assessorati debbono avere la fiducia degli Assessori; rileva che, fissando in sei anni la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, potrebbe verificarsi l'eventualità che, in seguito alla rinnovazione dei membri della Giunta regionale, i membri già nominati non riscuotano più la fiducia del nuovo Assessore. Ritiene opportuno che l'Assessore nuovo eletto debba avere la possibilità di sostituire il componente del Consiglio nominato dal suo predecessore e che non sia di sua fiducia.
Il Consigliere Geom. G. NICCO ritiene che la questione sollevata dal Vice-Presidente Ing. Pasquali possa essere risolta sostituendo, alle dizioni attuali delle lettere a), b) e c) dell'articolo 9, le seguenti: "a) un delegato dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste; b) un delegato dell'Assessore al Turismo; c) un delegato dell'Assessore ai Lavori Pubblici".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene opportuno che i membri nominati dai singoli Assessorati rimangano in carica anche se gli Assessori decadono dal loro mandato.
L'Assessore Geom. ARBANEY informa che la Commissione, nella formulazione dell'articolo in esame, si è attenuta al criterio che il membro da nominarsi debba essere un funzionario dell'Assessorato.
Partecipano, altresì. alla discussione il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Geom. BIONAZ ed i Signori Consiglieri ARMAND e Dr. DUJANY.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene opportuno che nell'articolo in esame sia inserita una disposizione che preveda la possibilità di scioglimento del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente della Giunta regionale qualora si riscontrassero abusi o gravi irregolarità nella gestione.
I Consiglieri Dr. DUJANY e Sig. ARMAND fanno presente che, per legge, il Presidente della Giunta regionale ha già la facoltà (ex prefettizia) di sciogliere il Consiglio di Amministrazione per abusi o gravi irregolarità.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, pur concordando con i Consiglieri Dr. Dujany e Sig. Armand, ribadisce l'opportunità che nell'articolo in esame sia espressamente inserita la disposizione alla quale ha accennato.
Richiamandosi, quindi, alla proposta formulata. dal Consigliere Sig. Cheillon, per la riduzione, da quattro a tre, del numero dei membri da nominarsi dai Presidenti delle Sezioni locali pescatori, rileva che tale proposta ha il suo fondamento nel fatto che i Presidenti delle Sezioni, avendo la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione, potrebbero approvare provvedimenti che comportano agevolazioni eccessive per la categoria dei pescatori o per i pescatori di alcune zone.
Insiste, quindi, sulla proposta dell'aggiunta di una disposizione che preveda espressamente la possibilità di scioglimento del Consiglio di Amministrazione in caso di abusi o di gravi irregolarità.
Prendono, altresì, parte alla discussione i Consiglieri Signor CHEILLON e Geom. G. NICCO.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la disposizione proposta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, potrebbe, eventualmente, formare oggetto di apposito nuovo articolo.
Si dà atto che l'articolo 9 viene approvato dal Consiglio nel suo testo originario, senza modificazioni.
Articolo 10 - Si dà atto che l'articolo 10 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
Articolo 11 - Il Consigliere Signor CUAZ esprime parere che il Comitato non debba avere la potestà di adottare provvedimenti in via d'urgenza per l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili. Propone, quindi, che la disposizione di cui all'ultimo comma sia completata con l'inserimento, dopo le parole "del Consiglio", delle parole "esclusi i casi contemplati al paragrafo f) dell'articolo 10".
Segue discussione, alla quale partecipano il Presidente Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Vice-Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, l'Assessore Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Signori CUAZ e Geom. G. NICCO.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara di concordare sulla proposta del Consigliere, Sig. Cuaz, ritenendo non opportuno che il Comitato, composto di sole tre persone, abbia la potestà di adottare provvedimenti, sia, pure in via di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio, per l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili.
Il Vice-Presidente, Ing. PASQUALI, dichiara pure di concordare sulla proposta del Consigliere Sig. Cuaz e propone che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 sia completata con l'inserimento della dizione: "ad eccezione di quanto stabilito alla lettera f) dell'articolo 10", fra le parole "del Consiglio" e le parole "salvo a riferire...".
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà quindi lettura al Consiglio della seguente nuova formulazione della disposizione dell'ultimo comma 11: "Il Comitato delibera, a maggioranza di voti, e può adottare, in casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio, - ad eccezione di quanto stabilito dalla lettera f) dell'articolo 10, - salvo a riferire per ratifica nella prima adunanza successiva".
II Consiglio, unanime, concorda sulla proposta.
Si dà atto che l'articolo 11 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'aggiunta surriportata alla disposizione dell'ultimo comma.
Articoli 12 e 13 - Si dà atto che gli articoli 12 e 13 vengono approvati nel loro testo originario, senza discussione.
Articolo 14 - Il Consigliere Geom. G. NICCO ritiene opportuno che il numero minimo di soci richiesto per la costituzione di una sezione comunale o intercomunale di pescatori sia stabilito in venti anziché in trenta soci, onde favorire la costituzione di sezioni comunali.
Il Consigliere Sig. CUAZ dichiara di condividere il parere del Consigliere Geom. G. Nicco.
L'Assessore Geom. ARBANEY informa il Consiglio che la Commissione ha stabilito in trenta il numero minimo di soci per la costituzione di sezioni comunali o intercomunali pescatori, in relazione ad esplicita richiesta degli interessati, richiesta che ritiene possa essere accolta dal Consiglio.
Partecipano, altresì, alla discussione l'Assessore Dr. BERTHET, i Consiglieri CHEILLON e DAYNE'.
Il Consigliere Signor ARMAND lamenta che i pescatori e i cacciatori non abbiano sempre il dovuto rispetto per la proprietà privata.
Il Consigliere Geom. G. NICCO attira l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla disposizione del comma terzo, che stabilisce: "Ogni Sezione elegge nel proprio seno un Comitato sezionale composto da un Presidente, un Segretario e tre Consiglieri, i quali durano in carica sei anni".
Ritiene che le ragioni che hanno indotto la Commissione a stabilire in sei anni la durata in carica del Consiglio di Amministrazione non possano applicarsi nel presente caso e propone che la durata in carica del Comitato delle sezioni comunali e intercomunali sia fissata in tre anziché in sei anni, onde dare la possibilità di avvicendamento di soci nell'amministrazione della sezione.
Il Consigliere Sig. ARMAND illustra le ragioni che hanno indotto la Commissione a stabilire in sei anni la durata in carica dei Comitati delle sezioni ed insiste affinché la disposizione surriportata non sia modificata.
Si dà atto che l'articolo 14 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel suo testo originario.
Articoli 15, 16 e 17 - Si dà atto che gli articoli suindicati vengono approvati dal Consiglio ad unanimità. senza discussione.
Il Presidente. Avv. Dr. BONDAZ, richiamandosi alla proposta formulata dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, in sede di discussione sull'articolo 9, concernente l'inserzione nella legge di una disposizione che preveda lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in caso di abusi o di gravi irregolarità, dà la parola al Presidente della Giunta, Avv. Caveri, per la formulazione della disposizione stessa.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone la seguente formulazione: "Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può essere sciolto, per gravi motivi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che l'articolo aggiuntivo surriportato sia inserito nella legge e distinto con il n. 16. Rileva, quindi, che la numerazione dei successivi due articoli viene modificata rispettivamente in 17 e 18.
Il Consiglio prende atto.
Il Consigliere Signor ARMAND lamenta che i pescatori e i cacciatori non abbiano sempre il dovuto rispetto per la proprietà privata.
Fa presente che nella vicina Svizzera la legge che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca contiene anche una disposizione che fa obbligo ai cacciatori e ai pescatori di rispettare la proprietà altrui.
Il Consigliere Geom. G. NICCO, concordando con quanto esposto dal Consigliere Sig. Armand, rileva l'opportunità che analoga disposizione sia inserita nella legge regionale di cui si tratta.
L'Assessore Prof. DEFFEYES osserva che potranno eventualmente essere inserite norme cautelative nel regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Partecipano, altresì, alla discussione il Presidente Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ed il Consigliere Sig. MANGANONI.
Il Consigliere Geom. G. NICCO chiede che il Consiglio regionale formuli la raccomandazione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di inserire la norma di cui si tratta nel regolamento del Consorzio da approvarsi a' sensi dell'articolo 10 lettera a) della presente legge.
Il Consiglio prende favorevole atto.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni o rilievi, sia di carattere generale che sulle disposizioni dei singoli articoli, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della legge regionale recante norme concernenti provvedimenti in materia di pesca e l'istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio, della pesca in Valle d'Aosta.
IL CONSIGLIO
richiamata la deliberazione consiliare n. 84. in data 5 ottobre 1951;
veduti gli articoli 2 - lettera l - e 31 dello Statuto regionale;
ad unanimità di voti;
Delibera
di approvare la emanazione e la promulgazione, - a' sensi dei succitati articoli dello Statuto regionale - della seguente legge regionale recante norme in materia di pesca e per l'istituzione di un Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta:
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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 4 APRILE 1952
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge (data), n. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PESCA E ISTITUZIONE DEL CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN VALLE D' AOSTA.
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato per l'Agricoltura e Foreste, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 - n. 4.
Art. 2
È istituito il "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca", con sede in Aosta, il quale svolge la sua attività su tutte le acque della Valle d'Aosta.
Il Consorzio provvede allo svolgimento dei compiti di cui al successivo articolo 3, dando, inoltre, parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di pesca e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli sia sottoposta per esame dall'Amministrazione regionale.
Art. 3
Il Consorzio svolge, nell'ambito della Regione, la sua attività ai seguenti fini:
a) promuovere la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico;
b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico, sia con la costruzione e l'esercizio di impianti ittici, sia mediante la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura, sia promuovendo la costituzione di bandite di pesca e di zone di ripopolamento ed attuandone la sorveglianza;
c) compiere indagini e studi sui problemi riguardanti la pesca e svolgere opera di propaganda e divulgazione delle nozioni attinenti la pesca;
d) dare impulso alla pesca sportiva mediante la gestione di riserve di pesca;
e) curare, l'osservanza delle norme di legge sulla pesca, specialmente per mezzo dei propri servizi di vigilanza;
f) valorizzare la pesca, quale attrattiva turistica.
Art. 4
Fanno parte del Consorzio tutti i pescatori domiciliati e residenti nella Regione, muniti di licenza di pesca, ed i concessionari di riserve di pesca e di diritti esclusivi di pesca per la durata delle concessioni stesse.
Possono, inoltre, far parte del Consorzio:
a) Enti, Società e privati, che abbiano motivo od interesse per appartenervi;
b) i pescatori non residenti né domiciliati in Valle d'Aosta, i quali, però, sono considerati soci aggregati e la cui ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo, secondo le modalità che annualmente saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
c) membri d'onore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Le quote annue di associazione per tutti gli appartenenti al Consorzio, sia effettivi che aggregati, sono stabilite, all'inizio di ogni anno, dal Consorzio di Amministrazione.
Il pagamento delle quote stesse è fatto alla sede del Consorzio entro la data che sarà fissata dal Comitato Esecutivo.
Art. 6
Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi dello Stato e della Regione;
c) dai contributi degli Enti, Società, Ditte e da qualsiasi altro provento;
d) da altre eventuali entrate ed attività;
e) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio.
Art. 7
Sono organi del Consorzio:
il Presidente;
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato esecutivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le funzioni di Presidente, di membro del Consiglio e del Comitato esecutivo sono gratuite.
Art. 8
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salve le attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo.
Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri, così nominati:
a) uno dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;
b) uno dall'Assessorato al Turismo;
c) uno dall'Assessorato ai Lavori Pubblici;
d) quattro dai Presidenti delle Sezioni Pescatori, ai sensi del successivo articolo 14, secondo le modalità di cui all'articolo 15.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni e possono sempre essere confermati in carica o rieletti.
I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e possono essere sostituiti.
Art. 10
Il Consorzio è amministrato dal Consiglio, che delibera a maggioranza assoluta di voti.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque dei componenti, compreso il Presidente.
Compete al Consiglio di provvedere:
a) a deliberare il regolamento del personale dipendente;
b) a fare costruire ed a gestire impianti di piscicoltura, nonché a fare eseguire razionali ripopolamenti;
c) a deliberare circa l'ammissione e la radiazione, per gravi motivi, dei soci di cui all'articolo 4;
d) a stabilire le norme relative all'Amministrazione del Consorzio, alla gestione delle riserve e delle acque avute in concessione di piscicoltura, allo sviluppo della pesca in funzione turistica, con regolamento che è sottoposto all'approvazione dell'Assessorato per l'Agricoltura e Foreste;
e) a promuovere le norme disciplinanti l'uso degli attrezzi da pesca, la creazione di bandite e di zone di ripopolamento, la limitazione delle giornate di pesca, l'imposizione di particolari divieti e restrizioni, nonché le norme concernenti i provvedimenti e le attività atti a favorire l'incremento della pesca;
f) ad acquistare e ad alienare i beni immobili e a fare permute;
g) ad approvare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Comitato esecutivo;
h) a stabilire le quote di associazione.
Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo debbono essere scritte su appositi registri dei verbali e debbono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, i quali formano il Comitato Esecutivo dell'Ente.
I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni, salvo conferma.
Compete al Comitato di dare esecuzione ai deliberati del Consiglio e di curare le altre attribuzioni che gli siano delegate da questo.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti e può dottare, in casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio, - ad eccezione di quanto stabilito alla lettera f) dell'articolo 10, - salvo a riferire per ratifica nella prima adunanza successiva.
Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo sono convocati dal Presidente e, nel caso di assenza e di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente.
Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno.
Art. 13
L'Amministrazione del Consorzio è sottoposta al controllo di un Collegio di Revisori, composto di tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore alle Finanze dell'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, e due nominati dai Presidenti delle sezioni dei Pescatori.
Il Collegio dei Revisori può chiedere al Presidente del Consorzio notizie e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti di essa; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture e riferisce sulle risultanze della gestione al Presidente dell'Ente ed alle Amministrazioni dalle quali sono nominati i suoi membri.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 14
I soci del Consorzio di cui all'art. 4 - comma 1° - possono costituirsi, ove raggiungano il numero minimo di trenta soci, in Sezioni comunali od intercomunali pescatori, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Compete alle Sezioni lo studio dei problemi locali inerenti la pesca e la formulazione di proposte ai competenti organi del Consorzio, nonché di dare esecuzione alle decisioni del Consorzio stesso.
Norme più precise sul funzionamento, sui compiti e sulle attribuzioni delle Sezioni comunali ed intercomunali pescatori, saranno stabilite con il regolamento di cui all'articolo 10, lettera d).
Ogni Sezione elegge nel proprio seno un Comitato sezionale composto da un Presidente, un Segretario e tre Consiglieri, i quali durano in carica sei anni.
Ogni anno deve tenersi almeno una assemblea dei soci della Sezione.
Per la validità delle adunanze del Comitato sezionale, che delibera a maggioranza di voti, è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
Per la validità dell'assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti alla riunione.
In ciascun Comune non può costituirsi più di una Sezione.
Art. 15
I Presidenti delle Sezioni, riuniti in adunanza su convocazione del Presidente del Consorzio, nominano i rappresentanti dei pescatori, di cui agli articoli 9, lett. d) e 13, in seno al Consorzio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio.
Essi dispongono, a tal fine, di un voto ogni cinquanta soci o frazioni di cinquanta, iscritti regolarmente alla Sezione.
Art. 16
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può essere sciolto, per gravi motivi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 17
Le attività e passività dell'attuale Comitato regionale per la pesca sono assunte dal Consiglio che viene a sostituirsi al precedente negli scopi e nelle attività.
Art. 18
I rappresentanti dei pescatori in seno al primo Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono nominati, in deroga al disposto dell'articolo 9, lett. d), dai componenti l'attuale Comitato regionale per la pesca.
Del primo Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio fanno parte di diritto, in sostituzione dei membri da nominarsi dai Presidenti di Sezione a' termini dell'articolo 13, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'attuale Comitato regionale per la pesca.
I precitati due organi dureranno in carica un anno a decorrere dalla data dell'insediamento.
Il primo Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a promuovere la regolare costituzione delle Sezioni comunali ed intercomunali di pescatori.
Art. 19
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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Si dà atto che il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, si assenta temporaneamente dall'aula e che la presidenza dell'adunanza viene assunta dal Vice-Presidente, Ing. PASQUALI.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Avv. Dott. V. Bondaz)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Geom. A. Valleise)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Dott. A. Brero)
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