Oggetto del Consiglio n. 225 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 225/72 - Sottoscrizione di capitale azionario della Società Funivie di Champoluc.

Il Vice-Presidente, SIGGIA, dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di sottoscrizione di capitale azionario della Società Funivie di Champoluc, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 23 e 29 luglio 1972:

La Società Funivie di Champoluc ha deliberato di aumentare il proprio capitale sociale per un importo di Lire 100.000.000.

L'aumento in questione consentirà di disporre dei mezzi finanziari per il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture della Società, potenziamento che si rende necessario per il sensibile aumento degli sciatori, che nella decorsa stagione invernale ha fatto registrare un aumento degli incassi pari al 61 %.

La suddetta Società aveva in un primo tempo manifestato l'intenzione di aumentare il capitale sociale di Lire 70.000.000 (ora, invece, aumentato di Lire 100.000.000); la Regione, in base a tale iniziale previsione, aveva approvato, con deliberazione n. 248 del 23 ottobre 1971, la sottoscrizione di nuove azioni per Lire 25.000.000, sulla base della percentuale di partecipazione azionaria della Regione (circa il 33%).

La predetta Società ha segnalato che, con esclusione di un mutuo a tasso agevolato di cui è già stato iniziato l'ammortamento, non ha debiti e che tale situazione consente una gestione autosufficiente, tenuto conto anche che la Società è nelle condizioni di effettuare gli ammortamenti nelle misure massime previste dalla vigente legislazione fiscale.

Considerata la validità della richiesta di ulteriore intervento finanziario della Regione, sarebbe opportuno approvare la sottoscrizione di una ulteriore quota di capitale azionario di Lire 10.000.000 sul maggiore aumento di Lire 30.000.000 deliberato dalla Società, mantenendo immutata la percentuale della partecipazione azionaria della Regione.

La Giunta propone che il Consiglio Regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1971 n. 10,

DELIBERI

1°) di approvare l'ulteriore sottoscrizione, da parte della Regione, di capitale azionario della Società Funivie di Champoluc S.p.A., con sede a Champoluc, per un ammontare di spesa di Lire dieci milioni;

2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di Lire 10 milioni sul capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società"), che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1971 n. 10.

Illustra l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO.

Intervengono il Consigliere MANGANONI e l'Assessore MILANESIO.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al Turismo, MILANESIO, e concordando sulle proposte della Giunta;

- visto il parere favorevole della Commissione conciliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, espresso ai sensi della legge regionale 3 agosto 1971 n. 10;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

1°) di approvare l'ulteriore sottoscrizione, da parte della Regione, di capitale azionario della Società Funivie di Champoluc S.p.A., con sede a Champoluc, per un ammontare di spesa di Lire dieci milioni;

2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di Lire 10 milioni sul capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società"), che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1971 n. 10.