Oggetto del Consiglio n. 209 del 29 luglio 1972 - Verbale
OGGETTO N. 209/72 - Legge regionale concernente: "Provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate - Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate. - Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1964 n. 2", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:
Il disegno di legge indicato in oggetto è stato trasmesso con lettera in data 17.12.1970 - prot. n. 6012/6 al Ministero degli Affari Esteri, per il successivo inoltro alla CEE a termine dell'articolo 93 del Trattato di Roma. La relazione e la citata lettera illustravano elementi atti a giustificare l'adozione del provvedimento.
Successivamente, con telespressi in data 23.2.1971, 13.1.1971, con lettera in data 2.2.1971 e con telegramma in data 10.8.1971, la Commissione della CEE, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Agricoltura hanno richiesto chiarimenti vari in merito.
L'Assessorato ha fornito per iscritto i richiesti chiarimenti.
Al fine di sbloccare il provvedimento sono stati interessati ripetutamente il Ministero degli Affari Esteri e la Comunità Economica Europea.
Con telespresso 076 del 24 settembre 1971, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità Economiche Europee aveva comunicato che la Commissione delle Comunità stesse iniziava la procedura di impugnativa prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, per gli aiuti agli albicoccheti, e intimava al Governo Italiano di presentare le proprie osservazioni.
L'Assessorato provvedeva a precisare che non si intendeva concedere aiuti di sorta in favore dell'impianto di albicoccheti (ciò anche perché tale rinuncia non pregiudicava affatto il raggiungimento dei fini che si prefigge il proposto provvedimento).
In seguito a tali assicurazioni, il Ministero degli Affari Esteri, in data 16.5.1972, trasmetteva copia della lettera n. 72/23579 in data 19.4.1972 della Commissione delle Comunità Economiche Europee, dalla quale risulta che veniva chiusa la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato di Roma nei confronti degli aiuti a favore dell'impianto e del rinnovo di frutteti di albicocchi.
Durante il primo sessennio di applicazione, la legge regionale 25 febbraio 1964 n. 2 ha dimostrato una indubbia validità.
Essa ha permesso di operare abbastanza intensamente nel settore della viticoltura; meno attivamente, ma sempre in misura soddisfa ente, nella frutticoltura. Nessun intervento è stato richiesto, sino ad ora, nel settore delle colture arbustivo e vivaistico.
L'esperienza acquisita in questo primo periodo di applicazione della legge, alcune fondate richieste degli agricoltori e soprattutto i sensibili aumenti nei costi di impianto (mano d'opera, attrezzature, barbatelle e piante) consigliano di proporre alcune modificazioni alla legge, allo scopo di aggiornarla e di adeguarla alle mutate condizioni locali.
Per raggiungere questi fini si propone di unificare e di elevare la misura percentuale dei contributi come segue: dal 33 al 50% nelle spese di impianto di vigneti e frutteti; dal 15 al 25% nelle spese per i lavori di riordino di vigneti e di frutteti; dal 25 al 50% nelle spese per l'impianto di vivai eseguiti da singoli imprenditori agricoli e dal 25 al 70% nelle spese per l'impianto di vivai eseguiti da imprenditori agricoli asso ciati nelle loro organizzazioni legalmente costituite.
Altra sostanziale innovazione proposta riguarda l'ammissione a contributo delle spese necessarie per la sistemazione dei terreni, qualora la superficie dei vigneti da impiantare non sia inferiore a mq. 3.000 (costituita da uno o più appezzamenti anche non contigui).
Quest'ultima modificazione dovrebbe rappresentare un sostanziale e concreto incentivo per gli agricoltori, in considerazione delle notevoli spese e difficoltà da affrontare per la sistemazione dei terreni nelle zone montane.
Si ritiene, invece, opportuno proporre la revoca dei contributi nelle spese di acquisto delle barbatelle e delle piante da frutto, trattandosi di un incentivo da ritenersi superato.
Si ritiene utile incoraggiare il sorgere di iniziative, in forma associata, per la produzione di patate da semina. È noto che gli agricoltori ricorrono annualmente all'acquisto fuori Regione di ingenti quantitativi (circa quintali 8. 000) di patate da semina, che potrebbero invece utilmente essere prodotte in loco.
Pur considerando le non poche difficoltà tecniche, ambientali e organizzative che si debbono superare in questo delicato settore cementiero, si propone, quindi, di approvare un intervento tendente a stimolare l'inizio di tale attività economicamente giustificata.
Dall'applicazione della presente legge non derivano maggiori spese annue a carico del bilancio regionale.
In relazione a quanto sopra, la Giunta sottopone all'esame del Consiglio l'allegato disegno di legge.
(SEGUE: allegato disegno di legge) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.
Intervengono i Consiglieri BANCOD, FOSSON, TONINO, l'Assessore MAQUIGNAZ, e i Consiglieri MANGANONI e BORDON.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Mappelli e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per il miglioramento e l'incremento del le produzioni agricole pregiate. - Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1964 n. 2".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 30)
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Disegno di legge regionale n. 30
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N: ...: PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE. - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 1964 N. 2.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 1964 n.2 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo 4:
"I contributi nelle spese per la esecuzione delle opere indicate nei prece denti articoli 1 e 3 sono concessi con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, nelle seguenti misure:
a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati nelle loro organizzazioni legalmente costituite: 50% della somma ammessa, comprensiva di tutte le spese di impianto, nonché di quelle relative alla provvista delle piante, alle pratiche colturali inerenti le operazioni di impianto medesimo fino al secondo anno di vita.
Agli imprenditori agricoli che impiantino nuovi vigneti specializzati aventi una superficie effettiva non inferiore a mq. 3.000 (costituita da uno o più appezzamenti anche non contigui) saranno ammesse a contributo, oltre alle spese indicate nel comma precedente, anche quelle necessarie per la sistemazione dei terreni, compresi i muri di terrazzamento, ove necessari.
b) 25% delle spese ammesse per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti;
c) 50% delle spese ammesse per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti, se gli impianti sono eseguiti da singoli imprenditori; 70% di tali spese, se gli impianti sono eseguiti da imprenditori agricoli associati nelle loro organizzazioni legalmente costituite.
Art. 2
Non possono essere concessi contributi regionali nelle spese per l'impianto di frutteti di albicocchi.
Sono revocate le provvidenze previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n 48 in data 7 aprile 1955, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di barbatelle innestate e di piante da frutto.
Art. 3
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere e a liquidare, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste, contributi alle Associazioni di agricoltori legalmente costituite (Centri Moltiplicazione patate da semina; Cooperative agricole; Consorzi di miglioramento fondiario), nella misura del 50% delle spese ammesse, comprensive di tutte le spese inerenti la coltivazione e la produzione di patate da semina.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi esclusivamente per le coltivazioni effettuate con osservanza delle norme dello Stato e della Comunità Economica Europea vigenti in materia di produzione e commercializzazione delle patate da semina. In particolare, le patate da semina devono provenire da colture controllate in campo e munite di regolare certificazione.
Il controllo della rispondenza delle colture ai requisiti sopra indicati e delle varietà e la determinazione delle spese ammissibili a contributo sono demandati all'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste.
Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì