Oggetto del Consiglio n. 208 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 208/72 - Legge regionale concernente: "Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del Consorzio di miglioramento fondiario ru Courtaud, di St. Vincent".

Il Vice Presidente SIGGIA dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, di St. Vincent", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:

Il canale irriguo Ru Courtaud, lungo poco più di 19 Km., trasporta circa 500 litri d'acqua al minuto secondo dal torrente omonimo, nell'alta Valle d'Ayas, e dal torrente Nana fino al Colle di Joux. Dalla sommità del Colle (punto più alto del comprensorio irriguo) l'acqua, attraverso due grandi ramificazioni, viene distribuita, col sistema a scorrimento, sui terreni declivi siti nei Comuni di St. Vincent e di Emarèse.

Si tratta di circa 700 Ha tenuti a prato, seminativo e pascolo.

Purtroppo, da oltre un secolo, il canale, ormai vetusto, si è sempre più deteriorato lungo tutto il percorso: in particolare, in pessime condizioni sono la presa, i tratti del Gran Salto e delle cascate, alcuni tratti sospesi su burroni.

Controlli in loco hanno permesso di constatare che dei 500 litri al secondo in concessione giungono al Colle di Joux appena 80-100 litri al secondo. Il resto va perduto.

La situazione non può essere risolta con saltuari interventi di riparazioni o di ordinaria manutenzione. La soluzione, dopo attenti studi di tecnici e di una apposita Commissione nominata dal Consiglio Regionale, è stata indicata nella ricostruzione totale del canale, avvalendosi dei moderni mezzi posti a disposizione dalla tecnica.

La realizzazione dell'opera, secondo i criteri a suo tempo fissati dal Consiglio Regionale, consentirà di portare sul comprensorio tutta l'acqua in concessione e, quindi, di ridare vita alle plaghe poste sui costoni di St. Vincent.

L'opera non assume solo importanza agricola, ma ha anche evidenti implicazioni di carattere sociale e turistico.

Con deliberazione n. 195 del 30 dicembre 1966, il Consiglio Regionale decideva sulla scelta delle soluzioni tecniche da adottare per la ricostruzione del canale irriguo Ru Courtaud e approvava un ulteriore stanziamento di fondi di Lire 60.000.000 a titolo di contributo nelle spese per la esecuzione di una prima parte di lavori.

Tale stanziamento di fondi veniva ad aggiungersi a quello precedentemente approvato (Lire 40.000.000) con deliberazione della Giunta Regionale n. 4162 del 28 giugno 1963.

Per quanto concerne i problemi di ordine tecnico ed economico connessi con la ricostruzione del predetto canale, si ricorda che il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 172 dell'8 ottobre 1965, dava mandato alla Giunta di nominare una Commissione di esperti, Commissione che, al termine dei nuovi lavori, rassegnò una relazione conclusiva sulla quale il Consiglio Regionale concordò unanimemente, come risulta dalla citata deliberazione n. 195 del 30 dicembre 1966.

Si pensò in un primo tempo di finanziare l'opera ricorrendo al contributo, nella misura del 70% della spesa ammessa, previsto dalla deliberazione consiliare n. 114 del 15 giugno 1962, con eventuale integrazione mediante inter venti finanziari del Comune di St. Vincent.

In seguito all'entrata in vigore delle norme comunitarie (Fondo di orientamento e garanzia del F.E.O.G.A) e della legge 27 ottobre 1966, n. 910, su suggerimento dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste, il Consorzio ha richiesto i benefici previsti da tali disposizioni comunitarie e l'Assessorato stesso ha provveduto ad assistere il Consorzio per la documentazione delle pratiche e, successivamente, per la loro istruttoria.

Evidenti sono i vantaggi di questo secondo sistema di finanziamento: possibilità di copertura quasi totale della spesa senza impegnare troppo gravosamente il bilancio della Regione, con conseguente possibilità di finanziare altre opere irrigue che, se pure sono di minore entità, assumono per gli agricoltori grande importanza ai fini di consentire un regolare esercizio delle loro aziende agrarie.

Le pratiche presentate nelle sedi ministeriale e comunitaria hanno avuto esito favorevole per la ricostruzione del tronco del canale dalla presa al Gran Salto. I finanziamenti concessi sono i seguenti:

- Lire 89.900.000, a titolo di contributo in conto capitale, in base a decisione della Commissione C.E.E. n. 136/79 del 7 marzo 1968.

- Lire 91.982.500 a titolo di contributo in conto capitale, in base al D.M. 21 dicembre 1968, modificato con D.M. 28 dicembre 1970 del Ministero Agricoltura e Foreste.

- Lire 186.045.000, quale mutuo integrativo al tasso agevolato del 3%, per la durata di anni 20. La concessione del mutuo diverrà esecutiva dopo la stipulazione del contratto di mutuo, da parte del Consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria.

Le opere di ricostruzione del canale non poterono avere un tempestivo inizio a causa di difficoltà sorte soprattutto in ordine alla disponibilità dei terreni sui quali scorre il canale, secondo il progetto di ricostruzione.

Tutto l'iter della pratica era rimasto sospeso, perché sulla controversia era pendente un giudizio presso la Pretura di Donnaz, giudizio conclusosi con ordinanza del 31 dicembre 1969, in seguito alla quale il Consorzio ha potuto iniziare i lavori, partendo dal tronco del canale che va dal Gran Salto al Colle di Joux.

Altre difficoltà sorsero per l'inizio dei lavori relativi alla ricostruzione di un secondo tronco del canale, che va dalla presa al Gran Salto, in seguito all'opposizione degli abitanti del Comune di Ayas alla soluzione tecnica adottata dal Consorzio. Comunque, anche queste nuove difficoltà furono superate e si tratta ora di iniziare i lavori relativi alla ricostruzione di tale tronco, della lunghezza di metri 13.497,10, per il cui finanziamento si rende necessario ed urgente utilizzare i fondi sopraindicati, concessi dalla C.E.E. e dallo Stato. Le opere, però, vanno ultimate entro il marzo 1973, pena la decadenza dei benefici finanziari di cui sopra.

Si rende quindi necessario perfezionare la pratica di mutuo con l'Istituto Federale di Credito Agrario, in modo da giungere alla stipulazione del relativo contratto.

Fra l'altro, la concessione del mutuo è subordinata, come è noto, alla prestazione da parte del Consorzio di adeguata garanzia ipotecaria. Senonché la iscrizione di ipoteche su una miriade di piccoli appezzamenti interessanti numerosissimi proprietari, si presenta gravosa, lunga e macchinosa e, inoltre, non incontra il favore dei consortisti per evidenti motivi; fra altro verrebbe a menomare sensibilmente le già modeste disponibilità degli agricoltori.

Si rende quindi necessario ricorrere alla concessione della garanzia fideiussoria regionale, in luogo della garanzia ipotecaria sui terreni.

Il provvedimento legislativo che si propone all'approvazione del Consiglio ha appunto lo scopo di rimuovere queste difficoltà e di porre il Consorzio in condizione di stipulare subito il contratto di mutuo con l'Istituto Federale di Credito Agrario.

Il provvedimento, inoltre, avuto riguardo al sistema di finanziamento descritto, torna, sia pure indirettamente, di utilità generale, in quanto consente all'Amministrazione Regionale di accogliere e soddisfare altre domande per la esecuzione di minori opere irrigue.

SEGUE: allegato disegno di legge (...Omissis...)?

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.

Intervengono i Consiglieri FOSSON, BANCOD, MANGANONI e l'Assessore MAQUIGNAZ.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Manganone e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventidue;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Un voto contrario.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, di St. Vincent".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 29)

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Disegno di legge regionale n. 29

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale....... N. ...: GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO RU COURTAUD", DI ST. VINCENT.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud", con sede in St. Vincent, fino alla concorrenza massima di Lire 186.850.000, per l'accensione di un mutuo integrativo di pari importo da contrarre con il predetto istituto di credito, in conformità dell'articolo 35 - IV e V commi della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e destinato al finanziamento delle opere di ricostruzione di un secondo tronco del canale irriguo Ru Courtaud.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all'impegno, da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la ricostruzione del canale irriguo omonimo a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;

- all'impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del secondo tronco del canale irriguo Ru Courtaud, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del D.M. 21.12.1968;

- all'impegno, da parte dell'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere, all'Amministrazione Regionale, copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella categoria dei movimenti di capitale della Parte Entrate e della Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

- Capitolo 219 della Parte Entrate.: "Entrate per riscossione di crediti verso il Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria", - con la previsione di entrata di Lire 186.850.000;

- Capitolo 251 della Parte Spese: "Spese per il pagamento di somme all'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del Consorzio di miglioramento Fondiario Ru Courtaud", - con la previsione e lo stanziamento di spesa di Lire 186.850.000.

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo Capitolo 251 della Parte Spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente Capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato nuovo Capitolo 219 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente Capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.