Oggetto del Consiglio n. 247 del 9 ottobre 1972 - Verbale
OGGETTO N. 247/72 - Legge regionale riguardante: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari per la concessione di fido bancario alla Società cooperativa "Forza e luce", con sede in Aosta".
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Si dà atto che durante la discussione e la decisione sull'oggetto n. 247 in esame non è presente in aula l'Assessore Chantel.
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Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale riguardante "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari per la concessione di fido bancario alla Società "Forza e Luce", con sede in Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 9 ottobre 1972:
Con legge regionale 20 maggio 1964 n. 5 è stata autorizzata la concessione, per il periodo di anni 4, della garanzia fideiussoria della Regione fino alla concorrenza massima di complessive Lire 75 milioni, per la concessione di un fido bancario a favore della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e presso la Cassa di Risparmio di Torino, per le operazioni finanziarie relative alle spese per il completamento del nuovo impianto idroelettrico di Allain.
Con deliberazioni di Giunta n. 455 in data 7.2.1968 e n. 1039 in data 13.3.1968, adottate in esecuzione della legge regionale 22.12.1967 n. 36, è stata approvata la proroga, per il periodo dal 16.7.1968 al 31.12.1972, della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Cooperativa "Forza e Luce", rispettivamente, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino sino alla concorrenza massima di complessive Lire 36.000.000, e presso la Cassa di Risparmio di Torino sino alla concorrenza massima di Lire 39.000.000.
Con lettera in data 30 giugno 1972 il Presidente della Società Cooperativa "Forza e Luce", ha comunicato quanto segue:
"Con riferimento alle leggi regionali del 20.5.1964 n. 5 e del 22.12.1967 n. 36 questa Cooperativa chiede a codesta Amministrazione Regionale di voler accordare il rinnovo per altri quattro anni della fideiussione sulle aperture bancarie in scadenza al 31.12.1972 che risulteranno ridotte dalle Lire 75.000.000 iniziali a Lire 48.000.000, con la seguente ripartizione:
- Istituto S. Paolo di Torino |
£. |
18.000.000 |
- Cassa di Risparmio di Torino |
" 30.000.000 |
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Totale |
£. 48.000.000 |
Questa operazione consentirà alla Cooperativa di proseguire nella graduale estinzione del residuo debito contratto per la costruzione della centrale idroelettrica di Allain, malgrado il pesante aumento dei costi che si è verificato in questi anni che non può essere coperto da pari aumento dei ricavi, essendo le tariffe elettriche tuttora bloccate alle quotazioni 1959.
Nella fiducia che la presente verrà benevolmente accolta, si ringrazia anche a nome di tutti i nostri soci per quanto potrà essere predisposto al riguardo e si porgono distinti saluti."
La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta di cui sopra e di autorizzare la proroga della garanzia fideiussoria regionale di cui si tratta sino al 31 dicembre 1976.
All'uopo è stato predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.
(SEGUE: disegno di legge regionale). (... Omissis ...)
Illustra brevemente il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Pollicini e Tonino, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti Bancari per la concessione di fido bancario alla Società "Forza Luce", con sede in Aosta".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 40)
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Disegno di legge regionale n. 40
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................. n. ....: PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI BANCARI PER LA CONCESSIONE DI FIDO BANCARIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA "FORZA E LUCE" CON SEDE IN AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, sino al 31 dicembre 1976, presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino e presso la Cassa di Risparmio di Torino nell'interesse e a favore della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 48.000.000, per la concessione alla predetta Società Cooperativa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa per la apertura di credito in conto corrente e per sconto cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese per il completamento dell'impianto idroelettrico di Allain.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 20 maggio 1964 n. 5 e 22 dicembre 1967 n. 36, è subordinata all'impegno, da parte della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni finanziarie a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti Bancari di cui al precedente articolo 1 di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti semestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità in vigore presso gli Istituti Bancari di cui al precedente articolo 1, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito ed a carico della Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme ai Capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1973 al 1976 corrispondenti ai sottoindicati capitoli della Parte SPESE e della Parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, con stanziamenti annui di Lire 48.000.000:
- Capitolo 254 della Parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario S. Paolo di Torino e alla Cassa di Risparmio di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Società Cooperativa "Forza e Luce" di Aosta (legge regionale 22.12.1967 n. 36)".
- Capitolo 222 della Parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 22.12.1967 n. 36)".
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla proroga della concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al capitolo della Parte SPESE dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1973 al 1976 corrispondenti al capitolo 254 della Parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al capitolo della Parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1973 al 1976 corrispondenti al capitolo 222 della Parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì