Oggetto del Consiglio n. 280 del 30 ottobre 1972 - Verbale
OGGETTO N. 280/72 - Legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 9 ottobre 1972:
Con legge regionale 18 maggio 1972, n. 5, è stata autorizzata la proroga per l'ammontare di Lire 600.000.000, per l'anno 1972, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in St. Christophe, per la concessione alla Cooperativa stessa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con lettera n. 1521, in data 10 luglio 1972, ha comunicato tra l'altro quanto segue:
"Il sottoscritto ROSSET Cesare;
nella sua qualità di Presidente "pro-tempore" della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta;
con riferimento ai precedenti colloqui ed alla corrispondenza intercorsa sull'argomento (vedi nostra lettera n. 282 dell'8.2.1972 e n. 838/6 del 21.2.1972 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste);
a nome e per conto dei soci produttori conferenti fontina e burro;
rivolge rispettosa domanda al fine di ottenere la garanzia fideiussoria regionale, per l'esercizio finanziario 1973, per l'importo di Lire 800.000.000 (ottocentomilioni).
La garanzia in questione verrà usufruita per accedere - come praticato per gli anni passati - alle aperture di credito in c/c e per garantire presso Istituti Finanziari dei prestiti a tasso normale ed agevolato necessari per soddisfare le esigenze finanziarie della Cooperativa derivanti da spese per la raccolta, finanziamento, cura e vendita dei prodotti lattiero-caseari conferiti dai soci.
Al riguardo si fa rilevare che l'aumento richiesto della fideiussione di Lire 200.000.000 (nel 1972 tale garanzia era di Lire 600.000.000), portando il totale a Lire 800.000.000, trova ampia giustificazione nel fatto che, essendo riuscita la scrivente Cooperativa a far aumentare sui mercati il prezzo unitario della fontina, e ciò a tutto vantaggio dei produttori, si è dovuto corrispondere ai conferenti una maggiorazione anche negli anticipi al momento del conferimento dei prodotti. Si è passati infatti dalle Lire 7.000 alla forma, che si concedevano quale primo acconto, alle attuali Lire 9.000 alla forma.
Le Lire 2.000 alla forma di differenza provocano, ovviamente, un aumento nell'impegno finanziario della Cooperativa per Lire 260.000.000 come dal conteggio che segue:
- forme conferite in un anno: 130.000 x 2.000 - differenza importo per forma: Lire 260.000.000
A ciò vanno aggiunti i seguenti maggiori impegni che la Cooperativa ha adottato allo scopo di venire maggiormente incontro agli agricoltori locali, le cui condizioni finanziarie non sono certamente brillanti:
a) la raccolta del burro di panna e di siero derivante sia dalle latterie che dagli alpeggi, i cui prodotti venivano venduti direttamente dagli interessati con notevoli difficoltà e sacrificio nei prezzi.
Tale raccolta ha permesso di sottrarre dal mercato locale, in certe stagioni troppo ingombro, un grande quantitativo di prodotto, salvaguardandone il prezzo;
b) la concessione, subito dopo il conferimento, anche per le for me di alpeggio, dell'acconto di Lire 9.000 alla forma. Tale acconto in passato veniva concesso solo dopo il 15 settembre, allorché i conferenti avevano già consegnato ai magazzini sociali quasi tutta la merce.
È ovvio che perdurando tali condizioni non si invogliavano molto i produttori ad aderire alla forma cooperativa e per questa ragione si è dovuto migliorare la situazione dei pagamenti in loro favore.
Le previsioni di conferimento per l'anno 1973 sono di 130.000 forme di fontina per un peso di circa 1.300.000 Kg. e circa 30.000 Kg. di burro proveniente dalla Bassa Valle, dalle latterie e dagli alpeggi.
Per i motivi sopra esposti, il Consiglio di Amministrazione della scrivente Cooperativa, che oggi ha esaminato la situazione, prega le SS.LL. a voler considerare l'opportunità di accogliere la presente richiesta per la concessione dell'aumento della garanzia fideiussoria regionale per l'anno 1973 portandone l'importo garantito a Lire 800 milioni."
La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta di cui sopra e di approvare la proroga, per l'anno 1973, della garanzia fideiussoria regionale, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 800.000.000, per la concessione di prestiti o di fidi relativi ad operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della predetta Cooperativa.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale). (... Omissis ...)
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Sugli articoli interviene l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ per illustrare un emendamento.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Ramera, il Presidente accerta e comunica e seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta":
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 43)
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Disegno di legge regionale n. 43
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ......... n. ...: PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1973, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in St. Christophe, fino alla concorrenza massima di complessive lire ottocentomilioni, comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sottoriportati capitoli della Parte SPESA e della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, con stanziamento annuo di Lire ottocentomilioni, corrispondenti al capitolo 252 della Parte SPESA e al capitolo 220 della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972:
a) capitolo 252 della Parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito ed Aziende Bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta (legge regionale .......... n .....)".
b) capitolo 220 della Parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti (legge regionale ......... n. )".
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della Parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì