Oggetto del Consiglio n. 281 del 30 ottobre 1972 - Verbale
OGGETTO N. 281/72 - Concessione di contributi regionali alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta. Delega alla Giunta.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di concessione di contributi regionali alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 9 ottobre 1972:
La Presidenza della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta ha richiesto l'intervento dell'Amministrazione Regionale nelle spese per la realizzazione del programma pubblicitario per l'anno 1972.
Tale programma è inteso a valorizzare e ad aumentare il consumo del formaggio "fontina".
La richiesta è stata formulata in data 3.3.1972 con lettera n. 512/FM/ec, di cui si allega copia.
Il programma proposto dalla Cooperativa prevede l'attuazione di varie iniziative, per una spesa complessiva di £. 36.000.000.
Va tenuto presente che circa i 3/4 della produzione lorda vendibile agricola della Regione sono rappresentati dal valore dei prodotti zootecnici e, fra questi, un terzo circa è rappresentato dai prodotti caseari (burro e formaggio).
La produzione lattiera-casearia è, per circa l'80%, commercializzata dalla predetta Cooperativa.
È evidente il rilevante peso economico assunto da questo settore nell'ambito dell'intera economia agricola valdostana. D'altra parte, la quasi totalità della popolazione attiva dell'agricoltura si dedica, totalmente o parzialmente, agli allevamenti e all'attività lattiero-casearia.
Ne consegue che ogni azione tendente a valorizzare commercialmente questa produzione, si ripercuote beneficamente su gran parte della economia e della popolazione agricola. Ciò giustifica sufficientemente un intervento pubblico che tende a facilitare il collocamento del prodotto, a diffonderne la conoscenza e a valorizzarlo sui mercati.
È d'altronde risaputo che le spese pubblicitarie sono oggi diventate una necessità per qualsiasi azienda commerciale. Di norma le spese pubblicitarie incidono in misura non inferiore al 10% del valore della produzione.
Se consideriamo poi che, alla fine, il mercato è quello che regola l'attività economica e produttiva, devesi concludere che è necessario tenere conto delle esigenze particolari del mercato e della propaganda commerciale.
Facilitare la Cooperativa nell'azione di consolidamento del mercato e di conquista di eventuali nuovi sbocchi commerciali, significa assicurare migliori redditi alla popolazione agricola della Regione.
Si ritiene, quindi, giustificato l'intervento finanziario della Regione, in relazione a quanto approvato nelle decorse annate ed alle norme dell'art. 8 della legge 27.10.1966 n. 910 "Interventi per la commercializzazione dei prodotti"). Tali norme prevedono, fra l'altro, la concessione di contributi fino al 90% delle spese complessive di gestione a Cooperative, Associazioni di produttori agricoli od ad altri Enti qualificati al fine di promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli zootecnici.
Dopo accurato esame del programma pubblicitario e tenuto conto delle attività divulgative e di propaganda già in atto, nonché dei mezzi pubblicitari già predisposti, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste ritiene idonee le seguenti iniziative approvate dalla Cooperativa:
a) partecipazione a fiere o mostre (compresi i dépliants, assaggi, trasporti, spese per il personale con vitto ed alloggio, montaggi e smontaggi degli stands ed attrezzature): |
|
|
- fiera dell'Alimentazione di Rimini dal 14 al 21.2.1972; |
|
|
- fiera dell'Agricoltura di Verona dal 12 al 19.3.1972; |
|
|
- fiera dell'Alimentazione (Arti domestiche) di Torino dal 23 marzo al 4 aprile 1972; |
|
|
- fiera campionaria di Milano dal 14 al 25 aprile 1972; |
|
|
- fiera dei vini e dei formaggi di Torino dall'11 al 21.5.1972; |
|
|
- fiera del Lago Maggiore di Arona dal 25/5 al 4.6.1972; |
|
|
- fiera dell'Alimentazione di Bologna dal 24.5 al 4.5.1972; |
|
|
- Salone della Tecnica (Montagna di Torino) dal 23 settembre al 2 ottobre 1972; |
|
|
- Teknhotel di Genova dal 14 al 22 ottobre 1972 |
£. |
11.000.000 |
b) affissione manifesti sui trams per sette giorni nelle città di Milano, Torino, Genova |
" 2.500.000 |
|
c) ristampa in quadricromia di circa 8.000 manifesti murali di varie dimensioni (1x1,40 e 1,40x2) da affiggersi in varie località del Piemonte, Lombardia, Liguria e in numero ridotto, in altre Regioni per il lancio del prodotto (comprese le spese di affissione e bolli) |
" |
4.000.000 |
d) pubblicità cinematografica: sostituzione di una parte delle pellicole vecchie e logore. |
|
|
Proiezioni in varie località dell'Italia settentrionale - Realizzazione di diapositive a colori da proiettarsi in zone e stazioni turistiche |
" |
2.500.000 |
e) pubblicità radiofonica comprendente trasmissione di slogans reclamistici nei gazzettini regionali del Piemonte, Lombardia e Liguria |
" |
1.500.000 |
f) spese di ricevimento di salumieri da varie città (comprese le spese di viaggio) |
" |
500.000 |
g) inserzioni di stelloncini su giornali vari o di categorie (nei periodi delle fiere e nei momenti di maggiore stasi del mercato) |
" |
500.000 |
h) realizzazione di attrezzature cartellonistiche su varie strade dell'ANAS e regionali (pannelli bifasciali da m.3x2) da collocare in prossimità delle grandi città ed in località turistiche |
" |
2.000.000 |
i) oggetti reclamistici movibili (vetrofanie luminose, articoli a pila ed elettrici) da collocarsi nelle vetrine dei migliori negozi delle città di Torino, Milano e Genova |
" |
1.000.000 |
1) forniture varie (shopers, matite e grembiuli reclamizzati, segnaprezzi, volantini, ecc.) |
£. |
2.500.000 |
TOTALE |
£. |
28.000.000 |
La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con lettera n. 652 del 23 marzo 1972, ha inoltre richiesto l'intervento finanziario regionale per il rimborso degli interessi passivi sottoindicati pagati nell'anno 1971: |
||
- Istituto Bancario San Paolo di Torino, per interessi maturati sul conto corrente |
£. |
31.689.609 |
- Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, per prestiti di cui all'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 |
" 2.819.900 |
|
TOTALE |
£. 34.509.509 |
Si tratta di interessi passivi che derivano da prestiti assunti dalla Cooperativa per le spese di stagionatura del formaggio fontina nonché per le spese relative alle anticipazioni di somme ai soci sui prodotti conferiti.
Quanto sopra, unitamente alla consuetudinaria dilazione nei pagamenti da parte degli acquirenti di formaggio fontina, comporta una esposizione di considerevoli somme e, quindi, il ricorso al credito da parte della Cooperativa.
Ciò facendo, la predetta Cooperativa adempie ad una delle fondamentali funzioni delle Cooperative: l'anticipazione di somme per i prodotti conferiti e la successiva regolare immissione sul mercato per potere, sia pure in parte, sottrarre i singoli soci alle possibili speculazioni commerciali derivanti da una forzata e massiccia vendita stagionale dei prodotti agricoli.
A tutt'oggi la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta ha ricevuto i seguenti contributi regionali, per complessive Lire 139.500.000, nelle spese per interessi passivi su prestiti contratti:
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4111 del 28 giugno 1963:
Lire 8.000.000 a titolo di contributo nel pagamento degli interessi per l'anno 1962;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 15 luglio 1966:
Lire 30.000.000 a titolo di contributo nel pagamento degli interessi su prestiti bancari contratti dalla Cooperativa negli anni 1960 e 1961;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 258 del 30 ottobre 1967:
Lire 15.000.000 a titolo di contributo nelle spese a carico della Cooperativa per l'anno 1963 e per parte dell'anno 1964, nel pagamento degli interessi su prestiti contratti dalla Cooperativa.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4993 del 31.12.1969:
Lire 42.000.000 a titolo di contributo nelle spese per interessi su prestiti bancari contratti dalla Cooperativa sino a tutto il 31.12.1968;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 298 del 30 novembre 1970:
Lire 22.600.000 a titolo di contributo nelle spese per interessi su prestiti bancari contratti dalla Cooperativa nell'anno 1969;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 197 del 22 luglio 1971:
Lire 21.900.000 a titolo di contributo nelle spese per interessi su prestiti bancari contratti dalla Cooperativa nell'anno 1970.
Premesso quanto sopra, la Giunta propone che il Consiglio Regionale;
- visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966 n. 910;
- visto l'art.15 della legge 10.4.1954 n. 125;
- visto il D.P. 30 ottobre 1955, n. 1269;
- visto l'art. 1 del D.L.C.P.S. 23.12.1946 n. 532;
- visti gli articoli 2, 4 e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4);
DELIBERI
1) di approvare la concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta dei seguenti contributi regionali:
a) Lire 20.000.000 (ventimilioni) nelle spese per la realizzazione di un programma pubblicitario per l'anno 1972 destinato alla valorizzazione del formaggio fontina;
b) Lire 20.000.000 (ventimilioni) nelle spese sostenute dalla Cooperativa per il pagamento degli interessi passivi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti agli agricoltori che hanno conferito la loro produzione di formaggio fontina nell'anno 1971.
2) di approvare e di impegnare la spesa di complessive Lire 40.000.000 (quarantamilioni) al capitolo 366 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 ("Spese, contributi e premi ad associazioni, consorzi e privati per la tutela e l'incremento di prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire che alla liquidazione della spesa di cui sopra si provveda con successive deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste e, per quanto concerne la liquidazione del contributo per la realizzazione del programma pubblicitario per l'anno 1972, ad avvenuta realizzazione del programma pubblicitario stesso e previa presentazione da parte della Cooperativa di documentati rendiconti (fatture quietanzate, dichiarazioni, documentazioni fotografiche, ricevute ecc.), nonché di ogni altro documento atto a controllare l'avvenuta realizzazione del programma in questione.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura, MAQUIGNAZ, e concordando sulle proposte della Giunta;
- visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966 n. 910;
- visto l'art.15 della legge 10.4.1954 n. 125;
- visto il D.P. 30 ottobre 1955, n. 1269;
- visto l'art.1 del D.L.C.P.S. 23.12.1946 n. 532;
- visti gli articoli 2, 4 e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4);
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque);
DELIBERA
1) di approvare la concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta dei seguenti contributi regionali:
a) Lire 20.000.000 (ventimilioni) nelle spese per la realizzazione di un programma pubblicitario per l'anno 1972 destinato alla valorizzazione del formaggio fontina;
b) Lire 20.000.000 (ventimilioni) nelle spese sostenute dalla Cooperativa per il pagamento degli interessi passivi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti agli agricoltori che hanno conferito la loro produzione di formaggio fontina nell'anno 1971.
2) di approvare e di impegnare la spesa di complessive Lire 40.000.000 (quarantamilioni) al capitolo 366 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 ("Spese, contributi e premi ad associazioni, consorzi e privati per la tutela e l'incremento di prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire che alla liquidazione della spesa di cui sopra si provveda con successive deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste e, per quanto concerne la liquidazione del contributo per la realizzazione del programma pubblicitario per l'anno 1972, ad avvenuta realizzazione del programma pubblicitario stesso e previa presentazione da parte della Cooperativa di documentati rendiconti (fatture quietanzate, dichiarazioni, documentazioni fotografiche, ricevute ecc.), nonché di ogni altro documento atto a controllare l'avvenuta realizzazione del programma in questione.