Oggetto del Consiglio n. 143 del 15 marzo 1979 - Verbale

OGGETTO N. 143/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Rifinanziamento, con integrazioni, della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili".

In sede di approvazione della legge regionale 20 giugno 1978 n. 47, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, fu previsto un finanziamento di lire 100 milioni, limitatamente all'anno 1978.

Nella relazione allegata alla predetta legge era esplicitamente evidenziata la necessità di futuri regolari finanziamenti annui per l'applicazione della normativa regionale.

Infatti nel bilancio della Regione per l'anno 1979 è stato previsto uno stanziamento di complessive lire 500 milioni, ripartito per lire 150 milioni in spese correnti per lire 350 milioni in spese in conto capitale.

L'allegato disegno di legge si configura quindi come provvedimento di attuazione della previsione contenuta nell'esercizio finanziario 1979.

Con l'occasione si è ritenuto di introdurre nella legislazione regionale alcune norme integrative che prevedono meccanismi tali da agevolare, in definitiva, l'accoglimento dei piani di servizi da formulare da parte degli enti locali (si vedano il 2° comma dell'art. 2 e l'articolo 3).

Lo scopo è quello di evitare che una rigida suddivisione tra le spese correnti e in conto capitale e che schematici criteri per la determinazione dei contributi, la cui validità è stata ancora verificata dall'esperienza, possano rappresentare vincoli e difficoltà nell'esame e nell'approvazione da parte della Regione dei piani di servizi formulati dagli enti locali.

La Giunta propone, pertanto, che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale recante "Rifinanziamento, con integrazioni, della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili".

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Disegno di legge regionale n. 48

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _________________________ n. _______ : RIFINANZIAMENTO, CON INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1978, N. 47, CONCERNENTE LA PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E INABILI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente "Promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili" è rifinanziata per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti con lo stanziamento annuo massimo di lire 500 milioni, ripartito per lire 150 milioni in spese correnti e per lire 350 milioni in spese in conto capitale.

Articolo 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 150 milioni sul capitolo 8085 e per lire 350 milioni sul capitolo 8810 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1980 e seguenti ovvero in sede di provvedimenti di variazione dei bilanci per l'anno 1979 e seguenti, la spesa annua complessiva di lire 500 milioni di cui al precedente articolo 1 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessità inerenti l'applicazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma per l'anno 1979 si provvede:

- quanto a lire 150 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 19 dell'allegato E del bilancio medesimo);

- quanto a lire 350 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 18 dell'allegato F del bilancio medesimo).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Articolo 3

Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, è esteso anche ai contributi in spese in conto capitale di cui al successivo articolo 15.

Articolo 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

a) Capitolo 2175 -

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento

(Spese correnti - Allegato E)

£.

150.000.000

b) Capitolo 2745 -

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento

(Spese in conto capitale - Allegato F)

£.

350.000.000

----------------

Totale

£.

500.000.000

=========

Variazioni in aumento:

a) Capitolo 8085 -

Contributi agli enti locali per la gestione di servizi a favore delle persone anziane

(leggi regionali 20 giugno 1978 n. 47 e.....................)

£.

150.000.000

b) Capitolo 8310 -

Contributi agli enti locali per spese in conto capitale inerenti servizi a favore delle persone anziane

(leggi regionali 20 giugno 1978 n. 47 e.....................)

£.

350.000.000

----------------

Totale

£.

500.000.000

=========

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - All'allegato n. 43 sono annessi il parere della Commissione Affari Generali e Finanze, espresso in data 1° marzo, e il parere della Commissione Sanità, espresso in data 28 febbraio.

La parola all'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, Rollandin, per l'illustrazione.

Rollandin (U.V.) - Quando si è riunita la Commissione Sanità, non essendo stato avvertito perché purtroppo io quel lunedì del Consiglio non ero presente - sempre per fatti che ero dovuto andare a Roma - e si era deciso qui, quel giorno, purtroppo io non sono stato avvisato, per cui non ho potuto già illustrare a quel momento le modalità e quanto è stato qui detto nella relazione, un po' succintamente forse, comunque il senso è questo. Siccome la legge n. 47 che prevede questi interventi a favore delle persone anziane inabili era limitato come finanziamento al 1978, tenendo presente tra l'altro che le modalità che erano connesse con la legge hanno fatto sì che purtroppo quei 100 milioni non potessero essere presi in considerazione perché nella normativa era precisata tutta una serie di adempimenti, cioè di dati che dovevano essere rispettati perché entro il 31 maggio dovevano essere presentati i piani...poi entro il 31 ottobre il Consiglio doveva esaminare e naturalmente varare per l'anno successivo. Ora, prima di tutto c'era da estendere questo provvedimento con naturalmente...siccome era presentato in bilancio come allegato E e come allegato F, cioè in parte come quota in conto capitale ed in parte come quota gestione, cioè questo...quando è stato presentato il disegno di legge naturalmente abbiamo esaminato il provvedimento con la Consulta, come è previsto dalla legge, e si è detto che i 500 milioni che sono a disposizione...e quindi verrebbe ad integrare la somma dei 100 che sono a residuo, cosa succede? che questi 500 milioni si vorrebbe avere la possibilità di integrarli in due zone, vale a dire: conto capitale e gestione. Fino adesso non sappiamo ancora come andranno, secondo quali necessità, perché i piani non sono ancora stati presentati; quando avremo i piani, e quindi analizzeremo naturalmente le esigenze che da questo ne vengono fuori...perché è il primo anno che questo viene fatto...abbiamo già fatto questi incontri con i Comuni per sollecitare che venga rispettata la data del 31 maggio, per poter poi naturalmente esaminare questi piani con la Consulta, e poi come Giunta, e portare poi in Consiglio l'approvazione di questo con la successiva distribuzione di questi 500 milioni secondo le modalità che naturalmente riterremo più opportune. Questo è il primo punto, quindi un'integrazione di queste due somme, visto che non si è ancora in grado di fare una programmazione perché non abbiamo ancora i risultati di quelli che sono i piani che ci verranno presentati dai singoli Comuni.

Poi c'era un altro fatto: nella legge, la legge n. 47 - naturalmente questo riguardava solo la parte finanziaria -, all'articolo 14, in una delle parti, era previsto che le misure e gli importi dei contributi, come determinati, vale a dire dei contributi annui per spese correnti e vari criteri, possono essere maggiorati in relazione alla disponibilità dei fondi sull'apposito stanziamento del bilancio della Regione; ora, questo si vorrebbe estenderlo anche ai contributi in conto spesa capitale...perché? Sempre per la motivazione che ho addotto prima: perché noi non siamo ancora in grado, adesso, di quantificare qual è la somma totale del provvedimento - naturalmente ci verrà chiesto -, cioè noi non sappiamo l'importo globale, sappiamo che non potremo assolvere naturalmente a tutte le esigenze, questo lo sappiamo già a priori, perché naturalmente essendo al primo anno, essendo al punto di partenza, non si potrà andare incontro a tutte le esigenze, però naturalmente bisogna fare delle scelte prioritarie su questo, e naturalmente dovremo esser in grado, anche qui, di integrare questa cosa, ed è quanto è previsto nella legge.

Poi adesso vi verrà distribuita una norma...cioè la necessità di includere una norma transitoria per il 1979 e che leggo: "Limitatamente all'anno 1979, gli Enti che intendono promuovere l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all'articolo 2...cioè per quelle finalità della legge 20 giugno 1978, n. 47...renderli operanti nel corso di detto anno, possono rivolgere domanda di finanziamento secondo la procedura prevista dall'articolo 11 della legge medesima, entro il 31 maggio 1979. Ai fini di cui al comma precedente...cioè per avere e impostare questi finanziamenti...il termine di cui all'articolo 17 della legge...cioè quel termine che ho detto prima, che era del 31 ottobre...di cui all'articolo 17 della legge, è stabilito per il 1979 al 15 luglio". Questo perché? Perché se noi andiamo ad esaminare, cioè come termine massimo mettiamo il 31 ottobre, naturalmente questi finanziamenti non li potremo usufruire per il 1979, di nuovo passiamo al 1980; allora, per evitare che ci sia questo disguido, facciamo il 15 luglio, in modo che poi e da lì è stato aggiunto: "il piano di riparto dei contributi approvato dal Consiglio regionale, entro tale data, ha effetto per l'anno 1979", in modo che possiamo, già nell'anno in corso, usufruire di questi fondi. Ecco, era necessario porre questa norma transitoria; naturalmente perché gli anni successivi non ce n'è più bisogno, perché naturalmente c'è già la presentazione di piani che andranno a scavalco per i finanziamenti.

Ecco, "l'importo dei contributi e delle...per spese di gestione sarà commisurato in rapporto ai mesi di effettiva operatività de...servizi". È chiaro che operiamo su un anno; per quelli in conto capitale non c'è possibilità, invece per la gestione naturalmente sarà solo metà anno e non tutto l'anno...ecco, gli importi saranno commisurati in proporzione. Quindi è per questo che è necessario includere questa norma transitoria, perché altrimenti i tempi scadono, cioè di nuovo facciamo un provvedimento su cui quest'anno non potremmo operare, andremmo di nuovo al 1980 come è successo l'anno scorso con i 100 milioni che sono rimasti "lettera morta"...lì c'era un altro motivo: non erano stati presentati i piani perché naturalmente non si sapeva come farli, non si sapeva come interpretarli. Invece adesso, visto che abbiamo fatto tutte queste riunioni specificando come dovevano essere fatte e come continuiamo ancora a fare naturalmente per chiarire su quali punti si deve insistere, cioè come devono essere presentati questi piani, su cosa devono basarsi, e come quantificare la spesa, quando ci verranno presentati...e, così, sempre per dare una maggiore informazione, abbiamo avvertito anche gli organi di stampa che naturalmente ne diano comunicazione, in modo che si sentano responsabili anche i Consigli comunali, e che un domani dicano: "se non presentiamo questo, automaticamente siamo esclusi dai fondi"...ecco, per evitare che tutto questo succeda.

Quindi le motivazioni della legge non sto a ripeterle, perché naturalmente come concetti sono già contenuti nella legge passata; qui si trattava solo di rifinanziarla e di evitare che ci fossero queste incongruenze, ecco, legate proprio ai termini precisati nella normativa di legge.

Dolchi (P.C.I.) - Terminata l'illustrazione dell'Assessore alla Sanità, è aperta la discussione generale. Vi è stato distribuito l'articolo 4 che dovrebbe considerarsi un emendamento aggiuntivo e l'attuale articolo 4 dovrebbe diventare articolo 5. Questo come chiarimento tecnico per la votazione che andremo a fare.

Emendamento

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente nuovo articolo 4:

Articolo 4

(Norma transitoria)

Limitatamente all'anno 1979, gli enti che intendono promuovere l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all'art. 2 della legge 20 giugno 1978, n. 47 e renderli operanti nel corso di detto anno, possono rivolgere domanda di finanziamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 11 della legge medesima, entro la data del 31 maggio 1979.

Al fine di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 17 della legge regionale sopracitata è stabilito, per il 1979, al 15 luglio. Il piano di riparto dei contributi approvato dal Consiglio regionale entro tale data ha effetto per l'anno 1979.

L'importo dei contributi della Regione per spese di gestione sarà commisurato in rapporto ai mesi di effettiva operatività degli istituendi servizi.

Ci sono colleghi Consiglieri che intendono prendere la parola in sede di discussione generale?

La parola al Consigliere Péaquin.

Péaquin (P.C.I.) - Ma noi siamo d'accordo di votare questa legge, ecco, e siamo d'accordo, approviamo anche. Ci pare di vedere - dalla relazione e da quanto illustrato dall'Assessore - la volontà, in questo campo, di aiutare, di andare verso un decentramento ai Comuni, di aiutare i Comuni a poter far fronte alle loro esigenze, ecco. Ci pare che l'aver introdotto quel meccanismo di possibilità di variare sul capitolo di bilancio a secondo delle richieste che...dai Comuni dia poi realmente la possibilità di poter spendere questi soldi e mettere i Comuni in condizione di lavorare. Ecco, per questi motivi siamo favorevoli.

Volevo chiedere all'Assessore che ha detto che non sono ancora arrivati i piani dei Comuni, se...perché se almeno di qualche Comune è arrivato qualche piano, mi pare che qualcuno sia arrivato, cioè ne può dare notizia, se ne è al corrente adesso...

Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? Nessun altro intende prendere la parola, intende replicare, concludere...direi: consideriamo chiusa la discussione generale con la risposta dell'Assessore Rollandin che ha facoltà di parlare.

Rollandin (U.V.) - Solo per rispondere alla domanda...a parte il Comune di Aosta, che naturalmente aveva già presentato e avevamo già fatto lo stralcio per l'anno scorso, avevamo già dato 15 milioni...sempre su questa legge, gli altri li stanno presentando, però ufficialmente non li ha ancora presentati nessuno, alcuni sono già pronti, però non sono ancora stati presentati ufficialmente. Ecco, tutto lì, ma comunque i tempi, cioè da quanto sappiamo, da quando siamo in comunicazione appunto per evitare che slittino questi tempi, dovrebbero presentarli, se non tutti, comunque in gran parte dovrebbero presentarli.

Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri passiamo alla votazione del disegno di legge n. 48, articolo per articolo. Allora cominciamo.

Articolo 1. Nessuno chiede la parola sull'articolo 1? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Metto in approvazione l'articolo 4 come è stato distribuito nel corso dell'illustrazione dell'Assessore alla Sanità. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

Allora il nuovo articolo, che prende il n. 4 come norma transitoria, viene approvato all'unanimità.

Articolo 5. Metto quindi in approvazione l'articolo 5 (ex articolo 4). Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: ventinove

Votanti: ventinove

Maggioranza: quindici

Favorevoli: ventisei

Contrari: tre

Il Consiglio approva.

Disegno di legge regionale n. 48

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _________________________ n. _______ : RIFINANZIAMENTO, CON INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1978, N. 47, CONCERNENTE LA PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E INABILI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente "Promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili" è rifinanziata per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti con lo stanziamento annuo massimo di lire 500 milioni, ripartito per lire 150 milioni in spese correnti e per lire 350 milioni in spese in conto capitale.

Articolo 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 150 milioni sul capitolo 8085 e per lire 350 milioni sul capitolo 8810 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1980 e seguenti ovvero in sede di provvedimenti di variazione dei bilanci per l'anno 1979 e seguenti, la spesa annua complessiva di lire 500 milioni di cui al precedente articolo 1 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessità inerenti l'applicazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma per l'anno 1979 si provvede:

- quanto a lire 150 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 19 dell'allegato E del bilancio medesimo);

- quanto a lire 350 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 18 dell'allegato F del bilancio medesimo).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Articolo 3

Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, è esteso anche ai contributi in spese in conto capitale di cui al successivo articolo 15.

Articolo 4

(Norma transitoria)

Limitatamente all'anno 1979, gli enti che intendono promuovere l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all'art. 2 della legge 20 giugno 1978, n. 47 e renderli operanti nel corso di detto anno, possono rivolgere domanda di finanziamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 11 della legge medesima, entro la data del 31 maggio 1979.

Al fine di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 17 della legge regionale sopracitata è stabilito, per il 1979, al 15 luglio. Il piano di riparto dei contributi approvato dal Consiglio regionale entro tale data ha effetto per l'anno 1979.

L'importo dei contributi della Regione per spese di gestione sarà commisurato in rapporto ai mesi di effettiva operatività degli istituendi servizi.

Articolo 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

a) Capitolo 2175 -

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento

(Spese correnti - Allegato E)

£.

150.000.000

b) Capitolo 2745 -

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento

(Spese in conto capitale - Allegato F)

£.

350.000.000

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Totale

£.

500.000.000

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Variazioni in aumento:

a) Capitolo 8085 -

Contributi agli enti locali per la gestione di servizi a favore delle persone anziane

(leggi regionali 20 giugno 1978 n. 47 e.....................)

£.

150.000.000

b) Capitolo 8310 -

Contributi agli enti locali per spese in conto capitale inerenti servizi a favore delle persone anziane

(leggi regionali 20 giugno 1978 n. 47 e.....................)

£.

350.000.000

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Totale

£.

500.000.000

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La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

Si procede alla trattazione del punto n. 44 dell'ordine del giorno, sempre relatore l'Assessore alla Sanità.