Oggetto del Consiglio n. 142 del 15 marzo 1979 - Verbale

OGGETTO N. 142/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria della Regione".

Con il presente disegno di legge la Regione intende dare attuazione alle disposizioni degli artt. 10 e 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, disciplinando l'inquadramento nei ruoli di cui all'art. 1 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861 e all'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, del personale docente delle scuole elementari e secondarie della Regione, che si trova nelle condizioni previste dai citati articoli della legge n. 463/1978.

L'art. 1 dell'allegato disegno di legge dispone la nomina nei ruoli regionali degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato in servizio nelle scuole elementari della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, ai sensi dell'art. 10 della citata legge statale.

L'art. 2 disciplina, in applicazione dell'ultimo coma dell'art. 7 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861, l'inquadramento a domanda nei ruoli regionali del personale docente che risulti vincitore del concorso bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1973, le cui operazioni sono tuttora in fase di espletamento. Analoga disposizione non è prevista per i vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1971, di cui al medesimo art. 7 del D.P.R. 861/1975, in quanto è stato accertato che non esistono in concreto aventi titolo. Inoltre, l'accesso al ruolo regionale è subordinato, in applicazione di un principio generale in materia, alla previa rinuncia alla nomina nel corrispondente ruolo statale.

L'art. 3 regola l'immissione nei ruoli regionali del personale docente di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, secondo le procedure indicate nella citata legge statale e introducendo gli adattamenti resi necessari dalle peculiarità del ruolo regionale.

In particolare, per personale docente compreso nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 e da successive modificazioni e integrazioni, l'immissione in ruolo e il conseguente inquadramento nel ruolo regionale sono disposti sul presupposto che:

- i docenti non si avvalgano della facoltà di chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del restante territorio nazionale, prevista dal 3° comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978 n. 463;

- i docenti stessi non siano stati nominati nei ruoli regionali ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Le operazioni di immissione nei ruoli regionali di cui al primo comma dell'art. 3 si estendono al personale docente trasferito in scuole e istituti della Regione con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978/79, mentre ne sono esclusi, - rilevando a tal fine, per il personale incaricato, l'assegnazione giuridica a una scuola o istituto della Regione -, gli insegnanti trasferiti in scuole e istituti del restante territorio nazionale con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978/79.

Con l'art. 4 si estendono al personale docente avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi della presente legge le disposizioni sull'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Chiude l'art. 5 con le formule di rito.

Nessun nuovo, maggior onere discende dalla presente legge a carico del bilancio della Regione, trattandosi di personale già in servizio.

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Disegno di legge regionale n. 47

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _________________________ n. _______ : IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA REGIONE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1377-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463 sono nominati nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Articolo 2

Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31.10.1975 n. 861, che risulti iscritto nelle graduatorie dei vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1973, è inquadrato a domanda, in applicazione dell'ultimo comma 7 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861, nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, previa rinuncia alla nomina nel corrispondente ruolo statale.

Articolo 3

Con le modalità, i criteri e le procedure previsti dall'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 sono nominati nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1977, n. 23:

a) con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977/78, gli insegnanti, in servizio nelle scuole secondarie della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 e da successive modificazioni e integrazioni, qualora non si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 13, 3° comma della legge 9 agosto 1978, n. 463 e fatte salve le operazioni compiute ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23;

b) con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978/79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, ai sensi dei commi 13, 16 e 20 dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai fini del precedente comma sono compresi i docenti che, in servizio in scuole e istituti statali funzionanti nel restante territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono stati trasferiti nelle scuole e istituti della Regione con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978/79. Sono esclusi, invece, i docenti trasferiti nelle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978/79 anche se il raggiungimento della sede è stato disposto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

L'assegnazione della sede agli insegnanti nominati in ruolo ai sensi del precedente primo comma è disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e con le modalità che saranno stabilite con ordinanza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Articolo 4

Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31.10.1975, n. 861 e avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi degli artt. 2 e 3, lett. a) della presente legge è esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Al personale docente avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi degli artt. 1 e 3 della presente legge e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni regionali per la conoscenza della lingua francese, si estendono le disposizioni di cui all'art. 6, 7° comma, della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Articolo 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida Viglino.

M. Ida Viglino (U.V.) - La relazione è molto chiara, d'altra parte avevamo presentato un disegno di legge analogo al mese di dicembre per quanto riguardava gli insegnanti delle scuole materne. Con questo disegno di legge si intende dare attuazione agli articoli 10 e 13 della legge n. 463, cosiddetta "sul precariato", del mese di agosto del 1978. Questa volta il disegno di legge riguarda specificatamente l'immissione nei ruoli regionali del personale insegnante nella scuola elementare e si tratta di 15 incaricati a tempo indeterminato e del personale incaricato, pure a tempo indeterminato, nelle scuole medie di 1° e 2° grado, il cui numero ammonta a circa 250. A questo disegno di legge ho presentato io stessa un emendamento già alla Commissione Pubblica Istruzione, che riguarda l'ultimo comma dell'articolo 3, semplicemente per poter fare una precisazione e rendere più chiara l'assegnazione della sede. Quest'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito da un nuovo comma in cui di diverso c'è soltanto una frase e precisamente: ", e limitatamente al personale di cui alla lettera b) del presente articolo", questo perché la legge n. 463, già nell'articolo 13, indica tutte le modalità di nomina per gli insegnanti che appartengono alle cosiddette "leggi speciali" contemplate già all'articolo 7 del decreto legge per la Valle d'Aosta n. 861, mentre non dà ancora le modalità di assegnazione di sede per il rimanente personale, cioè gli incaricati a tempo indeterminato abilitati che non appartengono alle categorie delle leggi speciali; queste modalità verranno emanate in campo nazionale con ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi logicamente noi abbiamo voluto specificare che per questo personale evidentemente le modalità saranno emanate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, ma indicando in questo comma di quale personale si tratta, mentre prima non era stato precisato.

Dolchi (P.C.I.) - L'emendamento di cui parla l'Assessore Viglino è stato trasmesso ai Consiglieri in questo momento con il parere della Commissione Pubblica Istruzione, la quale si è riunita il giorno 6 marzo, cioè il giorno dopo la trasmissione degli oggetti all'ordine del giorno, e quindi non ha potuto essere allegato, è stato consegnato in questo momento, il parere...ha preso in esame, ha espresso parere favorevole, ed ha anche redatto l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

È aperta la discussione generale. Ci sono Consiglieri che intendono prendere la parola in discussione generale? Passiamo all'esame del disegno di legge, articolo per articolo...scusate, suono il campanello, perché...

La parola al Vice Presidente Maquignaz.

Maquignaz (D.P.) - Io volevo soltanto avere un chiarimento. Nel primo comma dell'articolo 4 si dice: "Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione...e avente titolo alla nomina nei ruoli regionali"...poi degli articoli 2 e 3 della presente legge..."è esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese"...volevo un chiarimento su questo punto.

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida Viglino.

M. Ida Viglino (U.V.) - Dunque, infatti il decreto delegato per la Valle d'Aosta n. 861 aveva stabilito una sanatoria nei confronti di tutta una categoria di personale insegnante delle scuole secondarie, e precisamente del personale comandato e personale che apparteneva alle cosiddette "leggi speciali", che sono enunciate d'altra parte qui, nella...ad un certo momento credo, ecco all'articolo 3; ora, siccome diciamo in un certo punto della "861" era indicato...dunque parlava delle leggi speciali e le enuncio di nuovo: la n. 831, la n. 603, la n. 408, la n. 1074...noi avevamo potuto inserire nei ruoli regionali soltanto il personale che apparteneva alle leggi speciali, e soltanto fino alla "468", perché per quanto riguardava la "1074" le graduatorie non erano state ancora compilate a cura del Ministero della P.I.. Dove abbiamo potuto, abbiamo ricercato noi stessi, presso il Ministero della P.I., alcune graduatorie già compilate, ma per altre rimane ancora qualche insegnante. Per di più la "861" prevedeva anche la sanatoria per i vincitori di due concorsi: uno bandito nel 1971 (e non esiste alcun insegnante che si trovi nella condizione di esser stato candidato a quel concorso); l'altro, invece, bandito nel 1973, e che si sta espletando soltanto adesso, quindi appena sarà finito l'espletamento di questo concorso, la "463" prevede la loro immediata immissione in ruolo, ma siccome quel personale era indicato all'articolo 7 della "861" come personale da immettere in sanatoria senza sostenere preventivamente un esame di francese, ecco perché noi lo abbiamo ribadito qui, in questo articolo. Invece il personale rimanente, ma per questo bisognerebbe avere seguito tutto il procedimento della "861" e soprattutto conoscere a fondo l'articolo, la legge regionale n. 23 del 1977 che ha dato le norme di attuazione di questo decreto delegato n. 861, qui è personale che appartiene ancora alla sanatoria generale, mentre invece per il personale incaricato a tempo indeterminato, abilitato, l'articolo 6 della legge n. 23 di cui ho appena parlato adesso, prevede la frequenza ad un corso di francese. Infatti, in questo momento, noi stiamo già studiando in che modo predisporre questo corso di lingua francese per il personale incaricato a tempo indeterminato, abilitato, perché dovremo considerare - come dicevo - un numero molto elevato di frequentanti, circa 250, e stiamo già studiando le modalità per poterlo, se riusciamo...incominciare a predisporre già questa frequenza al mese di giugno se avremo la possibilità di incominciarlo adesso o, al più tardi, all'inizio di settembre.

Ora io dico: tutto questo è stato concordato e stabilito nella legislazione precedente e su questo punto devo dire che proprio i Democratici Popolari, diciamo, che avevano dei rappresentanti allora nella Commissione P.I. e qualcuno - alludo al Consigliere Lustrissy - che aveva seguito in particolare la questione...su questo punto non erano state fatte alcune obiezioni a quel momento! Volevo dire questo, Consigliere Dujany...no, mi dispiace che lei non abbia tutto seguito, a monte, la questione, perché in questo momento...ma cosa vuol dire? Era il rappresentante, era quello che era inserito nella Commissione P.I....

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Vice Presidente Maquignaz.

Maquignaz (D.P.) - Mah! Io chiaramente non sono al corrente di tutte queste leggi, di tutti questi articoli, non sono al corrente in effetti di tutte queste leggi, di tutti questi articoli, però mi pare di aver capito che una parte del personale deve conoscere la lingua francese e un'altra parte, la sanatoria, non deve conoscerla. Era solo per capire...

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida Viglino.

M. Ida Viglino (U.V.) - Guardi, io personalmente e, con me, diciamo i Consiglieri del mio movimento, eravamo per far subire l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese a tutto quanto il personale. Purtroppo noi eravamo soltanto 8 Consiglieri a quel momento e quindi evidentemente in quel momento non avevamo la maggioranza per imporre questo punto di vista, e soprattutto c'era questo: noi dovevamo applicare una legge nazionale, la "861", che prevedeva la sanatoria per quel personale, cioè il personale comandato, ed il personale appartenente a queste leggi speciali ed a questi due concorsi, ai candidati di questi due concorsi, quindi noi abbiamo dovuto dare attuazione all'articolo 7 che aveva, già al momento in cui era stato presentato il primo progetto del decreto delegato...ha suscitato molte discussioni a quel momento. D'altra parte era personale che insegnava qui, in Valle, da...qualcuno da almeno 30 anni e, come sempre in queste cose, c'è sempre una sanatoria. Invece per l'altro personale noi abbiamo già, prima di tutto, personale che ha subito un colloquio prima di essere nominato supplente o incaricato nelle nostre scuole e adesso sarà tenuto alla frequenza di un corso di francese che evidentemente è nostra intenzione rendere molto seria, e speriamo molto proficua, questa frequenza.

Dujany (fuori microfono) - ...delle buone intenzioni...

M. Ida Viglino (U.V.) - Vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais enfin...

Dolchi (P.C.I.) - Passiamo all'esame del disegno di legge n. 47, articolo per articolo. Colleghi Consiglieri, vi pregherei di rimanere un attimo al vostro posto; passiamo alla votazione articolo per articolo.

Articolo 1. C'è qualcuno che intende prendere la parola? Allora, se nessuno intende prendere la parola sull'articolo 1, lo metto in approvazione per alzata di mano. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo, chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: ventisette

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo, chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: ventinove

Votanti: ventinove

Maggioranza: quindici

Favorevoli: ventinove

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 3. C'è un emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione. Metto in approvazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo, chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: ventinove

L'emendamento sostitutivo è approvato all'unanimità.

Metto in approvazione l'articolo 3 emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo, chi si astiene? Stesso risultato (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Chiedo al Consiglio se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto; si passa alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: trenta

Votanti: trenta

Maggioranza: sedici

Favorevoli: ventitré

Contrari: sette

Il Consiglio approva.

Disegno di legge regionale n. 47

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _________________________ n. _______ : IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA REGIONE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1377-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463 sono nominati nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Articolo 2

Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31.10.1975 n. 861, che risulti iscritto nelle graduatorie dei vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1973, è inquadrato a domanda, in applicazione dell'ultimo comma 7 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861, nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, previa rinuncia alla nomina nel corrispondente ruolo statale.

Articolo 3

Con le modalità, i criteri e le procedure previsti dall'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 sono nominati nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1977, n. 23:

a) con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977/78, gli insegnanti, in servizio nelle scuole secondarie della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 e da successive modificazioni e integrazioni, qualora non si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 13, 3° comma della legge 9 agosto 1978, n. 463 e fatte salve le operazioni compiute ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23;

b) con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978/79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, ai sensi dei commi 13, 16 e 20 dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai fini del precedente comma sono compresi i docenti che, in servizio in scuole e istituti statali funzionanti nel restante territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono stati trasferiti nelle scuole e istituti della Regione con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978/79. Sono esclusi, invece, i docenti trasferiti nelle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978/79 anche se il raggiungimento della sede è stato disposto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

L'assegnazione della sede agli insegnanti nominati in ruolo ai sensi del precedente primo comma è disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 e, limitatamente al personale di cui alla lettera b) del presente articolo, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Articolo 4

Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31.10.1975, n. 861 e avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi degli artt. 2 e 3, lett. a) della presente legge è esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Al personale docente avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi degli artt. 1 e 3 della presente legge e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni regionali per la conoscenza della lingua francese, si estendono le disposizioni di cui all'art. 6, 7° comma, della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Articolo 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Si passa alla trattazione del punto n. 43 dell'ordine del giorno.