Oggetto del Consiglio n. 144 del 15 marzo 1979 - Verbale

OGGETTO N. 144/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento dell'assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali".

La legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, stabilì di corrispondere un assegno "una tantum" di natalità, dell'importo di lire 30.000, alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e a quelle esercenti attività commerciali, ad integrazione del sussidio di 50.000 lire erogate dalle rispettive Casse Mutue, per una spesa annua di lire 5 milioni.

Con successiva legge regionale 11 agosto 1975, n. 42, l'importo del predetto assegno integrativo regionale fu elevato a lire 60.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1975, con una maggiore spesa a carico del bilancio regionale di lire 10 milioni che portò a complessive lire 15 milioni la spesa per la corresponsione dell'assegno.

Dal 1975, in correlazione al generalizzato fenomeno della contrazione delle nascite, il numero delle donne aventi titolo al beneficio assistenziale della Regione è progressivamente diminuito di anno in anno (195 nel 1975, 150 circa nel 1978).

La conseguente diminuzione della scesa a carico del bilancio della Regione e l'intervenuta lievitazione del costo della vita giustificano una iniziativa volta ad elevare la misura dell'assegno integrativo regionale.

L'aumento dell'assegno può essere quantificato in lire 40.000 e cioè passare dalle attuali lire 60.000 a lire 100.000 a partire dal 1° gennaio 1979 senza che ciò comporti un aumento di spesa a carico del bilancio regionale.

Infatti, l'aumento dell'assegno comporta una spesa annua di lire 6 milioni, alla quale si fa fronte con lo stanziamento di lire 15.000.000 iscritto, ai sensi delle leggi regionali 29/1972 e 42/1975, al capitolo di spesa 8480 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 ("Spesa per la corresponsione di un assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali") (ciò vale anche per gli anni 1980 e successivi).

La Giunta propone, quindi, che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale recante: Aumento dell'assegno integrativo regionale di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali.

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Disegno di legge regionale n. 49

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _________________________ n. _______ : AUMENTO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DI NATALITÀ ALLE COLTIVATRICI DIRETTE, ALLE LAVORATRICI ARTIGIANE ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, l'assegno integrativo regionale "una tantum" di natalità, di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 42, è aumentato da lire sessantamila a lire centomila.

Articolo 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 6.000.000, si provvede nell'esercizio 1979 con lo stanziamento del capitolo 8480 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio nel limite massimo autorizzato con le leggi regionali 31 agosto 1972, n. 29 e 11 agosto 1975, n. 42.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare la parola all'Assessore Rollandin, faccio rilevare ai colleghi Consiglieri che anche per questa iniziativa di legge n. 49 è allegato il parere della Commissione Affari Generali e Finanze, espresso in data 2 marzo, ed il parere della Commissione Sanità espresso in data 28 febbraio.

La parola all'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Questa integrazione, cioè dalle 60 alle 100 mila, chiaramente non è un incentivo alla natalità o cose di questo genere, ma solo un adeguamento a quello che è una legge che naturalmente prevedeva un indennizzo di 60 mila che, vista anche la diminuzione, possiamo portare, senza ulteriori oneri, a 100.000; è un adeguamento per quello che è il lavoratore indipendente rispetto a quello che ha un rapporto di lavoro dipendente, quindi penso che non ci sia bisogno di altro.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. Allora, non ci sono Consiglieri che chiedono la parola in sede di discussione generale? Siccome nessuno chiede la parola in sede di discussione generale, si passa all'esame del disegno di legge n. 49, articolo per articolo.

Articolo 1. Per quanto concerne l'articolo 1 ci sono Consiglieri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola? Metto in approvazione, per alzata di mano, l'articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo, chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: ventiquattro

Votanti: ventitré

Maggioranza: tredici

Favorevoli: ventitré

Astenuti: uno (Riccarand)

Il Consiglio approva.

Articolo 2. Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta concernente il complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: ventotto

Votanti: ventotto

Maggioranza: quindici

Favorevoli: venticinque

Contrari: tre

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 49.

Colleghi Consiglieri, come è stato convenuto, rinviamo ad oggi pomeriggio il dibattito che inizierà alle ore 16 precise con il punto n. 40 dell'ordine del giorno, il programma dei Lavori Pubblici, e gli interventi finanziari.