Oggetto del Consiglio n. 43 del 8 febbraio 1973 - Verbale

OGGETTO N. 43/73 - Legge regionale concernente "Personale già addetto all'Emoteca Regionale. Retribuzioni per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1971".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Personale già addetto all'Emoteca Regionale. Retribuzioni per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1971", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'8 e 9 febbraio 1973:

Con il 3° comma dell'articolo 1 della legge regionale 3/8/1972 n. 24, relativa alle tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto del personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi e alla Sezione Zooprofilattica Regionale, sono stati soppressi i posti previsti dall'Allegato B alla legge regionale 27/12/1967 n. 39, relativi al personale dell'Emoteca Regionale.

Per tale motivo, a favore del personale già addetto all'Emoteca Regionale sino al settembre (Sig.ra Stefanoli Anna Maria) e ottobre (Sig. Lercoz Lerch Giorgio) 1971, date in cui lo stesso è passato alle dipendenze dell'Ente Ospedaliero, non può essere attuato il riassetto del trattamento economico come già praticato a favore del restante personale regionale.

Al fine di ovviare a detto inconveniente occorre approvare una tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto come dagli Allegati A e B.

La maggiore spesa complessiva prevista a carico del bilancio regionale ammonta a Lire 1.700.000 e viene finanziata con imputazione al capitolo 59 ("Spese per conguagli stipendi .... al personale regionale") del bilancio preventivo per l'anno 1973, mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - Allegato E).

Segue: Allegato disegno di legge regionale (... Omissis ...)

Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli e le tabelle A e B del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré), mediante sei separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chamonin, Crétier e Manganone, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: due.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Personale già addetto all'Emoteca Regionale. Retribuzioni per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1971".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 6)

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Legge regionale ................ n. .......: PERSONALE GIÀADDETTO ALL'EMOTECA REGIONALE - RETRIBUZIONI PER IL PERIODO DAL 1°.7.1970 AL 30.9.1971.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1°.7.1970 la pianta organica dei posti del personale addetto all'Emoteca Regionale, nonché le tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, di cui agli Allegati B, tabella n. 3 e tabella n. 4 della legge regionale 27.12.1967 n. 39, sono sostituite dalla nuova pianta organica e dalle tabelle relative annesse quali Allegati A e B.

La pianta organica e le tabelle di cui al comma precedente hanno validità sino alla data di trasferimento del personale addetto all'Emoteca Regionale all'Ente Ospedaliero Regionale.

Art. 2

Nel trattamento economico previsto dalle nuove tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale di cui al precedente articolo è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18.3.1968 n. 249, allo articolo unico della legge 10.3.1969 n. 78 e all'articolo 1 della. legge 1°.8.1969 n. 464.

Con effetti dal 1°.7.1970 al personale di cui si tratta competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 10.11.1966 n. 13.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui sopra le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30.6.1972 n. 13, modificati dalla legge regionale 14.12.1972 n. 43.

Art. 3

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1971, prevista in complessive Lire 1.700.0000= al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 ("Spese per conguaglio stipendi.....al personale regionale") del bilancio esercizio 1973, mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - Allegato E").

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della. promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Tabella Allegato A alla legge regionale

PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'EMOTECA REGIONALI

Qualifiche del personale

Posti di ruolo

Gruppo regionale

Assistente Tecnico di Laboratorio

1

B/2

Coadiutore

1

C/2

Inserviente di Laboratorio

1

S/2

Tabella Allegato B alla legge regionale

TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifiche

N. posti

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

N. anni

Assistente Tecnico di Laboratorio

1

3.330.000

dopo 20 a.

2.830.000

dopo 16 a.

2.450.000

dopo 12 a.

2.120.000

dopo 8 a.

1.830.000

dopo 4 a.

1.580.000

iniziale

CARRIERA ESECUTIVA

Qualifiche

N. posti

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

N. anni

Coadiutore

1

2.420.000

dopo 16 a.

2.050.000

dopo 12 a.

1.770.000

dopo 8 a.

1.530.000

dopo 4 a.

1.300.000

iniziale

CARRIERA AUSILIARIA

Qualifiche

N. posti

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

N. anni

Inserviente di Laboratorio

1

2.230.000

dopo 16 a.

1.890.000

dopo 12 a.

1.630.000

dopo 8 a.

1.410.000

dopo 4 a.

1.220.000

iniziale