Oggetto del Consiglio n. 77 del 28 febbraio 1973 - Verbale

OGGETTO N. 77/73 - Subconcessione al Consorzio di miglioramento fondiario "Champs de Rhin" di derivazione d'acqua dal torrente Ollomont per usi irrigui.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione relativa all'oggetto: "Subconcessione al Consorzio di miglioramento fondiario "Champs de Rhin" di derivazione d'acqua dal torrente Ollomont per usi irrigui", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 febbraio 1973:

Con domanda 15/4/1969 il Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Champs de Rhin", con sede in Comune di Roisan, ha chiesto la subconcessione di derivare dal torrente Ollomont mod. 0,20 d'acqua, mediante opere di presa e di derivazione del Canale "Rû du Mont", per irrigare ettari 17.50.63 di terreni siti in Comune di Roisan.

La domanda è corredata da progetto in data 15/4/1969 a firma del Dott. Ercole Bellino.

ISTRUTTORIA

Della presentazione della domanda di cui si tratta si è dato avviso nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 16 in data 21/3/1970 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio inserzioni) n. 80 in data 31/3/1970. Durante i trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non vennero presentate domande incompatibili e concorrenti.

Il Magistrato del Po, di Parma, ha dato il proprio nulla osta con nota n. 4525/III in data 26/6/1969.

Con ordinanza n. 78 in data 12/10/1970 dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è stato quindi disposto il deposito della domanda di subconcessione e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione Regionale per la durata di 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 5/11/1970, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione.

Copia dell'ordinanza è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici, in Roma; al Magistrato per il Po, di Parma; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; alla Sezione Idrografica per il Po, di Torino; al Comando Territoriale Militare di Torino; alla Direzione del Demanio della I^ ZAT, di Milano; all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, di Torino; all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste, Sede; all'ENEL Compartimento di Torino.

La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni di Roisan - Doues - Valpelline ed Ollomont è avvenuta regolarmente e durante i venti giorni dall'inizio della pubblicazione (dal 5/11/1970 al 24/11/1970) è stata presentata opposizione dai Presidenti dei canali irrigui "Cheillon - Vignette - Arliod - De la Mula - Bovet e Riva de Chez les Chuc" in Comune di Valpelline. In merito a tale opposizione si dirà meglio più avanti.

La visita locale ha avuto luogo il giorno 16/12/1970, con ritrovo alle ore 10 presso la sede comunale di Roisan.

Alla visita sono intervenuti i Signori:

- Geom. Vincenzo CARLONI dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;

- TORMENA Alfonso Sindaco del Comune di Roisan;

- Geom. Michele GONRAD dell'Ufficio Acque della Regione.

Il Sindaco del Comune di Roisan in nome e per conto del Consorzio "Champs de Rhin" dichiara di essere d'accordo con gli oppositori dei canali Cheillon - Vignette - Arliod - De la Mula - Bovet e Riva de Chez les Chuc, in merito al periodo annuale di derivazione. Pertanto la domanda deve essere accolta per una subconcessione di derivare l'acqua dal 1° Maggio al 20 Settembre di ogni anno (e non dal 20/3 al 20/9 come risulta dalla domanda di subconcessione).

CONSISTENZA DELLE OPERE

Le acque vengono derivate dal torrente Buthier mediante le stesse opere di presa del Rû du Mont, situate a valle della frazione Vaud, di Ollomont, formate dall'incile dove sono le paratoie di comando di portata e di sfioro e dal bacino di calma, da dove si diparte il manufatto del Rû. Tutte le opere sono in calcestruzzo ed efficienti in ogni particolare, capaci di regolamentare l'utenza derivata mediante uno sbarramento sommerso del torrente Buthier e convogliante l'acqua mediante il canale moderatore dell'opera di presa.

ESAME DELLE ECCEZIONI

1) L'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali Cavour, al fine di tutelare gli interessi dei propri utenti, si oppone alla richiesta di subconcessione.

Si osserva: tale opposizione non è da tenere in considerazione, tenuto conto del modesto quantitativo richiesto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario "Champs de Rhin" e della lontananza della derivazione delle prese dei Canali Demaniali Cavour.

2) I Signori: Chenal Michele, Presidente del "Canale Cheillon", Brédy Eligio, Presidente dei Canali "Vignette" e "Arliod", Gachet Alberto, Presidente del "Canale della Mula", e Ansermin Adriano, Presidente dei Canali "Bovet" e "Riva de Chez les Chuc" chiedono che la subconcessione di derivare acqua dal torrente Ollomont sia limitata al periodo dal 1° Maggio al 20 Settembre di ogni anno.

Si osserva: l'opposizione è venuta meno a seguito della dichiarazione del Sindaco del Comune di Roisan, a nome e per conto del Consorzio "Champs de Rhin", con la quale si dichiara di essere d'accordo con gli oppositori dei canali Cheillon - Vignette - Arliod - De la Mula e Riva de Chez les Chuc in merito al periodo annuale di derivazione: 1° Maggio - 20 Settembre.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Da quanto esposto appare chiaramente che la derivazione risponde pienamente allo scopo di provvedere all'irrigazione dei 17.50.63 ha di terreno in Comune di Roisan.

La derivazione è razionale, le opere sono tecnicamente approvabili e non sono di pregiudizio agli interessi pubblici ed a quelli dei terzi, come risulta dal fatto stesso che nessuna reale opposizione è stata fatta e che lo stesso Consorzio del Canale Rû du Mont, che si è prestato a consentire la coutenza di cui all'art. 47 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, non ha sollevato obiezioni; inoltre, l'attuale esercizio dell'impianto non ha dato motivi a rilievi.

CANONE

La derivazione, in quanto a scopo irriguo, è esente da canone ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4.

La Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, ai termini dell'art. 16 comma 3 lettera K del Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14/8/1920 n. 1285, a versare alla Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta la somma di Lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo fissato dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 21/12/1961 n. 1501, concernente l'aumento dei canoni demaniali.

Dovrà, infine, provvedere a versare alla suddetta Tesoreria della Regione la somma di Lire 10.000 (diecimila), pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge succitata 21/12/1961 n. 1501 per gli scopi di cui all'art. 7 secondo comma del T.U. sulle acque 11/12/1933 n. 1775.

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Trattandosi di piccola derivazione, la sua durata sarà di anni trenta, a decorrere dalla data del Decreto di subconcessione.

Il Magistrato del Po, di Parma, con nota in data 17 gennaio 1973 n. 14774/Div. 2° Sez. 2°, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale:

Deliberi

1°) - di subconcedere al Consorzio di Miglioramento Fondiario "Champs de Rhin", con sede in Comune di Roisan, di derivare mod. 0,20 (1/sec. 20) di acqua dal torrente Ollomont, per l'irrigazione di ettari 17.50.63 di terreni siti in Comune di Roisan;

2°) - di autorizzare l'emissione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

3°) - di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dal Consorzio di Miglioramento Fondiario "Champs de Rhin" presso la Tesoreria della Regione:

a) Lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5 della legge 21/12/1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11/12/1933 numero 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21/12/1961 n. 1501, somma da introitare al Capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere");

c) Lire 25.000 (venticinquemila) quale somma a disposizione della Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo ecc., somma da introitare al Capitolo 183 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria, domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").

Illustra brevemente il Presidente della Giunta DUJANY.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, DUJANY, e concordando sulle proposte della Giunta;

- ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré);

DELIBERA

1) di subconcedere al Consorzio di miglioramento fondiario "Champs de Rhin" con sede in Comune di Roisan, di derivare mod. 0,20 (l/sec. 20) di acqua dal torrente Ollomont, per l'irrigazione di ettari 17.50.63 di terreni siti in Comune di Roisan;

2) di autorizzare l'emissione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dal Consorzio di miglioramento fondiario "Champs de Rhin" presso la Tesoreria della Regione:

a) Lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'articolo 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al Capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere");

c) Lire 25.000 (venticinquemila) quale somma a disposizione della Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 183 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria, domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").

(SEGUE: disciplinare di subconcessione)

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

- ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI -

Reperto n.

Disciplinare riguardante gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di derivare acqua dal torrente Buthier, chiesta dal Consorzio di Miglioramento Fondiario "Champs de Rhin" con domanda in data 15/4/1969.

Art. 1

La quantità di acqua, da servire per usi di irrigazione per il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Champs de Rhin", e da derivare dal torrente Buthier, in Comune di Ollomont, dal 1° Maggio al 20 Settembre di ogni anno, a mezzo delle opere di presa e di adduzione del Canale "Rû du Mont", rimane fissata in misura non superiore a moduli 0,20 (1/sec. 20).

L'acqua derivata è destinata all'irrigazione di ettari 17.50.63 di terreni siti in Comune di Roisan, come risulta dallo elenco di terreni da irrigare, a firma del Dott. Ercole Bellino in data 15/4/1969.

La portata di acqua di mod. 0,20, in quanto viene derivata in misura continua e costante nel periodo suindicato, costituisce anche la portata media della derivazione nel periodo stesso.

Art. 2

Luogo e modo di presa dell'acqua e della sua utilizzazione.

L'acqua, utilizzata per i soli usi irrigui, sarà derivata dal torrente Buthier mediante le opere di presa già esistenti del Canale "Rû du Mont", che sorgono a valle della frazione Vaud, in Comune di Ollomont. Sono formate dall'incile, dove vi sono le paratoie di comando di portata e di sfioro e dal bacino di calma, dove si diparte il manufatto del Rû.

Il Consorzio "Champs de Rhin" costruirà a valle dell'asta del Rû du Mont, in regione Meylan, una vasca di carico capace di invasare la nuova utenza e di ridistribuirla mediante il sistema "a pioggia" sugli ettari formanti il comprensorio. L'impianto sarà del tipo fisso con tubazione in acciaio.

Art. 3

Regolazione della portata.

Date le modalità descritte di presa e di utilizzazione, che limitano di per sè la possibilità di assorbire una portata superiore a quella di subconcessione dell'acqua, non occorre imporre alcuna apparecchiatura per la modulazione della portata.

Per il caso di eventuale necessità, l'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di ordinare e di imporre, in qualsiasi momento, le opere e le previdenze del caso.

Art. 4

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

La derivazione e l'utilizzazione dell'acqua dovrà essere effettuata dal Consorzio solamente durante il periodo irriguo, che va dal 1° Maggio al 20 Settembre di ogni anno.

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Champs de Rhin" è tenuto ad osservare per tutta la durata della subconcessione gli accordi, interessanti la derivazione, stipulati con il Consorzio "Rû du Mont" con la convenzione in data 10/4/1969.

Art. 5

Garanzie da osservarsi.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Consorzio le opere che potranno essere, in qualsiasi momento, ritenute necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà, in dipendenza della subconcessa derivazione.

Art. 6

Collaudo.

Eseguita la visita di collaudo, l'Amministrazione Regionale, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'Amministrazione Regionale riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche rispetto a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, prima della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Art. 7

Durata della subconcessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la subconcessione, trattandosi di piccola derivazione, avrà la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.

La subconcessione potrà essere rinnovata alla sua scadenza qualora non ostino ragioni di pubblico interesse e sussistano i fini per i quali è stata consentita.

Art. 8

Nessun canone è dovuto dalla utenza, essendone esente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto Regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

Art. 9

Pagamenti e depositi.

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di aver effettuato:

1) il versamento alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ai termini dell'articolo 16 comma 3° lettera K del Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, della somma di Lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 21/12/1961 n. 1501 sui canoni demaniali, come da quietanza n. ... in data ...;

2) il versamento alla suddetta Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta della somma di Lire 10.000 (diecimila), pari al minimo prescritto dall'art. 3 della succitata legge 21/12/1961 n. 1501, per gli scopi di cui allo art. 7 del T.U. di leggi 11/12/1933 n. 1775, come da quietanza n. ... in data ...;

3) il versamento presso la predetta Tesoreria della somma di Lire 25.000 (venticinquemila) per spese di sorveglianza, pubblicazione e registrazione di atti, rilascio di documenti ecc. ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione.

Art. 10

Richiamo alle leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni previste nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla osservanza delle disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche, nonché delle altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 11

Domicilio Legale.

Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di Roisan.

Aosta, lì

LA DITTA SUBCONCESSIONARIA