Oggetto del Consiglio n. 78 del 28 febbraio 1973 - Verbale
OGGETTO N. 78/73 - Subconcessione al Comune di Valtournanche di derivazione d'acqua, per gli usi potabili ed igienici del Capoluogo e delle frazioni limitrofe, dalle sorgenti "Sasso Bianco - Cento Fontane - Oullia Duc", site in Comune di Valtournanche.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione relativa all'oggetto: "Subconcessione al Comune di Valtournanche di derivazione d'acqua, per gli usi potabili ed igienici del Capoluogo e delle frazioni limitrofe, dalle sorgenti "Sasso Bianco - Cento Fontane - Oullia Duc", site in Comune di Valtournanche", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 febbraio 1973:
Con domanda 10.2.1972 il Sindaco del Comune di Valtournanche ha chiesto la subconcessione di captare mod. 0,30 di acque dalle sorgenti "Sasso Bianco, Cento Fontane ed Oullia Duc" per usi potabili e igienici del Capoluogo e delle frazioni.
La domanda è corredata dal progetto in data 15.5.1968, a firma Dott. Ing. Luciano ed Enzo Galli.
Le sorgenti di cui il Comune chiede la subconcessione sono da ritenersi pubbliche in quanto danno origine ai corsi d'acqua Cleva Grossa ed Oullia, iscritte nell'elenco principale delle Acque Pubbliche della ex Provincia di Aosta ai nn. 227 - 228, (corrispondenti ai numeri 152 - 153, in base alla nuova numerazione predisposta dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta, dell'elenco principale delle Acque Pubbliche riferite esclusivamente alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta), di cui al R.D 8.11.1939 numero 76 (G.U. 29.3.1939 n. 76); inoltre soddisfano ad un uso di pubblico generale interesse (art. 1 del T.U. 11.12.1933 Sentenza Corte Suprema di Cassazione 8.3.1954 n. 667 in Foro It. 1955, I, 540).
L'Amministrazione Regionale ha ammesso, pertanto, ad istruttoria, la domanda del Comune, avendo giudicato del tutto legale il procedimento istruttoriale, dato che l'iscrizione della sorgente nell'elenco predetto costituisce il semplice atto formale dichiarativo e non costitutivo della sua pubblicità.
ISTRUTTORIA - Il Magistrato per il Po, di Parma, ha rilasciato il proprio nulla-osta all'accoglimento della domanda di cui si tratta con nota n. 2161/II in data 24.3.1972. L'avviso di presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 27 in data 20.5.1972 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni) n. 218 in data 23.8.1972, senza dar luogo a presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
Con ordinanza n. 79 in data 25.9.1972 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 15.10.1972, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore di ufficio.
Copia dell'ordinanza è stata affissa per il periodo predetto di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Valtournanche e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po, di Parma, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione Idrografica per il Po, di Torino, al Comando Militare Territoriale di Torino, alla Direzione del Demanio 1^ Zona Aerea Territoriale di Milano, all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, all'ENEL Compartimento di Torino, all'Assessorato Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La pubblicazione dell'ordinanza non ha dato luogo a presentazione di opposizioni.
La visita locale di istruttoria è avvenuta regolarmente il giorno 15.11.1972, come stabilito nell'ordinanza di istruttoria, e vi hanno partecipato i Signori:
- Geom. Vincenzo Carloni - dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;
- Perito Edile Armando PESSION - dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valtournanche;
- Geom. Michele GONRAD e Riccardo ZANI - dell'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Anche in sede di visita di istruttoria non è stata presentata alcuna opposizione.
CONSISTENZA DELLE OPERE PROGETTATE
Le sorgenti da derivare "Sasso Bianco (quota 2329), Cento Fontane (quota 2311) ed Oullia Duc (quota 2213)" danno origine ai torrenti Cleva Grossa ed Oullia, che si uniscono poco prima della strada statale per il Breuil, per formare l'affluente di sinistra del torrente Marmore.
L'Amministrazione Comunale di Valtournanche ha provveduto ad effettuare misure di portata delle sorgenti, che si possono così riassumere:
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DATA MISURA |
SORGENTI |
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SASSO BIANCO l/s |
CENTO FONTANE l/s |
OULLIA DUC l/s |
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Marzo 1965 |
13 |
18 |
15 |
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Febbraio 1966 |
10 |
16 |
14 |
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Marzo 1967 |
8 |
13 |
10 |
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Luglio 1967 |
25 |
29 |
25 |
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Ottobre 1967 |
18 |
25 |
20 |
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Febbraio 1968 |
10 |
12 |
9 |
La captazione delle sorgenti avverrà mediante la costruzione di cunicoli filtranti completamente incassati nel terreno; ciò permetterà di drenare tutta l'acqua che attualmente sottopassa le polle di affioramento, dato l'andamento del terreno a mezza costa del luogo di captazione.
Dalle tre sorgenti l'acqua viene convogliata in una vasca di raccolta, avente lo sfioro a quota 2204, della capacità di mc. 50.
In detta vasca si trova lo stramazzo misuratore di portata le cui caratteristiche costruttive garantiscono un'erogazione di l/sec. 30.
Dalla vasca di raccolta parte la tubazione che arriva al partitore di Plan Bois (quota 1835), ove l'acqua viene divisa per le derivazioni per il Capoluogo e le frazioni di Pessey - Loz, Singlin Inf. e Superiore; un serbatoio di mc. 60 assicura il servizio per dette frazioni.
La condotta principale arriva poi al serbatoio partitore di Cret (quota 1740), ove si ottiene un'ulteriore ripartizione per l'approvvigionamento delle frazioni Losanche, Muranche, Arsine, Cheperon e Bringaz.
Si giunge quindi al serbatoio partitore di Chabloz (quota 1600), dal quale avviene l'alimentazione del Capoluogo e delle frazioni limitrofe.
La suddivisione della portata, a mezzo di partitori, deriva dalla necessità di diminuire i carichi, data la differenza di quota dei vari centri da alimentare, e dalla necessità che una utenza non influisca nell'esercizio delle altre.
La dotazione idrica pro-capite è di 200 litri/abitante/giorno per gli abitanti fluttuanti stagionali, di 100 litri/abitante/giorno per gli abitanti fluttuanti giornalieri, di 200 litri/abitante/giorno per gli abitanti residenti, in conformità a quanto riportato nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti.
È stato previsto di porre in opera tubazioni in acciaio lisce ad una estremità e congiunto a bicchiere sferico o cilindrico a seconda dei diametri, bitumati internamente ed esternamente, con fasciatura esterna di vetroflex impregnata di miscela bituminosa. La lunghezza delle tubazioni risulta di ml. 14.390 ed il diametro varia da mm. 70 a mm. 200.
CALCOLO DELLA PORTATA
Il comprensorio da servire comprende le frazioni: Pessey - Loz - Singlin Inferiore - Singlin Superiore - Losanche - Arsine - Bringaz - Cheperon - Muranche - Capoluogo - Cretaz - Montaz - Servaz - Barmasse - Valmartin - Maen e Moulin.
Il fabbisogno idrico è di l/s 30 come risulta dai seguenti calcoli:
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- Abitanti residenti: n. 1945 x 200 : 86400 = |
l/s 4,50 |
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- Abitanti fluttuanti stagionali: n. 4200 x 200 : 86400 = |
l/s 9,72 |
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- Abitanti fluttuanti giornalieri: n. 1300 x 100 : 86400 = |
l/s 1,50 |
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- Usi zootecnici, lavaggi stalle, lavorazione prodotti agricoli inscindibili dalla distribuzione urbana = |
l/s 11,05 |
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- Usi artigianali inscindibili dalla distribuzione urbana = |
l/s 5,60 |
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ARROTONDATI IN l/sec.30,00 |
l/s 32,37 |
CONDIZIONI GENERALI
L'utilizzazione delle acque delle sorgenti Sasso Bianco, Cento Fontane ed Oullia Duc corrisponde ad una reale necessità per i bisogni potabili del Capoluogo e delle Frazioni limitrofe del Comune di Valtournanche.
Le modalità di captazione e delle loro condotte di adduzione sono da ritenersi idonee allo scopo e, quindi, da approvarsi.
La subconcessione richiesta può essere, pertanto, rilasciata.
GARANZIE - Richiamo a leggi e regolamenti
Nel disciplinare di subconcessione sono state previste le solite clausole generali.
DURATA DELLA CONCESSIONE
Trattandosi di piccola derivazione, sarà di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
CANONE
Non è dovuto alcun canone a termini dell'art. 9 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, in quanto si tratta di acqua destinata ad uso pubblico.
Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota in data 22 gennaio 1973 n. 358/Div. III^, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale:
Deliberi
1) di subconcedere al Comune di Valtournanche di derivare mod. 0,30 (1/sec. 30) di acqua dalle sorgenti "Sasso Bianco - Cento Fontane ed Oullia Duc", site in Comune di Valtournanche, per gli usi potabili ed igienici del Capoluogo e delle Frazioni limitrofe;
2) di autorizzare l'emissione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;
3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare dal Comune di Valtournanche presso la Tesoreria della Regione;
a) Lire 20.000 (ventimila), pari al minimo prescritto dall'articolo 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che il Comune viene ad assumere per effetto della subconcessione; somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone di cui all'art.7, comma secondo del T.U. 11.12. 1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al Capitolo 34 della Parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere");
c) Lire 50.000 (cinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dello Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo ecc., somma da introitare al Capitolo 183 della Parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria, domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").
Interviene il Consigliere SAVIOZ.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, DUJANY, e concordando sulle proposte della Giunta;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue);
DELIBERA
1) di subconcedere al Comune di Valtournanche di derivare mod. 0,30 (l/sec. 30) di acqua dalle sorgenti "Sasso Bianco" - Cento Fontane ed Oullia Duc", site in Comune di Valtournanche, per gli usi potabili ed igienici del Capoluogo e delle frazioni limitrofe;
2) di autorizzare l'emissione del Decreto di subconcessione da parte dal Presidente della Giunta Regionale;
3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare dal Comune di Valtournanche presso la Tesoreria della Regione:
a) Lire 20.000 (ventimila), pari al minimo prescritto dall'articolo 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che il Comune viene ad assumere per effetto della subconcessione; somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al Capitolo 34 della Parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere");
c) Lire 50.000 (cinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 183 della Parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria, domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").
(SEGUE: disciplinare di subconcessione)
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DISCIPLINARE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI ALLA CUI OSSERVANZA È VINCOLATA LA SUBCONCESSIONE DI CAPTARE LE ACQUE DELLE SORGENTI "SASSO BIANCO, CENTO FONTANE E OULLIA DUC", IN COMUNE DI VALTOURNANCHE, PER GLI USI POTABILI ED IGIENICI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI.
(Domanda 10.2.1972 del Sindaco del Comune di Valtournanche)
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Art 1 - QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE
La quantità d'acqua da derivare dal Comune di Valtournanche resta fissata in misura costante e continua in mod. 0,30 (litri/secondo trenta) dalle sorgenti Sasso Bianco, Cento Fontane e Oullia Duc.
L'acqua derivanda dovrà servire esclusivamente per gli usi potabili ed igienici del Capoluogo e delle frazioni limitrofe.
Art. 2 - MODALITÀ DI PRESA DELL'ACQUA
L'impianto potabile, del tipo a gravità, avrà le opere di presa a quota 2329 m.s.m. per la sorgente Sasso Bianco, a quota 2311 m.s.m. per la sorgente Cento Fontane ed a quota 2213 m.s.m. per la sorgente Oullia Duc, opere costituite da cunicoli filtranti completamente incassati nel terreno allo scopo di permettere di derivare tutta l'acqua che attualmente sottopassa le polle di affioramento.
Dalle tre sorgenti, così captate, l'acqua viene convogliata in una vasca di raccolta, della capacità di mc. 50, nella quale si trova lo stramazzo misuratore di portata.
Nella vasca di partenza, provvista di scarico di fondo, verrà a pescare, staccata dal fondo, la condotta di derivazione dell'acqua del diametro di mm. 200.
Adiacente alla vasca di partenza è sistemata una camera di manovra delle valvole di presa dell'acqua e degli scaricatori di fondo.
Le opere suddette dovranno essere, di massima, eseguite in conformità del progetto a firma dei Dott. Ing. Luciano ed Enzo Galli, in data 15.5.1968, facente parte del presente disciplinare, costituito da una relazione e da n. 7 tavole di disegni.
Art. 3 - CONDOTTE DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
Dalla vasca di raccolta parte la tubazione del diametro 200 mm. che arriva al partitore di Plan Bois (quota 1835), ove l'acqua viene divisa; una parte servirà le frazioni di Pessey, Loz, Singlin Inferiore e Superiore, mentre la condotta principale arriverà al serbatoio partitore di Cret (quota 1740), ove si divide ulteriormente. Una parte servirà le frazioni di Losanche, Muranche, Arsine, Cheperon e Bringaz, mentre la condotta principale arriverà al serbatoio-partitore di Chabloz (quota 1600), dal quale avviene l'alimentazione del Capoluogo e delle frazioni limitrofe.
Le opere suddette dovranno essere di massima costruite in conformità del progetto richiamato al precedente articolo 2.
Art. 4 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Nella vasca di raccolta, come si è detto all'art. 2, sarà costruito uno stramazzo misuratore di portata avente le seguenti caratteristiche:
b = larghezza della soglia stramazzante = m. 0,54
h = battente limitato dello sfioratore laterale = m. 0,10
u = coefficiente di afflusso = 0,40
La portata Q risulta:
Q =u . b . h . radice quadrata (2Xgh) = 0,030 mc/sec.
L'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di prescrivere l'installazione di un venturimetro sulla condotta per la misura della portata qualora dalle misure risultasse un gettito delle sorgenti più elevato di quello subconcesso.
Art. 5 - GARANZIE DA OSSERVARSI
Saranno eseguite e mantenute a carico della Ditta subconcessionaria tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, nonché per la difesa delle proprietà interessate dall'impianto e ciò tanto se la necessità di dette opere sia riconosciuta durante i lavori, quanto se sarà accertata in seguito.
In tutti i tratti rettilinei della condotta, anche se interrati, dove la pendenza sia dell'ordine dello 0,30, la Ditta subconcessionaria resta obbligata a costruire opportuni blocchi di ancoraggio intermedi. Analoghi blocchi di ancoraggio dovranno essere costruiti nei punti in cui le livellette delle condotte presentino cambiamenti sia planimetrici che altimetrici.
Per i sotto attraversamenti con le condotte di torrenti interessati dal progetto, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere alle necessarie opere di sicurezza e di igiene.
Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Poiché la zona interessata dai lavori dell'acquedotto è soggetta a vincolo idrogeologico, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di chiedere ed ottenere dal Corpo Forestale Valdostano, prima di procedere a qualsiasi opera di scavo, la prescritta autorizzazione ai lavori stessi.
Nell'esecuzione dei lavori e nell'esercizio dell'acquedotto la Ditta subconcessionaria è tenuta ad attenersi alle norme tecnico-igieniche che potranno essere prescritte dalla competente autorità sanitaria.
Art. 7 - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge e considerato che si tratta di lavori che si svolgono ad alta quota, la Ditta subconcessionaria dovrà iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data del Decreto di subconcessione e portarli a termine entro mesi trenta dalla data del Decreto stesso.
Art. 8 - COLLAUDO DEI LAVORI
Eseguita la visita di collaudo, l'Amministrazione Regionale, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'esercizio dell'acquedotto, dandone atto nel relativo certificato di collaudo. Qualora l'Ufficio Acque e Miniere della Regione riscontrasse la necessità di ulteriori lavori e di modifiche, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi l'esercizio dell'acquedotto.
Entro mesi due dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo da parte degli organi competenti della Regione, la Ditta subconcessionaria, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, dovrà attuare l'esercizio dell'acquedotto.
Art. 9 - DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinunzia, di decadenza o di revoca, la subconcessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del Decreto di subconcessione.
Art. 10 - CANONE
Trattandosi di derivazione d'acqua per usi potabili e di igiene, nessun canone è dovuto ai termini dell'art. 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4.
Art. 11 - DEPOSITI
Il Comune subconcessionario, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione della relativa quietanza di aver effettuato i seguenti versamenti di somme presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) Lire 20.000, pari al minimo prescritto dall'art. 5 della legge 2.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che il Comune viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) Lire 10.000, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501.
Art. 12 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni previste nel presente disciplinare, il Comune subconcessionario è tenuto alla osservanza delle norme del T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, e delle relative norme regolamentari nazionali e regionali, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 13 - DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge, il Comune subconcessionario elegge il proprio domicilio nel Comune di Valtournanche.
Aosta, lì
IL COMUNE SUBCONCESSIONARIO
