Oggetto del Consiglio n. 76 del 28 febbraio 1973 - Verbale

OGGETTO N. 76/73 - Approvazione di una convenzione generale da stipulare tra l'ENEL e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e regolante i rapporti tra le parti in materia di attraversamenti e spostamenti di linee elettriche (con tensione fino a 30 kw) interessanti le strade regionali o di interesse regionale o in manutenzione regionale.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Approvazione di una Convenzione generale da stipulare tra l'ENEL e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e regolante i rapporti tra le parti in materia di attraversamenti e spostamenti di linee elettriche (con tensione fino a 30 kw) interessanti le strade regionali o di interesse regionale o in manutenzione regionale", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 febbraio 1973:

La stipulazione di una convenzione generale tra la Regione e l'ENEL si rende necessaria per regolare i rapporti relativi alle interferenze di linee elettriche e strade regionali e per approvare precise norme per gli spostamenti che si rendono necessari per la sistemazione e la costruzione di nuove strade regionali.

In questi ultimi anni, infatti, si sono determinate delle situazioni confuse, con spreco di tempo e con conseguenze anche dannose da ambo le parti, proprio per la mancanza di precisi accordi in materia di spostamenti.

Le richieste di spostamenti hanno creato spesso gravi ritardi nella costruzione di nuove strade o nella sistemazione di quelle esistenti, determinando a volte delle situazioni di pericolo in cantiere, data la presenza di impianti elettrici.

Con l'istituzione dell'ENEL, che ha assorbito maggior parte delle Imprese elettriche private e che opera su quasi tutto il territorio della Valle d'Aosta, si rende quindi necessario addivenire ad un accordo che preveda i vari casi di contestazione finora sorti e quelli che eventualmente potrebbero presentarsi, e di definire una procedura per le pratiche amministrative da seguire per la sollecita esecuzione dei lavori da ambo le parti.

La stipulazione della proposta convenzione può essere approvata a' sensi del Testo Unico sulle Acque ed Impianti Elettrici 11.12.1933 n. 1775.

I casi da regolare tra l'ENEL e la Regione, in materia di spostamenti, possono essere i seguenti:

1) Strade comunali (con interferenze elettriche già esistenti) che vengono trasferite al demanio della Regione;

2) Costruzione di nuove strade comunali o regionali, costruite dalla Regione od in manutenzione alla Regione;

3) Sistemazione di strade regionali, con rettifica, allargamento, abbassamento od innalzamento del piano viabile.

Per quanto riguarda il primo caso, è da rilevare che non vi sono precisi accordi con le Amministrazioni Comunali per quanto attiene alle interferenze con linee elettriche aeree.

Nel passaggio di proprietà la Regione è tenuta a conservare tutte le servitù relative alle strade comunali.

Per le interferenze con cavi elettrici sotterranei, le concessioni delle Amministrazioni Comunali non prevedono in genere prescrizioni particolari, ma solo norme tecniche per l'esecuzione dei lavori; oppure prevedono prescrizioni basate su disposizioni di legge, in armonia con il Testo Unico sulla Finanza Locale secondo il quale le spese per la rimozione degli impianti elettrici sono a totale carico delle Amministrazioni Comunali richiedenti.

È ovvio che per ambo i tipi di concessioni rilasciate dai Comuni, le spese necessarie per gli spostamenti degli impianti elettrici sono a carico e ricadenti all'Amministrazione Regionale.

Per il secondo caso, riguardante la costruzione di nuove strade regionali o di interesse regionale secondo le procedure in atto, la Regione procede alla espropriazione dei terreni privati.

In questo caso è controversa l'applicazione dell'art. 122 del T.U., per cui l'utente della linea elettrica deve provvedere a proprie spese allo spostamento della linea stessa.

Infatti può essere ritenuta valida ed applicabile la legge sulle espropriazioni, secondo la quale non deve farsi luogo ad alcune indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.

In questo caso dovrebbero essere rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per lo spostamento della servitù.

Le opere e spese suddette, prescrive ancora la legge sulle espropriazioni, devono essere indicate già in sede di perizia.

È quindi controverso se le spese per spostamenti debbono ricadere sull'Amministrazione Regionale o sull'utente della linea elettrica.

Per quanto riguarda il terzo caso (strade regionali per le quali è prevista una sistemazione con modifica del tracciato o con variazione del livello del piano viabile) vale quanto fatto presente per il secondo caso in quanto il Testo Unico per la Finanza Locale per le modifiche del piano viabile e per i cavi sotterranei si applica per le Amministrazioni Comunali e Provinciali.

(Tale Testo Unico, tutt'ora vigente, fa riferimento ai Comuni e alle Provincie in quanto nel 1931 le Regioni non erano ancora state istituite: alla Regione Valle d'Aosta si applica a' sensi dell'articolo 20 del Decreto L.L. 7.9.1945 n. 545).

Poiché la costruzione e la sistemazione di strade sono eseguite per ragioni di pubblico interesse, può essere applicabile l'art. 126 del T.U. 8.XII.1933 n. 1740.

L'articolo suddetto pone la questione degli spostamenti su una linea generale e prospetta l'ipotesi che qualora essi richiedono spese rilevanti, sia dovuta all'utente una congrua indennità con l'intervento del Ministero dei LL.PP. quando sorgano contestazioni.

Poiché è risaputo quanto sia lunga e difficoltosa la definizione delle pratiche ministeriali, è ritenuta più conveniente, nell'interesse comune, una definizione transattiva in sede locale tra le parti interessate.

In mancanza di precisi accordi preliminari, le eventuali contestazioni in conseguenza del sorgere di circostanze nuove ed implicanti la necessità di spostamenti di elettrodotti, l'esame e la definizione dell'indennità sono demandate al Ministero dei LL.PP. che ha la competenza e la facoltà di giudicare caso per caso.

Per le varie ragioni di cui sopra si rende necessaria la stipulazione della convenzione di cui si tratta.

Per la maggior parte gli spostamenti di linee elettriche sono di piccola entità, dal che deriva la possibilità della sollecita esecuzione degli spostamenti ai fini del proseguimento immediato dei lavori stradali.

Per quanto riguarda gli spostamenti dei cavi sotterranei, si fa presente che sono assai rari essenzialmente per due motivi:

a) anzitutto perché, se i cavi ricadono già nella sede stradale, la sistemazione della stessa generalmente comporta un rialzamento del piano viabile e, quindi, nessun spostamento è necessario;

b) in secondo luogo perché per le modifiche di tracciato occorre occupare aree private che sono raramente interessate dai cavi sotterranei, in quanto le norme in vigore e l'indirizzo dell'ENEL per la costruzione di linee elettriche sotterranee, sotto l'aspetto della sicurezza e dell'esercizio, non rendono facili soluzioni di questo tipo.

La convenzione stipulata nel 1943 (con scadenza nel 1972) tra la ex Provincia di Aosta e la Società Idroelettrica Piemonte che operava in una parte del territorio della Valle d'Aosta, oltre ad essere valida solamente per gli impianti costruiti dalla suddetta Società, riservava il diritto alla Provincia di Aosta di revocare in qualunque momento le condizioni e le norme tecniche relative agli attraversamenti elettrici di strade provinciali.

La clausola sopraccennata, oltre che essere inaccettabile dall'ENEL, sia per il carattere pubblico del nuovo Ente sia per le mutate situazioni generali di diritto in conseguenza della legge istitutiva dell'Ente stesso e dei successivi Decreti delegati, è in contrasto con i provvedimenti del Provveditorato Regionale alle OO.PP. che autorizzano la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche senza porre un termine di scadenza o di revocabilità alle autorizzazioni stesse.

La stipulazione di una convenzione generale per regolare i rapporti relativi alle interferenze tra le linee elettriche e le strade regionali è di interesse reciproco delle due parti, per una concordata e sollecita procedura delle pratiche amministrative e al fine di assicurare la rapida esecuzione dei lavori stradali, con notevole vantaggio per la viabilità locale.

Illustra brevemente il Presidente della Giunta DUJANY.

Intervengono il Consigliere SAVIOZ e il Presidente della Giunta DUJANY.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, DUJANY, e concordando sulle proposte della Giunta;

- visto il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue);

Delibera

di approvare la sottoriportata bozza di convenzione generale da stipulare tra l'ENEL e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e regolante i rapporti tra le parti in materia di attraversamenti e spostamenti di linee elettriche (con tensione fino a 30 kw) interessanti le strade regionali o di interesse regionale o in manutenzione regionale.

(SEGUE: Bozza di Convenzione)

---

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

BOZZA DI CONVENZIONE

fra

LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA in seguito, per brevità, indicata semplicemente come "Regione"

e

l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino - Distretto della Valle d'Aosta, in seguito, per brevità, indicato semplicemente come "ENEL"

PREMESSO

che le parti convengono sull'opportunità di disciplinare i loro reciproci rapporti in materia di attraversamenti e di parallelismi delle linee elettriche aeree e sotterranee di distribuzione, aventi tensione non superiore a 30.000 V., con strade regionali e con strade di interesse regionale ed in manutenzione della Regione, e con le loro pertinenze, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Domanda di licenza)

Ogni qualvolta l'ENEL intenda costruire linee elettriche aeree o sotterranee che riguardino le strade regionali o le strade di interesse regionale od in manutenzione della Regione, e le loro pertinenze, dovrà presentare alla Regione stessa apposita domanda, in competente bollo.

Tale domanda dovrà essere corredata dei disegni illustrativi delle opere da eseguire.

Per la posa di cavi elettrici sotterranei lungo le sedi stradali ed i manufatti stradali regionali, l'ENEL dovrà inviare alla Regione, in allegato alla domanda di assenso, un grafico della sezione tipo della strada o del manufatto interessati, con segnata l'esatta ubicazione del cavo.

La Regione, previ gli opportuni accertamenti, accorderà, ove nulla osti, il proprio consenso scritto, su carta semplice, con espresso richiamo delle prescrizioni e condizioni di cui al Titolo I, Capo III, del T. U. delle norme per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8.12.1933 n. 1740 ed al vigente Regolamento "per la tutela delle strade e viabilità e per le licenze e concessioni stradali" approvato con deliberazione del Rettorato dell'ex Provincia di Aosta n. 19, in data 8 novembre 1938 e subordinatamente alla osservanza delle condizioni e modalità concordate con la presente convenzione.

Art. 2

(Costruzione di nuovi elettrodotti)

In attesa del rilascio del previsto consenso, l'ENEL non potrà iniziare i lavori di costruzione di nuove linee elettriche, sia sotterranee che aeree, che comportino l'impiego di appoggi sulle aree di pertinenza regionale indicate all'art. 1.

Qualora, invece, la costruzione delle linee elettriche non richieda il collocamento di appoggi, l'ENEL - trascorsi giorni venti dalla data di ricevimento, da parte della Regione, della domanda di autorizzazione - potrà dar corso ai lavori dopo aver concordato le eventuali varianti tecniche che la Regione ritenesse opportuno di far apportare alle opere di progetto, per la migliore salvaguardia delle esigenze della strada attraversata o comunque interessata dal nuovo elettrodotto.

Art. 3

(Manutenzione o riparazione di linee esistenti)

L'esecuzione di semplici opere di manutenzione o di riparazione di linee aeree non sarà subordinata alla presentazione di domanda né, quindi, a concessione di benestare da parte della Regione, a meno che tali opere comportino l'esecuzione di scavi sulle aree di proprietà regionale od interessino manufatti, pure di proprietà o di pertinenza della Regione, nel qual caso l'ENEL dovrà fornire tempestiva comunicazione alla Regione del proposito di effettuare i lavori stessi.

Occorrendo compiere delle riparazioni di guasti aventi carattere di urgenza - e sempre che richiedano l'esecuzione di scavi nelle aree di proprietà o di pertinenza regionale od interessino manufatti, pure di proprietà della Regione - l'ENEL dovrà, con fonogramma, segnalare all'Amministrazione Regionale l'inizio dei lavori di riparazione attuando il ripristino della strada con la massima sollecitudine possibile ed a perfetta regola d'arte, con l'intesa che i lavori di rifacimento del manto bitumato saranno eseguiti direttamente dall'Amministrazione Regionale con il rimborso, da parte dell'ENEL, della relativa spesa occorsa, calcolata in base alle tariffe applicate dalla Regione per la determinazione dell'indennità dovuta dai concessionari di attraversamenti stradali per il ripristino di pavimentazioni bituminose manomesse (tariffe approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1652 in data 27 novembre 1964).

Art. 4

(Distanze di rispetto per i sostegni delle condutture)

Per quanto concerne la distanza dal confine stradale - alla quale devono essere tenuti i sostegni delle linee elettriche aeree, sia parallele che trasversali alla strada - l'ENEL si atterrà a quanto previsto dall'art. 2.1.07 delle norme tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964 n. 1062, per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne, Regolamento approvato con D.P.R. 21 giugno 1968 n. 1062.

Particolari accordi saranno presi, caso per caso, per quanto attiene alla posizione dei sostegni degli impianti di illuminazione pubblica.

Per gli attraversamenti che si dipartiranno da una linea longitudinale esistente, le distanze prescritte dal precitato Regolamento si riferiranno soltanto al sostegno da impiantare su lato opposto a quello percorso dalla linea longitudinale esistente, con facoltà per l'ENEL di sostituire il palo esistente con un altro idoneo all'attraversamento.

Si dovrà evitare, per quanto possibile in linea tecnica, che i sostegni vengano a cadere in corrispondenza di manufatti di proprietà della Regione.

In casi particolari, la posizione dei sostegni e le caratteristiche dell'attraversamento saranno definite di volta in volta, previ accordi tra l'ENEL e l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, avuto riguardo agli interessi della viabilità.

Art. 5

(Modalità di esecuzione degli attraversamenti)

I tronchi di linee elettriche interessanti le strade regionali di cui al 1° comma dell'art. 1 della presente convenzione dovranno essere costruiti in conformità alle norme tecniche del già richiamato Regolamento approvato con D.P.R. 21 giugno 1968 n. 1062 ed alle eventuali disposizioni di legge successivamente emanate in materia.

L'attraversamento della strada, con cavo sotterraneo, dovrà essere effettuato ad angolo retto, salvo casi eccezionali e previo benestare dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

In caso di incroci, biforcazioni e curve stradali, le modalità dell'attraversamento dovranno sempre essere concordate tra l'ENEL e l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

I cavi sotterranei - allo scopo di evitare la rottura della massicciata in occasione di lavori di manutenzione - dovranno, in corrispondenza dell'attraversamento stradale, essere collocati entro tubi di protezione di diametro adeguato, onde facilitare le eventuali operazioni di rimozione.

Detti tubi saranno collocati, di regola, a profondità non minore di un metro, misurata tra il piano stradale ed il piano tangente superiormente ai tubi medesimi.

Art. 6

(Modalità di posa longitudinale di cavi sotterranei)

La posa longitudinale di cavi sotterranei, adeguatamente protetti, dovrà normalmente essere effettuata fuori della massicciata stradale, procurando di arrecare il minor danno possibile alle pertinenze stradali che dovranno, comunque, essere accuratamente e sollecitamente ripristinate.

Gli scavi ed i successivi riempimenti dovranno essere effettuati in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione stradale e da garantire l'incolumità del pubblico transito.

I materiali di scavo che risultassero esuberanti e non idonei al riutilizzo dovranno essere subito allontanati dalla strada a cura dell'ENEL.

I lavori dovranno essere opportunamente segnalati, sia di giorno che di notte, secondo le prescrizioni regolamentari e le norme del Codice Stradale.

Se ritenuto necessario, dovrà essere istituito un servizio di guardia diurno e notturno per garantire la continuità e l'efficienza delle anzidette segnalazioni.

L'ENEL dovrà, nell'opera di ripristino, adottare tutte le cautele e le buone norme tecniche possibili per evitare deformazioni ed avvallamenti delle parti e dei manufatti stradali.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

I lavori di scavo dovranno essere effettuati in modo da mantenere libera al transito una fascia di almeno metri 3,00 (tre) del piano viabile.

A lavori ultimati, la massicciata manomessa, per quanto riguarda il fondo stradale, dovrà essere convenientemente ripristinata con uno strato di almeno 20 cm. di pietrisco serpentinoso di qualità analoga a quella impiegata per la massicciata stessa, facilitandone l'assodamento con l'inaffiamento e la compressione, in modo da ottenere una consistenza iniziale atta a consentire il passaggio di qualsiasi tipo di veicoli.

Al ripristino della parte di pavimentazione manomessa provvederà, invece, direttamente la Regione, alla quale l'Enel rimborserà la relativa spesa, determinata in conformità alle norme approvate con la già richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 1652 in data 27.11.1964.

Parimenti, ogni qualvolta tale pavimentazione venisse manomessa per l'esecuzione di opere manutentive al cavo sotterraneo oggetto della concessione, l'Enel, dopo la comunicazione di cui all'art. 3, rimborserà alla Regione la spesa occorsa per il ripristino della pavimentazione stessa.

Non daranno diritto a liquidazione di somme per risarcimento danni - a favore dell'Enel - gli eventuali guasti prodotti al cavo in conseguenza dell'esecuzione di opere manutentive della strada o sue pertinenze, purché eseguite da personale posto alle dirette dipendenze della Regione, fatto salvo il disposto dell'art. 1229 (10 comma) del Codice Civile e, cioè, l'ipotesi che i guasti si siano verificati per dolo o per colpa grave.

Art. 7

I lavori di impianto saranno eseguiti con la massima sollecitudine, con tutte le precauzioni necessarie per non intralciare il transito, sotto la piena ed intera responsabilità dell'Enel rispetto sia alla Regione che ai terzi.

Art. 8

(Spostamento e modificazioni delle condutture)

Qualora, a seguito di opere intraprese dalla Regione su strade regionali o di interesse regionale ed in manutenzione della Regione e su relative pertinenze, si rendesse necessario spostare o rimuovere o comunque modificare elettrodotti aerei o sotterranei e relativi impianti, di proprietà dell'Enel, questo ultimo dovrà provvedere in merito su semplice richiesta della Regione, dando al più presto possibile inizio ai necessari lavori, che dovranno essere proseguiti senza soluzione di continuità e dovranno essere portati a termine con ogni possibile sollecitudine.

Se gli spostamenti, le rimozioni o le modifiche originate dalle innovazioni di cui al precedente capoverso interesseranno, nel loro complesso, non più di tre sostegni, posti alle distanze regolamentari, o di m. 50 (cinquanta) di cavi sotterranei ed anche di lunghezza maggiore, trattandosi di un unico attraversamento in cavo sotterraneo, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno integralmente sostenuti ed assunti a carico dell'Enel, senza diritto a pretendere indennizzi di sorta nei confronti della Regione.

In ogni altro caso, fatta eccezione per gli impianti di illuminazione pubblica, le spese occorse per gli spostamenti, le rimozioni o le modifiche di elettrodotti e dei relativi impianti - in quanto riconosciute dalla Regione strettamente necessarie e conseguenti alle opere stradali da essa intraprese - saranno sostenute dall'Enel con diritto ad ottenere dalla Regione un contributo pari al 67% (sessantasette per cento) delle spese medesime, contributo da liquidare sulla base di dettagliata documentazione tecnica e finanziaria dei lavori eseguiti, redatta a cura dell'Enel.

Per gli impianti di illuminazione pubblica il concorso della Regione sarà pari all'80% (ottanta per cento) delle spese sostenute dall'Enel, fatte salve le condizioni e modalità precisate al precedente capoverso.

Non sarà, invece, dovuto all'Enel alcun contributo di spesa da parte della Regione nel caso in cui sia titolare della concessione il Comune interessato, al quale, pertanto, la Regione richiederà direttamente lo spostamento della linea.

Analogamente (in base, cioè, alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo) si procederà per quanto attiene agli spostamenti, alle rimozioni o, comunque, alle modifiche di elettrodotti e dei relativi impianti, di proprietà dell'Enel, che si rendessero necessari a seguito dell'apertura di nuovi tronchi, o alla realizzazione di raccordi, circonvallazioni, varianti ed allargamenti di strade regionali o strade di interesse regionale od in manutenzione della Regione, anche su terreni all'uopo acquistati ed espropriati, interessati da preesistenti elettrodotti di proprietà dell'Enel e relativi impianti.

L'inizio e l'esecuzione di qualsiasi lavoro di spostamento, di rimozione e di modifica delle condutture, comportante il contributo regionale nelle relative spese, saranno subordinati alla presentazione dei preventivi di spesa da parte dell'ENEL e alla loro accettazione scritta da parte della Regione.

Le clausole del presente articolo avranno efficacia e saranno applicate per le spese derivanti dalle rimozioni, le modifiche e gli spostamenti di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei iniziati ed effettuati dopo la data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 9

(Responsabilità per danni)

Verificandosi danni a persone e cose durante od in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere di cui alla presente convenzione, l'ENEL ne terrà sollevata ed indenne la Regione.

I consensi per gli attraversamenti, con elettrodotti, delle strade regionali, o delle strade di interesse regionale od in manutenzione della Regione, e le loro pertinenze, si intendono rilasciati, per quanto di competenza della Regione, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e l'ENEL terrà sollevata o indenne la Regione stessa da ogni danno o spese per difesa e patrocinio che questa dovesse incontrare in dipendenza dei predetti consensi.

Art. 10

(Tassa di occupazione di aree pubbliche)

Per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i rapporti tra la Regione e l'ENEL saranno regolati dalle norme di cui al Titolo III, Capo XII, Sez. I del T.U. per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni, nonché dalle norme approvate con le deliberazioni assunte o assumende in materia dalla Regione.

Art. 11

(Spese di istruttoria e varie)

L'ENEL dovrà rimborsare alla Regione, per ogni consenso accordato, le spese sostenute per l'istruttoria della domanda, per la visita tecnica o per altro in relazione all'atto di concessione e gli eventuali oneri fiscali saranno a carico dell'ENEL.

Per motivi tecnico-amministrativi ciascuna domanda di autorizzazione dovrà riferirsi a una sola strada.

Art. 12

(Durata delle concessioni)

I singoli atti di consenso, rilasciati in base alla presente convenzione, avranno vigore per tutto il tempo durante il quale rimarrà valido ed efficace il Decreto ministeriale o prefettizio di autorizzazione all'impianto ed all'esercizio dell'elettrodotto.

Art. 13

(Durata della convenzione)

La presente convenzione avrà la durata di nove anni, a decorrere dalla data di stipulazione, e si intenderà tacitamente prorogata, per un uguale periodo, qualora non venga comunicata disdetta, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 14

(Rinvio a norme di regolamenti e di leggi varie)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento:

a) al Regolamento per la tutela delle strade e della viabilità vigente nella Regione, approvato dal Rettorato dell'ex Provincia di Aosta con deliberazione n. 19 dell'8 novembre 1938, e successive modificazioni;

b) al Testo Unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740, per quanto ancora in vigore;

c) al Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale ("Codice Stradale") ed al relativo Regolamento di esecuzione approvati, rispettivamente, con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e con D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420;

d) al Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

e) alla Legge 13 dicembre 1964 n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche esterne ed al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 21 giugno 1968 n. 1062.

Art. 15

(Sopravvenienza di nuove norme legislative)

La presente convenzione, a richiesta di una delle parti, dovrà essere debitamente modificata in conformità alle nuove diverse disposizioni di legge successivamente emanate in materia.

Art. 16

(Esclusione di linee elettriche)

La presente convenzione riguarda esclusivamente le linee elettriche, aeree o sotterranee con tensione fino a 30.000 (trentamila) V. compresa, nulla innovando alle norme in vigore per le linee elettriche aventi tensione superiore.

Art. 17

(Varia)

L'ENEL si impegna ad avviare sollecite trattative con i Comuni della Regione per la stipulazione di convenzioni analoghe alla presente.

Art. 18

(Spese di stipulazione)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla redazione e registrazione della presente convenzione sono assunte a carico dell'ENEL - Compartimento di Torino-Distretto della Valle d'Aosta - che, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio in Aosta - Via Festaz n. 42.

(... Omissis...)