Oggetto del Consiglio n. 133 del 14 marzo 1979 - Verbale
OGGETTO N. 133/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Proroga, per l'anno 1979, della legge regionale 9.5.1977, n. 26, recante provvidenze per favorire il credito in agricoltura".
La legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 concernente "Interventi per favorire il credito in agricoltura", prevedeva, per l'anno 1978, la concessione di finanziamenti nel settore del credito agrario a favore di agricoltori, di cooperative agricole e di altre Associazioni di agricoltori.
In modo particolare gli interventi successivi sono stati i seguenti:
- Prestiti per la conduzione di aziende agrarie da parte di agricoltori singoli nonché prestiti per la raccolta, manipolazione, lavorazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli da parte di Cooperative agricole e per le anticipazioni ai soci dei prodotti conferiti;
- Prestiti di esercizio per acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole;
- Mutui per opere di miglioramento fondiario.
In considerazione dei risultati positivi nell'applicazione per gli anni 1977 e 1978, si ritiene opportuno riproporre il rinnovo anche per l'anno 1979 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26.
Lo scopo che si prefigge il disegno di legge proposto all'approvazione del Consiglio è quello di continuare a permettere agli agricoltori, singoli o associati, ed in particolare alle cooperative agricole, di disporre di quei capitali, a tasso di interesse agevolato, necessari allo svolgimento razionale ed economico dell'attività agricola.
La concessione di mutui di miglioramento potrà incidere profondamente sulle strutture agricole, in quanto favorirà soprattutto la realizzazione di razionali fabbricati rurali, annessi rustici ed impianti zootecnici.
La concessione di prestiti agevolati permetterà alle imprese agricole l'introduzione di mezzi tecnici efficienti ed indispensabili all'esercizio ed alla conduzione di aziende agrarie moderne, le quali trarranno, da queste operazioni di credito, soprattutto, quando si tratta di associazioni o cooperative, notevoli benefici economici sull'intera gestione.
Le norme e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal Disegno di Legge regionale ricalcano le disposizioni stabilite dallo Stato in materia di credito agrario.
---
Disegno di legge regionale n. 51
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ___________________________ n. _____________
PROROGA, PER L'ANNO 1979, DELLA LEGGE REGIONALE 9.5.1977, N. 26, RECANTE PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1979 con le stesse norme e modalità.
Articolo 2
Per gli interventi di cui all'art. 2 - lettera a) della legge 9.5.1977, n. 26, è autorizzata la spesa di £. 70.000.000= per l'anno in corso 1979.
Per gli interventi di cui all'art. 2 - lettera b) della legge 9.5.1977, n. 26, è autorizzata la spesa di £. 50.000.000= in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1979 all'anno 1983.
Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 9.5.1977, n. 26, è autorizzata la spesa di £. 80.000.000= in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1979 all'anno 2000.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 graverà sui seguenti capitoli della Parte Spesa del bilancio stesso:
|
Cap. 4076 - |
Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, 1° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e ______________________ n. ________) |
|
Cap. 4077 - |
Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, 2° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e _____________________ n. ________) |
|
Cap. 4078 - |
Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (Ai sensi art. 8, 3° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e _____________________ n. ________) |
Alla copertura dell'onere di £. 200.000.000= derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della Spesa dello stesso esercizio finanziario 1979.
All'onere previsto ai sensi del 2° e 3° comma del presente articolo per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1979 rispettivamente agli anni 1983 e 2000 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della Spesa.
Articolo 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
- Parte SPESA
- Variazioni in aumento:
|
Cap. 4076 - |
Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, 1° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e ______________________ n. ________) |
£. |
70.000.000= |
|
Cap. 4077 - |
Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, 2° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e _____________________ n. ________) |
£. |
50.000.000= |
|
Cap. 4078 - |
Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (Ai sensi art. 8, 3° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e _____________________ n. ________) |
£. |
80.000.000= |
|
|
|
---------------------- |
|
|
|
TOTALE |
£. |
200.000.000= |
- Variazione in diminuzione:
|
Cap. 2745 - |
fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) |
£. |
200.000.000= |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz.
Marcoz (U.V.) - Per questo disegno di legge farò avere alla Commissioni competenti - Agricoltura e Affari Generali - la relazione dell'esito dell'anno 1978.
Così, per sommi capi, posso solo dire, anticipare che, per quanto riguarda i prestiti di conduzione per l'anno 1978, abbiamo avuto 77 domande per un totale, durata un anno...un mutuo per un totale di 731 milioni e 600 mila lire. Per quel che riguarda i prezzi di dotazione, abbiamo avuto, durata due anni, abbiamo avuto 132 domande, per un totale di mutui concessi di 643 milioni e "rotti". Per i mutui di miglioramento fondiario abbiamo avuto, durata 20 anni, abbiamo avuto 59 domande per un totale di un miliardo e 641 milioni. Quindi sarà interessante anche vedere quali fasce della Regione hanno...a questi benefici per così trarne un po', diciamo, un indirizzo dell'attuale sviluppo per quel che concerne i prezzi, i mutui, l'accesso al credito di certe aziende agricole. Per quest'anno abbiamo fatto una piccola variazione solamente per quel che riguarda i prezzi di produzione e di dotazione, dove abbiamo aumentato una parte e ridotto dall'altra, perché le domande, da una parte e dall'altra...abbiamo visto che tendono da una parte a diminuire e ad aumentare dall'altra.
Quindi la legge sostanziale è come quella dell'anno scorso; come dico, mi riserverò di fare avere gli elenchi di tutti quelli che hanno accesso a questi mutui, in modo che si potrà valutare come è stato l'andamento dell'anno 1978.
Dolchi (P.C.I.) - Allora è aperta la discussione sul disegno di legge n. 51. C'è qualche collega che intende prendere la parola? Anche per questo provvedimento sono allegati i pareri favorevoli della Commissione Agricoltura e della Commissione Affari Generali e Finanze. Nessuno chiede la parola? Allora si può passare all'esame del disegno di legge, articolo per articolo. C'è qualcuno che chiede la parola?
Metto in approvazione l'articolo 1 del disegno di legge n. 51. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: ventisette
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Metto in approvazione la legge nel suo complesso, a scrutinio segreto.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trentuno
Maggioranza: sedici
Favorevoli: ventisei
Contrari: cinque
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 51.
Si propone, poiché penso che non ci sia particolare discussione, l'approvazione del disegno di legge n. 55 iscritto al punto n. 34 dell'ordine del giorno; dopodiché verranno chiusi i lavori di questa seduta pomeridiana. Il Consiglio è d'accordo?
