Oggetto del Consiglio n. 53 del 2 agosto 1951 - Verbale

OGGETTO N. 53/51 - ADEGUAMENTO IN AUMENTO A LIRE 12.500.000 DEL CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DELLA REGIONE PER LE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO".

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Agricoltura e Foreste, concernente la proposta dell'adeguamento in aumento da lire 6.500.000 (sei milioni cinquecento mila) a lire 12.500.000 (dodici milioni cinquecento mila) del contributo annuo a carico della Regione Valle d'Aosta per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso", relazione di lui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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L'art.10 del Decreto legislativo 5-8-1947 n. 871, relativo alla istituzione dell'Ente Parco Na-zionale Gran Paradiso, stabiliva che alle spese per la gestione dell'Ente stesso si provvedesse:

1) Con un contributo di Lire 9.500.000, da versarsi annualmente dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

2) Con un contributo di Lire 2.000.000, da versarsi annualmente dalla Regione Autonoma della Valle d' Aosta.

3) Con un contributo di Lire 2.000.000, da versarsi annualmente dalla Provincia di Torino.

L'Amministrazione del Parco Nazionale, allo scadere del primo semestre di attività, ebbe a far presente che, qualora non si fosse proceduto ad un adeguamento dei contributi di cui sopra, la vita del Parco sarebbe stata sicuramente compromessa, considerato che i primitivi contributi furono stabiliti in base ad un preventivo redatto nel 1945, mentre da allora ad oggi le spese per il personale erano quasi quadruplicate.

In accoglimento alla richiesta inoltrata dall'Ente P.N.G.P. i contributi di cui trattasi vennero adeguati con legge 10 novembre 1949 n. 866, nelle seguenti misure:

Contributo annuo a carico dello Stato

L.

20.000.000

Contributo annuo a carico della Provincia, di Torino

"

6.500.000

Contributo annuo a carico della Regione Autonoma della Valle di Aosta

"

6.500.000

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Totale

L.

33.000.000

Senonché, anche detto adeguamento si è rivelato insufficiente a coprire le spese ordinarie occorrenti per la gestione del P.N.G.P.

D'altra parte, qualora l'Ente non fosse messo in condizioni di poter affrontare tempestivamente almeno le spese di carattere obbligatorio, gravi ripercussioni ne potrebbero derivare sotto l'aspetto scientifico, anche nei riflessi internazionali, per la conseguente distruzione della fauna esistente e principalmente dello stambecco che, come è noto, rappresenta una specie in via di estinzione e che, solo sul Gran Paradiso, sopravvive allo stato naturale.

Pertanto, l' Ente ha promosso un nuovo provvedimento legislativo per l'ulteriore adeguamento in aumento a Lire 30.000.000 del contributo statale.

La necessità di far luogo a detta revisione in aumento dei contributi per la gestione del Parco è stata pure riconosciuta dalle Commissioni per l'agricoltura, foreste ed alimentazione dei due rami del Parlamento, le quali hanno approvato due ordini del giorno invitanti il Governo a prendere opportuni. accordi con l'Amministrazione Provinciale di Torino e con 1'Amministrazione regionale della Valle di Aosta al fine di apportare un ulteriore aumento ai contributi per la gestione del Parco.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste - A.S.F. - con nota 13 aprile 1951, n. 3061, diretta alla Provincia di Torino e alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, ha chiesto se i due Enti interessati siano disposti ad aumentare ed in quale misura i contributi annui di competenza per la gestione del Parco.

Sentita l'Amministrazione del Parco Naz., la Giunta regionale esprime parere favorevole acchè si faccia luogo all'aumento del contributo regionale da Lire 6.500.000 a Lire 12.500.000 annue.

Da informazioni assunte in via non ufficiale, risulta che la Deputazione Provinciale di Torino - aderendo alla precitata richiesta Ministeriale - ha deliberato di approvare l'aumento in analoga misura del contributo annuo a carico provinciale.

Si fa presente che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 92 del 28 luglio 1949, aveva concesso il benestare all'adeguamento in aumento a Lire 10.000.000 (dieci milioni) del contributo annuo a carico regionale per il Parco naz. del Gran Paradiso.

Quanto sopra premesso

ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta di cui in narrativa per l'adeguamento in aumento a Lire 12.500.000 del contributo annuo a carico dell'Amministrazione regionale per le spese di funzionamento dell'Ente Autonomo Parco Nazionale Gran Paradiso, subordinatamente però alla condizione che, in sede legislativa, sia contemporaneamente aumentato in eguale misura il contributo annuo a carico della Provincia di Torino;

richiamata la deliberazione consiliare n. 92 in data 28 luglio 1949;

si propone che il Consiglio

deliberi

1) di concedere benestare all'adeguamento in aumento da Lire 6.500.000 (seti milioni cinquecento mila) a Lire 12.500.000 (dodici milioni cinquecento mila) del contributo annuo a carico della Regione Valle d'Aosta per il finanziamento delle spese di gestione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, subordinatamente alla condizione esplicita che, in sede legislativa, sia contemporaneamente aumentato in egual misura, il contributo annuo a carico della Provincia di Torino;

2) di approvare, in via di massima, la relativa maggiore spesa annua di Lire sei milioni, da finanziarsi al seguente stanziamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1951 (da integrarsi mediante storno di Lire 2.500.000 da prelevarsi dall'articolo n. 88 "Spese per la vaccinazione antiaftosa obbligatoria al bestiame") ed ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari "Articolo 95 - Contributo di legge al Parco Nazionale Gran Paradiso".

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L'Assessore Geom. ARBANEY illustra brevemente la relazione sopra riportata, sottolineando l'opportunità che il Consiglio approvi l'adeguamento in aumento di lire 6.500.000 a lire 12.500.000 del contributo annuo a carico della Regione Valle di Aosta per il finanziamento della spesa di gestione dell'"Ente Parco Nazionale Gran Paradiso", subordinatamente alla condizione esplicita che, in sede legislativa, sia contemporaneamente aumentato in eguale misura il contributo annuo a carico della Provincia di Torino.

Precisa che lo Stato eleverà la quota annua statale a Lire venti milioni.

Richiama l'attenzione dei Signor Consiglieri sul fatto che nella zona di Valnontey, del Parco Nazionale del Gran Paradiso, sarà costruito l'orto botanico per flora alpina, in sostituzione dell'orto botanico "Chanousia", già esistente al valico del Piccolo San Bernardo e non più ricostruito in altra località dall'Ordine Mauriziano.

Il Consigliere Signor DAYNE' comunica al Consiglio che è, altresì, intenzione dell'Ente Parco Nazione del Gran Paradiso di istituire nel Parco stesso un centro di studi di biologia montana, iniziativa che indubbiamente avrebbe grande importanza.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, invita il Consiglio a procedere all'approvazione, per alzata di mano, della proposta di adeguamento in aumento da lire 6.500.000 a lire 12.500.000 del contributo annuo a carico della Regione per la spesa di gestione e di funzionamento dell'Ente "Parco Nazionale del Gran Paradiso".

IL CONSIGLIO

- richiamata la deliberazione consiliare n. 92 in data 28 febbraio 1949;

- ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera

1) di concedere benestare all'adeguamento in aumento da Lire 6.500.000 (sei milioni cinquecento mila) a Lire 12.500.000 (dodici milioni cinquecento mila) del contributo annuo a carico della Regione Valle d'Aosta per il finanziamento delle spese di gestione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, subordinatamente alla condizione esplicita che, in sede legislativa, sia contemporaneamente aumentato in egual misura, il contributo annuo a carico della Provincia di Torino.

2) di approvare, in via di massima, la relativa maggiore spesa annua di Lire sei milioni, da finanziarsi al seguente stanziamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1951 (da integrarsi mediante storno di Lire 2.500.000 da prelevarsi dall'articolo n. 88 "Spese per la vaccinazione antiaftosa obbligatoria al bestiame") ed ai corrispondente stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari "Articolo 95 - Contributo di legge al Parco Nazionale Gran Paradiso".

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