Oggetto del Consiglio n. 48 del 2 agosto 1951 - Verbale

OGGETTO N. 48/51 - APPROVAZIONE DELLE NUOVE NORME E DELLA NUOVA TABELLA DELLE INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE, CON EFFETTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1951, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1951, N. 489.

L'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione, con legge regionale, delle nuove norme e della nuova tabella delle indennità di missione al personale, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 1951, in applicazione della legge 29 giugno 1951, n. 489, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con legge n. 489 in data 29 giugno 1951 sono state approvate, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1951, nuove misure dei compensi e delle indennità per le missioni da effettuarsi, per ragioni di servizio, dal personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato e dagli altri Enti pubblici.

Dovendosi provvedere all'adeguamento delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione regionale in conformità alle norme della succitata legge (di cui si allega copia), tenendo conto della assimilazione dei gradi e delle categorie di personale con il personale statale.

SI PROPONE

che il Consiglio regionale deliberi:

di approvare, con legge regionale, le sottoriportate nuove norme e misure dei compensi e delle indennità, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1951, per il trattamento di missione al personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Disegno di legge regionale

REGIONE AUTONOMA

DELLA VALLE D'AOSTA

Legge (data) 1951 n.

Norme e misure dei compensi e delle indennità per il trattamento di missione al personale della Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ART. 1

Con effetti a decorrere dal primo gennaio 1951, agli impiegati e salariati dell'Amministrazione regionale, i quali, a' sensi dell'articolo 86 del Regolamento organico, siano comandati o autorizzati a recarsi, per ragioni di servizio, fuori della ordinaria residenza, in località distanti almeno 15 chilometri, sono corrisposti i compensi e le indennità di cui alla allegata tabella, per ogni 24 ore di assenza dalla sede nonché per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

ART. 2

Gli importi delle ritenute di legge, per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionali, sono assunti a carico della Amministrazione regionale.

ART. 3

Per le missioni e le trasferte di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora, nella misura di cui alle colonne 4 e 5 della allegata tabella.

ART. 4

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

ART. 5

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di otto chilometri.

ART. 6

Il giorno e l'ora dell'inizio della missione e del rientro in sede devono essere indicati, - a cura del Capo Divisione o del Capo servizio da cui il personale dipende -, nel provvedimento con cui essa è disposta.

ART. 7

Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 8.

ART. 8

Al personale comandato in missione o in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie dello Stato o servizi di linea:

- in prima classe per il personale dei primi quattro gradi della tabella allegata;

- in seconda classe per il personale del 5°, 6° e 7° grado della tabella allegata;

- in terza classe per il personale salariato.

Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non è dovuto alcun compenso chilometrico.

ART. 9

Oltre al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea è liquidata una somma pari al 10 (dieci) per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido.

ART. 10

Le missioni debbono essere preventivamente autorizzate per iscritto. Il personale deve farne richiesta servendosi degli appositi moduli.

ART. 11

Le richieste di liquidazione di somme per rimborsi di spese e per diarie di missione debbono essere redatte su apposito modulo.

ART. 12

Per il personale avventizio e incaricato le diarie sono corrisposte in base alla equiparazione dei gradi gerarchici, tenuto conto della natura e importanza delle mansioni nonché delle retribuzioni.

ART. 13

L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (cantonieri stradali, guardie forestali, ecc..) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.

Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri ed agli autisti, qualora non debbano pernottare fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto, previa produzione di note giustificative delle spese sostenute, che non possono, comunque, essere rimborsate in misura superiore all'ammontare dei compensi orari di cui alle colonne n. 4 e n. 5 della allegata tabella. (Vedi articolo 86 del nuovo Regolamento organico e l'art. 17 delle norme per le indennità di missione allegate al Regolamento medesimo).

ART. 14

Per quanto non previsto ai precedenti articoli, si applicano le disposizioni di legge vigenti per il trattamento di missione del personale civile delle Amministrazioni statali e degli Enti locali.

ART. 15

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì...................... (omissis)...................

Allegato A

Tabella per il trattamento di missione al personale dell'Amministrazione regionale

GRADO

QUALIFICHE

Diaria intera con pernottamento

Compenso orario per missione di durata inferiore alle ore 24 e superiore alle ore 5

Compenso per km. percorsi con mezzi propri

FF.SS.

Classe

Diurno

Notturno dalle 22 alle 5

Mezzi vari

A piedi

1

Segretario Generale

4.500

140

190

35

50

I

2

Vice Segretario Generale e Ispettore Comuni

4.200

131

175

35

50

I

3

Capi Div.ne di Gruppo A e Personale di grado 3° - Medico e Veterinario Reg.li

3.700

115

154

35

50

I

4

Capi Div.ne di Gruppo B - Vice Capi Div.ne di gruppo A - Capi servizio di Gruppo A - Primi segretari

3.400

105

140

35

50

I

5

Vice Capi Div.ne Gruppo B - Capi Serv. Gruppo B - Impiegati di Gruppo A

3.000

95

125

35

50

2

6

Personale di concetto di Gruppo B - Archivista Capo

2.800

87

116

35

50

2

7

Personale d'ordine

2.400

75

100

35

50

2

8

Salariati

2.000

62

83

35

50

3

L'Assessore alle Finanze, Ing. FRES1A, illustra brevemente il referto surriportato, rilevando la necessità che l'Amministrazione regionale approvi le nuove norme e la nuova tabella delle indennità di missione spettanti al personale, in conformità ed in applicazione delle norme stabilite per il personale statale con la legge dello Stato n. 489, in data 29- 6-1951.

Informa che la Giunta, riesaminando la questione dopo l'invio ai Signori Consiglieri dell'ordine del giorno dell'adunanza odierna e degli allegati-referti, é venuta nella determinazione di proporre al Consiglio, a parziale modificazione delle proposte formulate nell'allegato all'oggetto n. 5, le seguenti due varianti, sulle quali richiama la particolare attenzione dei Signori Consiglieri:

1) di stabilire dal 15 agosto 1951, e non dal 1° gennaio 1951, la data di decorrenza della nuova tabella e delle nuove norme per l'indennità di missione al personale dell'Amministrazione regionale;

2) di inserire il seguente nuovo 1° comma allo art. 14 della proposta di legge regionale concernente 1 'oggetto sopra indicato:

"Le liquidazioni delle indennità di missione debbono essere effettuate mensilmente, su presentazione delle apposite richieste di liquidazione da parte del personale: l'ammontare mensile delle indennità per missioni (escluse le spese di viaggio in ferrovia o con altri mezzi di trasporto), da corrispondersi al personale, non può, in ogni caso, superare l'ammontare dello stipendio netto mensile (quota pensionabile) spettante al personale".

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L'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, rileva che la speciale limitazione, di cui si propone la inserzione all'articolo 14 del disegno di legge, ha anche lo scopo di limitare - per quanto possibile - il numero delle trasferte del personale.

Il Consigliere Geom. G. NICCO esprime la sua sorpresa per il fatto che la Giunta trovi difficoltà ad estendere puramente e semplicemente a favore del personale dell'Amministrazione regionale, le nuove norme e la nuova tabella relative al trattamento economico di missione e di trasferimento approvate a favore dei dipendenti statali con legge 29-6-1951 n. 489.

Chiede sia precisato il motivo per il quale la Giunta intende che la decorrenza della nuova tabella e delle nuove norme per le indennità di missione al personale dell'Amministrazione regionale sia stabilita al 15 giugno 1951, anziché al 1° gennaio 1951.

Per quanto riguarda la seconda proposta formulata dalla Giunta, - concernente il divieto che l'ammontare mensile dell'indennità di missione da corrispondere al personale superi l'ammontare dello stipendio netto mensile, - ritiene che tale proposta non possa e non debba essere accolta dal Consiglio, in quanto, a parer suo, il personale comandato in missione ha diritto all'intero ammontare delle indennità per missioni, anche se dovesse superare l'ammontare dello stipendio netto mensile.

Tutt'al più, egli osserva, l'Amministrazione dovrebbe limitare ai dipendenti il numero delle missioni o comandare ad altri dipendenti il numero supplementare di missioni che possono occorrere per le necessità di un determinato servizio, poiché ben diversa è la questione del controllo da parte degli Amministratori o da parte dei capi servizio circa la necessità maggiore o minore di missioni del personale dipendente.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, rileva che il Consiglio, con la discussione sulle modificazioni proposte dalla Giunta, è già entrato di fatto nella discussione particolare del disegno di legge. Chiede se il Consiglio approvi che si proceda alla lettura ed all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Su invito del Presidente ff., Ing. Pasquali, il Consigliere Segretario Geom. VALLEISE procede alla lettura dei singoli articoli del disegno di legge sui quali segue discussione.

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Articolo 1. - Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, ricorda che in base alle proposte formulate dalla Giunta la data di decorrenza della nuova tabella e delle nuove norme dovrebbe essere stabilita al 15 agosto 1951, anziché al 1° gennaio 1951; rileva, quindi, che in tal senso dovrebbe esser modificato l'articolo 1.

Il Consigliere Sig. MARCHESE dichiara di non concordare sulla proposta formulata dalla Giunta, in quanto ritiene che nei confronti del personale dell'Amministrazione regionale, - in analogia a quanto è stato praticato dallo Stato a favore del personale statale, con la citata legge 29-6-1951, n. 489, - debbano essere praticati gli stessi diritti per indennità di missione e con la medesima decorrenza previsti per il personale statale.

L'Assessore al Turismo, Prof. DEFFEYES, illustra le ragioni che hanno indotto la Giunta a proporre al Consiglio di fissare al 15 agosto, anziché al 1° gennaio, la data di decorrenza delle nuove norme e della nuova tabella per le indennità di missione al personale dell'Amministrazione regionale.

In particolare, sottolinea che, sino ad oggi, le indennità di missione erano liquidate con criteri di larghezza e con arrotondamento del numero delle ore di missione, in considerazione del fatto che le misure delle indennità erano inadeguate e troppo esigue, e occorreva fare in modo che il personale regionale fosse rimborsato delle spese effettivamente sostenute.

Precisa che non sarebbe criterio di giustizia fra il personale autorizzare ora la revisione in aumento retroattiva, dal 1° gennaio 1951, in base alle nuove norme ed alla nuova tabella, delle indennità di missione già computate e liquidate al personale con criteri di larghezza per la ragione di cui sopra.

Il Consigliere Dr. DUJANY rileva che il personale, a' sensi dell'articolo 1, non ha diritto all'indennità di missione se effettua trasferte in località distanti meno di 15 km. dalla ordinaria residenza. Prospetta l'opportunità che tale distanza sia ridotta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che la proposta formulata dal Consigliere Dott. Dujany è stata già attentamente vagliata ed esaminata dalla Giunta, la quale è pervenuta ad una conclusione diversa da quella ora prospettata dal Consigliere Dott. Dujany.

Osserva che il Consigliere Geom. G. Nicco, che è stato assessore ai Lavori Pubblici, sa perfettamente come funzioni il meccanismo delle missioni, soprattutto nelle Divisioni Agricoltura e Foreste e Lavori Pubblici, dato il fervore delle iniziative di opere e di lavori in corso.

Praticamente, avviene - egli dichiara - che, mentre le trasferte e le missioni per il personale statale sono quasi una eccezione, le missioni e le trasferte per gli impiegati delle Divisioni Agricoltura - Foreste e Lavori Pubblici sono cose normali e quasi all'ordine del giorno.

Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'ammontare delle nuove indennità di trasferta, che rappresentano somme mensili assai rilevanti; ritiene debba essere tenuto anche presente che, in generale, il personale, per l'effettuazione delle missioni, usufruisce della ferrovia soltanto quando si reca nella Vallata centrale, mentre quando si reca nelle vallate laterali usufruisce di automezzi dell'Amministrazione.

Il Consigliere Dott. DUJANY rileva che la maggior parte delle missioni vengono effettuate dal personale dell'Amministrazione regionale durante le ore diurne e che, pertanto, le diarie spettanti al personale stesso sono generalmente ridotte, non essendo comprensive dell'indennità di pernottamento.

Il Consigliere Geom. NICCO Giulio sottolinea che l'ammontare dello stipendio netto mensile corrisponde alla quota pensionabile ed è abbastanza esiguo; ribadisce che ai dipendenti debbono essere liquidate le intere diarie loro spettanti per le missioni effettuate.

Ritiene che si debba limitare il numero delle missioni stretto necessario e che si debba controllare l'ora di partenza e di rientro in sede del personale, ma che si debba corrispondere allo stesso le indennità spettantigli per tutte le missioni che gli sono state comandate.

Per quanto concerne la data di decorrenza delle nuove misure delle indennità, insiste affinché, sia mantenuta la decorrenza dal 1° gennaio 1951.

L'Assessore al Turismo, Prof. DEFFEYES, richiamandosi alla proposta formulata dal Consigliere Dott. Dujany circa la corresponsione delle indennità per le missioni effettuate ad una distanza inferiore ai 15 km., ritiene che l'indennità di trasferta non debba essere corrisposta allorché le missioni siano effettuate ad una distanza inferiore ai 15 km.

Ritiene, altresì, che l'indennità di trasferta non debba essere corrisposta allorché le missioni vengono effettuate totalmente durante le ore d'ufficio.

Ritiene, invece, che l'indennità debba essere corrisposta ai dipendenti che effettuino missioni anche solo parzialmente fuori del normale orario di ufficio.

Quanto sopra ritiene giustificato in relazione al largo e normale uso di automezzi dell'Amministrazione e alla necessità di evitare sperequazioni trattamento economico fra le varie categorie di dipendenti.

Anche gli Assessori Geom. ARBANEY e Per. Ind. FOSSON, illustrano le ragioni che hanno indotto la Giunta a proporre le due limitazioni di cui si tratta.

Il Consigliere Dott. DUJANY, - tenute presenti le varie considerazioni fatte dai membri della Giunta in sede di esame del disegno di legge e, fra altro il fatto che l'Amministrazione regionale ha già largheggiato nel computo delle ore di trasferta ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, - propone che la decorrenza delle nuove norme e della nuova tabella sia fissata al 1° giugno 1951.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul fatto che l'indennità di missione non deve essere considerata come una indennità integrativa dello stipendio, quasi fosse un diritto acquisito dei dipendenti al fine del miglioramento del trattamento economico.

Ricorda che nell'adunanza del mattino, il Consiglio, sulla questione relativa al Regolamento organico dei servizi e del personale della Regione, ha insistito sulla necessità che siano salvaguardati i diritti e gli interessi del personale regionale.

Assicura che la Giunta, come per il passato, continuerà ad agire per tale fine, ma rileva che ovviamente, come già fatto osservare, l'indennità di missione non può essere confusa con la questione del Regolamento organico e del trattamento economico principale di tabella del personale.

Ritiene che la Giunta possa concordare sulla richiesta di stabilire al primo gennaio 1951 la data di decorrenza delle nuove norme e della nuova tabella delle indennità di missione, ma non ritiene che si debba concordare sulla richiesta di non porre alcun limite all'ammontare mensile delle indennità di missione da corrispondersi al personale, anche in considerazione della necessità di evitare sperequazioni di trattamento economico fra le varie categorie di personale.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, constata che la questione della data di decorrenza, praticamente, si può considerare superata con la dichiarazione testé fatta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, che la Giunta sarebbe disposta ad accettare la data del l° gennaio.

Il Consigliere Geom. G. NICCO, preso atto delle dichiarazioni del Presidente della Giunta e rimanendo stabilita al 1° gennaio 1951 la data di decorrenza delle nuove norme e della nuova tabella delle indennità di missione, dichiara di concordare sulla seconda proposta limitativa della Giunta, e di approvare che l'ammontare mensile delle indennità per missioni non possa in ogni caso superare l'ammontare dello stipendio netto mensile, rimanendo però stabilito che nessun dipendente possa essere comandato ad effettuare missioni nel mese in corso quando l'ammontare delle indennità dovutegli abbiano già raggiunto il limite massimo stabilito, e cioè l'importo dello stipendio netto mensile.

Rileva, a questo proposito, l'opportunità che siano impartite disposizioni ai Capi divisione ed ai Capi servizio circa la limitazione del numero delle missioni e per il rigoroso controllo e la migliore ripartizione delle missioni fra il personale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che quanto fatto presente dal Consigliere Geom. G. Nicco può essere accettato come raccomandazione.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, concludendo la discussione, osserva che, in sostanza, i Signori Consiglieri concordano sull'approvazione dell'art. l del testo soprariportato del disegno di legge con la data di decorrenza fissata al 1° gennaio 1951.

Pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo n. 1 nel suo testo originario.

Si dà atto che il Consigliere Sig. MATHAMEL dichiara di astenersi dalla votazione e che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Consiglio, a maggioranza di voti (Consiglieri astenuti n. uno: Mathamel Giovanni; - Consiglieri contrari n. tre: Ing. Fresia, Col. Ferrein e Sig. Dayné: - tutti gli altri favorevoli) approva il testo dell'articolo 1 del disegno di legge.

Articoli 2, 3, 4 e 5. - Sono approvati all'unanimità dal Consiglio, senza discussione.

Articolo 6 - Si dà atto che il testo di detto articolo viene approvato all'unanimità, dopo breve discussione.

Articolo 7 - Il Consiglio, unanime, approva il testo dell'articolo 7.

Articolo 8 - Il Consigliere Col. FERREIN propone che per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strada, sia corrisposta ai dipendenti una indennità ragguagliata al numero delle ore impiegate per effettuare il percorso stesso, anziché l'indennità proposta in Lire 50 per chilometro.

Si dà atto che, dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente ff., Ing. PASQUALI, ed i Consiglieri Sig. MARCHESE, Col. FERREIN e Geom. G. NICCO, il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'articolo 5 nel testo proposto, senza modificazioni.

Articolo 9 - E' approvato all'unanimità dal Consiglio senza discussione.

Articolo 10 e 11 - Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti, approva gli articoli 10 ed 11 dopo breve discussione per chiarimenti chiesti dal Consigliere Geom. G. NICCO e dall'Assessore Dr. BERTHET.

Articolo 12 - E' approvato all'unanimità dal Consiglio, senza discussione.

Articolo 13 - Il Consigliere Geom. G. NICCO ritiene che, in luogo di richiedere la presentazione delle note giustificative delle spese sostenute, sia più pratico stabilire un importo base fisso di vitto da corrispondere al personale di cui all'articolo 13, anche perché non è agevole per il personale stesso ottenere dalle locande, specie nei paesi di campagna o di montagna, le note scritte delle spese per vitto.

L'Assessore al Turismo, Prof. DEFFEYES ed il Consigliere Dott. DUJANY ricordano che, in precedente adunanza di Consiglio, in sede di discussione del Regolamento organico dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale, si era concordato che era sufficiente la presentazione di una nota elencativa delle spese, compilata dal dipendente interessato e vistata dall'Assessore competente.

Partecipano, altresì, alla discussione il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ed il Presidente ff., Ing. PASQUALI, il quale precisa che la dizione "nota giustificativa" non va interpretata nel senso di una regolare fattura.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva l'articolo 13, senza modificazioni.

Articolo 14 - Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, comunica che, in relazione alla proposta formulata in precedenza dalla Giunta regionale e già discussa, l'articolo 14 dovrebbe essere completato con l'aggiunta del seguente comma: "Le liquidazioni delle indennità di missione debbono essere effettuate mensilmente, su presentazione delle apposite richieste di liquidazione da parte del personale; l'ammontare mensile delle indennità per missioni (escluse le spese di viaggio in ferrovia o con altri mezzi di trasporto), da corrispondere al personale, non può, in ogni caso, superare l'ammontare dello stipendio netto mensile (quota pensionabile) spettante al personale".

Chiede se qualche Consigliere intenda formulare ulteriori osservazioni in merito.

Il Consigliere Col. FERREIN ribadisce il concetto che il Consigliere Geom. G. NICCO ha sostenuto in precedenza, secondo il quale dovrebbero essere corrisposte integralmente le indennità per tutte le missioni effettuate, anche se il loro ammontare mensile dovesse superare l'importo dello stipendio netto mensile.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che tale collima è stato già ampiamente discusso in precedenza dal Consiglio che aveva già concordato sulla proposta formulata dalla Giunta.

Il Consigliere Geom. G. NICCO fa presente che il Consiglio aveva anche accettato la raccomandazione, da lui formulata, secondo la quale in nessun caso un dipendente possa essere comandato ad effettuare missioni quando l'ammontare mensile delle indennità dovutegli abbia raggiunto il limite mensile massimo stabilito, e cioè l'importo dello stipendio netto mensile.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente ff., Ing. PASQUALI, gli Assessori Prof. DEFFEYES ed Ing. FRESIA, nonchè i Consiglieri Sig. VUILLERMOZ, Col. FERREIN e Dott. DUJANY, il Consiglio, unanime, approva l'articolo 14, nel testo sottoriportato e con la raccomandazione formulata dal Consigliere Geom. Giulio Nicco:

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"Le liquidazioni delle indennità di missione debbono essere effettuate mensilmente, su presentazione delle apposite richieste di liquidazione da parte del personale; l'ammontare mensile delle indennità per missioni (escluse le spese di viaggio in ferrovia o con altri mezzi di trasporto), da corrispondersi al personale, non può, in ogni caso, superare l'ammontare dello stipendio netto mensile (quota pensionabile) spettante al personale.

Per quanto non previsto ai precedenti articoli, si applicano le disposizioni di legge vigenti per il trattamento di missione del personale civile delle Amministrazioni statali e degli Enti locali".

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Articolo 15 - Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva il testo di tale articolo, senza discussione.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, invita quindi il Consiglio ad approvare nel suo complesso il testo delle norme e delle misure delle indennità per n trattamento di missione al personale dell'Amministrazione regionale, con le aggiunte e le modifiche di cui alle premesse, approvate in sede di discussione.

IL CONSIGLIO

- veduta la legge 29 giugno 1951. n. 489, relativa al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e degli Enti pubblici locali;

- ritenuto doversi provvedere all'adeguamento delle indennità di missione per il personale della Amministrazione regionale, in conformità norme della succitata legge dello Stato;

- tenuto conto della assimilazione dei gradi e delle categorie di personale regionale con il personale statale:

- ad unanimità di voti;

- veduti gli articoli 31 e 2 lettera a) dello Statuto speciale della Regione;

Delibera

di approvare la emanazione - a' sensi dei succitati articoli dello Statuto regionale della seguente legge regionale, concernente le nuove norme e la nuova tabella delle indennità di missione al personale dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1951, in relazione, alla legge dello Stato in data 29 giugno 1951, n. 489.

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE (N. 2)

REGIONE AUTONOMA

DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE N. ........... IN DATA .............1951

NORME E MISURE DEI COMPENSI E DELLE INDENN1TA PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1951

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge

Art. 1

Con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1951, agli impiegati e salariati dell'Amministrazione regionale, i quali, a' sensi dell'articolo 86 del Regolamento organico, siano comandati o autorizzati a recarsi, per ragioni di servizio, fuori della ordinaria residenza, in località distanti almeno 15 chilometri, sono corrisposti i compensi e le indennità di cui alla allegata tabella, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Art. 2

Gli importi delle ritenute di legge, per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionali, sono assunti a carico della Amministrazione regionale.

Art. 3

Per le missioni e le trasferte di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora, nella misura di cui alle colonne 4 e 5 dell'allegata tabella.

Art. 4

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

Art. 5

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di otto chilometri.

Art. 6

Il giorno e l'ora dell'inizio della missione e del rientro in sede devono essere indicati, - a cura del Capo Divisione o del Capo servizio da cui il personale dipende -, nel provvedimento con cui essa è disposta.

Art. 7

Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 8.

Art. 8

Al personale comandato in missione o in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie dello Stato o servizi di linea:

- in prima classe per il personale dei primi quattro gradi della tabella allegata;

- in seconda classe per il personale del 5°, 6° e 7° grado della tabella allegata;

- in terza classe per il personale salariato.

Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non dovuto alcun compenso chilometrico.

ART. 9

Oltre al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea è liquidata una somma pari al 10 (dieci) per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido.

ART. 10

Le missioni debbono essere preventivamente autorizzate per iscritto. Il personale deve farne richiesta, servendosi degli appositi moduli.

ART. 11

Le richieste di liquidazione di somme per rimborsi di spese e per diarie di missione debbono essere redatte su apposito modulo.

ART. 12

Per il personale avventizio e incaricato le diarie sono corrisposte in base alla equiparazione dei gradi gerarchici, tenuto conto della natura e importanza delle mansioni nonché delle retribuzioni.

ART. 13

L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (cantonieri stradali, guardie forestali, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.

Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, capi cantonieri ed agli autisti, qualora non debbano pernottare fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto, previa produzione di note giustificative delle spese sostenute che non possono, comunque, essere rimborsate in misura superiore all'ammontare dei compensi orari cui alle colonne n. 4 e n. 5 della allegata tabella (Vedi articolo 86 del nuovo Regolamento organico e l'art. 17 delle norme per le indennità di missione allegate al Regolamento medesimo).

ART. 14

Le liquidazioni delle indennità di missione debbono essere effettuate mensilmente, su presentazione delle apposite richieste di liquidazione da parte del personale; l'ammontare mensile delle indennità per missioni (escluse le spese di viaggio in ferrovia o con altri mezzi di trasporto), da corrispondersi al personale, non può, in ogni caso, superare l'ammontare dello stipendio netto mensile (quota pensionabile) spettante al personale.

Per quanto non previsto ai precedenti articoli si applicano le disposizioni di legge vigenti per il trattamento di missione del personale civile delle Amministrazioni statali e degli Enti locali.

ART. 15

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì...................(omissis)...................

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Allegato A

Tabella per il trattamento di missione al personale dell'Amministrazione regionale

GRADO

QUALIFICHE

Diaria intera con pernottamento

Compenso orario per missione di durata inferiore alle ore 24 e superiore alle ore 5

Compenso per km. percorsi con mezzi propri

FF.SS.

Classe

Diurno

Notturno dalle 22 alle 5

Mezzi vari

A piedi

Notturno:

dalle 22 alle 5

1

Segretario Generale

4.500

140

190

35

50

I

2

Vice Segretario Generale e Ispettore Comuni

4.200

131

175

35

50

I

3

Capi Div.ne di Gruppo A e Personale di grado 3° - Medico e Veterinario Reg.li

3.700

115

154

35

50

I

4

Capi Div.ne di Gruppo B - Vice Capi Div.ne di gruppo A - Capi servizio di Gruppo A - Primi segretari

3.400

105

140

35

50

I

5

Vice Capi Div.ne Gruppo B - Capi Serv. Gruppo B - Impiegati di Gruppo A

3.000

95

125

35

50

2

6

Personale di concetto di Gruppo B - Archivista Capo

2.800

87

116

35

50

2

7

Personale d'ordine

2.400

75

100

35

50

2

8

Salariati

2.000

62

83

35

50

3

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