Oggetto del Consiglio n. 47 del 2 agosto 1951 - Verbale
OGGETTO N. 47/51 - CASA DA GIOCO DI ST-VINCENT - STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO AGGIUNTIVO E MODICATIVO DEL CAPITOLATO D'ONERI IN VIGORE PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO. - CONCORSO DELLA REGIONE NELLE PERDITE E NEI RISCHI PER ASSEGNI FALSI ED INSOLUTI ACCETTATI DALLA SOCIETÀ' SITAV NEL PERIODO DAL 1-12-1949 AL 31-12-1950. - CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER MANIFESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI PER L'ANNO 1950. - DELEGA ALLA GIUNTA.
Si dà atto che il Consiglio continua ad esaminare e a discutere - in seduta segreta - le proposte della Giunta concernenti l'oggetto: "Casa da Gioco di St. Vincent - Stipulazione di un nuovo contratto aggiuntivo e modificativo del capitolato d'oneri in vigore per la gestione della Casa da Gioco - Concorso della Regione nelle perdite e nei rischi per assegni falsi ed insoluti accettati dalla Società S.I.T.A.V. nel periodo dal 1 dicembre 1949 al 31 dicembre 1950 - Concorso della Regione nelle spese per manifestazioni extra-contrattuali per l'anno 1950 - Delega della Giunta ".
Il Segretario del Consiglio, Geom. VALLEISE, continua la lettura delle proposte di cui all'allegato A - parte finale - per il nuovo contratto aggiuntivo (dopo l'art. 21).
Segue discussione in merito alla necessità di risolvere il problema concernente l'affitto o la costruzione di nuovi locali per la Casa da Gioco, allo scopo di ovviare a vari inconvenienti derivanti dalla insufficienza degli attuali locali.
Alla discussione prendono parte i Consiglieri Dr. DUJANY, Geom. G. NICCO e l'Assessore Per. Ind. FOSSON, il quale ultimo riferisce in merito agli intendimenti della Giunta per quanto concerne la soluzione del problema dei locali di cui si tratta.
Il Consigliere Signora RONC-DESAYMONET, riferendosi agli oneri assunti dalla Società SITAV per manifestazioni culturali e per l'erogazione di fondi da devolversi per scopi di pubblica utilità e di pubblica beneficenza, dichiara di aderire al principio che tende a moralizzare la gestione del Casinò mediante la destinazione di somme anche a scopi culturali e di beneficenza. Raccomanda che le elargizioni di somme di cui si tratta giungano effettivamente allo scopo prefisso.
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Articolo 14 - Il Consiglio continua l'esame dell'art. 14.
Si dà atto che viene ammesso nell'aula consiliare, per chiarimenti e notizie di carattere tecnico, il Sig. Col. Francesco Gastaldi, Commissario regionale presso la Casa da Gioco di St. Vincent.
Il Col. Gastaldi fornisce chiarimenti e notizie precisando, fra altro, il significato dei termini "personale tecnico" e "personale amministrativo" presso le Case da Gioco, in relazione al disposto di cui al 1° comma dell'art. 14.
Chiarisce, inoltre, i precedenti e le ragioni della disposizione di cui 5° comma dell'art. 14.
Si dà atto che il Col. Gastaldi lascia la sala delle adunanze.
Segue discussione in merito all'opportunità dell'aggiunta di un nuovo comma, dopo il 5° comma dell'art. 14. Alla discussione prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Prof. DEFFEYES ed il Consigliere Geom. G. NICCO.
Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'aggiunta del seguente nuovo comma, dopo il 5° comma dell'art. 14 della proposta di contratto aggiuntivo:
"Qualora non si riscontrino fra il personale già impiegato Casa da Gioco elementi idonei, dovrà essere aperto, a cura della SITAV, un corso per croupiers, al quale saranno ammessi giovani valdostani non impiegati nella casa da Gioco, secondo modalità da stabilirsi in accordo con la Regione ".
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, riassume la discussione e le aggiunte e modifiche apportate dal Consiglio alla proposta di nuovo contratto aggiuntivo ed invita il Consiglio ad approvare il testo del nuovo contratto aggiuntivo risultante dalla proposta con le aggiunte e modifiche approvate.
IL CONSIGLIO
richiamata la propria deliberazione n. 29, in data 11 aprile 1949;
preso atto delle trattative intercorse con la Società S.I.T.A.V., di St. Vincent, in ordine alla stipulazione di un nuovo contratto aggiuntivo e modificativo del capitolato d'oneri per l'esercizio della Casa da Gioco di St. Vincent;
ritenuta la necessità della sollecita soluzione del problema relativo alla costruzione dei nuovi ed idonei locali per la Casa da Gioco di St. Vincent e con raccomandazione alla Giunta di studiare e di proporre al Consiglio regionale l'adozione di provvedimenti intesi a risolvere tale problema, mediante la costruzione di un apposito stabile;
ad unanimità di voti;
Delibera
1) - di approvare la stipulazione con la Società S.I.T.A.V., con effetti a decorrere dal 1° aprile 1951, di un nuovo contratto aggiuntivo e modificativo del capitolato d'oneri in vigore per la gestione della Casa da Gioco di St. Vincent in base alle condizioni e modalità di cui al sottoriportato schema di convenzione già concordato con la Società S.I.T.A.V. e inserito quale allegato A alla presente deliberazione, con delega alla Giunta di provvedere al conguaglio delle somme con la Società S.I.T.A.V. a decorrere dal 1° aprile 1951 in applicazione delle nuove condizioni di cui si tratta;
2) - di determinare in Lire 21.500.000 il concorso della Regione nelle spese per manifestazioni di carattere extra-contrattuali effettuate dalla S.I.T.A.V. nell'anno 1950 e di liquidare alla Società S.I.T.A.V., a saldo, l'ulteriore somma di Lire 11.500.000 (in aggiunta alle anticipazioni già corrisposte in complessive Lire 20.000.000), con imputazione della spesa all'articolo 179 lettera B del bilancio corrente esercizio finanziario ("Contributo della Regione nelle spese per manifestazioni culturali, artistico-letterarie e Sportive a St. Vincent"), che presenta sufficiente disponibilità;
3) - di corrispondere e di liquidare alla Società S.I.T.A.V., di St. Vincent, la somma di lire 5.000.000 (cinque milioni) a titolo di compartecipazione della Regione nel rischio e nelle perdite per assegni falsi od insoluti accettati negli Stabilimenti di St. Vincent durante il periodo dal 1° dicembre 1949 al 31 dicembre 1950, con imputazione della spesa all'apposito fondo conservato fra i Residui passivi "Concorso della Regione nel rischio per gli assegni falsi o insoluti accettati negli Stabilimenti speciali di St. Vincent (Residuo passivo n. 59)", che presenta la necessaria disponibilità.
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CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI ST. VINCENT. - PROPOSTA DI NUOVO CONTRATTO AGGIUNTIVO A PARZIALE MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO PRINCIPALE.
Gli articoli 1, 2, 5, 8, 16, 19, 20 e 22 del Capitolato principale alletto al contratto n. 786 in data 1° giugno 1946 rimangono invariati.
Ai rimanenti articoli sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte, di cui hanno carattere provvisorio e temporaneo quelle del nuovo articolo 3 ed hanno, invece, carattere continuativo e permanente (per tutta la durata della concessione decennale per l'esercizio della Casa da Gioco) quelle dei rimanenti articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 21.
Articolo 3 - L'Articolo 3 del capitolato principale succitato è temporaneamente sostituito dal seguente nuovo articolo 3 per il periodo di durata del presente contratto aggiuntivo fissato nel BIENNIO DAL 1° APRILE 1951 AL 31 MARZO 1953, tacitamente prorogabile, di anno in anno, fino al 31 marzo 1955, salvo disdetta da parte della Regione, da darsi entro il 28 febbraio 1953 ed entro il 28 febbraio 1954.
Resta inteso che, per effetto della semplice comunicazione di disdetta, da parte dell'Amministrazione regionale, cesserà l'efficacia del presente contratto aggiuntivo disdettato e riprenderà applicazione il primo contratto principale n. 786, in data 1° giugno 1946, con le modificazioni di carattere permanente apportate al Capitolato dal presente contratto aggiuntivo.
Per il periodo dal 1° aprile 1951 al 31 marzo 1953, e per i periodi di eventuali successive proroghe tacite annuali, la Società S1TAV, concessionaria, corrisponderà alla Regione Autonoma, concedente, una tassa di concessione in misura corrispondente al 76% (settantasei per cento) degli introiti lordi di gioco e dei proventi degli ingressi alla Casa e nelle sale da gioco, fino alla concorrenza di due miliardi di incasso lordo annuo.
Dopo il conseguimento dell'incasso lordo annuo di Lire un miliardo la Regione corrisponderà alla Società concessionaria SITAV un premio di incremento progressivo (a titolo di rimborso forfetario di spese), da conteggiarsi su ogni unità di cento milioni, nelle seguenti misure:
a) per incassi da Lire un miliardo e una lira a Lire un miliardo cento milioni, somma premio: Lire tre milioni;
b) per gli incassi da Lire un miliardo cento milioni e una lira a Lire un miliardo duecento milioni, somma premio: Lire sei milioni;
c) per gli incassi da Lire un miliardo duecento milioni e una lira a Lire un miliardo trecento milioni, somma premio: Lire nove milioni;
d) per gli incassi da Lire un miliardo trecento milioni e una lira a Lire un miliardo quattrocento milioni, somma premio: Lire quattordici milioni;
e) per gli incassi da Lire un miliardo quattrocento milioni e una lira a Lire un miliardo cinquecento milioni, somma premio: Lire diciannove milioni;
f) per gli incassi superiori a Lire un miliardo cinquecento milioni, somma premio: Lire ventuno milioni per ogni unità di cento milioni e sino a Lire due miliardi.
Oltre i due miliardi di incassi lordi si applicherà la tassa di concessione (fissa) del 70% (settanta per cento), senza concessione di premi di incremento.
I premi di incremento suddetti si corrisponderanno ad avvenuto raggiungimento dell'unità di cento milioni. Sulla frazione di cento milioni di introiti il premio di incremento progressivo sarà concesso in misura proporzionalmente ridotta in rapporto all'entità percentuale della frazione stessa.
Ogni eventuale tributo sui premi di incremento farà carico alla Società concessionaria SITAV.
Qualora allo scadere del presente contratto aggiuntivo non siano stati conclusi altri accordi, la Società SITAV riprenderà a corrispondere alla regione Autonoma la tassa di concessione in base alle misure previste dall'art. 8 del contratto n. 786, in data 1° giugno 1946, fino alla eventuale definizione di nuove condizioni.
Le eventuali perdite di cassa saranno a totale carico della Società concessionaria.
La Società SITAV si impegna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 19 del capitolato in vigore, a tenere aperta la Casa da Gioco per l'intero periodo di durata del presente contratto aggiuntivo ed a farvi funzionare i giochi per l'intero periodo stesso.
Allo scopo di incoraggiare la SITAV a sovvenzionare largamente i clienti anticipando agli stessi i contanti indispensabili per l'incremento dei giochi, la Regione Autonoma concorrerà al rischio ed alle perdite annue per eventuali insoluti nella misura forfetaria annua dell'uno e cinquanta per cento (1,50%) sul complesso degli assegni in conto corrente e su parte degli assegni circolari accettati al cambio e fino ad un massimo di un miliardo e cinquecento milioni di Lire di assegni accettati all'anno; gli assegni circolari saranno ammessi nel computo sino alla misura annua massima di un terzo degli assegni accettati e da ammettersi al computo agli effetti del contributo della Regione.
Saranno esclusi dal computo agli effetti del contributo della Regione Autonoma gli assegni circolari eccedenti la misura di cui al precedente comma, altri eventuali titoli di credito sicuri, (vaglia postali, telegrafici, ecc.) nonché gli assegni su conti correnti intestati agli azionisti, procuratori, sindaci ed altri funzionari od impiegati della SITAV nonché gli assegni avallati dai predetti.
Resta confermata la non partecipazione della Regione ai rischi o ai danni per perdite di cassa derivanti da qualsiasi causa, compresa la immissione e l'accettazione di gettoni falsi.
Per consentire il rigoroso controllo dell'ammontare dei titoli di credito accettati, la SITAV istituirà e terrà giornalmente al corrente un apposito registro, secondo modalità che saranno stabilite dal Commissario della Regione presso la Casa da Gioco, responsabile del controllo stesso; in tale registro dovranno essere iscritte e tenute in particolare rilievo le cifre parziali e progressive degli insoluti.
La Regione contribuirà alle spese per iniziative e per manifestazioni extra contrattuali di interesse culturale, artistico, letterario, turistico e sportivo, di importanza nazionale ed internazionale, nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese effettive ammesse, fino ad un massimo corrispondente al 4% (quattro per cento) degli introiti netti spettanti alla Regione per tassa di concessione, detratti gli eventuali premi di incremento progressivo.
Tale contributo-concorso verrà corrisposto per le sole manifestazioni extra contrattuali comprese nel programma preventivo da compilarsi ogni anno a cura della SITAV e da approvarsi preventivamente dalla Giunta regionale, sempre che il programma stesso sia stato integralmente eseguito.
E' ammessa, previ accordi con la Regione Autonoma, la sostituzione di qualche manifestazione del programma iniziale con altra e altre di maggior interesse comune.
In caso di manifestazioni extra contrattuali da aggiungere al programma iniziale, l'eventuale contributo-concorso della Regione Autonoma verrà concesso dalla Giunta regionale alle condizioni precedenti.
Delle Commissioni organizzatrici delle singole manifestazioni farà parte, oltre al Commissario della Regione, un altro rappresentante della Regione Autonoma da designarsi dalla Giunta regionale.
Tanto il Commissario della Regione quanto l'altro rappresentante della Regione avranno facoltà di esigere tutte le notizie e le documentazioni che riterranno opportune in merito alle modalità organizzative ed alle spese delle manifestazioni stesse.
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Le modificazioni di cui sopra, approvate dal Consiglio regionale allo scopo di mettere la SITAV nelle migliori condizioni di esplicare il massimo sforzo per l'incremento dei giochi, nel reciproco interesse, vengono concesse a condizione espressa che la SITAV accetti - come col presente atto accetta - le seguenti modifiche ai sottoindicati articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18 e 21 del capitolato, modifiche che si intendono di carattere continuativo per tutta la durata della concessione decennale e non limitate al periodo di applicazione del precedente nuovo articolo 3.
Articolo 4 - E' aggiunto il seguente nuovo quarto comma:
"Qualsiasi variazione ai prezzi di ingresso al Casinò (sale da gioco e taverna), anche se giustificate da finalità assistenziali, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione".
Articolo 6 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 6:
"La Società S1TAV viene esonerata dall'obbligo del versamento anticipato della somma di Lire venti milioni, a condizione che la Società stessa rilasci garanzia per analoga somma sotto forma di fideiussione bancaria e versi alla Regione la somma di Lire un milione all'anno a titolo di corrispettivo per mancati interessi sull'anticipo.
Il versamento della somma di Lire un milione di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno".
Articolo 7 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 7:
"Il versamento dell'ammontare della tassa di concessione va effettuato alla Tesoreria dell'Amministrazione della Regione (Cassa di Risparmio di Torino - Succursale di Aosta).
Nei casi di ritardato pagamento la Società concessionaria sarà soggetta al pagamento di una sopratassa dell'1% dell'importo non pagato per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
La Società concessionaria è costituita in mora non appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 4, senza bisogno di ulteriore avviso.
Trascorso il termine di giorni quindici senza che sia stato provveduto al versamento dell'importo della tassa di concessione, la Regione ha diritto di considerare revocata la concessione, mediante notifica alla Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno".
Articolo 9 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 9:
"Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Società concessionaria".
Articolo 10 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 10:
"La Società concessionaria dovrà assicurare, con il più severo controllo, la regolarità dei giochi e degli incassi relativi, mantenendo fra l'altro un servizio continuativo di controllori d'amministrazione, assunti previo nulla osta della Amministrazione regionale.
La Regione si riserva il diritto di esercitare, con personale proprio e con interventi saltuari e continuativi, qualsiasi forma di controllo sull'andamento della gestione dei giochi e sul modo con cui viene condotta la Casa da Gioco nelle sue molteplici attività (giuochi, manifestazioni varie, servizi, ingressi, taverna, spettacoli, ecc., ecc.); tale controllo sarà limitato alle forre di attività di immediato e diretto interesse economico e morale della Regione, facendo astrazione dalle attività di stretto interesse interno della SITAV.
Nessun tavolo può essere aperto o chiuso al gioco senza l'intervento di almeno un incaricato dell'Amministrazione regionale.
Qualora lo ritenga necessario e a suo insindacabile avviso, l'Amministrazione regionale può esigere da parte della Società concessionaria l'immediato licenziamento e la sostituzione di personale addetto alla Casa da Gioco".
Articolo 11 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 11:
"La risoluzione o la revoca della concessione per colpa della Società concessionaria darà luogo all'incameramento dell'anticipo di Lire venti milioni o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria".
Articolo 12 - All'articolo 12 è aggiunto il seguente nuovo secondo comma:
"La SITAV si impegna a non finanziare in alcun modo, direttamente o indirettamente, giornali, associazioni, partiti e movimenti politici nè le sezioni locali dei partiti e dei movimenti politici".
Articolo 13 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 13:
"La Società è tenuta a gestire con lusso e serietà la sede delle sale da gioco e i locali tutti del Casinò, provvedendo a mantenere in costante perfetta efficienza tutte le attrezzature necessarie per assicurare l'accogliente signorilità degli ambienti (ventilazione, impianti di aria condizionata, riscaldamento - chiusura ermetica delle finestre - manutenzione dell'arredamento, ecc.).
Anche il personale addetto ai servizi di sala e generali (valletti, portieri, ecc.) dovrà essere numericamente e qualitativamente rispondente alle esigenze dei locali di lusso.
Spetta all'Amministrazione regionale stabilire, con criterio discrezionale, la precisa osservanza di questi importanti obblighi".
Articolo 14 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 14:
"Il personale della Casa da Gioco, sarà di regola, di nazionalità italiana e, a parità di condizioni e di requisiti, dovrà essere assunto tra elementi valdostani, salvo per quanto concerne il personale di speciale fiducia, per il quale la Società dovrà segnalare prima dell'assunzione le generalità complete ed i motivi che inducono alla scelta.
L'assunzione del personale suddetto dovrà essere subordinata. al nulla osta dell'Amministrazione regionale. Rientrano nei vincoli di cui sopra anche gli elementi che la S1TAV intendesse assumere sotto forme non ufficiali ma con palesi caratteri di dipendenza dalla Società.
La SITAV dovrà, procedere all'assicurazione, a norma di legge, del proprio personale.
Per quanto riguarda il personale di gioco delle categorie meno elevate (croupiers e changeurs), la SITAV si impegna a dare la precedenza agli elementi riconosciuti idonei negli esami del secondo corso allievi croupiers valdostani. La scelta sarà fatta in base alle graduatorie finali. I nuovi assunti compiranno il normale periodo di tirocinio per 1a definitiva qualifica formale, secondo la prassi seguita nelle altre Case da Gioco.
Per le assunzioni di personale tecnico che si dimostreranno necessarie o possibili dopo assorbiti tutti gli allievi idonei del secondo corso croupiers valdostani, la SITAV provvederà a promuovere, previo tirocinio ed esame e previo accordo con la Regione, gli elementi già impiegati nella Casa da Gioco e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato d'oneri.
Qualora non si riscontrino fra il personale già impiegato nella Casa da Gioco elementi idonei, dovrà essere aperto, a cura della SITAV, un corso per croupiers, al quale saranno ammessi giovani valdostani non impiegati nella Casa da Gioco, secondo modalità da stabilirsi di accordo con la Regione.
La SITAV si impegna a non assumere ed eventualmente licenziare, su richiesta della Amministrazione regionale, il personale che non goda dei diritti civili e politici e che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità o di decadenza agli effetti del pubblico impiego.
Per quanto si riferisce alle forniture, appalti, prestazioni e progetti, dovranno essere preferiti gli elementi, i fornitori e le ditte aventi sede e domicilio in Valle d'Aosta da almeno cinque anni. In caso di necessità di ricorrere ad elementi, ditte o fornitori aventi sede e domicilio fuori Valle, la SITAV dovrà riferirne, volta per volta, tempestivamente al Commissario della Regione, comprovando le cause ed i motivi che impongono l'eccezione alle disposizioni di cui sopra.
La Società risponderà, ai sensi di legge, di tutto il personale addetto alla Casa da Gioco".
Articolo 15 - Il primo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente nuovo primo comma:
"Qualora la Società sospenda per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati, la gestione dei giochi d'azzardo, potrà incorrere nella decadenza della concessione e dell'incameramento dei venti milioni di anticipo o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria".
Articolo 17 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 17:
"La Società concessionaria provvederà ad effettuare in Valle d'Aosta, a proprie spese, durante il periodo della gestione, spettacoli di arte varia, galà, trattenimenti musicali, manifestazioni culturali e sportive per un minimo di centocinquanta giorni all'anno.
I programmi di massima dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, la quale accerterà la loro rispondenza alle finalità perseguite dal presente contratto".
Articolo 18 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 18:
"La Società SITAV verserà annualmente alla Regione, - oltre alla tassa di concessione e oltre agli altri contributi la somma di Lire otto milioni da devolversi, con criterio discrezionale e a cura della Regione, per il finanziamento di borse di studio, di opere assistenziali, culturali e sportive, per il finanziamento delle spese di manutenzione e di gestione del Laboratorio di Fisica Nucleare della Testa Grigia (Breuil) e per concessione di contributi straordinari all'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso per iniziative tendenti a valorizzare il Parco Nazionale stesso".
Le modalità di erogazione delle succitate somme verranno stabilite dalla Giunta regionale: per il primo anno di gestione le succitate somme saranno versate entro venti giorni dalla firma del presente contratto aggiuntivo; per gli anni successivi il versamento sarà effettuato nel primo semestre.
Articolo 21 - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 21:
"Per l'ingresso nelle sale da gioco dovrà essere rilasciata una speciale tessera dalla Società concessionaria; la quale avrà facoltà di ritirarla o di negarla, a suo insindacabile giudizio o su richiesta del Commissario della Regione Autonoma presso la Casa da Gioco.
Agli effetti della vigilanza da parte delle autorità governative, i locali adibiti al gioco saranno considerati come pubblici. La Società concessionaria risponde direttamente ed esclusivamente verso le Autorità governative stesse di qualsiasi infrazione od irregolarità.
L'Amministrazione regionale si riserva di variare, a suo insindicabile giudizio, le norme per l'ammissione nelle sale da gioco".
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Le parti contraenti convengono e stipulano, inoltre, che le spese di stipulazione, di registrazione, di copia ed accessorie del presente contratto aggiuntivo sono a totale carico della Società concessionaria SITAV.
Si dà atto, altresì, che la Regione Autonoma ha provveduto, a sua volta, alla restituzione alla Società SITAV della somma di Lire venti milioni, a suo tempo depositata dalla Società SITAV ai sensi dell'articolo 7 del capitolato (anticipo).
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Si dà atto che il pubblico e il personale di servizio sono riammessi in aula e che l'adunanza e la discussione continuano in seduta pubblica (ore 16).
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