Oggetto del Consiglio n. 46 del 2 agosto 1951 - Verbale
OGGETTO N. 46/51 - CASA DA GIOCO DI ST-VINCENT. - STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO DEL CAPITOLATO D'ONERI IN VIGORE PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO. - CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER MANESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI PER L'ANNO 1950. - ESAME E DISCUSSIONE.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, dichiara aperta la discussione sull'oggetto: "Casa da Gioco di St-Vincent. - Stipulazione di un nuovo contratto aggiuntivo e modificativo del capitolato di oneri in vigore per la gestione della Casa da Gioco. - Concorso della Regione nelle spese per manifestazioni extra-contrattuali per l'anno 1950. - Esame e discussione ".
Richiama l'attenzione del Consiglio sui seguenti referti trasmessi ai Signori Consiglieri:
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CASA DA GIOCO DI ST. VINCENT - STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO DEL CAPITOLATO D'ONERI IN VIGORE PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO - CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER MANIFESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI PER L'ANNO 1950
A) Stipulazione di un nuovo contratto aggiuntivo.
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 29 in data 11 aprile 1949 è stato stipulato tra la Regione e la S.I.T.A.V. Società concessionaria della Casa da Gioco di St. Vincent il contratto n. 893 in data 3 agosto 1949 costituente atto aggiuntivo e modificativo nel capitolato d'oneri per l'esercizio della Casa da Gioco di St. Vincent, allegato al contratto principale di concessione n. 786 del 1° giugno 1946.
Il succitato contratto aggiuntivo ebbe vigore per il periodo dal 1° dicembre 1948 al 30 novembre 1949, ma recava alcune clausole e modifiche aventi vigore per tutta la durata della concessione decennale, a modifica definitiva del capitolato d'oneri.
Il contratto aggiuntivo stesso fu stipulato per un periodo sperimentale di un anno allo scopo di concretare, in seguito, un nuovo contratto aggiuntivo e modificativo del capitolato d'oneri atto a mettere la Società concessionaria S.I.T.A.V. nelle migliori condizioni di espletare il massimo sforzo per l'incremento dei giochi e per lo sviluppo del centro turistico di St. Vincent, nel reciproco interesse della Regione e della Società S.I.T.A.V.
Le clausole del vecchio capitolato d'oneri allegato al contratto principale n. 786 in data 1° giugno 1946 e quelle del contratto aggiuntivo n. 893 in data 3 agosto 1949 risultano dai due allegati alla presente proposta. (Allegati B e C).
In base ai risultati dell'anno di esperimento della gestione della Casa da Gioco secondo le clausole del contratto aggiuntivo e in base alle trattative intercorse con la Società S.I.T.A.V. la Giunta propone al Consiglio regionale di approvare la stipulazione di un nuovo contratto aggiuntivo e modificativo avente la durata di due anni, dal 1° aprile 1951 al 31 marzo 1953, tacitamente prorogabile di anno in anno fino al 31 marzo 1955, salvo disdetta da parte della Regione da darsi entro il 28 febbraio 1953 ed entro il 28 febbraio 1954.
In base al nuovo stipulando contratto aggiuntivo, di cui si allega copia (allegato A) gli articoli 1, 2, 5, 8, 16, 19, 20 e 22 del capitolato d'oneri allegato al contratto principale n. 786, in data 1 giugno 1946, rimarrebbero invariati. Ai rimanenti articoli si apporterebbero le modificazioni ed aggiunte di cui alla proposta di nuovo contratto aggiuntivo (allegato A).
B) Concorso della Regione nelle spese per manifestazioni extra-contrattuali per l'anno 1950.
Nell'anno 1950 (periodo non coperto da contratto aggiuntivo) la Società S.I.T.A.V., in attesa della. definizione delle trattative in corso per la stipulazione di un nuovo contratto aggiuntivo, ha attuato un programma di manifestazioni extra contrattuali, d'intesa con la Amministrazione regionale e salvo concorso della Regione del 50% delle spese accertate.
Il riepilogo delle manifestazioni di cui si tratta, in base al rendiconto finale presentato dalla Soc. S.I.T.A.V. risulta il seguente:
MANIFESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI
1950
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Totale al 31-12-1950 |
Contrib a carico Amm. Reg. Aut. (quota 50%) |
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6/4 |
Congresso medici |
L. |
1.283.801 |
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5-30/4 |
Congresso stampa |
" |
5.712.582 |
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3-5/5 |
Congresso Professori Scuole Medie |
" |
717.055 |
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18/5 |
Congresso Industriali |
" |
826.340 |
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19/5 |
Congresso Notai |
" |
283.136 |
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15-21/6 |
Gare Tiro Volo |
" |
15.539.829 |
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---------------- |
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|
L. |
24.362.743 |
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17-18/9 |
Raduno Pellicciai |
L. |
934.870 |
||
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19/9 |
Congresso Archeologi |
" |
291.378 |
||
|
7-15/10 |
Gare Tiro Volo |
" |
9.835.361 |
||
|
16/10 |
Congresso Assofond |
" |
46.809 |
||
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23/10 |
Congresso Ortopedici |
" |
688.549 |
||
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11-12/11 |
Gare Storno |
" |
963.964 |
||
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15-16/11 |
Congresso Autori Drammatici |
" |
2.843.759 |
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1-4/12 |
Premi giornalismo |
" |
5.803.695 |
||
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7/12 |
Gara S. Ambrogio |
" |
1.150.429 |
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31/12 |
Gara S. Silvestro |
" |
2.002.794 |
||
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Segreteria Premio Letteratura 1950 |
" |
480.055 |
|||
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Ratei Passivi Premi 1949 |
" |
234.505 |
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---------------- |
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L. |
49.638.911 |
L. |
24.819.455 |
Altre manifestazioni a totale onere SITA (non
comprensive di spese per spettacoli vari, per ricevimenti
vari e per ospitalità e pubblicità)
|
25/2 |
Gala Carnevale Ambrosiano |
L. |
1.962.974 |
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11/6 |
Congresso Tisiologi |
" |
312.747 |
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3/9 |
Gare Bocce |
" |
200.000 |
||
|
|
L. |
18.201.398 |
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|
Orchestra e Numeri Arte Varia |
---------------- |
L. |
2.475.721 |
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|
---------------- |
||||
|
|
L. |
20.667.119 |
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Da un controllo dei rendiconti dettagliati presentati dalla Soc. S.I.T.A.V. a documentazione delle spese esposte, per un totale di Lire 49.638.911, è risultato che potrebbe essere detratta dal rendiconto una complessiva somma di Lire 6.638.911 per spese non ammissibili al contributo regionale (ad esempio spese per canone fitto del Kursaal e per ammortamento mobili ed impianti, spese per i Gala di Sant'Ambrogio e di San Silvestro, ecc.). La Regione dovrebbe pertanto compartecipare alle spese di cui si tratta con un contributo a suo carico di Lire 21.500.000 pari al 50% dell'ammontare di Lire 43.000.000 di spese ammissibili a riparto.
Con provvedimenti della Giunta regionale sono state concesse anticipazioni, salvo conguaglio, per complessive Lire 20.000.000.
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Quanto sopra premesso;
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 29, in data 11 aprile 1949;
In relazione alle trattative intercorse con la Società S.I.T.A.V., di St. Vincent;
Si propone che il Consiglio regionale
Deliberi:
1) - di approvare la stipulazione con la Società, S.I.T.A.V., con effetti a decorrere dal 1° aprile 1951, di un nuovo contratto aggiuntivo e modificativo del capitolato d' oneri in vigore per la gestione della Casa da Gioco di St. Vincent in base alle condizioni e modalità di cui al sottoriportato schema di convenzione già concordato con la Società S.I.T.A.V. e inserito quale allegato A alla presente deliberazione, con delega alla Giunta di provvedere al conguaglio delle somme con la Società S.I.T.A.V. a decorrere dal 1° aprile 1951 in applicazione delle nuove condizioni di cui si tratta.
2) - di determinare in Lire 21.500.000 il concorso della Regione nelle spese per manifestazioni di carattere extracontrattuale effettuate dalla S.I.T.A.V. nell'anno 1950 e di liquidare alla Società S.I.T.A.V., a saldo, l'ulteriore somma di Lire 1.500.000 (in aggiunta alle anticipazioni già corrisposte in complessive Lire 20.000.000), con imputazione della spesa all'articolo 179 lettera B del bilancio corrente esercizio finanziario ("Contributo della Regione nelle spese per manifestazioni culturali, artistico-letterarie e sportive a St. Vincent"), che presenta sufficiente disponibilità.
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CONCORSO DELLA REGIONE NELLE PERDITE E NEI RISCHI PER ASSEGNI FALSI O INSOLUTI ACCETTATI DALLA SOCIETA' S.I.T.A.V. NEL PERIODO DAL 1° DICEMBRE 1949 AL 31 DICEMBRE 1950.
La Società S.I.T.A.V., concessionaria della Casa da Gioco di St. Vincent, ha rivolto domanda per ottenere il versamento di una somma corrispondente alla percentuale già concordata a carico della Regione per il contratto aggiuntivo scaduto, a titolo di concorso della Regione nei rischi e nelle perdite per gli assegni falsi o insoluti accettati nella Casa da Gioco di St. Vincent per il periodo dal l° dicembre 1949 al 31 dicembre 1950 (periodo scoperto di contratto e di obbligo da parte della Regione), analogamente a quanto praticato in applicazione del contratto aggiuntivo succitato.
L'importo degli assegni accettati al cambio dalla Società S.I.T.A.V. nel suddetto periodo ammonta a complessive Lire 1.372.574.651, come risulta dal verbale in data 12 marzo 1951, redatto dal rappresentante della S.I.T.A.V. e dal Commissario della Regione, Col. Francesco Gastaldi.
Il concorso della Regione in base alla richiesta della Società S.I.T.A.V. e cioè in base alla percentuale del 2% comporterebbe una spesa a carico della Regione di Lire 20.558.620, da arrotondarsi a Lire 20.000.000 (concorso massimo del primo contratto aggiuntivo).
Una certa compartecipazione della Regione nell'alea degli insoluti appare logica ed equa, in considerazione del fatto che nel periodo in questione, durante il quale si svolgevano le trattative per la stipulazione di un nuovo contratto aggiuntivo, la Società S.I.T.A.V. ha continuato ad accettare assegni come nel precedente periodo del contratto aggiuntivo, con il quale era stato concordato il concorso della Regione nella misura del 2% dell'ammontare degli assegni accettati al cambio e sino ad un ammontare massimo di un miliardo di titoli accettati (concorso massimo annuo della Regione pari a Lire 20 milioni).
Trattandosi di un periodo non coperto da contratto aggiuntivo, in luogo del 2%, come precedentemente concordato, potrebbe essere concessa alla Società S.I.T.A.V. una somma (ad esempio Lire cinque milioni corrispondente al 0,40% degli assegni accettati).
Si propone che il Consiglio
Deliberi:
di corrispondere e di liquidare alla Società S.I.T.A.V., di St. Vincent, la somma di Lire cinque milioni a titolo di compartecipazione della Regione nel rischio e nelle perdite per assegni falsi o insoluti accettati negli Stabilimenti di St. Vincent durante il periodo dal 1° dicembre 1949 al 31 dicembre 1950, con imputazione della spesa all'apposito fondo conservato fra i Residui passivi " Concorso della Regione nel rischio per gli assegni falsi o insoluti accettati negli Stabilimenti speciali di St. Vincent (Residuo passivo n. 59)", che presenta la necessaria disponibilità.
Allegato A
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CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI ST. VINCENT PROPOSTA DI NUOVO CONTRATTO AGGIUNTIVO, A PARZIALE MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO PRINCIPALE
Gli articoli 1, 2, 5, 8, 16, 19, 20 e 22 del Capitolato principale allegato al contratto n. 786 in data 1° giugno 1946 rimangono invariati.
Ai rimanenti articoli sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte, di cui hanno carattere provvisorio e temporaneo quelle del nuovo articolo 3 ed hanno, invece, carattere continuativo e permanente (per tutta la durata della concessione decennale per l'esercizio della Casa da Gioco) quelle dei rimanenti articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 21.
Articolo 3. ? L'articolo 3 del capitolato principale succitato è temporaneamente sostituito dal seguente nuovo articolo 3 per il periodo di durata del presente contratto aggiuntivo fissato nel biennio dal 1° aprile 1951 al 31 marzo 1953, tacitamente prorogabile, di anno in anno, fino al 31 marzo 1955, salvo disdetta da parte della Regione, da darsi entro il 28 febbraio 1953 ed entro il 28 febbraio 1954.
Resta inteso che, per effetto della semplice comunicazione di disdetta, da parte dell'Amministrazione regionale, cesserà l'efficacia del presente contratto aggiuntivo disdettato e riprenderà applicazione il primo contratto principale n. 786, in data l° giugno 1946, con le modificazioni di carattere permanente apportate al capitolato dal presente contratto aggiuntivo.
Per il periodo dal 1° aprile 1951 al 31 marzo 1953, e per i periodi di eventuali successive proroghe tacite annuali, la Società S.I.T.A.V., concessionaria, corrisponderà alla Regione Autonoma, concedente, una tassa di concessione in misura corrispondente al 76% (settantasei per cento) degli introiti lordi di gioco e dei proventi degli ingressi alla Casa e nelle sale da gioco, fino alla concorrenza di due miliardi di incasso lordo annuo.
Dopo il conseguimento dell'incasso lordo annuo di lire un miliardo la Regione corrisponderà alla Società concessionaria S.I.T.A.V. un premio di incremento progressivo (a titolo di rimborso forfetario di spese), da conteggiarsi su ogni unità di cento milioni, nelle seguenti misure:
a) per gli incassi da Lire un miliardo e una Lira a Lire un miliardo cento milioni, somma premio: Lire tre milioni;
b) per gli incassi da Lire un miliardo cento milioni e una lira a Lire un miliardo duecento milioni, somma premio: Lire sei milioni;
c) per gli incassi da Lire un miliardo duecento milioni e una lira a Lire un miliardo trecento milioni, somma premio: Lire nove milioni;
d) per gli incassi da Lire un miliardo trecento milioni e una lira a Lire un miliardo quattrocento milioni, somma premio: Lire quattordici milioni;
e) per gli incassi da Lire un miliardo quattrocento milioni e una lira a Lire un miliardo cinquecento milioni, somma premio: Lire diciannove milioni;
f) per gli incassi superiori a Lire un miliardo cinquecento milioni, somma premio: Lire ventuno milioni per ogni unità di cento milioni e sino a Lire due miliardi.
Oltre i due miliardi di incassi lordi si applicherà, la tassa di concessione (fissa) del 70% (settanta per cento), senza concessione di premi di incremento.
I premi di incremento suddetti si corrisponderanno ad avvenuto raggiungimento dell'unità di cento milioni. Sulla frazione di cento milioni di introiti il premio di incremento progressivo sarà concesso in misura proporzionalmente ridotta in rapporto all' entità percentuale della frazione stessa.
Ogni eventuale tributo sui premi di incremento farà carico alla Società concessionaria SITAV.
Qualora allo scadere del presente contratto aggiuntivo non siano stati conclusi altri accordi, la Società SITAV riprenderà a corrispondere alla Regione Autonoma la tassa di concessione in base alle misure previste dall'art. 3 del contratto n. 786, in data 1° giugno 1946, fino alla eventuale definizione di nuove condizioni.
Le eventuali perdite di cassa saranno a totale carico della Società concessionaria.
La Società SITAV si impegna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 19 del capitolato in vigore, a tenere aperta la Casa da gioco per l'intero periodo di durata del presente contratto aggiuntivo ed a farvi funzionare i giochi per 1'intero periodo stesso.
Allo scopo di incoraggiare la SITAV a sovvenzionare largamente i clienti anticipando agli stessi i contanti indispensabili per l'incremento dei giochi, la, Regione Autonoma concorrerà al rischio ed alle perdite annue per eventuali insoluti nella misura forfetaria annua dell'uno e cinquanta per cento (1,50%) sul complesso degli assegni in conto corrente e parte degli assegni circolari accettati al cambio e fino ad un massimo di un miliardo e cinquecento milioni di lire di assegni accettati all'anno; gli assegni circolari saranno ammessi nel computo sino alla misura annua massima di un terzo degli assegni accettati e da ammettersi al computo agli effetti del contributo della Regione.
Saranno esclusi dal computo agli effetti del contributo della Regione Autonoma gli assegni circolari eccedenti la misura di cui al precedente comma, altri eventuali titoli di credito sicuro (vaglia postali, telegrafici, ecc.) nonché gli assegni su conti correnti intestati agli azionisti, procuratori, sindaci ed altri funzionari od impiegati della SITAV nonché gli assegni avallati dai predetti.
Resta confermata la non partecipazione della Regione ai rischi o ai danni per perdite di cassa derivanti da qualsiasi causa, compresa la immissione e l'accettazione di gettoni falsi.
Per consentire il rigoroso controllo dell'ammontare dei titoli di credito accettati, la SITAV istituirà e terrà giornalmente al corrente un apposito registro, secondo modalità che saranno stabilite dal Commissario della Regione presso la Casa da Gioco, responsabile del controllo stesso; in tale registro dovranno essere iscritte e tenute in particolare rilievo le cifre parziali e progressive degli insoluti.
La Regione contribuirà alle spese per iniziative e per manifestazioni extra contrattuali di interesse culturale, artistico, letterario, turistico e sportivo, di importanza nazionale ed internazionale, nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese effettive ammesse fino ad un massimo corrispondente al 4% (quattro per cento) degli introiti netti spettanti alla Regione per tassa di concessione, detratti gli eventuali premi di incremento progressivo.
Tale contributo concorso verrà corrisposto per le sole manifestazioni extra contrattuali comprese nel programma preventivo da compilarsi ogni anno a cura della SITAV e da approvarsi preventivamente dalla Giunta regionale, sempre che il programma stesso sia stato integralmente eseguito.
E' ammessa, previ accordi con la Regione Autonoma, la sostituzione di qualche manifestazione del programma iniziale con altra o con altre di maggior interesse comune.
In caso di manifestazioni extra contrattuali da aggiungere al programma iniziale, l' eventuale contributo concorso della Regione Autonoma verrà concesso dalla Giunta regionale alle condizioni precedenti.
Delle Commissioni organizzatrici delle singole manifestazioni, farà parte, oltre al Commissario della Regione, un altro rappresentante della Regione Autonoma da designarsi dalla Giunta regionale.
Tanto il Commissario della Regione quanto l'altro rappresentante della Regione avranno facoltà esigere tutte le notizie e le documentazioni che riterranno opportune in merito alle modalità organizzative e alle spese delle manifestazioni stesse.
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Le modificazioni di cui sopra, approvate dal Consiglio regionale allo scopo di mettere la SITAV nelle migliori condizioni di esplicare il massimo sforzo per l'incremento dei giochi, nel reciproco interesse, vengono concesse a condizione espressa che la SITAV accetti - come col presente atto accetta - le seguenti modifiche ai sottoindicati articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 21 del capitolato, modifiche che si intendono di carattere continuativo per tutta la durata della concessione decennale e non limitate al periodo di applicazione del precedente nuovo articolo 3.
Articolo 4. - E' aggiunto il seguente nuovo quarto comma:
"Qualsiasi variazione ai prezzi di ingresso al Casinò (sale da gioco e taverna) anche se giustificata da finalità assistenziali dorrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione".
Articolo 6. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 6:
"La Società SITAV viene esonerata dall'obbligo del versamento anticipato della somma di Lire venti milioni, a condizione che la Società stessa rilasci garanzia per analoga somma sotto forma di fideiussione bancaria e versi alla Regione la somma di Lire un milione all'anno a titolo di corrispettivo per mancati interessi sull'anticipo.
Il versamento della somma di Lire un milione di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno".
Articolo 7. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 7:
"Il versamento dell'ammontare della tassa di concessione va effettuato alla Tesoreria dell'Amministrazione della Regione (Cassa di Risparmio di Torino Succursale di Aosta).
Nei casi di ritardato pagamento la Società concessionaria sarà soggetta al pagamento di una sopratassa dell'1% dell'importo non pagato per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
La Società concessionaria è costituita in mora non appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 4, senza bisogno di ulteriore avviso.
Trascorso il termine di giorni quindici senza che sia stato provveduto al versamento dell'importo della tassa di concessione, la Regione ha diritto di considerare revocata la concessione, mediante notifica alla Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno".
Articolo 9. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 9:
"Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Società concessionaria".
Articolo 10. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 10:
"La Società concessionaria dovrà assicurare, con il più severo controllo, la regolarità dei giochi e degli incassi relativi, mantenendo fra l'altro un servizio continuativo di controllori d'amministrazione, assunti previo nulla osta della Amministrazione regionale.
La Regione si riserva il diritto di esercitare, con personale proprio e con interventi saltuari e continuativi, qualsiasi forma di controllo sull'andamento della gestione dei giochi e sul modo con cui viene condotta la Casa da Gioco nelle sue molteplici attività (giochi, manifestazioni varie, servizi, ingressi, taverna, spettacoli, ecc...); tale controllo sarà limitato alle forme di attività di immediato e diretto interesse economico e morale della Regione, facendo astrazione dalle attività di stretto interesse interno della SITAV.
Nessun tavolo può essere aperto o chiuso al gioco senza l'intervento di almeno un incaricato dell'amministrazione regionale.
Qualora lo ritenga necessario e a suo insindacabile avviso, la Amministrazione regionale può esigere da parte della Società concessionaria l'immediato licenziamento e la sostituzione di personale addetto alla Casa da Gioco".
Articolo 11. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 11:
"La risoluzione o la revoca della concessione per colpa della Società concessionaria darà luogo all'incameramento dell'anticipo di Lire venti milioni o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria ".
Articolo 12. - All'articolo 12 è aggiunto il seguente nuovo secondo comma:
"La SITAV si impegna a non finanziare in alcun modo, direttamente o indirettamente, giornali, associazioni, partiti e movimenti politici né le sezioni locali dei partiti e dei movimenti politici".
Articolo 13. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 13:
"La Società è tenuta a gestire con lusso e serietà la sede delle sale da gioco e i locali tutti del Casinò, provvedendo a mantenere in costante perfetta efficienza tutte le attrezzature necessarie per assicurare l'accogliente signorilità degli ambienti (ventilazione - riscaldamento - chiusura ermetica delle finestre -manutenzione dell'arredamento, ecc...).
Anche il personale addetto ai servizi di sala e generali (valletti, portieri, ecc...) dovrà essere numericamente e qualitativamente rispondente alle esigenze dei locali di lusso.
Spetta all'Amministrazione regionale stabilire, con criterio discrezionale, la precisa osservanza di questi importanti obblighi".
Articolo 14. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 14:
"Il personale della Casa da Gioco, sarà di regola, di nazionalità italiana e, a parità di condizioni e di requisiti, dovrà essere assunto tra elementi valdostani, salvo per quanto concerne il personale tecnico e di speciale fiducia, per il quale la Società dovrà segnalare prima dell'assunzione le generalità complete ed i motivi che inducono alla scelta.
L'assunzione del personale suddetto dovrà essere subordinata al nulla osta dell'Amministrazione regionale Rientrano nei vincoli di cui sopra anche gli elementi che la SITAV intendesse assumere sotto forme non ufficiali ma con palesi caratteri di dipendenza della Società.
La SITAV dovrà procedere all'assicurazione, a norma di legge, del proprio personale.
Per quanto riguarda il personale di gioco delle categorie meno elevate (croupiers et changeurs) la SITAV si impegna a dare la precedenza agli elementi riconosciuti idonei negli esami del secondo corso allievi croupiers valdostani. La scelta sarà fatta in base alle graduatorie finali. I nuovi assunti compiranno il normale periodo di tirocinio per la definitiva qualifica formale, secondo la prassi seguita nelle altre Case da Gioco.
Per le assunzioni di personale tecnico che si dimostreranno necessarie o possibili dopo assorbiti tutti gli allievi idonei del secondo corso croupiers valdostani, la SITAV provvederà a promuovere, previo tirocinio ed esame e previo accordo con la Regione, gli elementi già impiegati nella Casa da Gioco e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato d'oneri. La SITAV si impegna e non assumere ed eventualmente licenziare, su richiesta della Amministrazione regionale, il personale che non goda dei diritti civili e politici e che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità o di decadenza agli effetti del pubblico impiego.
Per quanto si riferisce alle forniture, appalti, prestazioni e progetti, dovranno essere preferiti gli elementi, i fornitori e le ditte aventi sede e domicilio in Valle d' Aosta da almeno cinque anni. In caso di necessità di ricorrere ad elementi, ditte o fornitori aventi sede e domicilio fuori Valle, la SITAV dovrà riferirne, volta per volta, tempestivamente al Commissario della Regione, comprovando le cause ed i motivi che impongono l'eccezione alle disposizioni di cui sopra.
La Società risponderà, ai sensi di legge, di tutto il personale addetto alla Casa da Gioco".
Articolo 15. - Il primo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente nuovo primo comma:
"Qualora la Società sospenda per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati, la gestione dei giochi d'azzardo, potrà incorrere nella decadenza della concessione e nell'incameramento dei venti milioni di anticipo o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria".
Articolo 17. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 17:
"La Società concessionaria provvederà ad effettuare in Valle d'Aosta, a proprie spese, durante il periodo della gestione, spettacoli di arte varia, galà, trattenimenti musicali, manifestazioni culturali e sportive per un minimo di cento e cinquanta giorni all'anno.
I programmi di massima dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, la quale accerterà la loro rispondenza alle finalità perseguite dal presente contratto.
Articolo 18. ? E' sostituito dal seguente nuovo articolo 18:
"La Società SITAV verserà annualmente alla Regione, - oltre alla tassa di concessione e oltre agli altri contributi, - la somma di Lire otto milioni da devolversi con criterio discrezionale e a cura della Regione, per il finanziamento di borse di studio, di opere assistenziali, culturali e sportive, per il finanziamento delle spese di manutenzione e di gestione del Laboratorio di Fisica Nucleare della Testa Grigia (Breuil) e per concessione di contributi straordinari all' Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso per iniziative tendenti a valorizzare il Parco nazionale stesso".
Le modalità di erogazione delle succitate somme verranno stabilite dalla Giunta regionale; per il primo anno di gestione le succitate somme saranno versate entro venti giorni dalla firma del presente contratto aggiuntivo; per gli anni successivi il versamento sarà effettuato nel primo semestre".
Articolo 21. - E' sostituito dal seguente nuovo articolo 21:
"Per l'ingresso nelle sale da gioco dovrà essere rilasciata una speciale tessera della Società concessionaria, la quale avrà facoltà di ritirarla o di negarla, a suo insindacabile giudizio o su richiesta del Commissario della Regione Autonoma presso la Casa da Gioco.
Agli effetti della vigilanza da parte delle autorità governative, i locali adibiti al gioco saranno considerati come pubblici. La Società concessionaria risponde direttamente ed esclusivamente verso le Autorità governative stesse di qualsiasi infrazione od irregolarità.
L' Amministrazione regionale si riserva di variare, a suo insindacabile giudizio, le norme per missione nelle sale da gioco".
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Le parti contraenti convengono e stipulano, inoltre, che le spese di stipulazione, di registrazione, di copia. ed accessorie del presente contratto aggiuntivo sono a totale carico della Società concessionaria SITAV.
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Si dà atto che, agli effetti dell'applicazione del nuovo articolo del capitolato, la Società SITAV ha rilasciato garanzia con fideiussione bancaria, per la somma di Lire venti milioni, presso la Banca Popolare di Novara, Succursale di Aosta.
Si dà atto, altresì, che la Regione Autonoma ha provveduto, a sua volta, alla restituzione alla Società SITAV della somma di Lire venti milioni, a suo tempo depositata dalla Società SITAV ai sensi dell'articolo 7 del capitolato (anticipo).
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REGIONE AUTONOMA "VALLE D'AOSTA"
Repertorio n. 786
CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA SOCIETA' INDUSTR1A TURISTICA E ALBERGHIERA VALDOSTANA (S.I.T.AV.) DI ST. VINCENT PER L'ESERCIZIO DI UNA CASA DA GIOCO IN ST. VINCENT PER LA DURATA DI ANNI DIECI.
L'anno millenovecentoquarantasei, addì primo del mese di giugno, in Aosta, nell'Ufficio dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, nello stabile sede degli Uffici dell'Amministrazione stessa, avanti di me Dr. Attilio Brero, ff, Segretario Generale dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, e alla presenza dei Signori Balduzzi Rag. Felice di Andrea, di anni trentanove, impiegato, nato a Passerano d'Asti, domiciliato a Aosta, e Sage Callisto, di anni quaranta, impiegato, nato a Aosta, domiciliato a Aosta, testimoni idonei a me cogniti, sono presenti: 1° Il Sig. Prof. Federico Chabod, fu not. Lorenzo, di anni quarantacinque, domiciliato in Aosta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta e di legale rappresentante dell'Ente Valle di Aosta, a questo atto autorizzato in data diciassette maggio mille novecento quarantasei dal Consiglio della Valle. - 2° Il Sig. Conte Dr. Ing. Dino Lora Totino Presidente della S.I.T.A.V. ed il Sig. Avv. Carlo Gabriele Cotta, delegato "ad negotia" del Gr. Uff. Francesco Rivella di Torino Amministratore delegato della SITAV, nella qualità, di legali rappresentanti della Società Industria Turistica e Alberghiera Valdostana (SITAV) avente sede legale a St. Vincent costituita con atto in data 31 maggio 1946, rogato in Aosta dal notaio Dr. Felice Ollietti di Aosta, registrato il 1 giugno 1946 al n. 989 Vol. 126, da omologarsi dal Tribunale di Aosta.
Premesso che con decreto in data 3 aprile 1946 il Presidente del Consiglio della Valle di Aosta ha autorizzato l'apertura di una casa da gioco in St. Vincent per la durata di anni venti il cui esercizio deve essere concesso dal Consiglio della Valle Aosta d'intesa col Comune di St. Vincent e sulla cui vigilanza e disciplina deve provvedere il Consiglio della Valle d' Aosta;
- che il diciassette maggio corrente anno il Consiglio della Valle ha approvato la concessione alla costituenda Società Industria Turistica e Alberghiera Valdostana (S.I.T.A.V.), con sede in St. Vincent, per l'esercizio esclusivo per tutta la Valle d' Aosta di una casa da gioco in St. Vincent, per la durata di anni dieci a datare dal giorno della firma del contratto di concessione, mediante atto di concessione, da stipularsi fra il Presidente del Consiglio della Valle ed il rappresentante legale della Società suddetta (Presidente o consigliere delegato) alle condizioni ed alle modalità tutte previste dal capitolato di concessione approvato dal Consiglio della Valle il diciassette maggio millenovecentoquarantasei, allegato in copia al presente perché ne faccia parte integrante:
- che i prefati due Signori, Conte Dr. Ing. Dino Lora Totino Presidente della Società S.I.T.A.V. e Avv. Carlo Gabriele Cotta rappresentante del Gr. Uff. Francesco Rivella, intervengono ed agiscono nel presente atto - in nome e per conto della suddetta Società, a ciò autorizzati - come da atto costitutivo della Società stessa e da delega "ad negotia" allegati in copia:
Il Consiglio della Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente, Prof. Federico Chabod, dichiara di concedere - e con il presente atto concede - alla Società Industria Turistica e Alberghiera Valdostana (S.I.T.A.V.) di St. Vincent, in persona dei sunnominati suoi legali rappresentanti che accettano, la concessione esclusiva per tutta la Valle di Aosta per la durata di anni dieci a decorrere dalla data di oggi dello esercizio di una casa da gioco nel Comune di St. Vincent alle condizioni tutte di cui al capitolato di concessione che si allega al presente contratto perché ne faccia parte integrante - capitolato approvato dal Consiglio della Valle di Aosta in data diciassette maggio millenovecentoquarantasei.
Le spese di registrazione e accessorie del presente contratto sono a carico della Società concessionaria.
Per tutti gli effetti giuridici o contrattuali il presente contratto ed i relativi tre allegati (iscritti sotto le lettere A.B.C.), dopo lettura datane alle parti alla continua presenza dei testi sunnominati, sono dalle parti dichiarati conformi alle loro volontà, dopo di che le parti e i testi, in segno di conferma, si sono tutti meco sottoscritti a piè di questo atto. - Si dà atto che nell'atto costitutivo della Società fu apportata la formale modificazione e la denominazione definitiva della Società in Società Incremento Turistico e Alberghiero Valdostano anziché Società Industria Turistica Alberghiera Valdostana. - Il presente atto consta di pagine tre e linee venti della quarta pagine escluse le firme.
All'originale firmati: Felice Balduzzi teste - Sage Callisto teste - Federico Chabod - Ing. Dino Lora Totino - Dr. Carlo Gabriele Cotta - Dr. Attilio Brero Segretario rogante.
Registrato ad Aosta il 18-0-1946 al n. 4071
Vol. 96 - Atti privati - Esatte Lire trecentoquindicimilaquattrocentoventisette.
VALLE DI AOSTA
N. 241/1
DECRETO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA
Veduta la domanda in data 27 gennaio 1946 inoltrata dal Comune di St. Vincent per ottenere la concessione di apertura in loco di una casa da gioco nella quale sia permesso anche il gioco di azzardo;
Veduta la deliberazione n. 13 in data 7 febbraio 1946, con la quale il Consiglio della Valle ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una casa da gioco in St. Vincent, ritenendone la convenienza per gli indubbi vantaggi economici e turistici che ne deriverebbero a favore della Valle di Aosta;
Visto l'art. 12 n. 9 del D.L.L. 7- 9-1945 n. 545;
Decreta
Art. 1 - E' autorizzato la istituzione per la durata di anni venti, nel Comune di St. Vincent, di una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d'azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da giuoco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Art. 2 - La concessione dell'esercizio della casa da giuoco sarà fatta dal Consiglio della Valle di Aosta d'intesa con il Comune di St. Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di St. Vincent in base a percentuali da determinarsi dal Consiglio della Valle d' Aosta.
Art. 3 - Alla vigilanza sull'esercizio e sulla disciplina della Casa da giuoco di St. Vincent provvederà il Consiglio della Valle d' Aosta mediante appositi incaricati.
Art. 4 - Il presente decreto entra in vigore alla data di oggi.
Aosta, li 4 aprile 1946
IL PRESIDENTE
F.to Federico Chabod
AMMINISTRAZIONE VALLE D'AOSTA
Copia conforme all'originale ad uso registrazione.
Aosta, 13 giugno 1946.
Il Segretario Generale ff.,
F.to: A. Brero
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AMMINISTRAZIONE DELLA "VALLE DI AOSTA".
CASA DA GIUOCO ST. VINCENT
CAPITOLATO approvato il 17-5-1946 dal Consiglio della Valle d'Aosta.
1) Allo scopo di potenziare e valorizzare il turismo della Valle d' Aosta e per finanziare le opere assistenziali, il Consiglio della Valle d'Aosta, in base al decreto emanato dal Presidente in data 4 aprile 1946, concede alla costituenda Società Industria Turistica e Alberghiera Valdostana (S.I.T.A.V.) con sede amministrativa, tecnica e commerciale in St. Vincent, sede legale St. Vincent. in persona del suo Presidente o Consigliere delegato, Società di cui sono promotori i Sigg. ing. Lora Totino Conte di Cervinia, commendatori Francesco Rivella e Billia Mario, la gestione di qualsiasi forma di giochi d'azzardo.
In deroga alla normale procedura di bando di appalto, la concessione viene effettuata, direttamente alla Società stessa, in considerazione delle spiccate personalità morali e finanziarie dei componenti il suo Consiglio d'Amministrazione. L'elenco degli azionisti e l'importo sottoscritto verrà comunicato alla Valle. Qualsiasi mutamento della proprietà delle azioni dovrà essere approvato dal Consiglio della Valle.
2) La concessione è esclusiva per tutta la Valle d'Aosta e sarà esercitata nel Comune di St. Vincent. Avrà la durata di 10 anni a datare dalla firma del contratto.
3) La Società concessionaria corrisponderà al Consiglio della Valle, quale tributo sulle entrate lorde annue del gioco e sulle entrate annue alle sale da giuoco, le percentuali seguenti:
60% dell'incasso da L. 1 (una) a L. 100 milioni.
65% dell'incasso da L. 100 milioni a 300 milioni.
75% dell'incasso da L. 300 milioni a 400 milioni.
80% dell'incasso oltre i 400 milioni.
Le eventuali perdite di cassa sono a totale carico della Società concessionaria.
4) Gli incassi verranno versati ogni 10 giorni all'Esattoria della Valle.
Per il primo anno di esercizio le percentuali di cui al n. 3 sono ridotte del 5%.
Non saranno considerati come facenti parte degli incassi lordi del gioco gli incassi del ristorante, bar e guardaroba, i proventi delle mance al personale, nonché le entrate per spettacoli e trattenimenti organizzati a spese dei concessionari nell'interno e fuori degli stabilimenti della casa da gioco.
5) La società garantirà sugli incassi da gioco l'importo minimo netto per la Valle di venticinque milioni per ogni anno di esercizio.
6) II Consiglio avrà il diritto di essere sempre in anticipo di 20 milioni. A tale scopo la Società verserà entro 20 giorni dalla data della firma del contratto una somma di 20 milioni che verrà defalcata senza interessi dall'ultimo versamento alla fine della gestione dei 10 anni.
7) Il versamento delle tasse di concessione verrà effettuato alla Tesoreria del Consiglio della Valle.
Nei casi di ritardato pagamento, la Società concessionaria incorrerà in una penale pari al 15% degli interessi commerciali riferiti al periodo di mora e cioè calcolati per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle somme non versate.
La Società è costituita in mora, non appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 4, senza bisogno di ulteriore avviso.
Trascorso il termine di giorni quindici senza che sia stato provveduto al versamento delle tasse di concessione, il Consiglio della Valle ha diritto di considerare revocata la concessione, mediante notifica alla Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
8) In deroga alle norme consuetudinarie e in considerazione delle garanzie finanziarie dei componenti la Società, questa sarà esentata dall'obbligo di una cauzione.
9) Le imposte e tasse relative e conseguenti alla gestione dei giuochi verranno detratte sulle spettanze della Società e su quelle del Consiglio in proporzione alle rispettive partecipazioni negli introiti lordi.
Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della Società concessionaria.
10) La Società concessionaria dovrà assicurare con il più severo controllo la regolarità del gioco e degli incassi relativi. Il Consiglio si riserva il diritto di esercitare con personale proprio e con intervento saltuario e continuativo, qualsiasi forma di controllo sull'andamento della gestione del gioco e sul modo con cui viene condotta.
Nessun tavolo può essere aperto o chiuso al gioco senza l'intervento di almeno un incaricato del Consiglio. Qualora lo ritenga necessario e a suo insindacabile giudizio, il Consiglio può esigere da parte della Società concessionaria l'immediata sostituzione di personale addetto alla casa da gioco.
11) La risoluzione o la revoca della concessione per colpa della Società concessionaria darà luogo all'incameramento dell'anticipo di venti milioni.
12) La Società concessionaria non potrà cedere ad altri nè totalmente nè in parte i diritti che derivano dalla presente convenzione senza il consenso del Consiglio.
13) La Società è tenuta a gestire, con lusso e serietà, la sede delle sale da gioco. Spetta al Consiglio di stabilire con criterio discrezionale la precisa osservanza di tale obbligo.
14) Il personale addetto al gioco sarà di regola di nazionalità italiana e a parità di condizioni e requisiti dovrà sempre essere assunto fra elementi valdostani, salvo per quanto concerne il personale tecnico e di fiducia per il quale devono tuttavia comunicarsi in tempo le generalità e i motivi che inducono alla scelta. L'eventuale assunzione di personale straniero sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio.
La Società dovrà procedere all'assicurazione a norma di legge del proprio personale.
Per quanto si riferisce alle forniture, appalti, progetti, a parità di condizioni, dovranno essere preferiti gli elementi e le industrie valdostane.
La Società risponderà di tutto il personale addetto alla casa ai sensi di legge.
15) Qualora la Società sospendesse per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, la gestione dei giochi d'azzardo, potrà incorrere nella decadenza della concessione e nello incameramento dei venti milioni di anticipo.
Qualora due esercizi consecutivi risultino passivi con documentazioni precise, la Società potrà richiedere al Consiglio o la risoluzione del contratto o un riesame delle clausole, senza peraltro essere liberata dall'obbligo di versamento integrale e puntuale delle quote alle quali è impegnata.
Analogamente il Consiglio della Valle si riserva la facoltà di ottenere un miglioramento delle clausole della presente convenzione qualora si verifichino due esercizi consecutivi con incassi superiori ai 600 milioni annui.
In caso di accertata sottrazione od occultazione degli incassi derivanti da fatto della Società concessionaria, il Consiglio potrà procedere alla revoca della concessione previa notifica agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando il diritto alla Valle di incamerare l'anticipo, e salvo maggiori danni.
16) La Società è tenuta a porre in rilievo a sue spese con le dovute forme di pubblicità e di propaganda, da approvarsi dal Consiglio, la valorizzazione turistica della Valle d'Aosta e particolarmente di St. Vincent come luogo di soggiorno e di cura, specialmente all'estero.
Il piano finanziario e tecnico di pubblicità, da svolgersi attraverso i giornali, il cinema, affissioni murali e stradali, inserzioni e pubblicazioni, sarà approvato d'intesa col Consiglio.
17) La Società concessionaria provvederà a proprie spese durante il periodo della gestione a spettacoli di arte varia, trattenimenti musicali, manifestazioni sportive culturali, per un minimo di 150 giorni all'anno. I programmi di massima la dovranno essere approvati da apposita Commissione artistica nominata dal Consiglio, la quale accerterà la loro rispondenza alle finalità perseguite dalla presente convenzione.
18) La Società si impegna a versare annualmente, oltre agli altri contributi, la somma di lire un milione da devolversi, a criterio del Consiglio, in Borse Studio in opere assistenziali, culturali e sportive.
Le modalità di erogazione verranno stabilite da una Commissione nominata dal Consiglio della Valle.
Per il primo anno di gestione questi importi saranno versati entro venti giorni dalla firma del contratto, negli anni successivi il versamento sarà effettuato nel primo semestre. La Società si impegna di organizzare con serietà ed oculatezza le manifestazioni di interesse turistico a beneficio della Valle.
19) La Società concessionaria si impegna di far funzionare la gestione dei giochi possibilmente tutto l'anno e in ogni caso per non meno di 150 giorni all'anno.
20 Oltre ai minorenni, ai militari, alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco, sarà vietato l'ingresso alle sale da gioco a tutti i cittadini italiani residenti nella zona autonoma Valdostana.
21) Per l'ingresso alle sale da gioco dovrà essere rilasciata una speciale tessera dai concessionari i quali avranno la facoltà di negarla e ritirarla a loro insindacabile giudizio.
Il Consiglio si riserva di variare a suo insindacabile giudizio le norme per l'ammissione alle sale da gioco.
22) Tutte le clausole della presente convenzione si considerano essenziali; la loro inosservanza porta alla decadenza di diritto del contratto ed allo incameramento dell'anticipo, salvo rivalsa per ulteriori eventuali danni.
Ogni controversia eventuale tra Società e Consiglio in dipendenza della presente convenzione potrà essere sottoposta, ad insindacabile giudizio del Consiglio, all'arbitrato, con arbitri scelti uno ciascuno dalle parti ed il terzo d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Aosta, oppure a deferire la questione all'Autorità giudiziaria di Aosta.
Resta comunque inteso che il foro competente - per ogni eventuale contestazione - è quello di Aosta.
All'originale firmati: ing Dino Lora Totino - dr. Carlo Gabriele Cotta - Attilio Brero, segretario - Sage Callisto, teste - Felice Balduzzi, teste.
REGIONE AUTONOMA "VALLE D'AOSTA"
Repertorio n. 893
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CONTRATTO AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO PRINCIPALE N. 786, IN DATA 1° GIUGNO 1946, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DA ST. VINCENT.
L'anno millenovecentoquarantanove, addì tre del mese di agosto, alle ore sedici, in Aosta, nell'Ufficio di Presidenza, al primo piano dello stabile sede dell'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d' Aosta, sito in Via Ollietti Cesare (Mésard), al numero civico tre.
Innanzi a me Dr. Attilio Brero fu Marco, Segretario generale ff. dell'Amministrazione della Regione, ed alla presenza dei due seguenti testimoni cogniti, idonei e richiesti, Signori:
Brunod dr. Enrico di Francesco, di anni quarantatré, nato a Châtillon, residente in Aosta, impiegato.
Fosson Francesco di Leonardo, di anni trentatré, nato a St. Vincent, residente in Aosta, impiegato;
sono personalmente comparsi i Signori:
1) Avv. Severino CAVERI fu Renato, di anni quarantuno, nato a Ivrea, residente in Aosta, Presidente della Giunta Regionale, il quale interviene ed agisce nel presente atto a nome e per conto della Amministrazione della Regione Autonoma della "Valle d'Aosta", in esecuzione di quanto approvato dal Consiglio regionale in data 11 aprile 1949.
2) Sig. RIVELLA comm. Francesco fu Bartolomeo, nato e residente a Torino, di anni sessantuno, il quale interviene ed agisce nel presente atto, a nome e per conto della Società per Azioni S.I.T.A.V. (Società per Incremento Turistico Alberghiero Valdostano), con sede in St. Vincent, a questo atto autorizzato dall'Assemblea Generale Straordinaria della Società, con verbale di deliberazione in data 15 maggio 1949, rogato dal Notaio Felice Ollietti, di residenza in Aosta, registrato in Aosta li 19 maggio 1949, al n. 1443 Vol. 201, di cui copia conforme viene allegata al presente contratto sotto la lettera A.
Io Segretario sono certo della identità personale delle parti comparenti, le quali convengono e stipulano quanto segue.
Premesse:
Con atto n. 786 di repertorio, in data primo giugno millenovecento quarantasei, rogato da me Segretario, registrato in Aosta li 18 stesso mese, al numero 4071, vol. 96 - Atti privati - Esatte lire 315.427 (trecentoquindicimilaquattrocentoventisette), l'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, e per essa il Prof. Federico Chabod, nella sua qualità di Presidente del Consiglio della Valle d' Aosta, concedeva alla Società per Incremento Turistico ed Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), con sede in St. Vincent, la concessione esclusiva per tutta la Valle d' Aosta, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data della stipulazione del contratto succitato, dello esercizio di una Casa da gioco nel Comune di St. Vincent, alle condizioni tutte di cui al capitolato di concessione allegato quale parte integrante al contratto stesso, e distinto con la lettera C).
In data 11 aprile 1949 il Consiglio Regionale della Valle Aosta stabiliva, fra l'altro:
1) - di approvare la stipulazione di un contratto aggiuntivo e modificato del vigente capitolato d'oneri per l'esercizio della Casa da Gioco (allegato al contratto principale n. 786 de1 1-6-1946), in base alle clausole già concordate con la Società concessionaria S.I.T.A.V. di St. Vincent.
2) - di autorizzare il conguaglio di somme, per il periodo dal l" dicembre 1948 alla data di applicazione del contratto aggiuntivo di cui al precedente numero, fra i versamenti già effettuati dalla Soc. S.I.T.A.V. a' sensi dell'art. 3 del vigente capitolato ed i versamenti che la Società S.I.T.A.V. dovrebbe effettuare per l'anzidetto periodo in base alla percentuale fissa del 72 per cento degli introiti lordi, come previsto dal contratto aggiuntivo.
3) - di concedere alla Società S.I.T.A.V. a titolo di concorso forfetario una tantum della Regione nelle spese sostenute dalla Società stessa sino a tutto l'anno 1948, per manifestazioni varie extra obblighi contrattuali (L. 8.000.000) e per lavori ed iniziative varie tendenti al miglioramento della attrezzatura turistica di St. Vincent (Lire 3.600.000), il contributo complessivo forfetario una tantum di Lire il 11.600.000 (undicimilioniseicentomila).
Quanto sopra premesso e richiamato, agli effetti del presente contratto, il Presidente della Giunta regionale, Avv. Severino CAVERI, a nome e per conto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ed il signor RIVELLA Comm. Francesco, a nome e per conto della Società per Azioni "S.I.T.A.V." (Società per Incremento Turistico Alberghiero Valdostano), con sede in St. Vincent, approvano e stipulano le seguenti norme aggiuntive e modificative al succitato contratto n. 786 di repertorio, in data l° giugno 1946, e al relativo allegato capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent:
Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 del capitolato vigente per l'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent rimangono invariati. Ai rimanenti articoli sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte, di cui hanno carattere provvisorio e temporaneo quelle del nuovo articolo 3 ed hanno, invece, carattere continuativo e permanente (per tutta la durata della concessione per l'esercizio della Casa da gioco) quelle dei nuovi articoli 6, 10, 12, 14 e 15.
ART. 3. L'articolo 3 del capitolato è temporaneamente sostituito dal seguente nuovo articolo 3, con effetti per il periodo annuo dal 1° dicembre 1948 al 30 novembre 1949;
Per il periodo dal 1° dicembre 1948 al 30 novembre 1949, la Società S.I.T.A.V. corrisponderà alla Regione Autonoma, a titolo di tributo-tassa di concessione, la percentuale fissa del 72% (settantadue per cento) degli introiti lordi del gioco e dei proventi per gli ingressi nella Casa e nelle sale da gioco, fino alla concorrenza di 700 milioni di incasso lordo annuo.
Oltre il settecentesimo milione di incasso annuo lordo, la percentuale fissa spettante alla Regione sarà del 52% (cinquantadue per cento).
Le eventuali perdite di cassa saranno a totale carico della Società concessionaria.
La Società concessionaria si impegna, in deroga a quanto stabilito dall'art. 19 del capitolato in vigore, a tenere aperta la Casa da Gioco per l'intero periodo 1° dicembre 1948 - 30 novembre 1949 ed a farvi funzionare i giochi in tutto il periodo stesso.
Allo scopo di incoraggiare la Società S.I.T.A.V. a sovvenzionare largamente i clienti, anticipando agli stessi i contanti indispensabili per l'incremento dei giochi, la Regione Autonoma concorrerà al rischio ed alle perdite per eventuali insoluti nella misura forfetaria del 2% (due per cento) sul complesso dei titoli di credito dei clienti accettati al cambio e fino ad un massimo di 20 milioni annui di rischio, corrispondente alla cifra di un miliardo di titoli di credito accettati. Per consentire il rigoroso controllo dell'ammontare dei titoli accettati, la Società SITAV, istituirà e terrà giornalmente al corrente, un apposito registro, secondo modalità che saranno stabilite dal Commissario della Regione presso la Casa da Gioco, responsabile del controllo stesso: in tale registro dovranno essere iscritte e tenute in particolare rilievo le cifre parziali e progressive degli insoluti.
La Regione contribuirà nelle spese per iniziative di interesse turistico e per manifestazioni culturali, artistiche, letterarie e sportive di importanza nazionale od internazionale che, a giudizio dell'Amministrazione regionale, non rientrino negli obblighi contrattuali della Società S.I.T.A.V. nella misura del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dei proventi vari eventuali, sino ad un importo massimo del 5% (cinque per cento) degli introiti del gioco, al netto ogni tributo, spettanti alla Regione.
Le iniziative turistiche e le manifestazioni di cui sopra ed i relativi programmi e preventivi di spesa dovranno essere previamente approvati dalla Amministrazione regionale, che provvederà al rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spese effettivamente sostenute o delle quote a suo carico, previa presentazione di documentati rendiconti di spesa vistati dal Commissario della Regione presso la Casa da Gioco.
La Regione si riserva la facoltà di non compartecipare o di compartecipare in minore misura percentuale alle spese per iniziative turistiche e manifestazioni extra contrattuali già finanziate in tutto od in parte direttamente dall'Amministrazione generale.
Le disposizioni e condizioni di cui sopra sono stabilite dalla Regione allo scopo di incoraggiare la S.I.T.A.V. a dare il massimo incremento alla Casa da Gioco e potevano essere prorogate, confermate o modificate - con successivo contratto aggiuntivo - in seguito a nuove trattative da svolgersi a suo tempo. Qualora, allo scadere del periodo sperimentale di dodici mesi (cioè al 30 novembre I949), non siano stati approvati nuovi accordi o non siano state prorogate le norme e le condizioni di cui sopra, resta inteso che riprenderà vigore l'art. 3 del capitolato vigente allegato al contratto principale n. 786 del 1°giugno 1946, con l'applicazione della quota dell'80% (ottanta per cento) per il periodo 1° dicembre 1949 - 28 marzo 1950.
Le modificazioni di cui sopra, - che sono state approvate dal Consiglio regionale allo scopo di mettere la Società S.I.T.A.V. nelle migliori condizioni di esplicare il massimo sforzo per l'incremento dei giochi, nel reciproco interesse, vengono concesse a condizione espressa che la Società S.I.T.A.V. accetti - come con il presente atto accetta - le seguenti modifiche ad alcuni articoli di capitolato, modifiche che si intendono di carattere continuativo per tutta la durata della concessione decennale e non limitate al periodo sperimentale di un anno;
Art. 6 - L'articolo 6 del vigente capitolato è sostituito dal seguente nuovo articolo:
La Società S.I.T.A.V. viene esonerata dall'obbligo del versamento anticipato della somma di Lire 20 milioni di cui all'art. 6 del capitolato vigente, a condizione che la Società S.I.T.A.V. stessa rilasci garanzia per analoga somma sotto forma di fideiussione bancaria c versi alla Regione la somma di Lire un milione all'anno a titolo di corrispettivo per mancati interessi sull'anticipo che sarà restituito dalla Regione entro dieci giorni dalla stipulazione del presente contratto aggiuntivo.
Art. 10 - L'articolo 10 del vigente capitolato è sostituito dal seguente nuovo articolo:
La Società concessionaria dovrà assicurare, con il più severo controllo, la regolarità dei giochi e degli incassi relativi.
La Regione si riserva il diritto di esercitare, con personale proprio e con interventi saltuari o continuativi, qualsiasi forma di controllo sull'andamento della gestione dei giochi e sul modo con cui viene condotta la Casa da Gioco nelle sue molteplici attività (giochi, manifestazioni varie, servizi, ingressi, taverna, spettacoli, ecc...): tale controllo sarà limitato alle forme di attività di immediato e diretto interesse economico e morale della Regione, facendo astrazione dalle attività di stretto interesse interno della Società S.I.T.A.V.
Nessun tavolo può essere aperto o chiuso al gioco senza l'intervento di almeno un incaricato dell'Amministrazione regionale.
Qualora lo ritenga necessario - e a suo insindacabile giudizio - 1'Amministrazione regionale può esigere da parte della Società concessionaria l'immediato licenziamento e la sostituzione del personale addetto alla Casa da Gioco.
Art. 12 - L'articolo 12 del vigente capitolato, viene completato con il seguente secondo comma aggiunto:
La Società S.I.T.A.V. si impegna a non finanziare in alcun modo, direttamente o indirettamente, giornali, associazioni, partiti e movimenti politici locali, nè le sezioni locali dei partiti.
Art. 14 - L'articolo 14 del vigente capitolato è sostituito dal seguente nuovo articolo:
Il personale addetto alla Casa da Gioco sarà, di regola, di nazionalità italiana e, a parità di condizioni e di requisiti, dovrà essere assunto fra elementi valdostani, salvo per quanto concerne il personale tecnico c di speciale fiducia, per il quale la Società dovrà segnalare, prima dell'assunzione, le generalità ed i motivi che inducono alla scelta, in modo da consentire all'Amministrazione regionale di esprimere ogni suo eventuale parere entro breve termine.
L'eventuale assunzione di personale straniero sarà subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
La Società S.I.T.A.V. dovrà procedere alla assicurazione, a norma di legge, del proprio personale.
Per guanto riguarda il personale di gioco delle categorie meno elevate (croupiers e changeurs), la Società S.I.T.A.V. si impegna a dare la precedenza, in ogni futura assunzione, agli elementi che saranno riconosciuti idonei negli esami dei corsi allievi croupiers valdostani.
La scelta sarà fatta in base alle graduatorie finali. I nuovi assunti inizieranno il servizio con la qualifica di avventizi e compiranno il normale periodo di tirocinio per la definitiva qualifica formale, secondo la prassi seguita nelle altre Case da Gioco.
La Società S.I.T.A.V. dovrà organizzare, a proprie spese, nei prossimi mesi un secondo corso allievi croupiers valdostani, da svolgersi ad Aosta.
La Società S.I.T.A.V. si impegna a non assumere, ed eventualmente licenziare, su richiesta dell'Amministrazione regionale, il personale che non goda dei diritti civili e politici o che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità, di incompatibilità o di decadenza agli effetti del pubblico impiego.
Per quanto si riferisce alle forniture, appalti. prestazioni e progetti, dovranno essere preferiti, a parità di condizioni e di requisiti, le ditte, gli elementi ed i fornitori aventi sede o domicilio in Valle. In caso di necessità di ricorrere ad elementi, ditte e fornitori aventi sede o domicilio fuori Valle, la Società S.I.T.A.V. dovrà riferirne, volta per volta, tempestivamente, al Commissario della Regione presso la Casa da Gioco, comprovando le cause ed i motivi che impongono la eccezione alle disposizioni di cui sopra.
La Società risponderà di tutto il personale addetto alla Casa da Gioco ai sensi di Legge.
Art. 15 - Qualora la Società sospendesse per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, la gestione dei giochi d'azzardo, potrà incorrere nella decadenza della concessione e nell'incameramento dei venti milioni di anticipo o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria.
Qualora due esercizi consecutivi risultino passivi con documentazioni precise, la Società potrà richiedere al Consiglio o la risoluzione del contratto o un riesame delle clausole, senza peraltro essere liberata dall'obbligo di versamento integrale e puntuale delle quote alle quali è impegnata.
Analogamente il Consiglio della Valle si riserva la facoltà di ottenere un miglioramento delle clausole della presente convenzione qualora si verifichino due esercizi consecutivi con incassi superiori ai 600 milioni annui.
In caso di accertata sottrazione od occultazione degli incassi derivante dal fatto della Società concessionaria, il Consiglio potrà procedere alla revoca della concessione previa notifica agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando il diritto alla Valle di incamerare l'anticipo, e salvo maggiori danni.
Le parti convengono e stipulano inoltre quanto segue:
E' approvato il conguaglio di somme per il periodo dal 1° dicembre 1948 al 10 aprile 1949, fra i versamenti già effettuati dalla Società S.I.T.A.V. al Cassiere dell'Amministrazione regionale, a' sensi dell'art. 3 del vigente capitolato, ed i versamenti che la Società stessa dorrebbe effettuare per l'anzidetto periodo in base alla percentuale fissa del 72% degli introiti lordi, come previsto dal nuovo articolo 3 del presente contratto la facoltà di ottenere un miglioramento delle clau-aggiuntivo.
Si dà atto che, agli effetti dell'applicazione del nuovo articolo sei di cui al presente contratto aggiuntivo, la Società S.I.T.A. V. e, per essa, il Conte Alberto Zorli di Bagnacavallo di Conte Vincenzo, nella sua qualità di Presidente della Società stessa, ha rilasciato garanzia per la somma di Lire 20.000.000 (ventimilioni), sotto forma di fideiussione bancaria, come risulta dalla comunicazione in data 15 aprile 1949 della Banca Popolare di Novara - Succursale di Aosta, allegata al presente atto sotto la lettera B).
Si dà atto altresì che la Società S.I.T.A.V. ha versato la somma di Lire 1.000.000, (un milione) a titolo di corrispettivo per mancati interessi, sull'anticipo di Lire 20.000.000 (venti milioni) di cui all'articolo sei del presente contratto aggiuntivo, per cui resta concordata ed autorizzata la restituzione alla Società S.I.T.A.V. della somma di Lire 20.000.000 a suo tempo versata, a' sensi dell'articolo sei del vigente capitolato d' oneri.
Le spese di stipulazione, di registrazione e di copia, nonché le spese di segreteria, del presente contratto, sono assunte a carico della Ditta concessionaria.
Si allegano al presente contratto, quali parti integranti, i seguenti atti:
Allegato A) - copia conforme del verbale di deliberazione in data 15 maggio 1949 dell'Assemblea Generale straordinaria della Società per Azioni S.I.T.A.V., con sede in Saint Vincent.
Allegato B) - comunicazione in data 15 aprile 1949 della Banca Popolare di Novara - Succursale di Aosta -, relativa alla costituzione di fideiussione bancaria, a favore dell'Amministrazione regionale della Valle d' Aosta, per la somma di Lire 20.000.000 (venti milioni).
Si dà atto che le parti, alla presenza dei testi, dichiarano di essere a perfetta conosccnza del tenore degli allegati al presente contratto e concordemente dispensano il Segretario sottoscritto dalla lettura degli allegati stessi.
Previa lettura del presente contratto, da me data alla presenza continua dei testi, le parti contraenti, per ogni effetto giuridico, su mia formale domanda, dichiarano che il presente atto è conforme alla loro volontà ed alla verità ed in conferma con me lo sottoscrivono unitamente ai testi.
Il presente atto, ricevuto a richiesta delle parti contraenti e scritto da persona di mia fiducia sotto la mia dettatura, consta di pagine giudici e linee ventiquattro della sedicesima pagina, escluse le firme.
All'originale firmati: Severino Caveri - Rivella Francesco - Enrico Brunod teste - Fosson Francesco teste - Attilio Brero Segretario.
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L'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, riferisce al Consiglio che la Giunta è del parere che la trattazione del presente oggetto abbia luogo in seduta segreta, tenuto presente che in precedente adunanza la questione è stata già esaminata e discussa in seduta segreta, dovendosi fare anche riferimenti ed apprezzamenti che riguardano persone.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, chiede che il Consiglio si pronunci in merito alla richiesta formulata dall'Ing. FRESIA a nome e per conto della Giunta.
Il Consigliere Geom. NICCO ritiene che Consiglio debba procedere alla trattazione dell'oggetto in seduta pubblica, salvo esaminare in seduta segreta la sola parte attinente a questioni di persone.
Segue breve discussione sulla opportunità o meno che la discussione prosegua in seduta segreta, discussione alla quale partecipano il Presidente ff., Ing. PASQUALI, l'Assessore ai Lavori Pubblici Geom. BIONAZ ed i Consiglieri. Col. FERREIN e Geom. G. NICCO, il quale dichiara di non insistere sulla sua proposta.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta formulata dalla Giunta, di procedere alla trattazione dell'argomento in seduta segreta.
Si dà atto che i Consiglieri Signori ARMAND, MATHAMEL, RONC DESAYMONET, NICCO ANSELMO, NICCO Geom. GIULIO e VACHER dichiarano di astenersi e si astengono dalla votazione.
Si dà atto che, procedutosi a1la votazione per alzata di mano, il Consiglio, ad unanimità di voti, con l'astensione dichiarata dei sei Consiglieri soprannominati, approva la proposta formulata a nome della Giunta, dall'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, comunica, quindi, che l'adunanza continua in seduta segreta ed invita il pubblico ed il personale di servizio ad allontanarsi dall'aula.
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Si dà atto che il pubblico e il personale di servizio lasciano la sala dell'adunanza, che continua in seduta segreta. (ore 11,30).
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Si dà atto che, per decisione del Consiglio, viene richiamato nell'aula, alle ore 11 e minuti 35, il Segretario dott. Attilio Brero.
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L'Assessore alle Finanze, Ing. L. FRESIA riferisce in merito alle previsioni di entrata ed ai criteri in base ai quali il Consiglio, nel 1946, esaminò ed approvò il primo contratto-capitolato per l'esercizio della Casa da Gioco, di St. Vincent, avendo riguardo anche alla prevista svalutazione della moneta.
Riferisce che, in base ai risultati dei primi anni di gestione della Casa da Gioco, si rese opportuno di modificare il capitolato con alcune norme intese a stimolare le iniziative della SITAV, ai fini dell'incremento dei giochi (modifica delle percentuali e concorso regionale nelle spese per manifestazioni e nei rischi del cambio degli assegni).
Riferisce sui risultati della gestione successiva al contratto suppletivo a suo tempo stipulato con la SITAV e dichiara di ritenere che si possa ulteriormente migliorare la situazione e l'incremento dei giochi mediante nuove norme da concretarsi in un secondo stipulando contratto aggiuntivo.
Riferisce, all'uopo, in merito alle lunghe trattative intercorse, a tal fine, con la SITAV, facendo presente che la Giunta, vagliata ogni circostanza, ritiene opportuno che il Consiglio approvi le norme di cui all'allegata bozza di nuovo contratto aggiuntivo, trasmessa ai Signori Consiglieri (inserita nelle premesse dell'oggetto n. 46).
Su invito del Presidente, il Segretario del Consiglio, Geom. Valleise, dà lettura della proposta di nuovo contratto aggiuntivo.
Si dà atto che il Consiglio passa all'esame ed alla discussione dei singoli articoli di tale contratto (allegato A).
Articolo 3 - L'Assessore Ing. FRESIA riferisce in merito alle trattative intercorse con la SITAV per quanto concerne le modifiche da apportarsi all'art. 3 del capitolato.
Segue discussione in merito alla modifica delle percentuali nonchè in merito alla percentuale massima del concorso regionale nelle spese per le manifestazioni extra-contrattuali. Alla discussione partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Ing. FRESIA, Per. ind. FOSSON e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri sig. PAGE e Geom. G. NICCO.
Si dà atto che l'art. 3 viene approvato dal Consiglio all'unanimità di voti e senza modifiche.
Articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 - Si dà atto che gli articoli citati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti e senza modifiche.
Articolo 13 - Si dà atto che il Consiglio, dopo breve discussione, approva, ad unanimità di voti, l'articolo 13 con l'aggiunta delle seguenti parole nella parentesi del 1° comma: "impianto di aria condizionata".
Articolo 14 - Segue discussione in merito alla opportunità di modificare il 1° comma dell'art. 14. - Alla discussione partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Dr. DUJANY, Geom. G. NICCO e Sig. MARCHESE.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, presenti e votanti n. 25 Consiglieri, il Consiglio approva, con voti favorevoli 19 (diciannove) e voti contrari 6 (sei), la cancellazione delle parole "tecnico e" al 1° comma dell'art. 14.
Segue discussione in merito all'opportunità di inserire un nuovo comma, in relazione alla questione della sistemazione degli allievi croupiers del secondo corso per allievi croupiers, in riferimento alle disposizioni di cui al 4° e al 5° comma dell'articolo 14.
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, di rinviare alla seduta pomeridiana ogni decisione in merito alla questione di cui si tratta.
Articoli 15, 17, 18 e 21 e successivi commi - Si dà atto che il Consiglio, dopo breve discussione, approva gli articoli 15, 17, 18 e 21 e successivi commi della proposta di nuovo contratto aggiuntivo.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore tredici e rinviata alle ore quindici pomeridiane.
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