Oggetto del Consiglio n. 45 del 2 agosto 1951 - Verbale
OGGETTO N. 45/51 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITA' DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA. - APPROVAZIONE E PROMULGAZIONE CON LEGGE REGIONALE.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di approvazione e di promulgazione con legge regionale, di norme legislative di integrazione e di attuazione per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con l'art. 2 del decreto Legislativo C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, recante norme per la devoluzione all'Amministrazione della Valle d'Aosta di alcuni servizi, fu soppresso il Consiglio provinciale di Sanità di Aosta e fu istituito, in sua vece e con composizione particolare, il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta, avente le attribuzioni e le competenze già spettanti al soppresso Consiglio provinciale di Sanità.
Il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta, a' sensi dell'articolo 2 del citato decreto n. 532, è composto dei seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio della Valle, ora del Presidente della Giunta regionale (dopo l'entrata in vigore dello Statuto regionale) ed è presieduto dal Presidente della Giunta:
a) l'Assessore all'agricoltura della Giunta della Valle;
b) tre dottori in medicina e chirurgia;
c) una persona esperta nelle materie agrarie;
d) il dirigente dei servizi sanitari ed il dirigente dei servizi veterinari della Valle d'Aosta;
e) l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;
f) un rappresentante dell'Ordine dei medici;
g) il segretario generale dell'Amministrazione della Valle d'Aosta o chi ne fa le veci;
h) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Valle d'Aosta;
i) il capo dell'Ufficio del turismo della Valle d'Aosta o persona da lui delegata;
1) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;
m) un insegnante in servizio presso la Valle d'Aosta.
Il locale Ordine dei Medici ed i Rappresentanti dei Veterinari, dei Farmacisti e delle Ostetriche della Valle d'Aosta, hanno lamentato il fatto che - a differenza di quanto è stabilito per tutti i similari Consigli provinciali di sanità dall'art. 17 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 - siano rimasti esclusi dal Consiglio di Sanità della Valle d' Aosta i rappresentanti dei Veterinari, dei Farmacisti e delle Ostetriche.
Aderendo alla motivata richiesta delle categorie interessate, tendenti alla ammissione di nuovi membri a far parte del Consiglio di Sanità, si prospetta l'opportunità della approvazione di apposita legge regionale, per modificare la composizione del Consiglio stesso.
La legge regionale, che si propone nel testo sottoriportato, può essere approvata dal Consiglio regionale, a' sensi dell'art. 51 e dell'art. 3 lettera 1) dello Statuto speciale della Regione, quale norma legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi statali vigenti in materia (art. 17 T.U. Leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265 e art. 20 D.L. 13-11-1946 n. 233).
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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge n. (in data) - Composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta -
...Omissis...
Il Consiglio regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente Legge:
ART. 1
Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta, istituito dall'articolo 2 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, dura in carica tre anni, ed è composto dei seguenti membri:
1. - Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;
2. - un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;
3. - il Segretario generale dell'Amministrazione regionale, o un suo delegato, il quale funge anche da Segretario del Consiglio di Sanità;
4. - l'Ispettore regionale dei Comuni;
5. - il Medico regionale;
6. - il Veterinario regionale;
7. - l'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico regionale;
8. - il Direttore dell'Ufficio regionale per il turismo;
9. - il Presidente del locale Ordine dei Medici o un suo delegato;
10.- il Presidente del locale Ordine dei Veterinari o un suo delegato;
11.- il Presidente del locale Ordine delle Ostetriche o un suo delegato;
12.- il Presidente del locale Ordine dei Farmacisti o un suo delegato;
13.- l'Ufficiale sanitario della Città di Aosta;
14.- tre Dottori in medicina e chirurgia, di cui uno particolarmente competente in pediatria, designati dalla Giunta regionale;
15.- un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;
16.- un insegnante in servizio effettivo nelle scuole della Regione, designato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
ART. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d' Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, (data)
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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI. dà comunicazione della lettera 15-3-1950 n. 2184 e della lettera in data 29-4-1950, n. 690, inviate dalla Presidenza della Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Regioni - in relazione alla questione in esame, e legge la lettera 29-4-1951, che è del tenore seguente:
Prot. N. 690-Gab. Aosta, 29 Aprile 1950
OGGETTO: Consiglio di Sanità della Valle d' Aosta - Proposte per la modificazione della composizione.
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO REGIONI
ROMA
In relazione al foglio 31 marzo u. s. n. 1693 di codesta Presidenza, pregiomi far presente che la composizione dei Consigli Sanitari prevista dall'art. 17 del T.U. Leggi Sanitarie 27-7-1934 n. 1265 e dal D.L.C.P.C. 13-9-1946 (art. 2°), comprende, quali componenti di diritto, i rappresentanti dei veterinari, farmacisti, ostetriche, ed il Presidente del Tribunale.
Poiché col D. L. del C.P.C. 23 dicembre 1946 n. 532, che istituisce il Consiglio di Sanità della Valle di Aosta (art. 2), non si è tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia, e si sono esclusi i suindicati rappresentanti, tale esclusione costituisce pregiudizio agli interessi delle categorie interessate.
Per ovviare a tale inconveniente, questa Amministrazione ritiene che si possa, con apposito provvedimento integrativo del Capo dello Stato, modificare l'art. 2 del citato decreto 13-9-1946 n. 532, senza ricorrere alle istituende norme di attuazione dello Statuto della Valle.
Si resta in attesa di conoscere l'avviso di codesta On.le Presidenza.
IL PRESIDENTE
Avv. Severino Caveri
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Dà, inoltre, comunicazione della seguente lettera, n. 1810 in data 30-5-1950, pervenuta alla Presidenza della Giunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Regioni - in risposta alla lettera sopra trascritta:
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO REGIONI
N°. 1810 Roma, 30 Maggio 1950
OGGETTO: Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta - Proposta per la modificazione della composizione.
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE DI
AOSTA
Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946 n. 532, concernente la devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi, è stato soppresso, all'art. 2, il Consiglio Provinciale di Sanità di Aosta ed in suo luogo è stato istituito un Consiglio di Sanità della Valle, dal quale sono rimasti esclusi il Presidente del Tribunale del luogo ed i rappresentanti dei veterinari, dei farmacisti e delle ostetriche, a differenza di quanto é stabilito per tutti i similari Consigli Provinciali di Sanità dall'art. 17 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.
Rendendosi conto delle lagnanze delle categorie interessate, codesta Presidenza prospetta la opportunità di apposito provvedimento integrativo. Senonché, si osserva che il citato decreto legislativo n. 532 fu emanato in virtù dei poteri consentiti dal Decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151, che attribuiva al Consiglio dei Ministri di deliberare i provvedimenti aventi forza di legge finché non fosse entrato in funzione il nuovo Parlamento (art. 4). Pertanto, essendo cessata detta facoltà, il provvedimento invocato non potrebbe essere adottato altrimenti che con legge: di qui l'opportunità di includerlo nelle norme di attuazione dello Statuto che per codesta Valle, mancando apposita delega legislativa, dovranno approvarsi con legge.
La suddetta segnalazione induce pertanto a sottolineare nuovamente la necessità che sul contenuto di dette norme d'attuazione - per molte e varie ragioni indispensabili - possa al più presto raggiungersi un'intesa con codesta Valle.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Andreotti)
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["Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, rileva che il riferimento - contenuto nella lettera 30 maggio 1960 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - alle norme di attuazione dello Statuto speciale non ha alcuna ragione di essere, in quanto l'omissione di cui al D.L. del C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, per la quale erano stati esclusi il Presidente del Tribunale del luogo ed i rappresentanti dei Veterinari, dei Farmacisti e delle Ostetriche, rappresentava una pura e semplice dimenticanza, in quanto nei Consigli di Sanità delle altre Provincie vi sono tali rappresentanti. Non vi è, quindi, alcuna ragione di riferirsi a norme di attuazione dello Statuto della Valle d'Aosta per una disposizione di carattere generale"] (Come da deliberazione consiliare n. 77, in data 5 ottobre 1951, si approva l'inserimento di numero 120 parole sopra riportate. Il Segretario Attilio Brero).
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, illustra brevemente la questione in esame, rilevando l'opportunità che il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta sia composto, oltre che dei membri elencati all'articolo 2 del D.L. del C.P.S. 23-12-1946, n. 532, anche di un rappresentante dell'ordine dei veterinari, dell'ordine dei farmacisti e dell'ordine delle ostetriche.
Riferisce poi che la Giunta propone una variante al n. 14 dell'articolo 1 del disegno di legge sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, e, più precisamente, propone che, anziché tre dottori in medicina e chirurgia, di cui uno particolarmente competente in pediatria, designato dalla Giunta regionale, sia chiamato a far parte del Consiglio di Sanità un solo dottore in medicina e chirurgia designato dalla Giunta regionale, e ciò anche per non rendere troppo numeroso il Consiglio di Sanità.
Il Consigliere Dott. NORAT rileva l'opportunità che il Consiglio approvi l'inclusione dei rappresentanti degli ordini dei veterinari, dei farmacisti e delle ostetriche in seno al Consiglio di Sanità della Valle di Aosta; dichiara di non concordare sulla proposta del Presidente della Giunta di chiamare a far parte dello stesso Consiglio un solo dottore in medicina e chirurgia, anziché tre dottori, come previsto al n. 14 dell'art. 1 del disegno di legge.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, illustra le ragioni per le quali egli ha fatto la proposta surriportata.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio circa la composizione del Consiglio di Sanità per la Regione della Sardegna e si dichiara favorevole alla proposta del Presidente della Giunta. Propone che sia chiamato a far parte del Consiglio di Sanità anche un rappresentante dei Comuni e dei Consorzi di Comuni della Regione.
Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva l'opportunità che almeno uno dei dottori in medicina e chirurgia, di cui al n. 14 dell'art. 1 del disegno di legge, sia medico condotto.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime parere che, qualora il Consiglio non ritenga di accogliere le sue proposte e determini in tre il numero dei dottori in medicina e chirurgia, debba essere quanto meno soppressa, al n. 14 dell'art. 1, la dizione "di cui uno particolarmente competente in pediatria".
Segue discussione in merito alla proposta formulata dal Presidente della Giunta, nonché in merito alle proposte fatte dall'Assessore Geom. Arbaney e dal Consigliere Geom. G. Nicco, discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente ff., Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Geom. BIONAZ, nonché i Consiglieri Dott. NORAT e Geom. G. NICCO.
Il Presidente ff. Ing. PASQUALI, riassumendo la discussione, rileva che, in linea di massima, il Consiglio concorda sul testo del disegno di legge sottoposto all'esame del Consiglio stesso, previa cancellazione all'art. 1, u. 14, della dizione: "di cui uno particolarmente competente in pediatria", e con l'inclusione nel Consiglio di Sanità, di "un rappresentante dei Comuni e dei Consorzi di Comuni della Regione".
Invita, quindi, il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano per l'approvazione del disegno di legge soprariportato, previa inclusione della dizione illustrata in precedenza, all'art. 1, n. 14, e previa aggiunta, sempre all'art. 1, del seguente nuovo paragrafo: "n. 17 - un rappresentante dei Comuni e di Consorzi di Comuni della Regione".
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri;
veduti gli articoli 31 e 3 lett. 1) dello Statuto regionale;
ad unanimità di voti:
Delibera
di approvare la emanazione - a' sensi dei succitati articoli dello Statuto regionale - della seguente legge regionale concernente la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta:
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE (N.1)
REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE
LEGGE N. (in data) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITA' DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
..........Omissis........
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta, istituito dall'articolo 2 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, dura in carica tre anni, ed è composto dei seguenti membri:
1. - Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;
2. - un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;
3. - il Segretario generale dell'Amministrazione regionale, o un suo delegato, il quale funge anche da Segretario del Consiglio di Sanità;
4. - l'Ispettore regionale dei Comuni;
5. - il Medico regionale;
6. - il Veterinario regionale;
7. - l'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico regionale;
8. - il Direttore dell'Ufficio regionale per il Turismo;
9. - il Presidente del locale Ordine dei Medici o un suo delegato;
10. - il Presidente del locale Ordine dei Veterinari o un suo delegato;
11. - il Presidente del locale Ordine delle Ostetriche o un suo delegato;
12. - il Presidente del locale Ordine dei Farmacisti o un suo delegato;
13. - l'Ufficiale sanitario della Città di Aosta;
14. - tre dottori in medicina e chirurgia, designati dalla Giunta regionale;
15. - un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;
16. - un insegnante in servizio effettivo nelle scuole della Regione, designato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
17. - un rappresentante dei Comuni e di Consorzi dei Comuni della Regione.
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, (data).
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