Oggetto del Consiglio n. 23 del 7 aprile 1951 - Verbale
OGGETTO N. 23/51 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, IL PROLUNGAMENTO, L'AMPLIAMENTO E LA RIPARAZIONE DI CANALI DI IRRIGAZIONE - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE PERCENTUALI DEI CONTRIBUTI - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESA - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Agricoltura e Foreste, concernente la proposta di approvazione e di finanziamento di spesa per la concessione di contributi per la costruzione, il prolungamento, l'ampliamento e la riparazione di canali di irrigazione, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza.
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La rete di canali di irrigazione della Valle d'Aosta si presentava, a fine guerra, in un preoccupante stato di deterioramento, dovuto alla grande vetustà di molti canali, al sensibile spopolamento di alcune zone, alla prolungata assenza degli uomini più validi, chiamati alle armi. Ove non si fosse provveduto, nel più breve termine, a riparare tali opere, alcune delle quali gravemente danneggiate, in pochi anni si sarebbe manifestato un grave squilibrio fra la popolazione esistente e la possibilità di produzione dell'agricoltura locale.
Occorreva, quindi, raggiungere due obiettivi: quello immediato dell'aumento delle superfici coltivabili intensivamente e quello differito della più razionale coltivazione dei terreni e del maggior sfruttamento delle altre risorse agricole della Regione.
L'aumento delle superfici coltivabili in modo intensivo può essere raggiunto in un solo modo: estendendo ulteriormente la già imponente rete di canali di irrigazione, migliorando, così, vaste plaghe di terreno suscettibili di elevate produzioni.
A tal uopo si stimolarono i proprietari interessati a provvedere all'esecuzione delle necessarie riparazioni ai canali di irrigazione, concedendo contributi-sussidi determinati in misura tale da sopperire alle spese occorrenti per l'acquisto dei materiali (cemento, ferro, bili, ecc.), necessari per l'esecuzione delle opere di riparazione.
Si provvide, inoltre, a cura dell'Amministrazione regionale, alla sistemazione di alcune zone, ove la sproporzione, fra la popolazione rurale e la produzione agraria in atto, si era fatta particolarmente acuta.
Si assecondarono, quindi, le iniziative promosse da tecnici e gruppi di agricoltori e, mediante la concessione di opportuni sussidi ed anticipazioni, si favorì e promosse la costruzione, l'ampliamento, il prolungamento di vari canali di irrigazione.
L'estensione, così ottenuta, delle superfici irrigate raggiunge i 1150 ettari circa, consentendo l'aumento di quasi mille unità di carico di bestiame. Considerando che, in Valle d'Aosta, il rapporto popolazione-bestiame bovino è di circa 60 capi per ogni cento abitanti, si potrà valutare in giusta misura quali siano le veramente grandi ripercussioni che dette opere esercitano sulle condizioni di vita dei valligiani.
La misura dei sussidi concessi e liquidati per favorire l'esecuzione delle opere di cui sopra venne, di norma, determinata in ragione di un terzo della spesa complessiva preventivata ed ammessa. Però detta misura percentuale venne elevata al 50% della spesa complessiva per le opere danneggiate e distrutte per cause alluvionali. Nel caso poi dei canali del comune di Issime, distrutti per analoga causa, si assunse l'intera spesa di ripristino a carico del bilancio regionale.
Inoltre, onde colmare la deficienza di mezzi finanziari da parte degli agricoltori interessati, si provvide, in alcuni casi, ad anticipare, salvo restituzione, il presunto importo del contributo di competenza statale a termine del D. L. 13-2-1933, N. 215.
Si rende ora necessario considerare, sulla scorta dell'esperienza di quasi un lustro di attività, l'opportunità di rivedere le modalità di concessione dei contributi, soprattutto sotto il profilo della determinazione delle misure percentuali dei sussidi stessi.
Occorre, infatti, notare che sarebbe errato il voler adottare un unico criterio per la determinazione dell'ammontare percentuale dei contributi di cui trattasi, senza tener conto di altri fattori, fra cui, principalmente, quelli relativi alla natura delle opere.
Sarà d'uopo anche considerare, di volta in volta, le condizioni di particolare disagio in cui possono versare gli utenti dei canali ed il rapporto fra spesa ed area irrigata. Si reputa, infine, necessario doversi stabilire la non cumulabilità fra i contributi regionali e quelli di competenza statale.
Infatti, in caso diverso, si verrebbero a creare delle condizioni di privilegio fra quei consorzi o privati che abbiano a fruire di ambedue i contributi e quelli che possono, invece, beneficiare di uno solo.
Siccome, a mente dello Statuto regionale, la trattazione delle pratiche di contributo in linea capitale, a termine del D. L. 13-2-1933, n. 215, compete alla Regione, che vi provvederà a mezzo dei propri uffici, si potranno evitare duplicazioni di contributi.
Si potrà concedere a favore dei richiedenti il contributo regionale in misura massima, impegnandoli però previamente a svolgere, ove ne sia il caso, le pratiche di rito per l'ottenimento del contributo statale, nonché a rinunciare al contributo stesso a favore dell'Amministrazione regionale.
Da un calcolo sommario e sulla scorta degli elementi in possesso dell'Amministrazione regionale, si può presuntivamente valutare che gli interventi, da finanziarsi allo scopo in argomento, ammonteranno a circa lire 140.000.000. Si rende, pertanto, necessario stanziare la somma di lire 60.000.000 sul bilancio per li corrente esercizio finanziario. La differenza sarà coperta, almeno parzialmente, utilizzando i fondi già residuati in tale intento.
Per assicurare il sollecito corso delle pratiche di cui è caso, facendo si che i lavori possano avere corso durante il corrente anno, sarebbe necessario delegare alla Giunta l'esame delle domande di contributo, l'approvazione dei progetti, la concessione e liquidazione dei sussidi. Perché, diversamente, solo in pochi casi sarebbe possibile assicurare, con la necessaria speditezza, la completa istruzione delle pratiche entro il termine utile che consenta, come già detto, l'esecuzione ed il completamento dei lavori entro l'anno.
Sarà opportuno rammentare, a tal proposito, che uno dei più apprezzati vantaggi offerti dai contributi regionali nei confronti di quelli statali, consiste appunto nel sollecito esame delle domande. Vantaggio, questo, che sarebbe in gran parte annullato, ove non si facesse luogo alla concessione della richiesta delega. Occorre anche notare che, l'anno in corso, stante l'abbondante neve caduta, l'esame sopraluogo delle opere progettate sarà forzatamente ritardato e, quindi, al fine di non compromettere la possibilità di esecuzione dei lavori, si impone una particolarmente rapida adozione di provvedimenti in merito alle richieste di contributo.
Quanto sopra premesso:
Ritenuta la necessità di favorire l'incremento della produzione agricola della Regione mediante concessione di sussidi intesi a stimolare, promuovere e favorire la costruzione, il prolungamento, l'ampliamento, il ripristino e la sistemazione razionale dei canali irrigui;
considerata la necessità di proporzionare l'ammontare percentuale dei sussidi stessi alla natura delle opere ed all'entità dei sacrifici degli utenti interessati;
attesa la necessità di rendere particolarmente sollecita l'adozione dei provvedimenti deliberativi di esecuzione;
SI PROPONE
1) di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari nelle spese di costruzione, prolungamento, ampliamento, ripristino e sistemazione razionale dei canali d'irrigazione della Regione, nelle seguenti misure percentuali variabili:
a) del 60% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, se trattasi di opere di nuova costruzione o di rettifica di tracciato, che richiedono l'esecuzione ? su almeno i due terzi del percorso ? di ingenti opere murarie, lo scavo di gallerie, il rivestimento in cemento, la costruzione di opere di presa con l'impiego di leganti e che, comunque, richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali per un ammontare di spesa pari ad almeno i due terzi dell'importo totale di spesa ammesso a sussidio;
b) del 50% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, se trattasi di opere di sistemazione di canali esistenti che comportino una spesa superiore a due milioni di lire e richiedano l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lett. a), su di un tratto complessivamente inferiore ai due terzi dell'intero percorso o che, comunque, richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali, per un ammontare di spesa superiore alla metà dell'importo totale di spesa ammessa a sussidio;
c) del 40% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, se trattasi di opere di riparazione straordinaria richiedenti la costruzione di opere murarie o, comunque, l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali in misura superiore ad un terzo dell'ammontare complessivo dei lavori ed il cui importo sia pari almeno al doppio della spesa di ordinaria manutenzione e, in ogni caso, non inferiore a 1.000.000 (un milione);
d) del 30% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, se trattasi di opere di costruzione, prolungamento, ampliamento e riparazione di canali esistenti mediante scavo in terra che non richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e l'acquisto di materiali che in minima parte;
2) di stabilire la non cumulabilità fra i contributi regionali e quelli statali e che l'intero importo di questi ultimi debba essere versato dagli interessati all'Amministrazione regionale a titolo di parziale rimborso delle somme introitate a titolo di contributo regionale;
3) di approvare e di impegnare la spesa di lire 60.000.000 (sessanta milioni), da finanziarsi sull'apposito istituendo stanziamento all'art. n. 148 del bilancio per l'esercizio finanziario 1951: "Spese per la costruzione e la riparazione di canali d'irrigazione";
4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi di concessione dei sussidi di cui al n. precedente e di liquidazione dei medesimi in base agli stati di avanzamento dei lavori ed alle fatture per la fornitura di materiali.
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L'Assessore Geom. ARBANEY illustra brevemente la relazione surriportata, rilevando che, a tutt'oggi, l'Amministrazione regionale ha contribuito, di norma, nelle spese per l'esecuzione di opere relative alla costruzione, al prolungamento, all'ampliamento ed alla riparazione di canali di irrigazione, in ragione di un terzo delle spese complessive preventivate ed ammesse dall'Ufficio tecnico della Regione.
Fa presente che la misura del contributo è stata elevata al 50% delle spese complessive preventivate solo per le opere danneggiate e distrutte per cause alluvionali, eccetto il caso del Comune di Issime, ove i canali sono stati interamente distrutti dalla alluvione e per la ricostruzione dei quali il Consiglio approvò l'assunzione a carico regionale di tutte le spese di ripristino.
Rileva, inoltre, che, in alcuni casi, la Regione è anche intervenuta anticipando, salvo restituzione, il previsto importo del contributo di competenza statale dovuto a' termini del D. L. 13 febbraio 1933, n. 215.
Fa presente che, in base all'esperienza acquisita, per la determinazione della misura del contributo regionale occorre tenere particolare conto di vari fattori, fra i quali, principalmente, la natura delle opere.
Propone, quindi, di rivedere le modalità di concessione dei contributi, al fine di tenere conto, di volta in volta, nella determinazione della misura percentuale dei contributi, delle condizioni di particolare disagio in cui versano gli utenti ed il rapporto esistente fra la spesa dell'opera e l'area di terreno che verrà irrigata dal canale. Propone, inoltre, che il Consiglio approvi il principio della non cumulabilità dei contributi regionali e dei contributi statali, pur subordinando l'erogazione dei contributi regionali all'obbligo, da parte degli interessati, di svolgere le pratiche per l'ottenimento dei contributi statali che dovranno, però, essere versati totalmente all'Amministrazione regionale a titolo di conguaglio per parziale rimborso dell'importo del contributo regionale.
L'Assessore Geom. Arbaney riferisce, quindi, sulle nuove modalità che sottopone all'esame ed alla approvazione del Consiglio, modalità che si concretano nelle misure percentuali variabili del 60%, del 50%, del 40% e del 30% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, a seconda della categoria di opere, come precisato al n. 1 (lettere a), b), c), d) ed ai n. 2 e 4 della relazione surriportata.
L'Assessore Geom. Arbaney richiama, quindi, la attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente disposizione di cui al n. 3 della relazione: "di approvare e di impegnare la spesa di Lire 60 milioni, da finanziarsi sull'apposito istituendo stanziamento all'art. n. 148 del bilancio per l'esercizio finanziario 1951: " Spese per la costruzione e la riparazione di canali d'irrigazione ".
Fa presente che, qualora l'importo della spesa fosse limitato alla misura di Lire 60 milioni, la Giunta non potrebbe erogare sussidi per un importo superiore a tale somma anche se nel corso dell' esercizio si potesse avere una maggiore disponibilità di fondi; propone, quindi, che il Consiglio, a parziale modifica della disposizione di cui al n. 3 della relazione, approvi ed impegni la spesa di Lire 100 milioni, di cui Lire 60 milioni da finanziarsi sull'apposito stanziamento all'articolo 148 del bilancio per l'esercizio finanziario 1951 " Spese per la costruzione e la riparazione di canali di irrigazione" e Lire 40 milioni da finanziarsi sullo stesso art. 148 del bilancio 1951, previa integrazione dello stanziamento mediante provvedimento di modifica del bilancio od, eventualmente, da finanziarsi con impegno sul corrispondente istituendo stanziamento di bilancio del prossimo esercizio finanziario.
Il Consigliere Geom. G. NICCO si compiace con l'Assessore Geom, Arbaney per le proposte dallo stesso formulate relativamente alle nuove precise modalità da seguirsi per la determinazione delle misure percentuali dei contributi da concedersi dalla Regione per la costruzione, il prolungamento, l'ampliamento e la riparazione di canali di irrigazione, modalità che egli dichiara di approvare pienamente.
Raccomanda che, nel procedere all'erogazione di contributi per l'esecuzione di opere di costruzione o di riparazione di canali privati, si tenga conto delle possibilità finanziarie degli interessati e dell'ammontare della spesa in rapporto alla superficie irrigata o da irrigarsi.
Raccomanda, inoltre, che si faccia obbligo agli agricoltori che richiedono il contributo di svolgere sempre le pratiche per l'ottenimento dei contributi statali, da devolversi, a conguaglio, alla Regione.
Ti Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, ritenendo esaurita la discussione, invita il Consiglio a procedere, per alzata di mano, all'approvazione delle proposte e delle nuove modalità relative alla concessione di contributi per la costruzione, il prolungamento, l'ampliamento e le riparazioni di canali di irrigazione, illustrate dall'Assessore Geom. Arbaney.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney;
ritenuta la necessità di favorire l'incremento della produzione agricola nella Regione mediante concessione di sussidi intesi a stimolare, promuovere e favorire la costruzione, il prolungamento, l'ampliamento, il ripristino e la sistemazione razionale dei canali irrigui;
considerata la necessità di proporzionare l'ammontare percentuale dei sussidi stessi alla natura delle opere ed all'entità dei sacrifici degli utenti interessati;
attesa la necessità di rendere particolarmente sollecita l'adozione dei provvedimenti deliberativi di esecuzione;
ad unanimità di voti;
Delibera
1) di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari nelle spese di costruzione, prolungamento, ampliamento, ripristino e sistemazione razionale dei canali di irrigazione della Regione, nelle seguenti misure percentuali variabili:
a) del 60% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, se trattasi di opere di nuova costruzione o di rettifica di tracciato, che richiedano l'esecuzione ? su almeno i 2/3 del percorso ? di ingenti opere murarie, lo scavo di gallerie, il rivestimento in cemento, la costruzione di opere di presa con l'impiego di leganti e che, comunque, richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali per un ammontare di spesa pari ad almeno i due terzi dell'importo totale di spesa ammesso a sussidio;
b) del 50% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, se trattasi di opere di sistemazione di canali esistenti che comportino una spesa superiore a due milioni di lire e richiedano l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lett. a), su di un tratto complessivamente inferiore ai 2/3 dell'intero percorso o che, comunque, richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali, per un ammontare di spesa superiore alla metà dell'importo totale di spesa ammessa a sussidio;
c) del 40% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, se trattasi di opere di riparazione straordinaria richiedenti la costruzione di opere murarie o, comunque, l'impiego di mano d'opera specializzata e di materiali in misura superiore ad un terzo dell'ammontare complessivo dei lavori ed il cui importo sia pari almeno al doppio della spesa di ordinaria manutenzione e, in ogni caso, non inferiore a lire 1.000.000 (un milione);
d) del 30% dell'importo della spesa preventivata ed ammessa per ciascun canale, se trattasi di opere di costruzione, prolungamento, ampliamento e riparazione di canali esistenti mediante scavo in terra che non richiedano l'impiego di mano d'opera specializzata e l'acquisto di materiali che in minima parte;
2) di stabilire la non cumulabilità fra i contributi regionali e quelli statali e che l'intero importo di questi ultimi debba essere versato dagli interessati all'Amministrazione regionale a titolo di parziale rimborso delle somme introitate a titolo di contributo regionale;
3) di approvare e di impegnare la spesa di lire 100 milioni di cui lire 60.000.000 (sessanta milioni) da finanziarsi sull'apposito stanziamento all'art. 148 del bilancio per l'esercizio finanziario 1951 ("Spese per la costruzione e la riparazione di canali di irrigazione") e lire 40 milioni da finanziarsi sullo stesso articolo 148 del bilancio 1951, previa integrazione dello stanziamento dell'articolo stesso mediante provvedimenti di modificazione di bilancio (storni di fondi o accertamento di maggiori entrate) da deliberarsi dalla Giunta ed eventualmente da finanziarsi con impegno sul corrispondente istituendo stanziamento di bilancio del prossimo esercizio finanziario;
4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi di concessione e di finanziamento dei sussidi di cui al numero precedente e di liquidazione dei medesimi in base agli stati di avanzamento dei lavori ed alle fatture per fornitura di materiali.
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