Oggetto del Consiglio n. 9 del 6 aprile 1951 - Verbale
OGGETTO N. 9/51 - PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA IN MATERIA DI CAVE. (MOZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE GEOM. NICCO GIULIO)
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione del Consigliere regionale Geom. Nicco Giulio, concernente l'oggetto: "Proposta di attribuzione alla Regione della potestà legislativa in materia di cave", mozione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Il Consiglio
Preso atto che all'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" non è compresa la facoltà legislativa per le cave;
Constatato che tale facoltà è stata invece riconosciuta per tutte le altre Regioni Autonome nonché per tutte le Regioni d'Italia (art. 117 della Costituzione);
Considerato che l'industria del marmo nella Valle d'Aosta assume una importanza sempre maggiore con rilevante impiego di mano d'opera e che esistono numerose altre cave in attività (lose, quarzo, calce, gesso, pietrame e pietre da lavoro, ecc.);
Ritenuto che è necessario disciplinare tale attività tenendo conto delle particolari condizioni della nostra regione in confronto alle altre regioni d'Italia;
invita
la Giunta regionale ed i nostri due parlamentari a fare al Governo centrale delle proposte concrete perché venga incluso nelle facoltà Legislative della Valle anche le cave.
Châtillon, 17 gennaio 1951.
F.to Nicco Giulio Consigliere regionale.
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L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, rileva che con la mozione surriportata il Consigliere Geom. G. Nicco prospetta l'opportunità che sia richiesta l'attribuzione al Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa primaria anche in materia di "cave".
Fa presente che lo Statuto speciale della Regione prevede soltanto la potestà legislativa regionale in materia di acque minerali e termali e, pertanto, concordando con il Consigliere Geom. G. Nicco, esprime il parere che della questione debbano essere informati ed interessati i due parlamentari della Valle d'Aosta.
L'Assessore all'Industria e Commercio, Per. ind. FOSSON, riferisce al Consiglio che la Giunta regionale, dopo esame della mozione del Consigliere Geom. G. Nicco, pur concordando in ordine alla opportunità della attribuzione alla Regione della potestà legislativa anche in materia di cave, ritiene che non sia opportuno, nell'attuale delicato momento, richiedere allo Stato la revisione dello Statuto regionale. Assicura che la Giunta regionale terrà presente la proposta del Consigliere Geom. G. Nicco in occasione di eventuali richieste di modifica delle norme dello Statuto regionale.
Il Consigliere Geom. G. NICCO, ad illustrazione della mozione, espone quanto segue:
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"Dall'esame dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della "Valle d'Aosta", approvato dall'Assemblea Costituente il 31-1-1948 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10-3-1948 si riscontrano gravissime lacune in merito alle cave e miniere ed alle norme che disciplinano detta materia.
1) Innanzitutto si osserva che mentre alle Regioni con l'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948 si dà facoltà di emanare norme legislative sulle "acque minerali e termali, cave e miniere";
2) all'art. 4 - paragrafo 6) dello Statuto Speciale per il Trentino, Alto Adige viene concessa eguale potestà legislativa per le " miniere comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere";
3) all'art. 3 - paragrafi h ed m dello Statuto Speciale per la Sardegna è sancita la potestà legislativa sulle "acque minerali e termali" e sull'esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
4) ed agli artt. 14 paragrafo II e 33 del Decreto Legislativo 15 maggio 1946 - N. 455 dello Statuto della Regione Siciliana - convertito in Legge con Legge costituzionale 26 febbraio 1948 N. 2 - è pure concessa la facoltà legislativa in materia di cave come risulta dai succitati articoli;
Invece è strano constatare che nello Statuto Speciale per la Regione Autonoma "Valle d'Aosta? è data potestà legislativa solo sulle acque minerali e termali (art. 2 - paragrafo i) e potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle Leggi della Repubblica sulla "disciplina della utilizzazione delle Miniere" (art. 3 - paragrafo e) - L'art. 11 riguarda la concessione delle Miniere alla Regione rimanendo escluse quelle che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione.
Le cave e le torbiere sono invece completamente sottratte alla Regione anche per la semplice potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle Leggi della Repubblica. Unicamente all'art. 6 troviamo: "I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
"...omissis... le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo ...omissis..." forse perché in Valle d' Aosta non vi è una sola cava che trovasi in tali condizioni. Potrà servire tutt'al più in futuro quando se ne presenti l'occasione e si possa applicare l'art. 826 del C.C. 1942 (cave e miniere).
Praticamente, quindi, la "Valle d'Aosta" in materia mineraria se si fa esclusione delle acque minerali e termali è stata completamente dimenticata inquantochè quanto è sancito con l'articolo 11 è più apparente che reale essendovi poche probabilità di avere nuove concessioni in Valle di una certa importanza. I pochi giacimenti di una certa importanza hanno già formato oggetto di concessione prima del 7 settembre 1945. Non si riesce poi a capire che cosa il legislatore abbia voluto esprimere all'art. 3 paragrafo e) "disciplina della utilizzazione delle miniere".
È d'uopo, quindi, studiare attentamente il problema e fare al Governo centrale proposte concrete perché vengano emanate norme integrative del nostro Statuto speciale che ci diano almeno quanto è stato concesso se non alle altre tre Regioni speciali almeno quanto è stato concesso a tutte le altre Regioni d'Italia.
Se le torbiere non interessano od interessano ben poco la nostra Valle, le cave invece hanno già una grande importanza, importanza. che va sempre più aumentando e non è esagerato presumere che tra pochi anni la Valle d'Aosta sarà tra le regioni più importanti in fatto di cave ed è già al primo posto per la produzione e la qualità dei verdi, senza tener conto delle numerose altre cave (lose, quarzo, pietre da lavoro, ecc.).
È d'uopo far presente che le cave in esercizio sono oltre quindici ed i numerosi possessi distribuiti gli uni e gli altri in tutta la Valle con prevalenza nella bassa Valle (Chambave, St-Denis, Verrayes, Châtillon, Montjovet, Issogne, Gressoney, ecc.). Importanti e numerose le Ditte che si occupano della estrazione del marmo (Società Montecatini, Ditta Remuzzi di Bergamo, Ditta Calvasina di Lecco, Ditta Perona e Ditta Ugo di Ivrea, Marmi Aostani di Verrès, Ditta Marino di Querceto, F.lli Suffredini di Châtillon, ecc.). Non è da escludere che qualche organo statale ci abbia voluto deliberatamente dimenticare.
Una certa qual prova l'abbiamo avuta quando alcuni Comuni della Valle hanno deliberato l''applicazione di una tassa sull'esportazione dei marmi (già applicata dal Comune di Carrara fin dal 1911 - Legge N. 749 del 15 luglio) respinta dal Ministero benché applicata in misura molto inferiore a Carrara (1/3 circa). Lo stesso Consiglio della Valle ha già trattato il problema delle Cave con delibera 26-6-1947 - N. 119.
Nessuno, se non in malafede o perché interessato, può disconoscere l'importanza per l'Amministrazione della Valle di disciplinare la lizzatura con relativi attraversamenti di canali irrigui, strade comunali, terreni coltivi, la costruzione di teleferiche, il trasporto dei blocchi sulle strade comunali, e regionali e l'imposizione di un marchio per i marmi destinati all'esportazione, disciplina della produzione analogamente a quanto già sancito con il R.D. n. 707 del 20 aprile 190G (G.U. 5-5-1906) e commercio dei marmi e delle altre pietre ornamentali, esproprii, ecc., impiego di una aliquota di mano d'opera locale per la formazione di mano d'opera specializzata.
La disciplina e l'imposizione di un marchio è necessario soprattutto da parte di ditte ed individui (spartani) di pochi scrupoli o sprovvisti di mezzi che danneggiano gravemente, in particolare all'estero, il materiale pregiato. E non si pensi che il fine che l'Amministrazione della Valle si deve proporre abbia unicamente un fine fiscale e burocratico. Tutt'altro, si tratta soprattutto di tutelare la produzione da una parte e i nostri agricoltori dall'altra".
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Il Consigliere Geom. G. NICCO conclude la sua relazione esprimendo la convinzione che, per le ragioni già esposte, la sua mozione sia approvata, all'unanimità dal Consiglio.
L'Assessore al Turismo, Prof. DEFFEYES, ritiene che il Consiglio sia unanime nel riconoscere l'importanza della questione sollevata dal Consigliere Geom. G. Nicco con la mozione surriportata, specie in questo momento in cui da parte di alcune Ditte vengono sfruttate varie cave di marmo in Valle d'Aosta.
Rileva che lo Statuto regionale, mentre contempla e conferisce la potestà legislativa e la parziale competenza amministrativa alla Regione (artt. 2 e 11) in materia di miniere (concessione e subconcessione), esistenti nella Regione, nulla stabilisce per quanto concerne le cave.
Concorda sulla opportunità di richiesta di attribuzione alla Regione della potestà legislativa anche in materia di cave, tanto più che, come riferito dal Consigliere Geom. G. Nicco, tale potestà, oltre che alle Regioni Trentino-Alto Adige, Sardegna, Sicilia, è stata data, altresì, alle altre Regioni a statuto non speciale.
Ritiene, però, che sia opportuno soprassedere, per il momento, alla richiesta di modificazione dello Statuto, anche in considerazione del fatto che sono attualmente in corso con le autorità governative centrali trattative concernenti questioni di notevolissima importanza per la Regione.
Esprime, pertanto, parere che la proposta formulata dal Consigliere Geom. G. Nicco debba essere tenuta in evidenza e che, nel frattempo, la Giunta regionale esamini se, pur non essendo espressamente contemplata nello Statuto regionale la potestà legislativa in materia di cave, la Regione possa ugualmente emanare disposizioni in tale materia.
Il Consigliere Geom. G. NICCO insiste sulla urgente necessità dello studio e dell'approvazione, con legge regionale, ovvero con apposita legge speciale dello Stato, di norme particolari per la disciplina dello sfruttamento delle cave in Valle d'Aosta e raccomanda vivamente che la Giunta regionale provveda, con sollecitudine, a fare predisporre lo studio e la elaborazione di tali norme.
Il Presidente Avv. Dott. BONDAZ, rileva che il Consiglio, unanime, concorda sulla raccomandazione formulata dal Consigliere Geom. G. Nicco, in riferimento alla mozione surriportata.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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