Oggetto del Consiglio n. 8 del 6 aprile 1951 - Verbale
OGGETTO N. 8/51 - GRADUALE ELIMINAZIONE DI TUTTI I LETAMAI E LATRINE ANTI-IGIENICHE ED ANTI-ECONOMICHE ESISTENTI IN VALLE D'AOSTA - NOMINA DI UNA COMMISSIONE REGIONALE PER LO STUDIO DEL PROBLEMA E PER LA ELABORAZIONE DI UNA LEGGE REGIONALE. - (INTERPELLANZA DR. CONSIGLIERE, GEOM. G. NICCO)
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente interpellanza del Consigliere Geom. Nicco Giulio, concernente l'oggetto "Graduale eliminazione di tutti i letamai e le latrine anti-igieniche ed anti-economiche esistenti in Valle d'Aosta - Nomina di una Commissione regionale per lo studio del problema e per la elaborazione di una legge regionale", interpellanza di cui copia é stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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" "Al Presidente della Giunta
della Regione Autonoma "Valle d'Aosta"- AOSTA
Interpello la S.V. per sapere se non ritenga opportuno, d'intesa con gli Assessorati all'Agricoltura, al Turismo ed ai LL. PP. proporre la nomina di una Commissione del Consiglio regionale per lo studio di una legge regionale che disponga la graduale eliminazione di tutti i letamai e latrine antigieniche ed antieconomiche esistenti procedendo alla loro sostituzione, ricostruzione o riparazione in modo da corrispondere alle necessarie esigenze agricole, economiche, igienico e turistiche.
Ritengo che agli effetti della loro graduale sostituzione, che dovrebbe avvenire in un congruo numero di anni, i Comuni e frazioni dovrebbero essere distinti in tre grandi gruppi come segue:
1) Comuni o frazioni di grande importanza turistica;
2) Comuni o frazioni di importanza commerciale ed industriale o turistica;
3) Comuni o frazioni esclusivamente agricoli.
Le spese per la ricostruzione o sostituzione dovrebbero essere sostenute in buona parte dall'Amministrazione regionale purché i lavori vengano eseguiti entro il periodo stabilito per ognuna delle categorie ed adottando tipi di concimaie e gabinetti di decenza rispondenti a criteri pratici, economici e razionali. La misura del contributo dovrebbe anche tener conto delle condizioni economiche dell'interessato.
Châtillon, 17 gennaio 1951.
F.to Nicco Giulio Consigliere regionale" "
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, rileva che nei Comuni di maggiore importanza industriale o turistica il problema delle concimaie è stato in parte risolto con la costruzione delle fognature.
Informa che l'Amministrazione regionale subordina la concessione di sussidi per la costruzione e sistemazione di alberghi alla scrupolosa osservanza di determinate norme sui servizi igienici. Ritiene che, analogamente, la concessione dei sussidi per la costruzione di case rurali, qualora il Consiglio approvi la mozione presentata in data 7 gennaio 1951 dal Consigliere Sig. Dujany, dovrebbe essere subordinata alla osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria.
Cita alcune leggi speciali recanti norme concernenti l'obbligatorietà delle concimaie e fra altre le seguenti:
1) R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1605, il quale prescrive: all'art. 1, che tutte le aziende agrarie debbono provvedere alla costruzione di una concimaia entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del Decreto, sotto pena dell'ammenda da Lire 300 a Lire 2.000; all'art. 4, che i Comuni debbono provvedere, ove le stalle si trovino in agglomerati di abitazioni, entro il termine di un anno dalla pubblicazione del Decreto, alla costruzione di concimaie, a distanza non minore di metri 500 dal limite estremo del perimetro dell'abitato.
2) Legge 23 giugno 1927, n. 1155, la quale prescrive che tutte le concimaie debbono essere costruite entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione della legge stessa (cioè entro l'anno 1928).
3) D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682, con il quale, fra altro, nel sancire l'obbligatorietà delle concimaie, si esonera da tale obbligo le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a non più di due capi adulti. L'ammenda prevista per i contravventori è stabilita nella misura variabile da Lire 200 a Lire 500.
4) Legge 25 giugno 1931, n. 925: in tale legge non si stabilisce più l'obbligo della costruzione della concimaia a distanza non minore di metri 500 dal perimetro dell'abitato. Infatti l'art. 6 stabilisce che i Comuni provvedano a costruire, "in conveniente posizione", adatti depositi di concime, per la migliore e più razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati.
L'Assessore Geom. Arbaney cita, inoltre, il T.U. delle Leggi sanitarie (artt. 233 e seguenti), che ribadisce l'obbligo della costruzione delle concimaie, nonché altro Decreto legge, di data successiva, che stabilisce in metri dieci la distanza minima dall'abitato per la costruzione di concimaie.
Rileva che la questione delle concimaie è abbastanza complessa e non di facile soluzione, nonostante vi siano numerose leggi che fanno obbligo sia ai Comuni che ai privati di provvedere alla costruzione di concimaie.
Rileva che appositi Regolamenti edilizi e sanitari dei Comuni dettano particolari norme in materia. Ritiene, però, che, in luogo di costringere i contadini a provvedere alla costruzione e alla copertura delle concimaie, sia meglio cercare di convincerli della utilità delle medesime, dimostrando che è nel loro interesse di evitare la dispersione del letame, che è un prodotto concimante di prima necessità. Fa presente che d'inverno le concimaie non costituiscono, in genere, pericolo per la sanità e l'igiene e che i Sindaci dovrebbero essere invitati ad emanare ordinanze per la copertura delle concimaie in primavera e in estate.
Rileva che l'Amministrazione regionale potrebbe concorrere nelle spese di costruzione concedendo congrui sussidi, allo scopo di invogliare e di interessare i contadini a provvedere alla costruzione di concimaie.
L'Assessore Geom. Arbaney rileva poi che il Consigliere Geom. G. Nicco ha proposto nella sua interpellanza, fra altro, la nomina di una Commissione consiliare per lo studio del problema e per l'elaborazione di un progetto di legge regionale recante norme per la graduale eliminazione di tutti i letamai e delle latrine. antigieniche e antieconomiche esistenti in Valle d'Aosta. A tale riguardo fa presente che la Giunta non è contraria alla nomina della succitata Commissione.
Rileva, però, che le Commissioni non sempre rispondono allo scopo e che, anzi, molto spesso ritardano la soluzione dei problemi. Dichiara comunque di non essere contrario alla nomina di detta Commissione.
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Il Consigliere Geom. G. NICCO si dichiara spiacente che l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney, abbia travisato in parte il problema posto dalla interpellanza. Fa presente di essere già a conoscenza delle numerose disposizioni legislative concernenti l'obbligatorietà delle concimaie, le quali, nonostante comminino penalità per i contravventori, non sono quasi mai applicate.
Osserva che gli organi centrali dello Stato, nell'elaborare le citate leggi speciali, non hanno tenuto conto delle particolari necessità e delle condizioni locali e che, appunto per ovviare a tale fatto, egli ha proposto la nomina di una Commissione regionale che studi il problema e predisponga, la elaborazione di una legge regionale recante norme per la graduale eliminazione di tutti i letamai e delle latrine antigieniche esistenti in Valle d'Aosta, nonché per la loro sostituzione, ricostruzione o riparazione in modo che rispondano alle necessarie esigenze agricole, economiche, igieniche e turistiche locali.
Sottolinea la necessità, particolarmente in relazione alle esigenze turistiche, della costruzione delle prescritte concimaie specie nelle località turistiche, rilevando che con le concimaie si ottiene anche una migliore conservazione del letame e si evita la dispersione del letame sulle strade.
Ritiene opportuno di fare opera di persuasione presso i contadini affinché provvedano a raccogliere e conservare il letame in concimaie costruite a regola d'arte, anziché minacciarli della comminazione delle penalità previste dalle leggi dello Stato e dai regolamenti comunali di igiene.
Osserva che, nella sua interpellanza, ha proposto che la graduale sostituzione dei letamai e delle latrine antigieniche e antieconomiche avvenga gradualmente, in un congruo numero di anni, suddividendo i Comuni in tre grandi gruppi come segue:
1) Comuni o frazioni di grande importanza turistica;
2) Comuni o frazioni di importanza commerciale ed industriale o turistica;
3) Comuni o frazioni esclusivamente agricoli.
Rileva di avere proposto non già che la Regione assuma a carico l'onere totale delle spese, ma che la Regione concorra nella spesa, erogando congrui sussidi per la soluzione del problema prospettato.
Conclude, riservandosi di volgere, in seguito, la sua interpellanza in mozione qualora non sia preso nella dovuta considerazione quanto proposto nella interpellanza stessa.
IL CONSIGLIO prende atto.
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