Oggetto del Consiglio n. 102 del 4 agosto 1950 - Verbale

OGGETTO N. 102/50 - LEGGE REGIONALE SULL'ORDINAMENTO DELLE GUIDE, DEI PORTATORI ALPINI, DEI MAESTRI DI SCI E DEGLI AIUTO MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI IN VALLE D'AOSTA - CONVENZIONI DA STIPULARSI CON IL C.A.I. E LA F.I.S.I. - RINVIO AD ALTRA ADUNANZA.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sull'oggetto "Legge regionale sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri e degli aiuto-maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta" e richiama l'attenzione del Consiglio sul progetto di legge regionale e sulla relazione illustrante il progetto stesso e relativi allegati, copie dei quali sono state trasmesse ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

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Relazione sul progetto di Legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori Alpini, dei Maestri, degli Aiuto-Maestri di sci e delle Scuole di sci

Una legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori Alpini, dei Maestri ed Aiuto-Maestri di Sci, e Scuole di Sci, si ravvisa non solo opportuna, ma assolutamente necessaria, onde meglio coordinare le relative attività ed eliminare alcuni inconvenienti già verificatisi.

Necessità evidente per la somma importanza che l'attività alpinistica e sciistica ha nel campo turistico regionale e per mantenere all'altezza della tradizione locale le predette attività.

Già nel campo alpinistico si era sentita la necessità di una rigida regolamentazione, e valga ad esempio quel molto lodevole e completo regolamento che sin dall'anno 1868 aveva disciplinato l'attività delle Guide e Portatori alpini di Courmayeur.

Data la delicatezza della professione oggetto della presente legge regionale, la legge di P.S. aveva riinserita poco simpaticamente tra i "mestieri girovaghi".

Infatti per l'art. 124 T.U. 6 nov. 1926, n. 1848 ed in seguito per l'art. 123 T.U. 18-6-1931, n. 773, oc-correva per le guide ed i portatori alpini un'autorizzazione, subordinata, oltre a determinati requisiti personali, all'accertamento delle capacità tecniche dell'aspirante.

Per detti accertamenti di natura tecnica provvedevano prima l'art. 252 del Regolamento P.S. 21-1-1929, n. 62 ed in seguito gli articoli 236 e 237 del regolamento P.S. 6 maggio 1940, n. 635. In quest'ultimo regolamento all'art. 238 si fa cenno per la prima volta ai maestri di sci equiparati agli effetti dell'autorizzazione alle guide alpine.

Divenuta la Valle Regione autonoma, intervenne un primo provvedimento legislativo col D.L.P. primo aprile 1947, n. 218 che attribuisce alla Valle la competenza a concedere l'autorizzazione all'esercizio delle professioni di guide alpine, di portatore alpino e maestro di sci coll'osservanza delle condizioni indicate negli articoli 11 (qualità morali e revocabilità delle concessioni) e 123 (licenza da parte del Questore) Legge P.S. 18-6-1931.

Il Presidente del Consiglio della Valle emanava in materia il decreto 5 agosto 1947, che provvedeva sommariamente ad una prima regolamentazione.

Questa prima regolamentazione dava luogo a qualche opposizione sotto la specie di illegittimità del provvedimento, opposizione dovuta ad incomprensione della necessità di una indispensabile e necessaria disciplina coordinatrice in materia - e motivata da questa speciosa ragione, che il decreto 5-8-1947, di attuazione del D.L.C.P.S. 1-4-1947, n. 218, sarebbe stato emanato dal solo Presidente della Valle anziché dal Consiglio della Valle, cui era stata attribuita la facoltà di provvedere in materia del menzionato D.L.C.P.S. 1-4-1947, n. 218 (in realtà il Presidente aveva previamente "sentito il Consiglio").

È di tutta evidenza che non può essere diversamente, data la particolare natura delle due professioni e la disciplina, nonché i controlli ai quali debbono essere sottoposti gli esercenti le attività in oggetto, perché abbiano sempre a mantenersi quelle ininterrotte tradizioni che resero apprezzati e ricercati in ogni tempo le nostre Guide e Portatori e ora anche i Maestri ed aiuto-Maestri.

D'altra parte, non si può disconoscere la necessità del ruolo, nonché la facoltà della Regione di riconoscere per ogni centro una sola società locale ed una sola scuola, onde evitare eventuali deplorevoli dualismi e per offrire ogni possibile garanzia a chi ha necessità di ricorrere all'opera delle Guide, Portatori, Maestri ed aiuto-Maestri di sci.

Non va dimenticato che l'Unione Valdostana Guide e Portatori, e le Società locali, non hanno affatto natura di organizzazioni sindacali, ma bensì di organi controllati dalla Regione per la miglior organizzazione delle professioni alpinistiche e sciistiche, ed alle predette organizzazioni la Regione provvede con contributi non indifferenti, sia per il funzionamento amministrativo sia per l'addestramento tecnico.

Trattasi d'altronde di professioni che possono essere qualificate di pubblica necessità (vedasi l'obbligo di spedizioni di soccorso, rastrellamento delle piste di sci, art. 3) soggette ad apposita autorizzazione di polizia (trasferita ora alla Regione).

Appare, pertanto, logica ed evidente la necessità di assicurare una disciplina unitaria, di avere, attraverso l'Unione Valdostana e le Società locali riconosciute, gli organi localmente in grado di fare osservare la necessaria disciplina, al fine che tutto proceda in modo quanto più possibile perfetto ed il turista, che necessita delle relative prestazioni, abbia la certezza di poter contare su di un'organizzazione efficiente, con uffici funzionanti anche a scopo informativo, con guide e maestri che abbiano ad eseguire le disposizioni impartite dai loro organi locali, liberamente eletti.

Gli artt. 5-6-7-8-9 hanno un contenuto regolamentare tecnico che richiamano disposizioni già in atto in regolamenti locali.

L'art. 9 riguarda le modalità dei regolamenti delle società locali, mentre l'art. 10 specificatamente contempla i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione; l'art. 11 determina la posizione delle Guide, Portatori, Maestri ed aiuto-Maestri di sci già stabilmente esercenti in Valle all'atto della promulgazione della legge regionale; l'art. 12 detta norme procedurali per le richieste autorizzazioni, i casi di esclusione dalla professione e la procedura per il reclamo contro il diniego di iscrizione e la revoca dell'autorizzazione.

Infine l'art. 13 disciplina l'esercizio della professione da parte di chi proviene con clienti proprii da al-tre regioni o dall'estero, e l'art. 14 sancisce le penalità per coloro che violano la legge regionale.

Un particolare esame richiede la disposizione contenuta alla lettera b) dell'art. 10 che prevede la resi-denza di almeno tre anni nel Comune Valdostano di esercizio abituale della professione e la conseguente buona conoscenza della relativa zona.

La legge costituzionale 26 febb. 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), concedendo alla Regione la più ampia potestà legislativa in materia (art. 2 lettera u), ha comunque superato qualsiasi possibilità di discussione sulla legittimità della regolamentazione da parte di questo o quell'organo della Valle, che ha piena facoltà di legiferare in materia, in armonia colla costituzione della Repubblica ed i principii dell'ordine giuridico dello Stato.

Il giorno 2 giugno 1949 si riuniva presso la sede del C.A.I. in Aosta una Commissione all'uopo nominata nell'assemblea del 12 aprile 1949 delle guide e Maestri di sci, presieduta dall'Avv. Renato Chabod, Presidente della predetta Unione, la quale approvava a grande maggioranza un progetto di legge per disciplinare la materia: detto progetto veniva dall'Assessore al Turismo presentato al Consiglio regionale, nella seduta delli 7 ottobre 1949. Il Consiglio regionale deliberava la nomina di una Commissione tecnico legislativa di studio, per l'esame del predetto progetto.

Detta Commissione è risultata formata dai Sigg. Nicco Geom. Giulio, Bareux Edoardo, Dayné Celesti-no, Perolino Dr. Guido, Fillietroz Dr. Giuseppe, Col. Ferrein Giuseppe, Torrione Avv. Carlo e venne presieduta dal Col. Ferrein.

La Commissione ebbe la ventura di trovarsi di fronte ad un progetto formulato da competenti coll'ausilio di un legale anche tecnico della materia, l'Avv. Chabod, il quale intervenne pure a qualche riunione della Commissione nominata dal Consiglio della Valle e fu l'autore degli opportuni accordi integrativi intervenuti sia col Club Alpino Italiano che con la F.I.S.I.

II

Premesso che la legge regionale non contrasta coi principi della Costituzione della Repubblica e rientra nettamente nella facoltà legislativa "primaria" della Regione, il progetto di legge si compone di 14 articoli, e potrà essere integrato, occorrendo, da un regolamento.

Il 1° art. stabilisce che l'organizzazione delle Guide e Portatori, dei Maestri ed aiuto-Maestri è affidata all'Assessore che presiede al Turismo, il quale provvede attraverso il dipendente Ufficio e l'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci, nonché le dipendenti società locali riconosciute.

L'art. 2 contempla l'attività coordinatrice dell'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci, la prepara-zione tecnica e culturale ed il ruolo regionale delle Guide, Portatori, Maestri ed aiuto-Maestri di sci, i rapporti col C.A.I. e la F.I.S.I.

L'art. 3 a sua volta disciplina l'attività delle società locali in relazione anche a quanto concerne l'opera di tutela e di soccorso.

Va rilevato che detto articolo stabilisce pure che in ogni centro alpino non sarà riconosciuta che una sola società di Guide e Portatori ed una sola società di Maestri ed aiuto-Maestri di sci e relativa scuola, mentre il successivo art. 4 prevede tra l'altro che per poter esercitare la loro professione le Guide e i Portatori, come i Maestri ed aiuto-Maestri di sci, devono essere iscritti nel ruolo regionale presso una società locale riconosciuta, ed ove questa non esista, direttamente presso la Unione Valdostana.

Questo principio, già sanzionato anche dal regolamento del C.A.I., non significa un privilegio per i so-li nativi: ogni cittadino italiano ha il diritto di venire a risiedere in Valle di Aosta ed ottenere la residenza, seconda la Costituzione e le leggi in materia; è troppo ovvio che chi esercita un'attività alla quale sono affidate la sicurezza e la vita dei propri clienti abbia a conoscere in modo perfetto la zona che deve essere percorsa in ogni senso e spesso in condizioni non facili ed agevoli; quindi motivo di serietà e di sicurezza impongono una tale limitazione, onde poter ottenere la relativa autorizzazione ad esercitare.

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A questo punto è forse ancora utile rilevare che non vi è nessuna violazione degli articoli 3-120-39-41 della Costituzione della Repubblica. Vi sarebbe lesione se, ad esempio, si pretendesse il requisito della nascita in un Comune della Valle, perché in tal caso s'inciderebbe nel principio generale posto dall'art. 3 della Costituzione e richiamato dall'art. 120, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

La pretesa lesione non sussiste invece quando ci si limiti a pretendere la residenza, avuto riguardo alla natura della professione: il requisito della residenza nel Comune montano di esercizio abituale della professione è già del resto richiesto nel regolamento per le guide e portatori del Club Alpino Italiano.

Come dianzi detto, non sussiste violazione dell'articolo 39 della Costituzione, poiché le società locali e la Unione Valdostana non hanno, come sovra rilevato, carattere di organizzazione sindacale e neppure violazione dell'art. 41 della Costituzione, che in ogni caso prevede anche limitazioni e controlli della iniziativa privata, controlli tanto più necessari in una materia quale quella delle guide e maestri di sci, cui è affidata la vita stessa dei loro clienti.

L'obbligo della iscrizione in un ruolo per esercitare la professione non è affatto principio nuovo, né ha carattere rivoluzionario perché, ad esempio, l'esercizio dell'attività professionale è subordinato all'iscrizione in un albo per le categorie degli avvocati, procuratori, ingegneri, ragionieri, geometri, agronomi, chimici, medici, ecc.

Nel suo trattato sul "DIRITTO DEL LAVORO" il Prof. Pergolese scrive al riguardo: (p. 41) "Il libero esercizio di alcune professioni è condizionato all'iscrizione in dati albi". La custodia di tali "albi" e l'esercizio dei poteri disciplinari sugli iscritti costituiscono gli scopi essenziali di appositi "ordini" e "collegi" (di solito provinciali) costituiti in vari tempi ed aventi personalità di diritto pubblico. Tali ordini e collegi per un breve periodo di tempo sono rimasti accanto ai sindacati fascisti per essere poi soppressi. Ora si sono andati ricostituendo, con alcune modifiche in confronto all'ordinamento precedente (cfr. per i notai il D.L.L. 20-7-1944, n. 209 e 31-8-1944, n. 701; per gli ingegneri, architetti, chimici, professionisti in economia e commercio, attuari, agronomi, geometri, periti agrari, periti industriali, avvocati e procuratori, il D.L.L. 23-11-1944, n. 382).

Per una semplificazione riesce interessante l'ordinamento delle professioni sanitarie, che è il più recente nella sua ricostituzione (D.L.C.P.S. 13-9-1946, n. 232) e che presenta qualche tratto particolare.

In ogni provincia sono costituiti gli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i collegi delle ostetriche. Al Consiglio direttivo di ciascun ordine e collegio spettano le seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l'albo dell'ordine e del collegio... b) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all'albo...

Poiché un simile ordinamento per "albi" ed "ordini" o "collegi" relativamente a tante professioni non contrasta con i principi della Costituzione, non si vede perché dovrebbe contrastare quello analogo di-sposto per le guide ed i maestri di sci in Valle di Aosta, opportunamente coordinando principi già da tempo entrati sia nella nostra tradizione giuridica (quali quello dell'autorizzazione amministrativa, previo esame, all'esercizio delle professioni alpine, della obbligatorietà dei regolamenti locali delle società di guide, ecc.) che in quelle degli altri vicini paesi alpini, Francia e Svizzera, dove le professioni alpine sono pure soggette ad autorizzazione ed iscrizione in appositi albi.

Aosta, li 9 maggio 1950

Avv. Carlo TORRIONE, relatore

Il Presidente della Commissione:

(Ten. Col. G. Ferrein)

Progetto di Legge regionale sull'Ordinamento delle Guide dei Portatori Alpini e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta

Visto il D.L.C.P.S. 1-4-1947, n. 218 e l'articolo 2 lettera u) dello Statuto Speciale per la Regione Auto-noma della Valle di Aosta;

(Omissis)

Articolo 1

La disciplina e l'organizzazione delle Guide e Portatori, dei Maestri ed aiuto-Maestri di sci stabilmente esercenti in Valle di Aosta è affidata all'Assessorato che presiede al Turismo, il quale vi provvede a mezzo del dipendente Ufficio dell'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci e delle dipendenti Società locali riconosciute di guide e di maestri di sci alla stessa affiliate.

Articolo 2

L'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci coordina l'attività delle Società locali riconosciute, vigila direttamente sui professionisti esercenti nei centri minori, ove non esistono società locali riconosciute. Cura in particolare la preparazione tecnica e culturale sia delle guide che dei maestri, organizzando, da sola o d'intesa con il C.A.I. e con la F.I.S.I., i corsi ed esami obbligatori per l'accertamento della idoneità tecnica e gli eventuali corsi di perfezionamento, valendosi, ove occorra, anche di istruttori ed esaminatori non esercenti in Valle. Tiene aggiornato il ruolo regionale delle guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri stabilmente esercenti in Valle, istruisce le domande da sottoporre all'Assessorato che presiede al Turismo per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio professionale, cura la disciplina delle guide, portatori, maestri ed aiuto maestri di sci, delle scuole di alpinismo e di sci valendosi di professionisti, provvede in genere a quant'altro necessario per la migliore organizzazione professionale e per l'attuazione dei compiti affidatile dall'Assessorato che presiede al Turismo, cui dovrà fornire tutti gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni connesse all'esercizio delle due professioni.

Articolo 3

Le Società locali riconosciute collaborano con l'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2. Debbono, in particolare, organizzare e disciplinare il servizio delle spedizioni di soccorso, dei lavori a rifugi ed altre opere alpine, dell'apertura, manutenzione e rastrellamento delle piste di sci. Provvedono all'assistenza ai propri soci ed a quant'altro localmente interessante l'esercizio delle due professioni, ciascuna nel campo della propria specifica competenza alpinistica o sciatoria. In ciascun centro alpino non sarà riconosciuta che una sola Società di Guide e Portatori ed una sola Società di Maestri ed aiuto-Maestri di sci e relativa scuola.

Articolo 4

Le Guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri di sci non possono esercitare la loro professione se non dopo regolare autorizzazione da parte dell'Assessorato che presiede al Turismo, ai sensi dell'art. 12, e previa la loro iscrizione nel ruolo regionale presso società locale riconosciuta, ed ove questa non esista direttamente presso l'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci.

Ogni iscritto al ruolo regionale o ad una società locale riconosciuta di guide o maestri è tenuto al versamento di una quota di concorso nelle spese per l'apertura stagionale dei rispettivi uffici ed altre necessità sociali, quota che verrà annualmente stabilita dalle rispettive assemblee, parte in misura fissa, parte in una percentuale sulle entrate professionali di ciascun socio.

Articolo 5

Gli iscritti ad una società locale riconosciuta di guide o maestri prestano servizio seguendo l'ordine del ruolo esposto nell'Ufficio del Capo-Guida o del Direttore della Scuola. Ogni alpinista o sciatore ha però facoltà di scegliere liberamente la guida, il portatore, il maestro o l'aiuto maestro di sci di sua preferenza; il professionista impegnato in tal modo diretto deve dare sollecita notizia dell'impegno al Capo Guida od al Direttore di scuola e perde il suo turno nel ruolo di ciascun ufficio, in ragione di un turno per tutti gli impegni direttamente assunti, sia a tariffa che a tempo, in Italia o all'estero, prima che si presenti il turno immediatamente successivo.

Articolo 6

La guida, portatore, maestro ed aiuto-maestro di sci che, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, non intende di accettare il suo turno, lo perde. I maestri ed aiuto-maestri di sci sono comunque tenuti, anche se impegnati direttamente da clienti di loro personale fiducia, a partecipare ai corsi di lezioni collettive, sempre quando il loro impegno non comporti trasferimento dalla sede della propria scuola in altre regioni alpine, italiane o estere.

Articolo 7

Le salite si distinguono in salite di primo e salite di secondo ordine. I regolamenti delle società locali riconosciute precisano, per le rispettive zone, quali salite debbano considerarsi di primo ordine. Dove non vi siano società locali riconosciute, provvede direttamente l'Unione Guide e Maestri di sci. Nelle salite di primo ordine, le guide non possono portare nella propria cordata più di due clienti, in quelle di secondo ordine, più di quattro clienti.

Nelle salite di primo ordine le guide possono assumere il comando di una comitiva fino ad un massimo di sei clienti, purché della comitiva stessa facciano parte almeno un portatore, se i clienti siano tre o quattro, e due portatori, se i clienti siano cinque o sei.

Alle comitive sociali organizzate da sezioni di Clubs Alpini o di società alpinistiche similari italiane ed estere, è data facoltà di assumere anche una sola guida per la condotta di ascensioni sociali. In tal caso la guida ha, però, la sola responsabilità degli alpinisti legati alla sua cordata.

I portatori possono funzionare da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando facciano parte di una cordata condotta da una guida o da un accademico italiano od estero e siano invitati a ciò dalla guida o dall'accademico;

b) quando siano a capo di una cordata che faccia parte di una comitiva condotta da una guida.

È data facoltà alle società locali riconosciute di prescrivere che per determinate ascensioni la guida od il portatore non possa accompagnare più di un cliente.

Le società locali riconosciute di guide e maestri di sci concorderanno, per ciascuna zona, quali salite e percorsi possano essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida. Non raggiungendosi un accordo, la questione sarà decisa dall'Unione Guide e Maestri di sci.

Le disposizioni dei precedenti commi e quelle esecutive dei regolamenti locali sono obbligatorie non solo per i professionisti stabilmente esercenti in quella determinata zona, ma anche per tutti quegli altri che in essa dovessero esercitare, provenendo con i loro clienti da altre zone, sia della Valle d'Aosta che da altre regioni alpine.

Articolo 8

Le Guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri di sci sono tenuti ad osservare rigorosamente le tariffe stabilite, nulla pretendendo in più od accettando in meno.

Articolo 9

I regolamenti delle Società locali riconosciute di guide o maestri di sci debbono essere approvati, ove già non lo siano, dalla maggioranza dei tre quinti dei soci di ciascuna di esse. Essi non possono comunque contenere disposizioni contrastanti con quelle della precedente legge regionale e delle eventuali norme integrative.

Articolo 10

Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio stabile della professione di guida, portatore, maestro ed aiuto-maestro di sci in Valle d'Aosta, si richiede:

a) cittadinanza italiana;

b) residenza da almeno tre anni nel Comune valdostano di esercizio abituale della professione e conse-guente buona conoscenza della relativa zona;

c) idoneità fisica e capacità tecnica;

d) non aver riportato condanna per delitto infamante e tenere buona condotta in genere;

e) licenza elementare e buona conoscenza della lingua italiana e della lingua francese;

f) età 18 anni compiuti per i portatori ed aiuto maestri di sci; di 21 anno per i maestri di sci; di 25 anni per le guide di prima e seconda classe;

g) iscrizione alla società locale riconosciuta, rispettivamente di guide o di maestri di sci, esistente nel Comune di esercizio abituale della professione.

Articolo 11

Per le guide, portatori, maestri ed aiuto maestri già esercenti stabilmente in Valle alla data della pro-mulgazione della presente legge regionale, l'idoneità tecnica sarà desunta dai certificati del C.A.I. o della F.I.S.I. Per le nuove ammissioni o promozioni è, invece, obbligatoria la frequenza dei corsi ed il superamento degli appositi esami teorico-pratici, il cui certificato dovrà essere allegato a ciascuna domanda. Per la promozione a guida si richiede, inoltre, un effettivo servizio in Valle di almeno tre anni, in qualità di portatore, qualunque possa essere la qualifica professionale e dilettantistica acquistata altrove.

Per l'esercizio della professione di guida a Courmayeur e a Valtournanche è obbligatoria la qualifica di guida di prima classe.

Articolo 12

Le domande per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle professioni alpine, debbono essere inoltrate per il tramite delle Società locali riconosciute, là dove esistono, oppure, nel caso in cui nel Comune di esercizio abituale non esista una società locale riconosciuta, direttamente presentate all'Unione Valdostana guide e maestri di sci, la quale provvederà poi a trasmettere tutte le domande ricevute, sia direttamente che per il tramite delle Società locali riconosciute, all'Assessorato che presiede al Turismo, con il proprio pare motivato. Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 non dà diritto alla concessione dell'autorizzazione, che potrà in ogni caso essere negata per motivi disciplinari o per gravi mancanze professionali. Contro la mancata concessione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

Articolo 13

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazione dell'Assessorato che presiede al Turismo, ma soltanto alla osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge regionale. L'apertura di corsi o di scuole di sci e di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, la sistemazione in Valle, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti od invito a recarsi, costituisce, invece, esercizio stabile soggetto a tutte le disposizioni della presente Legge regionale.

Articolo 14

L'esercizio non autorizzato a norma delle precedenti disposizioni è punito a termini dell'art. 3 D.L.C.P.S. 1-4-1947, n. 218. Per le infrazioni alle disposizioni dell'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci e delle Società locali riconosciute, provvedono i rispettivi regolamenti con le opportune sanzioni disciplinari.

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ACCORDO C.A.I.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA

Fra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente, Avv. Severino Caveri, ed il Club Alpino Italiano, in persona del suo Presidente, Gen. Bartolomeo Figari, a quest'atto rispettivamente delegati, con deliberazioni n. ... in data ... del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e n. .... in data .... del Consiglio Centrale del C.A.I., allo scopo di dare più efficace attuazione alla Legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori Alpini, dei Maestri e degli aiuto-Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta, si conviene quanto segue:

1) Le attribuzioni assegnate dalla Legge regionale alla Unione Valdostana Guide e Maestri di sci vengono deferite, per quanto riguarda le Guide ed i portatori alpini, al Comitato Valdostano del Consorzio Nazionale Guide e portatori del C.A.I.

2) I corsi per aspiranti guide e portatori vengono organizzati a spese dell'Assessorato che presiede al Turismo, osservando le direttive tecniche e regolamentari del C.A.I.

3) Le commissioni di esame per l'ammissione a portatore e la successiva promozione a guida sono composte:

a) dal Presidente del Comitato Valdostano;

b) da un rappresentante dell'Assessorato che presiede al Turismo;

c) da tre guide od esperti nominati di intesa fra il Comitato Valdostano e il detto Assessorato.

Il Presidente del Comitato valdostano ne è il Presidente di diritto.

4) Per esercitare la loro professione in Val d'Aosta, i neo-portatori debbono essere muniti di:

a) libretto e distintivo del Consorzio Guide del C.A.I.;

b) autorizzazione dell'Amministrazione regionale all'esercizio della professione.

All'atto della promozione a guide, ne verrà apposta annotazione sugli anzidetti documenti.

5) L'assicurazione obbligatoria delle guide e portatori e le altre provvidenze di cui agli artt. 23 e 25 del Regolamento del Consorzio Guide C.A.I. restano a carico del Consorzio stesso.

Il Consorzio Nazionale concorre inoltre nelle spese di funzionamento del Comitato Valdostano in misura proporzionale a quella degli altri comitati locali; la eccedenza è coperta dall'Assessorato che presiede al Turismo.

Le Società locali funzionano con mezzi propri, salvo gli opportuni aiuti del Comitato Valdostano e della Amministrazione regionale, specie relativamente al servizio delle spedizioni di soccorso, nei casi in cui non sia possibile ottenere il pagamento, dagli obbligati diretti.

6) Oltre alle disposizioni della legge regionale, il Comitato Valdostano, le società locali, le Guide e i portatori valdostani sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento generale del Consorzio Guide del C.A.I.

7) Le disposizioni del presente accordo sono stipulate in armonia alla legge regionale .....

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ACCORDO F I.S.I.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA

Fra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente, Avv. Severino Ca-veri, e la F.I.S.I., in persona del suo Presidente, Rag. Piero Oneglio, a quest'atto rispettivamente dele-gati con deliberazioni n. ... in data ... del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e n. .... in data .... del Comitato Nazionale della F.I.S.I., allo scopo di dare più efficace attuazione alla Legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri e degli aiuto-Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta, si conviene quanto segue:

1) Gli esami per maestri di sci vengono organizzati a spese dell'Assessorato che presiede al Turismo. osservando le disposizioni dei regolamenti F.I.S.I. per tutto quanto riguarda le diverse prove di esame, il punteggio da assegnare e quello necessario per essere dichiarato idoneo.

La data degli esami verrà stabilita, anno per anno, di intesa fra l'Assessorato che presiede al Turismo e la Commissione Scuola e Maestri di sci della F.I.S.I.

2) Le Commissioni di esami sono composte in base alle disposizioni F.I.S.I. e presiedute da un rap-presentante dell'Assessorato, il quale non partecipa alla votazione, ma ha diritto di voto per quanto ri-guarda la concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il Presidente della Commissione Scuole e Maestri della F.I.S.I. presiede e dispone le prove di natura essenzialmente tecnica partecipando alla votazione.

Degli altri tre membri giudicanti, due saranno designati dall'Assessorato che presiede al Turismo fra la rosa dei maestri che la F.I.S.I. indicherà fra i residenti in Valle, il terzo sarà designato dalla F.I.S.I.

3) Qualora il numero degli aspiranti in un determinato anno sia inferiore ai 10, gli esami di cui all'art. precedente saranno rinviati all'anno successivo, salva agli interessati la facoltà di prendere parte ai normali esami F.I.S.I. e riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale della idoneità tecnica in essi conseguita.

La F.I.S.I. si riserva di far partecipare agli esami organizzati nella Valle d'Aosta anche candidati di altre zone, quando le richieste di esami di dette zone non sono giudicate sufficienti in numero per l'organizzazione di una normale sessione di esami.

4) Per esercitare la loro professione in Valle d'Aosta, i Maestri debbono essere muniti di:

a) libretto e distintivo della F.I.S.I.;

b) autorizzazione dell'Amministrazione regionale all'esercizio della professione.

All'atto della promozione a maestro scelto ne verrà apposta annotazione sugli anzidetti documenti.

5) Maestri ed aiuto-Maestri potranno fruire dell'assicurazione predisposta nel loro interesse tramite F.I.S.I., così come della assistenza ed altre provvidenze F.I.S.I.

Le Società locali di maestri funzionano con mezzi propri, salvi gli eventuali aiuti della F.I.S.I. e dell'Amministrazione regionale, specie relativamente al servizio delle spedizioni di soccorso, di battitura e di rastrellamento piste ed altri oneri gravanti sui Maestri ed aiuto-Maestri.

I Maestri ed aiuto-Maestri devono, nel limite delle loro possibilità, collaborare nelle gare di una certa importanza che vengono organizzate nella loro specialità.

6) Oltre alle disposizioni della Legge regionale, società locali, scuole, maestri ed aiuto-maestri sono tenuti ad osservare le disposizioni regolamentari della F.I.S.I. con particolare riferimento al visto annuale F.I.S.I. ed alle domande per l'esercizio delle Scuole di sci, che verranno autorizzate d'intesa con l'Assessorato che presiede al Turismo.

7) Le disposizioni del presente accordo sono stipulate in armonia alla Legge regionale ...

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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà la parola al Consigliere Col. Ferrein, Presidente della Com-missione consiliare tecnico-legislativa di studio del progetto di legge regionale in esame.

Il Consigliere Col. FERREIN riferisce brevemente in merito al progetto di legge regionale sottoposto all'esame del Consiglio rilevando, fra l'altro, che la Commissione si è preoccupata essenzialmente della questione legale e di diritto. Rileva che la Commissione si è preoccupata di proporre l'approvazione di un progetto di legge che non sia in contrasto con i principi della Costituzione dello Stato e, particolarmente, con il principio della libertà individuale.

Fa richiamo alla relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, redatta dall'Avv. Carlo Torrione, membro della Commissione, illustrante le disposizioni dei singoli articoli del progetto di legge.

Richiama, in particolare, l'attenzione del Consiglio sull'articolo 3 del progetto di legge, in cui, fra altro, stabilisce che in ogni centro alpino non può essere riconosciuta più di una Società di guide e portatori e più di una Società di maestri e di aiuto-maestri di sci e relativa scuola.

Riferisce anche sull'art. 4 in cui si prevede, tra l'altro, che per poter esercitare la loro professione le guide ed i portatori, come pure i maestri e gli aiuto-maestri di sci, debbono essere iscritti in un ruolo regionale o presso una Società locale riconosciuta e, ove questa non sia costituita, direttamente presso l'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci.

Ritiene che tali disposizioni non limitino la libertà dell'individuo e, pertanto, non contrastino con i principi della Costituzione; basti dire che esistono disposizioni di legge che prescrivono l'iscrizione negli albi per l'esercizio della professione, da parte di determinate categorie di professionisti quali ad esempio, avvocati, medici, notai, veterinari, ostetriche, ecc.

Osserva che anche i conduttori di taxi, i facchini, le ostetriche, ecc., hanno la loro attività disciplinata in quanto, anche se muniti della patente o licenza prescritta, debbono sottostare a norme particolari che regolano la loro attività e i loro turni di servizio. Ritiene che, a maggior ragione, si possa imporre alle guide e ai portatori alpini, ai maestri ed aiuto-maestri di sci, l'obbligo dell'iscrizione ad una determinata Società che, evidentemente, deve avere la potestà di regolamentare la loro attività.

Richiama, inoltre, l'attenzione del Consiglio sulla disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 10, in cui si prevede il possesso della residenza da almeno tre anni nel Comune valdostano di esercizio abituale della professione e la conseguente buona conoscenza della relativa zona, agli effetti della concessione dell'autorizzazione all'esercizio stabile della professione di guida, portatore, maestro e aiuto-maestro di sci in Valle d'Aosta.

Osserva che la succitata disposizione non viola gli articoli 3, 120, 39 e 41 della Costituzione della Repubblica, in quanto ci si limita a pretendere la residenza, avuto riguardo alla natura della professione, e non già il requisito della nascita in un Comune della Valle d'Aosta.

Aggiunge che non va dimenticato che l'Unione Valdostana delle Guide e dei Portatori e le Società locali non sono organizzazioni sindacali ma sono sodalizi o Associazioni controllati dalla Regione ai fini della miglior organizzazione delle professioni alpinistiche e sciistiche.

Conclude, rilevando che l'Unione regionale delle Guide non può, evidentemente, sostituirsi alle Società locali e disimpegnarne le funzioni.

L'Assessore Prof. DEFFEYES premette che intende far brevemente la cronistoria dei precedenti che hanno portato alla elaborazione del progetto di legge in esame.

Rileva che, sin dalla costituzione della Valle di Aosta in circoscrizione amministrativa autonoma, si è sentita la necessità di regolamentare la materia dell'ordinamento delle guide e portatori alpini, maestri ed aiuto-maestri di sci.

Fu, quindi, promossa l'approvazione di un decreto legislativo, che venne emanato dal Capo Provvisorio dello Stato in data 1° aprile 1947, n. 218.

Successivamente, con 1'approvazione e la promulgazione dello Statuto speciale per la Valle di Aosta che, fra altro, dà potestà legislativa al Consiglio della Regione, in materia di ordinamento delle guide, scuole di sci e portatori alpini (articolo 2, lettera u), si è sentita la necessità di promuovere l'emanazione di una legge regionale per la disciplina di tutta la materia.

Informa che, promotrice l'Unione Guide, furono indette varie riunioni nelle quali le guide, quasi all'unanimità, e cioè ad eccezione di 5 o 6, furono favorevoli alla creazione di un'unica scuola o società di guide in ogni centro alpino e alla regolamentazione della attività delle guide e dei maestri di sci. Fu così elaborato un primo progetto, con la collaborazione delle migliori guide della Valle d'Aosta, progetto che fu successivamente, esaminato e rielaborato dalla Commissione legislativa di studio nominata dal Consiglio.

Accenna, quindi, ai vari articoli polemici, pubblicati su alcuni giornali in merito alla questione, da coloro che in un primo tempo si dichiaravano feroci autonomisti.

Fa presente, in particolare, che i dissidenti di Valtournanche, sei o sette in tutto, i quali in un primo tempo furono sostenitori del principio della libera professione, successivamente, si organizzarono in una scuola, di fatto non autorizzata, il che è indice di indisciplina.

Richiamandosi a quanto già esposto dal Consigliere Col. Ferrein, ritiene che si debba approvare l'emanazione di una legge in materia secondo i desiderata della maggioranza delle guide, oppure che non si debba emanare la legge che sia in contrasto con i voti espressi dalla maggioranza delle guide.

Fa presente che la necessità di organizzare, in Società ed in Scuole uniche comunali, le guide deriva essenzialmente dal fatto che la particolare configurazione della Valle d'Aosta, in cui molte montagne raggiungono i quattro mila metri, rende necessaria la organizzazione e la disciplina del servizio delle spedizioni di soccorso, della manutenzione e del rastrellamento delle piste, ecc.

Dichiara che l'iscrizione delle guide ad uniche Società locali non costituisce violazione della libertà individuale, in quanto si dà la possibilità a tutte le guide di lavorare, impedendosi solo che abbia luogo l'arrembaggio al cliente.

Infatti, egli dichiara, gli iscritti ad una Società locale riconosciuta prestano servizio seguendo l'ordine del ruolo; resta, peraltro, ad ogni alpinista o sciatore la facoltà di scegliere liberamente la guida, il portatore, il maestro o l'aiuto-maestro di sci di sua fiducia e gradimento. Va da sé che la guida, portatore, o maestro di sci prescelto debba perdere il suo turno normale nel ruolo, in ragione di un turno per ogni impegno direttamente assunto.

Aggiunge che la guida che è impegnata non deve essere esentata, per questo, dall'osservare il suo turno di servizio per le spedizioni di soccorso, per le battiture e il controllo delle piste, ecc., ma deve farsi sostituire.

Non si può, quindi, affermare, egli dichiara, che vi sia una limitazione della libertà della professione in quanto il sottostare ad una disciplina torna a vantaggio della collettività.

Il problema consiste nella soluzione del quesito se la libertà sia o non sia limitata dall'obbligo dell'iscrizione alle Società locali e, conseguentemente, se la legge proposta all'approvazione del Consiglio sia o non sia in contrasto con la Costituzione.

Riferisce, inoltre, sulle trattative intercorse con i rappresentanti della F.I.S.I. e del C.A.I., mercé l'attivo interessamento dell'Avv. Chabod, Presidente delle Guide, e del Dr. Perolino, Presidente dell'ASIVA, allo scopo di concludere accordi per la migliore attuazione della legge regionale; precisa che gli accordi, previa approvazione del Consiglio, dovranno formare oggetto di convenzioni da stipularsi con il Club Alpino Italiano e con la Federazione Italiana Sport Invernali.

Ritiene che, con la stipulazione di tali convenzioni, qualsiasi opposizione, da qualsiasi parte sollevata, possa essere facilmente superata.

Precisa che gli accordi hanno avuto l'approvazione degli organi centrali delle rispettive organizzazioni per cui sarebbe opportuno che fossero approvati senza sostanziali modificazioni.

Ritiene che il Consiglio, dopo aver esaminato attentamente le disposizioni del progetto di legge, anche dal punto di vista giuridico della costituzionalità, possa approvarlo allo scopo di accogliere i desiderata delle guide della Valle d'Aosta e di permettere la creazione di una seria organizzazione delle guide e dei maestri di sci, che rappresentano una delle migliori tradizioni valdostane.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, premette di aver già prospettato all'Assessore Prof. Deffeyes le ragioni che lo rendono perplesso nei confronti del progetto di legge in esame che egli ha illustrato con calore e con competenza.

Rileva che la sua perplessità non è in relazione alle situazioni o questioni locali o personali - che non conosce - ma è da porsi in relazione al lato strettamente giuridico della costituzionalità della legge in esame.

Precisa che le ragioni che lo rendono perplesso sono due: la prima deriva dalla disposizione dell'articolo 2 dello Statuto regionale, secondo cui ogni legge regionale deve essere in armonia con la Co-stituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico, dello Stato; la seconda è dovuta ad una omissione o lacuna che egli crede vi sia nel disegno di legge, per quanto riguarda le modalità e i criteri di scelta per il riconoscimento delle Società uniche in ogni centro alpino della Valle.

Rileva, infatti, che non vi è nella legge in esame alcun accenno alle norme, ai criteri e alle modalità, in base alle quali l'autorità preposta debba dare il riconoscimento alle Società uniche locali.

Ad esempio, ammesso che in un centro alpino vi siano tre Società, secondo le disposizioni del disegno di legge in esame si dovrebbe concedere il riconoscimento ad una sola Società, per quei motivi di ordine pratico illustrati. Ora, nel disegno di legge non vi è alcuna disposizione che precisi le norme e i criteri in base ai quali l'autorità competente possa decidere nella scelta per riconoscere una fra le tre Società.

Fa presente che, a parer suo, trattasi di lacuna cui si deve ovviare.

Osserva, però, che la sua maggiore perplessità riguarda il primo punto e cioè se la legge in esame possa essere in contrasto con la Costituzione. A tale riguardo, occorre stabilire se le Società uniche locali di guide costituiscano o no, organizzazioni sindacali. È opinabile - alcuno può sostenere - che si tratti di persone unite fra di loro per scopi di lavoro ed economici, per cui le Società potrebbero catalogarsi fra le organizzazioni sindacali; se così fosse, occorre tener presente che vi sono norme costituzionali precise in ordine alle libertà sindacali.

È ammissibile - si domanda - che possa sussistere il professionista libero in questa organizzazione di Società uniche locali di guide? Pone l'esempio di una guida che eserciti la professione da molti anni, che abbia la patente rilasciatagli, a suo tempo, dalla autorità di pubblica sicurezza, che si trovi in un centro alpino della Valle d'Aosta nel quale vi sono due Società di cui quella cui appartiene debba, scomparire: può la guida stessa senza iscriversi alla Società unica, continuare la sua libera professione di guida? Secondo la legge in esame non può.

Esamina l'articolo 4 del disegno di legge e rileva che, soltanto nel caso in cui nel Comune non vi sia una Società riconosciuta, la guida può iscriversi direttamente presso l'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci.

Dichiara di non avere inteso sollevare difficoltà ma portare un contributo disinteressato all'appro-vazione della legge in esame, per eliminare la possibilità che, in prosieguo di tempo, ci si possa trovare di fronte ad eventuali fondate, opposizioni, in quanto vi sono dei cosiddetti dissidenti ed è con-sigliabile tener conto anche della attuale situazione di fatto.

Aggiunge che, pur essendo d'accordo, in linea di principio, che vi sia in ogni centro alpino una sola Società riconosciuta - salvo precisare nella legge i principi secondo i quali il riconoscimento debba avvenire - ritiene che sarebbe meglio dare la possibilità a coloro i quali fanno parte della Società unica locale di iscriversi direttamente, all'Unione Guide che, come precisato all'articolo 2, tiene il vero albo delle guide; ciò affinché il dissidente, che non intenda iscriversi alla Società locale, possa esercitare la sua professione iscrivendosi all'Unione Guide.

Ritiene non in tutto esatta la surrichiamata analogia fra un albo di guide e gli albi dei medici, degli avvocati, delle ostetriche o di altri professionisti investiti, nell'esercizio della loro attività, di funzioni e di servizi di pubblica utilità. Rileva che l'attività delle guide è un'attività "sui generis" e che trattasi di materia particolare.

Conclude, rilevando che egli ha ritenuto opportuno di esporre i suoi motivi di perplessità, quale contributo di ordine strettamente giuridico, data la particolare situazione di fatto e le note opposizioni da parte di interessati.

Il Consigliere Sig. DAYNÉ osserva che, se in un centro alpino viene riconosciuta una sola Società di guide o di maestri di sci, non è ammissibile che, in tale centro, possa sussistere il libero professionista non iscritto alla Società locale, in quanto, se ciò fosse, il libero professionista beneficerebbe, soltanto degli utili e sarebbe esente dagli oneri della professione (battitura di piste, spedizioni di soccorso, spese varie, ecc.).

L'Assessore Prof. DEFFEYES fa presente che l'Unione Guide è una federazione delle Società esistenti nei vari Comuni della Valle d'Aosta e, quindi, l'albo della Unione è l'albo federale derivante dai diversi albi delle Società locali. Aggiunge che, solo in via eccezionale, l'Unione Guide accetterebbe la iscrizione nel suo albo delle guide residenti in Comuni in cui non vi sono Società locali o vi sia una sola guida.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che nell'articolo 2 della legge in esame si parla di "ruolo regionale" ed, in relazione a quanto esposto dall'Assessore Prof. Deffeyes, osserva che gli albi sono o regionali o locali.

In merito alla questione segue breve discussione in proposito, fra gli Assessori Geom. ARBANEY e Prof. DEFFEYES.

Il Consigliere Col. FERREIN, premesso che non intende porre in discussione i motivi di perplessità esposti dal Presidente del Consiglio Avv. Dr. Bondaz, ritiene che il Consiglio debba approvare l'emanazione della legge in esame nel testo elaborato dalla Commissione. Propone che, qualora il Consiglio condivida i dubbi del Presidente del Consiglio, si dia mandato al Presidente del Consiglio di interpellare giuristi in proposito, al fine di esaminare la possibilità di conciliare le due opposte tendenze: cioè quella della necessità del riconoscimento di una sola Società o scuola in ciascun Comune, con il conseguente obbligo dell'iscrizione alla Società o scuola unica delle guide e maestri di sci, e quella dell'esercizio della libera professione da parte delle guide, maestri di sci ed aiuto-maestri di sci senza obbligo di iscrizione alla Scuola unica locale.

L'Assessore Prof. DEFFEYES insiste, fra altro, sul fatto che la Regione ha potestà legislativa primaria in materia di ordinamento delle guide, scuole di sci, e portatori alpini a' sensi dell'art. 2 - lettera u) - dello Statuto regionale, ed informa che il principio delle scuole uniche di sci è stato adottato anche dalla F.I.S.I.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il problema dell'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri ed aiuto-maestri di sci in Valle d'Aosta, va esaminato sotto vari aspetti.

Anzitutto, occorre esaminare il problema della disciplina necessaria per l'esercizio della succitata professione e sapere se il Consiglio sia unanime sulla questione di merito, cioè se ritenga sia necessario di stabilire il principio della scuola o Società unica, in ogni centro alpino.

Ritiene che, al riguardo, non possa sussistere alcun dubbio, perché la guida ed il maestro di sci può ritenersi libero professionista anche se iscritto nella unica Società locale.

Fa presente che, ammettendo il principio e la possibilità che alcune guide di un determinato centro possano iscriversi all'Unione Guide, anziché alla Scuola o Società unica locale, ne deriverebbe lo sfasciamento della Scuola o Società unica, in quanto, le guide ed i maestri di sci non si iscriverebbero alla Società locale per evitare di essere soggetti a determinati oneri, a vincoli di servizi e a spese.

In linea di fatto, osserva che la quasi totalità delle guide è favorevole al sistema della Scuola o Società unica, in quanto soltanto cinque o sei maestri di sci, tutti appartenenti allo stesso centro turistico ed alpinistico della Valle sono dissenzienti.

Concorda che possano sussistere perplessità nella materia in discussione, in quanto, trattasi di istituto e di professioni "sui generis", che non trovano analogia completa con altre categorie di professioni e di istituti.

In merito al quesito se si possa affermare che la Società unica locale sia o non una organizzazione sindacale, rileva che il sindacato è una associazione di lavoratori costituita per la difesa degli interessi di categoria nei confronti dei datori di lavoro.

Ritiene, pertanto, che non possa, considerarsi organizzazione sindacale la Società unica locale delle guide e che, conseguentemente, non sia applicabile in materia l'articolo 39 della Costituzione.

Rileva che è stato, da parte di alcuno, obiettato che prescrivendo per le guide ed i maestri di sci l'obbligo dell'iscrizione ad una determinata Società unica locale si limiterebbe l'esercizio della libera professione e si verrebbe meno al principio della libertà di professione.

Ritiene, in proposito, che si possa sostenere fondatamente che, anche col sistema della scuola o So-cietà unica locale, la professione di guida e di maestro di sci rimane libera, in quanto, malgrado i turni, iscrivendosi alla Società o Scuola, la guida o il maestro di sci può egualmente esercitare liberamente la sua professione perché può essere liberamente prescelto dal cliente.

Ritiene che, le guide e i maestri di sci di un determinato centro alpinistico, iscritti all'albo della Società o Scuola unica, siano da considerarsi liberi professionisti né più né meno degli avvocati iscritti all'albo dell'ordine degli avvocati e che esercitano la loro professione in una determinata giurisdizione.

Aggiunge che la iscrizione alla Società o Scuola non può, d'altra parte, essere negata se il richiedente è in possesso dei requisiti voluti.

Ritiene, pertanto, che, non si possa sostenere che l'istituzione delle Società o Scuole uniche locali sia in contrasto con la libertà della professione sancita dalla Costituzione.

Riconosce che non vi è un vero e completo parallelismo fra l'Unione Guide e un ordine professionale e ritiene sia più esatto definire l'Unione Guide quale federazione di associazioni di mestiere riconosciute.

Constata che, effettivamente, vi è alcun che di ibrido nel progetto di legge perché si parla di albo regionale dell'Unione Guide e di iscrizione in una Società locale riconosciuta e ciò deriva dalla con-siderazione della situazione di fatto, che non è uguale ovunque.

Pur riconoscendo la delicatezza della materia in discussione, ritiene che la legge regionale in esame possa essere approvata e difesa.

In merito alla obiezione che vi sia violazione dell'ultimo comma dell'art. 120 della Costituzione, ritiene che non si possa sostenere tale obiezione; in proposito fa presente che occorre riferirsi allo scopo del legislatore per interpretare bene l'ultimo comma del suddetto articolo 120, che stabilisce : "Non si può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro".

Ritiene che, nel formulare tale disposizione, il legislatore si è, indubbiamente, preoccupato della possibilità che le Regioni potessero impedire la libera circolazione delle persone da una Regione all'altra.

Ritiene che il requisito della residenza da almeno tre anni nel Comune valdostano di esercizio abituale della professione, prescritto all'articolo 10, non costituisca violazione della Costituzione e che non contrastino con la Costituzione le altre disposizioni del progetto di legge.

Conclude, esprimendo il convincimento che il Consiglio possa approvare, nel testo proposto, la legge in esame.

L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene opportuno che siano approvate ed inserite nella legge in esame disposizioni relative alla obbligatorietà della iscrizione alle Società, nonché, ai requisiti richiesti per l'iscrizione delle guide e dei portatori alpini, dei maestri ed aiuto-maestri di sci, alle Società uniche locali; ché, in caso contrario, ogni Società potrebbe stabilire come meglio crederà.

Segue discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Prof. DEFFEYES ed il Consigliere Sig. SAPEGNO, il quale ultimo formula la proposta secondo la quale, stabilito il principio della Società o scuola unica, potrebbe essere approvata una disposizione del tenore seguente: "In ogni centro dove vi sia un numero X di guide e di maestri di sci, queste guide e maestri di sci dovranno riunirsi in una Società, che avrà i seguenti compiti ..."

Aggiunge che sarebbe, in tal modo, più chiaro che la Scuola non persegue fini sindacali.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che si stabiliscano anche i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle Società uniche locali.

Dopo breve discussione sull'opportunità di rinviare ad altra adunanza l'ulteriore esame ed ap-provazione del progetto di legge in discussione, l'Assessore Prof. DEFFEYES propone che sia fissata una apposita prossima adunanza del Consiglio per la discussione e l'approvazione della legge.

Il Consigliere Col. FERREIN, propone di interpellare alcuni giuristi in merito al progetto di legge di cui si tratta al fine di conoscere il loro parere in merito alla questione se alcune disposizioni contrastino con i principi della Costituzione.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dal Consigliere Col. Ferrein, Presidente della Commissione consiliare, tecnico-legislativa di studio del progetto di Legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri e degli aiuto-maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta;

preso atto, altresì, delle osservazioni e precisazioni formulate in ordine al progetto di legge regionale di cui si tratta dal Presidente del Consiglio, Avv. Dott. Bondaz, dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, dall'Assessore Prof. Deffeyes e da alcuni Consiglieri;

ritenuta la opportunità di rinviare ad altra adunanza di Consiglio l'esame e l'approvazione della Legge regionale in questione, al fine di permettere ai Consiglieri di riesaminare ancora il progetto di legge elaborato dalla Commissione consiliare;

ritenuto di dover rinviare, di conseguenza, ad altra adunanza l'approvazione di convenzioni da stipularsi con il Club Alpino Italiano e con la Federazione Italiana Sports Invernali (oggetto iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno);

ad unanimità di voti;

Delibera

di rinviare ad altra adunanza la trattazione dei seguenti oggetti:

1) Oggetto n. 2. - Legge regionale. sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri e degli Aiuto-Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta.

2) Oggetto n. 3. - Approvazione di convenzioni da stipularsi con il Club Alpino Italiano (C.A.I.) e la Federazione Italiana Sports Invernali (F.I.S.I.).

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