Oggetto del Consiglio n. 100 del 4 agosto 1950 - Verbale
OGGETTO N. 100/50 - APPROVAZIONE E PROMULGAZIONE DI LEGGI REGIONALI.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione riguardante la proposta di approvazione di norme regionali da emanarsi e promulgarsi con leggi regionali, relazione che è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza:
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ALLEGATO: Legge 11 aprile 1050, n. 130.
(Omissis)
L'articolo 34 dello Statuto regionale stabilisce, fra l'altro, che il Presidente della Giunta regionale pro-mulga le leggi ed i regolamenti regionali approvati dal Consiglio.
Il secondo comma dell'articolo 31 dello Statuto regionale stabilisce che le leggi della Regione sono promulgate nei dieci giorni dalla apposizione del visto del Presidente della Commissione di Coordinamento, visto che deve esser apposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle leggi stesse.
Dovrebbero essere approvate con leggi regionali:
a) le disposizioni di carattere normativo e generale che derogano alla legislazione statale vigente nelle materie e nei limiti previsti dagli articoli 2 e 3 dello Statuto regionale;
b) le disposizioni di carattere normativo o regolamentare di attuazione o di integrazione delle leggi dello Stato nelle materie e nei limiti di cui sopra;
c) le disposizioni di carattere generale (norme legislative o regolamentari) che vincolino i cittadini o l'Amministrazione regionale o altri Enti pubblici nell'esercizio delle rispettive loro attività di istituto (comprese le norme sulla concessione obbligatoria di sussidi o di contributi regionali la cui erogazione non sia lasciata alla decisione discrezionale e facoltativa).
Il Consiglio regionale ha già approvato l'emanazione di norme legislative regolamentari in alcune ma-terie.
Si è, sino ad ora, soprasseduto alla promulgazione delle relative leggi regionali, in attesa della definizione degli accordi preventivi con le competenti Autorità governative in merito alle norme per la emanazione e la promulgazione delle leggi regionali.
In relazione agli accordi intercorsi, si è stabilito che, in base agli articoli 31 e 34 dello Statuto speciale di questa Regione, possono essere promulgate leggi regionali secondo le modalità già stabilite per le altre Regioni a Statuto speciale, come da richiesta n. 9405/4, in data 9 dicembre 1949, di questa Amministrazione regionale (vedi oggetto n. 3 - lettera b, del verbale dell'adunanza consiliare delli 2 febbraio 1950).
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale approvi e confermi la emanazione con leggi regionali:
a) delle norme legislative sulla classificazione delle strade di interesse regionale della Valle d'Aosta, nel testo già approvato con provvedimento consiliare n. 8, delli 3 febbraio 1949 (vedi allegato);
b) delle norme sul controllo sanitario preventivo dei tori, nel testo già approvato con provvedimento. consiliare n. 27 del 23 febbraio 1950;
c) delle norme sull'ordinamento dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale (Regola-mento organico) nel testo già approvato con provvedimento consiliare n. 20 del 22 febbraio 1950, con le eventuali modifiche da apportarsi nella adunanza di Consiglio delli 3 e 4 agosto 1950;
d) delle norme sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri di sci e degli aiuto-Mae-stri di sci e delle Scuole di sci, nel testo che sarà approvato dal Consiglio nella adunanza delli 3 e 4 a-gosto 1950.
Saranno, inoltre, sottoposti, in una prossima, adunanza, all'esame ed all'approvazione del Consiglio i progetti di leggi regionali riguardanti:
a) le norme per le subconcessioni di acque pubbliche, il cui testo, - già approvato dal Consiglio regionale con provvedimento, n. 176 del 30 dicembre 1948, - sarà quanto prima sottoposto al riesame della apposita Commissione consiliare costituita con deliberazione consiliare n. 50 del 12 aprile 1950;
b) le norme per la disciplina dell'edilizia e per l'approvazione dei piani regolatori nonché per la tutela delle antichità, dei monumenti, delle belle arti e del paesaggio, norme in corso di elaborazione e che saranno, quanto prima, sottoposte all'esame di apposita costituenda Commissione consiliare;
c) le norme sulla vaccinazione obbligatoria antiaftosa del bestiame, con il concorso finanziario della Regione nelle relative spese, norme da sottoporsi all'esame del Consiglio in relazione a quanto già approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 3 febbraio 1950.
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OGGETTO: Legge regionale recante norme per la classificazione delle strade di interesse regionale - (approvata con deliberazione di Consiglio n. 8 in data 3 febbraio 1949).
(Omissis)
Art. 1
Agli effetti della classificazione e della manutenzione delle strade correnti in Valle d'Aosta, alla categoria e denominazione "Strade Provinciali", attualmente in vigore ed alla categoria e denominazione a "Strade di seconda e terza categoria" previste dall'art. 1 lett. b) e c) del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506, sono sostituite - come corrispondenti - la categoria e la denominazione "Strade Regionali".
Appartengono alla categoria delle strade regionali le rotabili correnti in territorio della Valle d'Aosta ri-conosciute di particolare importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Regione, purché facciano capo a strade nazionali, a ferrovie, nonché le strade che collegano centri di riconosciuta importanza turistica a strade classificate nazionali e regionali.
Art. 2
L'elenco delle strade classificate regionali nella Valle d'Aosta e le variazioni relative da apportarsi a tale elenco sono deliberati dal Consiglio regionale.
Le deliberazioni del Consiglio regionale relative alla classificazione di strade nella categoria delle "Strade Regionali" sono pubblicate in tutti i Comuni della Valle per giorni quindici.
Entro trenta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione i Comuni hanno facoltà di inoltrare alla Amministrazione regionale eventuali opposizioni o ricorsi motivati.
Il Consiglio regionale decide in merito alle opposizioni o ai ricorsi con provvedimento di carattere de-finitivo.
Art. 3
Qualora non vi siano opposizioni, ovvero ad avvenuta decisione in merito alle opposizioni, il Presiden-te della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, approva, in via definitiva ed a ogni effetto legale, l'e-lenco delle strade classificate regionali e le successive variazioni, mediante decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
Art. 4
Agli effetti della polizia stradale e per quanto riguarda la manutenzione delle traverse, nonché agli effetti non previsti dalla presente legge, alle strade regionali si applicano le disposizioni vigenti per le strade di seconda e terza categoria di cui al R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.
Art. 5
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere all'aggiornamento degli in-ventari tecnici delle strade già provinciali e alla compilazione degli inventari tecnici delle strade già comunali classificate regionali, correnti nel territorio della Valle d'Aosta.
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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, illustra brevemente la relazione surriportata, rilevando l'opportunità che il Consiglio confermi ed approvi la emanazione, con leggi regionali:
a) delle norme legislative sulla classificazione delle strade di interesse regionale della Valle d'Aosta, nel testo già approvato con provvedimento consiliare n. 8 del 3 febbraio 1949;
b) delle norme sul controllo sanitario preventivo dei tori, nel testo già approvato con provvedimento consiliare n. 27 del 23 febbraio 1950.
Fa presente che il Consiglio ha già confermato ed approvato l'emanazione, con legge regionale, delle norme sull'ordinamento dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale (oggetto n. 99). Informa di aver appreso, in via ufficiosa e confidenziale, che il Consiglio della Regione Valle d'Aosta potrà approvare e promulgare leggi avvalendosi della formula di promulgazione delle leggi delle altre Regioni a Statuto particolare, senza che siano sollevate difficoltà.
Segue discussione, alla quale prendono parte, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, ed i Consiglieri Geom. G. NICCO, Col. FERREIN e Sig. MANGANONI, il quale ultimo dichiara che i Consiglieri del gruppo dell'opposizione, mentre approvano l'emanazione con leggi regionali delle norme legislative suelencate, mantengono, peraltro, le riserve formulate in sede di discussione e di approvazione delle succitate varie norme legislative.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri;
richiamate le deliberazioni consiliari n. 8, in data 3 febbraio 1949, n. 27 in data 23 febbraio 1950, n. 20 in data 22 febbraio 1950, n. 23 e 24 in data 23 febbraio 1950 e n. 99, in data odierna;
ad unanimità di voti;
Delibera
1) di confermare e di approvare la emanazione, con leggi regionali delle norme regionali riguardanti le seguenti materie:
a) norme legislative sulla classificazione delle strade di interesse regionale della Valle d'Aosta, nel testo già approvato con provvedimento consiliare n. 8, delli 3 febbraio 1949 (vedi allegato).
b) norme sul controllo sanitario preventivo dei tori, nel testo già approvato con provvedimento consiliare n. 27 del 23 febbraio 1950.
c) norme sull'ordinamento dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale (Regolamento organico) nel testo già approvato con provvedimento consiliare n. 20 del 22 febbraio 1950, con le due modifiche apportate nella adunanza odierna con deliberazione n. 99.
2) di stabilire che le leggi regionali di cui si tratta siano promulgate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, a' sensi degli articoli 2, 31 e 34 dello Statuto regionale.
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