Oggetto del Consiglio n. 99 del 4 agosto 1950 - Verbale
OGGETTO N. 99/50 - NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - APPROVAZIONE E PROMULGAZIONE CON LEGGE REGIONALE.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce al Consiglio in merito al nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, approvato nelle adunanze consiliari delli 22 e 23 febbraio 1950, nonché in merito ai rilievi ed alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento con nota n. 8487 del 17 aprile 1950 (di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri quale allegato all'ordine del giorno dell'adunanza).
Riferisce, inoltre, in merito alla seguente relazione, pure trasmessa in copia ai Signori Consiglieri quale allegato all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con l'allegata nota n. 8487, in data 17 aprile 1950, la Presidenza della Commissione di Coordinamento ha formulato osservazioni e rilievi vari in merito al nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 20 del 22 febbraio 1950.
Si sottopongono le osservazioni e i rilievi di cui si tratta all'esame del Consiglio, per il riesame delle varie disposizioni del Regolamento organico citate nella surrichiamata nota, rilevando quanto segue:
1) In materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale" il Consiglio regionale ha potestà legislativa a' sensi dell'art. 2 lettera a) dello Statuto regionale.
Tale potestà legislativa, a differenza di quella più limitata prevista per le materie di cui al successivo articolo 3 dello Statuto medesimo, può esplicarsi mediante norme di legge regionale anche in contrasto e in deroga con quelle delle leggi dello Stato sempre però "in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato", ecc. ecc.
Nell'approvare il nuovo Regolamento organico il Consiglio ha inteso di avvalersi, entro i limiti previsti dallo Statuto, delle facoltà legislative spettantigli in materia, allo scopo di modificare, in taluni casi, la legislazione vigente e di provvedere al migliore ordinamento dei servizi e alla necessaria sistemazione del personale in servizio, di cui gran parte proviene da Enti e da Uffici soppressi e assorbiti dalla nuova Amministrazione regionale.
2) Furono approvate perciò disposizioni particolari, aventi carattere e valore transitorio, per la sistemazione del personale assorbito, in relazione alla necessità e alla opportunità, nell'interesse stesso dei servizi, di tenere conto anche di particolari necessità e di situazioni di fatto determinatesi in seguito all'avvenuto assorbimento di servizi e di uffici vari nella nuova e più complessa Amministrazione.
Per l'adozione delle disposizioni transitorie stesse non era e non è necessario fare richiamo alla potestà legislativa; infatti, tutti gli Enti pubblici locali possono deliberare e approvare norme transitorie del genere in occasione di formazione di tabelle organiche o di riforma dei Regolamenti organici. Si citano, all'uopo, le seguenti decisioni del Consiglio di Stato, dei cui dispositivi si allega estratto copia:
- Sez. V - 25-6-1946 - in manuale Astengo 1947, pag. 860;
- Sez. V - 29-8-1939 - in Rivista Amm.va 1940, pag. 333;
- Sez. V - 14-7-1936 - in manuale Astengo 1937, pag. 99;
- Sez. IV - 27-4-1923 - in Rivista Amm.va 1921, pag. 42.
Furono pure dettate norme transitorie particolari per la sistemazione del personale avventizio, in analogia a quanto previsto da leggi speciali per la sistemazione del personale avventizio statale e degli Enti locali.
3) Per quanto riguarda la tabella degli emolumenti spettanti al personale, si rileva che il Consiglio, d'intesa con la Presidenza dell'ex Comitato di Coordinamento, ha inteso approvare una tabella di emolumenti che fosse in armonia con le tabelle del personale statale, per cui ha seguito il criterio dell'assimilazione dei gradi e degli emolumenti, tenendo in considerazione:
a) la necessità e l'opportunità di adeguarsi alle disposizioni di legge e delle circolari emanate dai competenti Ministeri del Tesoro (circ. n. 137250 in data 24-6-1949) e dell'Interno (circ. n. 15700/16100 in data 28-10-1949) in materia di revisione del trattamento economico del personale;
b) la opportunità di assimilare il personale alle varie categorie corrispondenti di personale statale, avendo riguardo anche alle migliori condizioni e possibilità di sviluppo di carriera e di trattamento economico complessivo ed effettivo previsto per il personale statale (in confronto alle minori possibilità di sviluppo di carriera ed all'effettivo trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli chiusi degli organici degli Enti locali);
c) la necessità, agli effetti della assimilazione, di tenere in considerazione l'importanza dei servizi gestiti dall'Amministrazione e la natura delle funzioni e delle attribuzioni dei vari funzionari dell'Amministrazione regionale.
I funzionari direttivi dei primi tre gradi dell'organico regionale furono, così, assimilati ai funzionari statali dei gradi quarto e quinto; trattasi, infatti, di funzionari che non possono essere parificati al personale direttivo di una Amministrazione provinciale, in quanto l'Amministrazione regionale ha assorbito e gestisce direttamente importanti e complessi servizi già di competenza di Enti e di Uffici vari soppressi, fra i quali vi sono anche i servizi dell'ex-Amministrazione provinciale.
I funzionari e il personale dei gradi inferiori sono stati assimilati, al personale statale, in base a criteri analoghi di assimilabilità, tenendo conto della natura e della importanza delle attribuzioni rispettive nonché dell'art. 228 del vigente T.U. di Legge comunale e provinciale.
4) Gli stipendi e i salari annui della nuova tabella organica sono comprensivi dell'aumento del 10 per cento concesso, con recente provvedimento, al personale statale.
Al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale statale, era stata approvata, a parte, con provvedimento di esecuzione dell'articolo 82 del Regolamento, la concessione di una indennità integrativa conguagliabile (cioè non cumulabile) con l'indennità di funzione in corso di concessione al personale statale (vedi deliberazione n. 21 in data 22 febbraio 1950).
Tale indennità integrativa non poté, sino ad ora, essere corrisposta, al personale, non essendo ancora stati vistati dalla Commissione di Coordinamento i provvedimenti consiliari succitati.
All'uopo si rileva che gran parte del personale avventizio addetto a mansioni di concetto, fruisce tuttora dei vecchi e minori assegni mensili previsti per le qualifiche inferiori, in base alle quali è stato assunto in servizio.
Con legge 11-4-1950, n. 130 (allegata in copia), sono stati disposti i miglioramenti economici previsti per il personale dello Stato e degli Enti pubblici locali: aumento del 10 per cento degli stipendi e salari; concessione di indennità di funzione al personale dei gruppi A e B; concessione di assegno perequativo al personale dei gruppi C e personale subalterno e salariato (operai).
La citata legge detta disposizioni circa le modalità e le misure dei miglioramenti economici nonché del trattamento economico del personale statale e del personale degli altri Enti pubblici.
Quanto sopra premesso
si propone che il Consiglio:
1) riesamini, nel merito, le disposizioni degli articoli del nuovo Regolamento organico richiamati nella allegata nota n. 8487 in data 17 aprile 1950 della Presidenza della Commissione di Coordinamento, in relazione ai rilievi e alle osservazioni di cui alla nota stessa nonché in relazione alle premesse surriportate;
2) approvi le conseguenti eventuali modificazioni al testo di Regolamento organico;
3) approvi il testo definitivo del Regolamento organico, confermandone l'approvazione e la pro-mulgazione con legge regionale a' sensi degli articoli 2 (lettera a), 31 e 34 dello Statuto regionale e in applicazione dell'articolo 156 (primo comma) del Regolamento stesso;
4) deliberi, con provvedimento separato, a favore del personale dell'Amministrazione regionale avente un rapporto continuativo di pubblico impiego e un trattamento economico riferito o riferibile a quello previsto per i vari posti della nuova tabella organica, la concessione della indennità di funzione sottoriportata per il personale dei gruppi A e B (secondo i gruppi e gli assegni dei posti di tabella) e dell'assegno perequativo per il rimanente personale (secondo le categorie e gli assegni dei posti di tabella), con effetti a decorrere dal primo luglio 1949.
La indennità di funzione e l'assegno perequativo sono conguagliabili (cioè non cumulabili) con l'indennità integrativa approvata con deliberazione consigliare n. 21 in data 22 febbraio 1950, e sono da corrispondersi, a' sensi e con le limitazioni e modalità previste dalla citata legge 11-4-1950, n. 130, nelle sottoriportate misure lorde mensili, in relazione agli stipendi base di organico.
5) approvi la maggiore spesa annua relativa, prevista in Lire 4.000.000 (quattromilioni) circa in aggiunta alla spesa di Lire 19 milioni già approvata per l'indennità integrativa e deleghi alla Giunta l'adozione dei provvedimenti deliberativi di esecuzione per la corresponsione degli assegni arretrati e per i conguagli di somme, come pure l'adozione dei provvedimenti deliberativi riguardanti l'aggiornamento del trattamento economico del personale statale comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale.
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INDENNITÀ DI FUNZIONE E ASSEGNO PEREQUATIVO
(lordi mensili)
Personale equiparato al grado statale IV - (gruppo A) - |
(Stipendio da L. 692.000 a L. 779.000) |
L. 18.000 mensili |
Personale equiparato al grado statale V - IV - (gruppo A) - |
(Stipendio da L. 611.000 a L. 676.000) |
L. 16.600 mensili |
Personale equiparato al grado statale V - (gruppo A) - |
(Stipendio da L. 530.000 a L. 572.000) |
L 15.000 mensili |
Personale equiparato al grado statale VI |
(Stipendio da L. 434.000 a L. 517.000) |
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Personale dei posti di gruppo A |
L. 13.800 mensili |
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Personale dei posti di gruppo B |
L. 12.200 mensili |
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Personale equiparato al grado statale VII |
(Stipendio da L. 367.000 a L. 429.000) |
L. 11.600 mensili |
Personale equiparato al grado statale VIII - VII |
(Stipendio da L. 323.000 a L. 385.000) |
L. 6.800 mensili |
Personale equiparato al grado statale IX - VIII |
(Stipendio da L. 280.000 a L. 336.000) |
L. 3.700 mensili L. 4.700 a decorrere dal 1°-7-1950 |
Personale equiparato al grado statale X - IX |
(Stipendio da L. 239.000 a L. 301.000) |
L. 2.750 mensili |
Personale equiparato al grado statale XI - X |
(Stipendio da L. 202.000 a L. 260.000) |
L 1.750 mensili |
Personale equiparato al grado statale XII - XI |
(Stipendio da L. 164.000 a L. 222.000) |
L. 900 mensili |
Personale equiparato al grado statale XIII - XII |
(Stipendio da L. 143.000 a L. 180.000) |
L. 750 mensili |
Personale equiparato al grado statale XIII - (Primario ostetrico) - |
(Stipendio da L. 143.000 a L. 162.000) |
L. 700 mensili |
Usciere Capo |
(Stipendio da L. 185.000 a L. 197.000) |
L. 2.500 mensili |
Uscieri |
(Stipendio da L. 159.000 a L. 178.000) |
L. 800 mensili |
Inservienti |
(Stipendio da L. 140.000 a L. 156.000) |
L. 700 mensili |
Telefonista - equiparata al grado statale XIII - XII |
(Stipendio da L. 143.000 a L. 180.000) |
L. 750 mensili |
Autista meccanico - capo garage |
(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000) |
L. 1.500 mensili |
Autisti meccanici |
(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000) |
L. 1.500 mensili |
Operaio aiuto officina |
(Stipendio da L. 159.000 a L. 178.000) |
L. 800 mensili |
Operaio specializzato |
(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000) |
L. 1.500 mensili |
Operaio muratore |
(Stipendio da L. 159.000 a L. 178.000) |
L. 800 mensili |
ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE:
1) Testo a stampa del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 20 in data 22 febbraio 1950.
2) Lettera n. 8487, in data 17 aprile 1950, del Presidente della Commissione di Coordinamento.
3) Copia legge 11-4-1950, n. 130, sui miglioramenti economici al personale dello Stato e degli altri En-ti pubblici.
4) Copia dispositivi di decisioni del Consiglio di Stato in merito alla facoltà da parte degli Enti pubblici di emanare disposizioni transitorie particolari anche in deroga alle leggi vigenti in sede di revisione delle tabelle e dei regolamenti organici.
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COPIA
VALLE D'AOSTA
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
N. 8487 di prot. Aosta, li 17 aprile 1950
OGGETTO: Regolamento del personale della Valle d'Aosta e Tabelle organiche.
Al Sig. PRESIDENTE del CONSIGLIO della Valle di AOSTA
Questa Commissione di Coordinamento ha esaminato il regolamento organico approvato dal Consiglio della Valle nelle sedute del 22-23 febbraio u.s. con riserva di promulgarlo sotto forma di legge regionale partendo dall'ovvia considerazione di carattere generale che discende dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto Regionale, che il provvedimento stesso deve essere posto in armonia sia con le leggi vigenti dello Stato, sia con il trattamento economico di cui gode il personale statale e quello degli Enti locali.
Il provvedimento, pur apparendo nel suo complesso ispirato a tale esigenza si discosta però in alcuni punti notevolmente dalla norma suddetta, essendo forse stato influenzato dalla preoccupazione di sistemare situazioni di fatto esistenti nel personale attualmente in servizio, preoccupazione questa che può tornare a discapito di una più razionale ed economica sistemazione dei servizi.
Da questo rilievo di natura generale discendono le seguenti osservazioni di carattere particolare, che la Commissione ha ritenuto opportuno formulare dopo un primo e sommario esame del provvedimento, e su di esso si prega codesto Consiglio di voler portare nuovamente il suo esame per una più organica e completa formulazione del provvedimento stesso.
Art. 16 lett. g) l'età massima per l'ammissione agli impieghi (salvo le eccezioni di legge) dovrebbe essere fissata in anni trenta (anziché trentacinque) come praticato dalle altre Amministrazioni. Non trova giustificazione il comma 11° che sembra dettato in relazione a qualche situazione particolare.
Art. 20 - 1° comma: dovrebbe essere soppresso l'inciso "o Istituti Esteri Equiparati" o quanto meno modificarlo: "titoli di studio conseguiti presso Istituti Esteri e riconosciuti equipollenti dallo Stato Italiano".
Art. 26 lett. a) - aggiungere "aventi almeno due anni di servizio nel grado".
Lett. b) - completare: fra il personale dei gradi immediatamente inferiori.
Art. 31 lett. d) - completare: da designarsi dalla Giunta.
Art. 35 - Si ritiene che agli avvisi di concorso debba darsi pubblicità più estesa inviando copia dei relativi avvisi sempre anche ai Capoluoghi delle Provincie finitime, Amministrazioni Provinciali, Prefetture, ecc.
Art. 37 - lett. b) si ritiene possa essere soppresso l'inciso e politica:
lett. e) completare: da rilasciarsi da un Medico provinciale od un Ufficiale sanitario.
Art. 40 - 2° comma: dopo concorsi per posti di insegnante e di sanitari aggiungere e forestali.
Art. 41 - ultimo comma: pare eccessivo il punteggio riservato ai titoli di servizio.
Art. 44 - La preferenza di cui al n. 1 dovrebbe essere posta dopo le preferenze stabilite dalla legge.
Art. 53 - Non pare conforme alle disposizioni di legge. Dette disposizioni dovrebbero essere coordinate con quelle di cui al terzo comma dell'art. 228 della legge Comunale e Provinciale.
Art. 54 - Seconda riga completare: a concorso interno per l'avanzamento di grado.
Nella seconda parte escludere dall'avanzamento chiunque ha riportato nel quinquennio anche solo la censura.
Art. 56 - Penultimo comma aggiungere: non è consentita la promozione da una categoria all'altra se non per concorso.
Art. 58 - Parrebbe che i concorsi interni possano essere indetti solo per il personale di ruolo. Il personale avventizio (salvo la sistemazione di cui ai citati decreti legislativi del 4 aprile 1947 e 5 febbraio 1948) potrebbe partecipare ai concorsi pubblici.
Art. 78 - Si ritiene debba essere soppresso il secondo comma.
Art. 82 - Secondo comma - Deve essere coordinato con le norme in corso di pubblicazione per il personale dello Stato.
Art. 84 - Ultimo comma: non in armonia con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 228 della legge comunale e provinciale.
Art. 87 - Invece di possono essere poste sostituire sono poste.
Art. 89 - Deve essere soppresso. L'indennità è corrisposta dagli Enti di Previdenza.
Art. 94 - Quinto comma: aggiungere: esclusa indennità di presenza - ultimo comma: pare opportuno sopprimerlo perché contrario alle disposizioni di legge in vigore.
Art. 100 - Quinto comma: l'art. 92 della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato stabilisce non minore di un terzo né maggiore della metà. Al comma sesto non minore di un quarto né maggiore di un terzo.
Art. 102 - Ultima riga completare: dalle disposizioni di legge per gli impiegati dello Stato.
Art. 128 - Sopprimere al comma primo "con il conseguente..." perché inutile.
Artt. 133 - 134 - Per la costituzione delle Commissioni di disciplina non ci si è attenuti al disposto dell'art. 14 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
Art. 137 - Pare opportuno sopprimere il comma 5°.
Art. 139 - Comma sesto: sostituire conformemente a legge: 1/365 a 1/300 (art. 16 D.L. 4 aprile 1947, n. 207).
Art. 142 - Secondo l'art. 1 del D.L. 4-4-1947, n. 207 esteso agli Enti Locali con D.L. 5-2-1948, n. 61 gli aumenti dovrebbero essere sei e quadriennali. La Valle però accorda agli avventizi assegni e aumenti pari a quelli del personale d'organico che sostituisce.
In prima riga, primo comma completare: in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. 5-2-1948, n. 61 sono concessi.... Agli avventizi assunti dopo tale data non sono estese tali disposizioni.
Art. 145 - Da completare: il personale non di ruolo in servizio alla data (come all'art. 142) e che a tale data abbia maturato un anno di servizio, qualora...
Art. 148 - Da completare come sopra: al personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno un anno alla data (come all'art. 142) sono concessi...
Art. 149 - Va messo in armonia con l'art. 3 del D.L. 4 aprile 1947, n. 207 ultimo comma: sopprimere qualora usufruiscano, ecc. sostituendo: dovendo il personale stesso usufruire dell'assistenza di malattia spettante dagli appositi Istituti di Previdenza.
Art. 154 - Sostituire a tre anni - 5 anni.
Art. 155 - Coordinarlo con art. 9 D.L. 4 aprile 1947, n. 207 - al comma 6 lett. B sostituire a tre anni 5 anni.
Art. 161- comma secondo - non pare ammissibile. Il personale dovrebbe essere inquadrato secondo il grado che aveva raggiunto alla data dell'assorbimento dei servizi - salvo successive promozioni.
Art. 163 - Comma secondo - Il Dottor Bois viene assunto e inquadrato in un grado superiore a quello che copriva nel Comune di Gubbio: non possono essere pertanto riconosciuti gli aumenti periodici maturati nel grado inferiore. Terzo comma: Non risulta se il Trabbia abbia il titolo di studio - del resto ha l'anzianità prevista dai citati DD.LL. per la sistemazione in ruolo?
Art. 164 - Coordinarlo con art. 9 D.L. 4 aprile 1947, n. 207.
Art. 165 - Si può ancora applicare detto decreto? Comunque può essere applicato solo al personale di ruolo e non anche agli avventizi.
Art. 166 - Va soppresso. Sembra destinato a sanare posizioni particolari. Nessun altro regolamento l'ha ammesso.
Art. 167 - Sostituire data - cioè alla data del 26 febbraio 1948 abbia compiuto almeno 4 anni di servizio.
Così al comma successivo.
Comma terzo. - Le disposizioni di cui ai detti comma sono contrarie alla legge e non giustificate da alcuna esigenza di carattere generale. Sopprimere all'ultimo comma la frase superiore alla censura.
Art. 170 - Comma secondo, invece di anni due va posto anni 4 come per i citati DD.LL., così al comma quarto va quadriennio e non biennio.
Art. 173 - Anziché un quarto va un sesto (confr. citato D.L.).
Per quanto poi concerne le tabelle organiche del personale si rileva quanto segue:
L'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, fa richiamo, per quanto riguarda la misura degli stipendi del personale degli Enti Locali, a quanto dispone l'art. 228 del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, secondo la quale è posto come termine di riferimento per la determinazione degli stipendi stessi lo stipendio del Segretario Comunale e Provinciale. Pur non trattandosi nella specie di Comune né di Provincia, sembra opportuno adottare una determinazione analoga nello stabilire gli stipendi per il personale della Regione della Valle di Aosta.
Dalle tabelle approvate dal Consiglio della Valle si rileva che:
a) lo stipendio base del Segretario Generale è fissato in L. 669.000 annue pari a quello del grado 4° della tabella statale aumentata di 1/10. Si fa osservare che il Segretario Generale del Comune di Milano e di Roma sono assimilati nel grado V, altrettanto dicasi per i Segretari Generali delle Provincie suddette.
b) lo stipendio iniziale del segretario di seconda classe con titolo della scuola media superiore è determinato in L. 280.000 annue, pari a quello del grado 9° della tabella statale, aumentato di 1/10, mentre le carriere statali si iniziano col grado XI.
c) lo stipendio iniziale del segretario di prima classe, munito di laurea è fissato in L. 367.000 pari a quello del grado 7° della tabella statale, aumentata di 1/10, mentre le carriere statali di gruppo A si iniziano col grado XI.
d) a un segretario, capo divisione, munito di laurea, è attribuito uno stipendio base di L. 530.000, pari a quello del grado quinto della tabella statale aumentato di 1/10. I capi divisione statali sono inquadrati nel grado 6°.
e) l'Archivista capo, munito di diploma di scuola media superiore ha lo stesso trattamento del segretario di seconda classe di cui alla lettera b) mentre l'applicato di seconda classe, con la licenza di scuola media inferiore inizia con lo stipendio di L. 202.000, pari a quello statale di grado XIII aumentato di 1/10.
f) una steno-dattilografa ha lo stesso trattamento dell'applicata di seconda classe e alle dattilografe è assegnata una retribuzione iniziale di L. 143.000 pari a quello statale di grado XI aumentato di 1/10.
g) l'usciere capo ha la retribuzione iniziale di L. 286.000, uguale a quella del grado 8° di gruppo B degli statali, mentre il personale subalterno dello Stato arriva a L. 177.000. Oltre agli stipendi e alle retribuzioni suddette il personale della Valle fruisce delle indennità accessorie di caro-vita, caro-pane, presenza e straordinario nella misura di quelle stabilite per il personale statale.
Devesi tenersi presente che nella determinazione degli stipendi è stato considerato l'aumento del 10 per cento che lo Stato con provvedimento in corso ha assegnato ai propri dipendenti con decorrenza dal primo luglio 1949 e che pertanto non dovrà essere nuovamente conteggiato, mentre potrà essere estesa l'indennità di funzioni, con successivo provvedimento, non appena saranno note le disposizioni ministeriali.
Il Presidente: F.to Peano.
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I. - In sede di formazione ex novo delle tabelle organiche dei regolamenti organici gli Enti possono introdurre disposizioni transitorie le quali, in genere, regolano posizioni di fatto già esistenti al momento in cui la legge entra in vigore (Dec. Cons. Stato Sez. IV, 27-4-1923, in Riv. Amm.va 1924, p. 42).
II. - Il conferimento di posti di nuova istituzione a norma della riforma d'organico, rientra nelle facoltà discrezionali dell'Amministrazione, che può derogare alle norme ordinarie previste nel regolamento (Dec. Cons. Stato, V Sez. 14-7-1936 in Manuale Astengo 1937, p. 99).
III. - Per il disposto dell'art. 223 del T.U. della Legge C.P. è obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi o tecnici dei Comuni, ma la giurisprudenza, legalizzando la prassi amministrativa, ormai generalizzata, d'includere, in occasione di riforma di piante organiche, disposizioni transitorie intese ad agevolare la sistemazione eccezionale di personale straordinario avente particolari requisiti, ha ritenuto con la decisione del 29 agosto 1939, Sez. V, che è legittima la deliberazione podestarile che nel disporre la sistemazione in pianta stabile di impiegati straordinari li aveva collocati nel grado corrispondente alla qualifica loro attribuita con l'atto di nomina (Dec. Cons. Stato, Sez. V, 29-8-1939 - Rivista Amm.va 1940, p. 333).
IV. - Per l'assunzione di personale da parte di Enti pubblici, occorre di regola il pubblico concorso. Ma in taluni casi, e specialmente in occasione di riforme di organici o nei confronti di certe categorie di personale, non può negarsi all'Amministrazione la facoltà di ammettere nomine all'infuori di pubblico concorso. (Dec. Cons. Stato, V Sez. del 25-6-1946 in Manuale Astengo 1947, p. 860).
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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ricorda che la questione concernente il nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale è stata discussa in varie adunanze e che il Consiglio, dopo ponderato esame, ha approvato nell'adunanza del 22 febbraio 1950 (oggetto n. 20) il Regolamento di cui trattasi.
Com'è noto il Consiglio, attenendosi, in linea generale, alle proposte formulate dal Comm. Alliaudi, ex-Presidente del Comitato di Coordinamento, ha assimilato il personale dell'Amministrazione regionale alle varie categorie corrispondenti del personale statale.
Ciò nonostante il Comitato di Coordinamento non ha ritenuto di apporre il visto sulla deliberazione consiliare n. 20, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento organico e, con lettera in data 17 aprile 1950, n. 8487, a firma del suo Presidente, ha formulato vari rilievi ed osservazioni di carattere particolare in ordine alle disposizioni di vari articoli. Comunica che la Giunta regionale ha ritenuto opportuna una presa di contatto con la Commissione di Coordinamento per vedere se fosse possibile superare la questione e conoscere eventualmente i punti essenziali sui quali la Commissione manteneva ì suoi rilievi. Le trattative non hanno sortito alcun esito; anzi, ultimamente la Commissione di Coordinamento ha fatto sapere che i rilievi e le osservazioni formulate erano già stati limitati al minimo possibile.
Rileva che, nell'interesse del personale dipendente e per il regolare funzionamento dell'Ammi-nistrazione regionale, è assolutamente indispensabile che entri presto in vigore il nuovo Regolamento organico, dovendosi, fra l'altro, provvedere all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale proveniente da Enti assorbiti ed alla sistemazione in pianta stabile degli aventi diritto, allo scopo anche di poter bandire i pubblici concorsi per i posti che risulteranno vacanti.
Conclude, informando che allo stato attuale delle cose, tenuto presente che in materia di "ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale" il Consiglio regionale ha potestà legislativa a' sensi dell'articolo 2 lettera a) dello Statuto regionale, egli propone a nome della Giunta che il Consiglio confermi ed approvi con legge regionale le norme di cui al testo di Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, approvato con la succitata deliberazione consiliare n. 20 in data 22 febbraio 1950, previa approvazione della proroga al 31 dicembre 1950 del termine utile per la presentazione delle dimissioni da parte del personale, termine già fissato al 31 marzo 1950 dall'articolo 164 - 1° comma - e dall'articolo 165, modificando in tal senso i succitati articoli.
Il Consigliere Sig. MANGANONI premette che, nelle adunanze in cui è stato discusso il nuovo regolamento organico, i Consiglieri del gruppo dell'opposizione avevano richiamato l'attenzione del Consiglio sulla disposizione di cui all'art. 2, lettera a), dello Statuto regionale dalla quale risulta che la Regione ha potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e dello stato giuridico ed economico del personale.
Dichiara, quindi, che i Consiglieri del gruppo dell'opposizione concordano sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, mantenendo, peraltro, le varie riserve fatte in sede di discussione e di approvazione dei singoli articoli del nuovo Regolamento organico.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che, dovendosi confermare con legge regionale le norme del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale a' sensi dell'art. 2 lettera a) dello Statuto regionale, è opportuno che il Consiglio approvi, ad unanimità, l'emanazione della legge di cui si tratta.
Comunica che, qualora la Commissione di Coordinamento non intendesse vistare la legge, dovrà darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio entro il termine di trenta giorni.
IL CONSIGLIO
richiamate le deliberazioni consiliari n. 20 in data 22 febbraio 1950 e nn. 23 e 24 delli 23-2-1950;
veduti i rilievi e le osservazioni formulate dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento, con nota n. 8487, in data 17 aprile 1950, in ordine alle disposizioni degli articoli del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale;
ad unanimità di voti;
Delibera
1) di confermare l'approvazione, con legge regionale, delle norme di cui al Testo di Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 22 febbraio 1950, con le aggiunte e varianti di cui alle deliberazioni n. 23 e n. 24 del 23 febbraio 1950, nonché con la proroga al 31 dicembre 1950 del termine utile per la presentazione delle dimissioni da parte del personale, termine già fissato al 31 marzo 1950, agli articoli 164 - 1° comma - e 165 del Nuovo Regolamento organico, articoli che sono modificati per la proroga di termine succitata.
2) di approvare che la Legge regionale di cui si tratta sia promulgata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, a' sensi degli articoli 2, lettera a) n. 31 e 34 dello Statuto regionale, in esecuzione dell'articolo 156 (1° comma) del Regolamento stesso.
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