Oggetto del Consiglio n. 87 del 4 agosto 1950 - Verbale
OGGETTO N. 87/50 - FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTINGENTI. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 967 IN DATA 21 GENNAIO 1950 - PARZIALE MODIFICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 8 E N. 9 IN DATA 3 FEBBRAIO 1950.
L'Assessore all'Industria e Commercio, Per. Ind. FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla sottoriportata deliberazione n. 967, in data 21 giugno 1950, adottata in via d'urgenza dalla Giunta regionale, relativa alla istituzione, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1950, di un nuovo articolo di entrata e alla istituzione di un corrispondente articolo di spesa per la gestione del servizio della distribuzione dei generi contingentati, deliberazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.
---
"OGGETTO N. 967 - Bilancio dell'esercizio 1950 - Istituzione di nuovo articolo di entrata e istituzione di un corrispondente articolo di spesa per la gestione del servizio della distribuzione dei generi contingentati.
L'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, riferisce alla Giunta che, all'atto della compilazione del bi-lancio per l'esercizio 1950, non è stato iscritto alcun stanziamento per le entrate e le spese della gestione del servizio della distribuzione dei generi contingentati, in quanto non erano ancora state determinate la data di inizio e le modalità da seguire per la gestione stessa.
Fa presente, inoltre, che è indispensabile tenere distinta la gestione di cui si tratta nel Titolo terzo (contabilità speciali) del bilancio dell'esercizio 1950, per cui necessita istituire un apposito articolo di entrata e istituire un corrispondente articolo di spesa, dovendo la gestione delle entrate e delle spese per il servizio di cui all'oggetto essere soggetta, come per tutte le altre del bilancio, all'approvazione e alle determinazioni della Giunta regionale.
Riferisce, infine, che l'istituzione degli articoli di bilancio di cui si tratta riveste carattere di urgenza, imminenti essendo impegni e pagamenti di somme per personale e forniture riferentisi alla gestione del servizio di distribuzione dei generi contingentati.
LA GIUNTA
sentita la relazione dell'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia e ritenuta l'urgenza di provvedere alla istituzione nel bilancio regionale 1950 di un articolo di entrata e di un corrispondente articolo di spesa per la gestione del servizio di distribuzione dei generi contingentati;
ad unanimità di voti, in via d'urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio regionale;
Delibera
di istituire nella parte prima "Entrata" del bilancio 1950, al titolo terzo - Contabilità speciali - l'art. n. 65 (Gestione del servizio di distribuzione dei generi contingentati), con lo stanziamento di Lire 20.000.000, ristabilendo il pareggio del bilancio mediante l'istituzione, nella parte seconda "Uscite" del bilancio stesso, al titolo terzo - Contabilità speciali, dell'art. n. 237 (Gestione del servizio distribuzione dei generi contingentati), con lo stanziamento di Lire 20.000.000.
---
L'Assessore all'Industria e Commercio, Per. ind. FOSSON, illustra brevemente le ragioni che hanno indotto la Giunta ad adottare in via d'urgenza la deliberazione surriportata, da ratificarsi dal Consiglio e sottolinea la necessità della gestione separata del servizio della distribuzione dei generi contingentati.
Fa presente che, nell'adunanza del 3 febbraio 1950, si è stabilito che le spese per la amministrazione e la gestione dei contingenti gravino sul beneficio dell'esenzione fiscale della benzina - sino al 50% della esenzione stessa ed, eventualmente, sul beneficio dell'esenzione fiscale degli spiriti.
Ricorda che nella succitata adunanza il Consiglio aveva delegato alla Giunta la facoltà di deliberare in ordine ad eventuali ulteriori norme di esecuzione per l'applicazione del contingentamento, sentita l'apposita Commissione consiliare. Riferisce che, in data di ieri, al termine dell'adunanza consiliare, ha prospettato alla Commissione consiliare l'opportunità di fare gravare le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti, oltre che sull'esenzione fiscale della benzina - sino al 50% della stessa - ed eventualmente su quella degli spiriti, anche sull'esenzione fiscale del gasolio e sull'esenzione fiscale dell'alcool puro, in misura da determinarsi.
Fa presente che nell'adunanza del 3 febbraio 1950 non aveva ritenuto di proporre che le spese per l'amministrazione e di gestione dei contingenti gravassero anche sul gasolio per il fatto che l'esenzione fiscale su tale carburante era esigua (27 lire circa al litro); ora invece, essendo aumentato l'importo delle tasse erariali e della relativa esenzione fiscale, propone che le spese gravino anche sull'esenzione fiscale del gasolio nella misura di lire 10 al litro.
Per quanto concerne l'alcool puro, ricorda che, nell'adunanza del 3 febbraio 1950, (oggetto n. 8) il Consiglio aveva stabilito che il 30% venisse distribuito direttamente alla popolazione (mediante tessera) in ragione di grammi 500 annui per ogni persona che abbia compiuto 18 anni. Fa presente che la Giunta, dopo attento riesame della questione, si è preoccupata della possibilità che molte persone non ritirino le razioni loro spettanti, il che potrebbe dare adito a speculazioni da parte dei commercianti, ed ha, pertanto, stabilito di proporre che le spese per la amministrazione e la gestione dei contingenti gravino anche sulla esenzione fiscale dell'alcool puro.
Rileva, a questo proposito, che la legge 3 agosto 1949, n. 623 (concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti) prevedeva l'esenzione fiscale soltanto per le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo per un importo di Lire 57.000.000 su 1.000 q.li (corrispondente a Lire 570 al litro) per l'alcool puro. Fa presente che, con successivo provvedimento legislativo, è stata ridotta l'imposta di consumo, però si è istituita una nuova imposta, sotto la voce di diritto erariale, di Lire 15.000 all'ettanidro. Informa che, non essendo stata prevista nella legge l'esenzione fiscale per tale nuova imposta o diritto si è posto al competente Ministero il quesito se contingente di alcool puro assegnato alla Regione Valle d'Aosta sia esente o no da tale nuova imposta; si è attualmente in attesa di una risposta in merito.
Frattanto, dovendosi iniziare la distribuzione dei contingenti nel corrente mese di agosto, la Dogana di Aosta ha chiesto che, in attesa che sia definita la questione, siano depositate, in un conto speciale da istituirsi presso la Dogana stessa, gli importi corrispondenti al nuovo diritto erariale e cioè la somma di Lire 15.000 all'ettanidro, salvo restituzione qualora il Ministero risponda affermativamente al quesito posto dall'Amministrazione regionale. In caso contrario, le somme depositate saranno versate dalla Dogana allo Stato. Comunica che i commercianti, dovendo effettuare il deposito di cui trattasi, si rivalgono sul consumatore, maggiorando il prezzo dell'alcool puro nella vendita al minuto. Fa presente che, dopo esaurienti discussioni, si è concordato con la Dogana di effettuare provvisoriamente il deposito delle somme corrispondenti al nuovo diritto erariale su un conto speciale della Dogana stessa, intestato all'Amministrazione della Regione Valle d'Aosta in attesa della concessione della già richiesta esenzione di tale nuovo diritto erariale sull'alcool.
La Giunta propone che, qualora sia concessa l'esenzione richiesta, si debba gravare sull'esenzione dell'alcool puro nella misura di Lire 45.000 all'ettanidro, per fare fronte alle spese di amministrazione e di gestione dei contingenti. Fa presente che la Commissione consiliare, interpellata in proposito, era incerta se far gravare le spese soltanto sull'esenzione del contingente del 30% di alcool puro da distribuirsi alla popolazione od anche sulla esenzione del contingente di alcool puro assegnato per l'industria ed il commercio. Ritiene che la speculazione possa effettuarsi particolarmente sull'alcool puro destinato alla popolazione.
Osserva che da parte di alcuni è stato obiettato che, gravando anche sull'esenzione fiscale del gasolio e dell'alcool puro, si sarebbe avuto un provento annuo superiore alla somma necessaria per far fronte alle spese di amministrazione e di gestione dei contingenti. Rileva, però, che nel primo anno di funzionamento del sistema del contingentamento si sono sostenute spese notevoli, quali ad esempio, le spese per l'impianto dell'ufficio zona franca, oltre che per la fornitura di stampati e di tessere annonarie e che si dovranno, inoltre, corrispondere ai Comuni somme per compensi agli incaricati della intestazione e della distribuzione delle tessere. Aggiunge che va anche tenuto presente che l'Assessorato all'Industria e Commercio, che dispone di fondi in misura inferiore agli altri Assessorati, deve promuovere iniziative per il perfezionamento del sistema di deposito, di conservazione (magazzini generali) e di distribuzione dei generi contingentati, anche in previsione dell'attuazione della zona franca. Osserva che sarà il Consiglio a decidere in merito alla destinazione e all'impiego dei fondi che risultassero eccedenti dopo aver fatto fronte alle spese necessarie per l'amministrazione e la gestione dei contingenti.
L'Assessore Per. ind. Fosson informa, quindi, il Consiglio che la distribuzione dei contingenti alla popolazione è ormai in fase di attuazione; precisa che le tessere individuali sono già state consegnate ai singoli Comuni per la intestazione e la distribuzione alla popolazione, che potrà iniziare il ritiro dei generi contingentati entro la seconda quindicina del mese corrente.
Rileva che la distribuzione è limitata, per ora, alla popolazione con residenza stabile o provvisoria in Valle d'Aosta non essendosi ancora potuto procedere agli accertamenti del caso nei confronti della popolazione fluttuante e particolarmente di quegli operai che non sono iscritti in anagrafe e che lavorano alle dipendenze di ditte o di imprese. Fa presente che a detti lavoratori le tessere saranno distribuite in un secondo tempo. Lo stesso dicasi per quanto concerne la distribuzione ai turisti dei generi contingentati che avverrà pure in un secondo tempo, non avendo potuto i Comuni provvedere tempestivamente alla intestazione e distribuzione delle tessere. Sempre per quanto concerne i turisti, comunica che si è esaminata l'opportunità di iniziare la distribuzione della benzina nel mese di settembre anziché nel mese di agosto, in cui vi è un forte afflusso di turisti, aumentando, eventualmente, l'assegnazione di benzina, per invogliare i turisti a venire in Valle d'Aosta e per incrementare in tal modo il turismo. Comunica che in tal senso saranno presi accordi con l'Assessore al Turismo.
Assicura che sarà fatto tutto quanto è possibile affinché ogni abitante abbia le razioni che gli competono e che saranno adottati tutti gli accorgimenti provvedimenti necessari per impedire ed, eventualmente, reprimere qualsiasi abuso o speculazione.
Aggiunge che sarà affrontato nuovamente il problema della zona franca, la cui attuazione costituisce un diritto sancito dallo Statuto regionale.
Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara che i Consiglieri del suo gruppo approvano le proposte formulate dall'Assessore all'Industria e Commercio; raccomanda però che non si faccia dell'ufficio Zona Franca un ufficio tipo Ministero.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON dichiara che la preoccupazione del Consigliere Sig. Manganoni e dei suoi Colleghi non ha luogo di essere, poiché a tutt'oggi sono stati assunti e addetti all'ufficio Zona Franca in totale 3 impiegati, come previsto nella tabella organica del personale e cioè un Consulente doganale, che è un ex Ispettore superiore della Dogana, il Direttore dell'ufficio, nella persona del Sig. Mainero Michele, ed una dattilografa.
Fa presente che, soltanto se si renderà indispensabile, verrà assunto un nuovo impiegato e che nessun ufficio periferico è stato istituito a tutt'oggi, in quanto per la intestazione e la distribuzione delle tessere è stato affidato incarico al personale dei singoli Comuni, al quale verrà corrisposto un compenso in relazione al numero delle tessere intestate e distribuite nel territorio del rispettivo Comune. Rileva che il servizio di distribuzione dei buoni di carburanti viene disimpegnato, invece, dagli impiegati dall'ufficio regionale Automobili per l'alta e media Valle, fino a Châtillon, mentre il servizio di distribuzione nelle Valli laterali è stato affidato agli impiegati dei Comuni fondo Valle, già stati incaricati della distribuzione delle tessere, ed ai quali verrà corrisposto un compenso adeguato. In Pont St. Martin, che è il primo Comune della Valle di Aosta, si rende invece necessario istituire un apposito ufficio, al quale saranno destinati 3 impiegati per il disimpegno del servizio.
Su invito del Presidente Avv. Dott. BONDAZ, l'Assessore Per. Ind. Fosson fornisce ulteriori e maggiori chiarimenti e precisazioni in merito alla misura secondo cui ritiene che si debba gravare sulle esenzioni fiscali del gasolio, e sull'esenzione fiscale dell'alcool puro. Propone, quindi, che il Consiglio ratifichi la deliberazione n. 967, in data 21 giugno 1950, adottata in via d'urgenza dalla Giunta regionale, ed approvi di far gravare le spese per l'Amministrazione e la gestione dei contingenti, oltre che sull'ammontare dell'esenzione fiscale della benzina - sino al 50% delle stesse - anche sull'ammontare dell'esenzione fiscale del gasolio nella misura di lire 10 al litro e sull'esenzione fiscale dell'alcool puro nella misura corrispondente all'ammontare del nuovo diritto erariale (L. 150 al litro anidro).
Il Consigliere Sig. MANGANONI ribadisce di concordare sulle proposte formulate dall'Assessore all'Industria e Commercio Per. Ind. Fosson.
Rileva però che, nella riunione del 3 febbraio 1950, il Consiglio ha respinto la proposta del Consigliere Sig. Vacher perché si concretava nella monetizzazione dei benefici del contingentamento, ed osserva che, in sostanza, le proposte surriportate si concretano pure in una monetizzazione dei benefici stessi.
Ricorda che, nella passata gestione, per le assunzioni di Consulenti e di personale con o senza contratto di impiego si usava consultare il Consiglio e le questioni concernenti il personale venivano trattate in seduta segreta, ecc. Lamenta che non sia stato interpellato il Consiglio prima di procedere all'assunzione di nuovo personale addetto alla Direzione del servizio del contingentamento e della Zona franca e protesta per l'uso invalso di mettere il Consiglio di fronte al fatto compiuto. Chiede se la distribuzione dei generi contingentati sia fatta con effetto retroattivo ed, in caso affermativo, da quale data.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON comunica che nella prima distribuzione di generi contingentati, che avrà inizio nel corrente mese di agosto, saranno compresi gli arretrati del mese di luglio u.s.
Il Consigliere Sig. MANGANONI prende atto e raccomanda caldamente di voler accelerare, per quanto possibile, il disbrigo delle pratiche amministrative affinché possano essere distribuite al più presto le tessere individuali anche ai lavoratori non iscritti alla anagrafe ma che prestano la loro opera alle dipendenze di ditte regolarmente iscritte e appaltatrici di lavori in Valle d'Aosta.
Il Presidente Avv. Dott. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere alla ratifica della deliberazione n. 967 in data 21 giugno 1950, adottata in via d'urgenza dalla Giunta regionale, nonché a deliberare in merito alla proposta di fare gravare le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti, oltre che sulle esenzioni fiscali della benzina - sino al 50% delle stesse - ed eventualmente su quella degli spiriti, anche sulla esenzione fiscale del gasolio nella misura di lire 10 al litro e sull'esenzione fiscale dell'alcool puro nella misura corrispondente all'ammontare del nuovo diritto erariale.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, Per. Ind. Fosson;
ad unanimità di voti;
Delibera
1) - di ratificare, come ratifica, ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 967, in data 21 giugno 1950, adottata in via d'urgenza dalla Giunta regionale, relativa all'oggetto: "Bilancio dell'esercizio finanziario 1950 - Istituzione di nuovo articolo di entrata e istituzione di un corrispondente articolo di spesa per la gestione del servizio della distribuzione dei generi contingentati";
2) - di stabilire, a parziale modifica delle deliberazioni consiliari n. 8 e n. 9 delli 3 febbraio 1950, che le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti, - oltre che sull'esenzione fiscale della benzina - sino al 50% della esenzione stessa - ed eventualmente su quella degli spiriti, - gravino anche sulle esenzioni fiscali del gasolio e dell'alcool puro nelle seguenti misure:
a) sull'esenzione fiscale del gasolio: nella misura di Lire 10 al litro;
b) sull'esenzione fiscale dell'alcool puro: nella misura corrispondente all'ammontare del diritto erariale, con deposito provvisorio delle relative somme su un conto speciale della Dogana di Aosta, intestato all'Amministrazione regionale della Regione Valle d'Aosta, in attesa della concessione della già richiesta esenzione del nuovo diritto erariale sull'alcool e dell'introito delle somme depositate.
______