Oggetto del Consiglio n. 86 del 4 agosto 1950 - Verbale
OGGETTO N. 86/50 - APPROVAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO A CARICO DEI TRASGRESSORI ALLE NORME SUL CONTINGENTAMENTO.
L'Assessore all'Industria e Commercio, Per. Ind. FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Industria e Commercio, riguardante la proposta di approvazione di norme per sanzioni di carattere amministrativo da infliggere ai trasgressori alle norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazioni n. 8 e 9, in data 3 febbraio 1950, il Consiglio regionale ha approvato, rispettivamente, le norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento, in relazione ai contingenti concessi in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta con legge 3 agosto 1949, n. 623 ed il Regolamento per l'applicazione della legge stessa.
Il Comitato di Coordinamento, in ordine alle norme del Regolamento per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, ha suggerito di prevedere penalità di carattere amministrativo da infliggere in caso di infrazioni e di abusi.
Si ritiene necessario di stabilire, prima dell'inizio delle operazioni di distribuzione dei generi con-tingentati, le sanzioni da applicare ai trasgressori, affinché, gli interessati sappiano, sin d'ora, in quali penalità essi possono incorrere in caso di infrazioni.
Non è, infatti, opportuno che l'Amministrazione regionale e, per essa, l'ufficio preposto, decida, di volta in volta, senza una preventiva norma generale in tale materia; una tale situazione potrebbe dar luogo a critiche più o meno fondate.
Nell'interesse stesso dell'Amministrazione regionale, occorre, quindi, approvare norme regolamentari chiare e precise, anche per eliminare qualsiasi eventuale sospetto sulla imparzialità e regolarità con cui si intende disimpegnare il servizio del contingentamento.
Si propone, pertanto che, a prescindere dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia doganale, che sono applicate dagli appositi uffici dipendenti dallo Stato e che non rientrano nella diretta competenza regionale,
IL CONSIGLIO DELIBERI
di approvare le seguenti norme da aggiungere a quelle già approvate del Regolamento per l'appli-cazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, di cui alla deliberazione n. 9 del 3 febbraio 1950:
"Contro i trasgressori alle norme per l'applicazione della legge 3-8-1949, n. 623, saranno comminate sanzioni di carattere amministrativo quali la sospensione dalle assegnazioni di generi contingentati per periodi determinati o in via definitiva e, precisamente:
- per lievi trasgressioni potrà essere adottata la sospensione per un periodo di mesi due con prov-vedimento dell'Assessore all'Industria e Commercio. Contro il provvedimento dell'Assessore è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo;
- per trasgressioni gravi o per recidiva nelle trasgressioni potrà essere adottata, con provvedimento definitivo della Giunta regionale, la sospensione per un periodo di mesi quattro o la sospensione definitiva.
L'applicazione delle sanzioni amministrative non pregiudica l'applicazione, a carico dei trasgressori, delle penalità e delle maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti".
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L'Assessore all'Industria e Commercio, Per. Ind. FOSSON, illustra le osservazioni ed i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento in ordine al Regolamento per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 3-2-1950.
Rileva la necessità che il Consiglio determini le sanzioni di carattere amministrativo da infliggere a carico dei trasgressori alle disposizioni di cui al Regolamento stesso approvando le norme proposte nel referto surriportato da aggiungere quale art. 11 al Regolamento sopracitato.
Il Consigliere Geom. G. NICCO ritiene opportuno e propone che siano previste sanzioni ammini-strative di carattere più grave a carico dei grossisti che speculassero sui generi contingentati.
L'Assessore, Per. Ind. FOSSON, osserva che si tratta di sanzioni di carattere amministrativo, che colpiscono maggiormente i grossisti ed i commercianti. Aggiunge che coloro che commettessero reati più gravi incorrerebbero anche nelle sanzioni previste dalle Leggi.
Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che, al primo comma delle norme proposte, è previsto il ricorso alla Giunta regionale "che decide con provvedimento definitivo" contro il provvedimento dell'Assessore. Esprime il dubbio che la Giunta regionale sia praticamente solidale con l'operato dell'Assessore. Propone, quindi, che contro il provvedimento dell'Assessore sia possibile ricorrere ad apposita Commissione, sia pure composta in maggioranza di membri della Giunta, la quale darebbe, peraltro, maggiore garanzia di giudizio imparziale.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON osserva, in proposito, che contro i provvedimenti della Giunta re-gionale è possibile il ricorso alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa, per motivi di illegittimità.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione della proposta di norme di carattere amministrativo da infliggere a carico di coloro che trasgredissero alle disposizioni del Regolamento per l'applicazione della legge 3-8-1949, n. 623, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 3-2-1950.
IL CONSIGLIO
veduto il Regolamento per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, concernente la concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 3 febbraio 1950;
ritenuta la necessità dell'approvazione di provvedimenti di carattere amministrativo da adottarsi a carico dei trasgressori alle norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623;
ad unanimità di voti:
Delibera
di approvare le seguenti norme da aggiungere, quale articolo 11, al Regolamento per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, concernente la concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti, regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 3 febbraio 1950:
"Tit. VI - Sanzioni Amministrative -
"Art. 11 - Contro i trasgressori alle norme per l'applicazione della legge 3-8-1949, n. 623, sono comminate sanzioni di carattere amministrativo, quali la sospensione delle assegnazioni di generi contingentati per periodi determinati o in via definitiva e, precisamente:
- per lievi trasgressioni può essere adottata la sospensione per un periodo di mesi due con prov-vedimento dell'Assessore all'Industria e Commercio. Contro il provvedimento dell'Assessore è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo;
- per trasgressioni gravi o per recidiva nelle trasgressioni può essere adottata, con provvedimento definitivo della Giunta regionale, la sospensione per un periodo di mesi quattro o la sospensione definitiva.
L'applicazione delle sanzioni amministrative non pregiudica l'applicazione, a carico dei trasgressori, delle penalità o delle maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti".
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