Oggetto del Consiglio n. 177 del 21 dicembre 1950 - Verbale

OGGETTO N. 177/50 - APPROVAZIONE DI CONVENZIONI DA STIPULARSI CON IL CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) E CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORTS INVERNALI (F.I.S.I.) IN MATERIE DI GUIDE E PORTATORI ALPINI E DI SCUOLE E MAESTRI DI SCI.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 24 dell'ordine del giorno: "Approvazione di bozze di convenzioni da stipularsi con il Club Alpino Italiano (C.A.I.) e con la Federazione Italiana Sports Invernali (FISI)".

Fa presente che le copie delle succitate convenzioni sono state trasmesse ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno delle adunanze consiliari del 3 e 4 agosto 1950.

L'Assessore al Turismo, Prof. DEFFEYES, richiama la deliberazione consiliare n. 102, in data 4 agosto 1950, con la quale i] Consiglio deliberava di rinviare ad altra adunanza la discussione e l'approvazione delle convenzioni di cui si tratta.

Rileva la necessità della stipulazione con il C.A.T. e con la F.I.S.I. di accordi integrativi allo scopo di dare efficace attuazione alla legge regionale sull'ordi­namento delle guide, dei portatori alpini, dei mastri di sei, degli aiuto-maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, approvata dal Consiglio nell'adunanza odierna (oggetto n. 176). Propone quindi che il Consiglio approvi le bozze di convenzioni di cui ai testi già trasmessi ai Signori Consiglieri.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare n. 176 in data 21 dicembre 1950, con la quale si approva la legge regionale recante norme sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto-maestri di sci e delle scuole di sci in Valle di Aosta;

ritenuta l'opportunità dell'approvazione di accordi integrativi per la attuazione della succitata legge, accordi da stipularsi con il Club Alpino Italiano e con la Federazione Italiana Sports Invernali:

ad unanimità di voti;

Delibera

Di approvare, nei testi sottoriportati, le convenzioni da stipularsi con il Club Alpino Italiano e con la Federazione Italiana Sports Invernali:

Accordo C. A. I.

Amministrazione Regionale Valle d'Aosta.

Fra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente, Avv. Severino Caveri, ed il Club Alpino Italiano, in persona del suo Presidente, Gen. Bartolomeo Figari, a quest'atto rispettivamente delegati, con deliberazioni n. . . . in data....... del Consiglio regionale della Valle di Aosta e n. ..... in data ..... del Consiglio Centrale del C.A.I., allo scopo di dare più efficace attuazione alla legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori Alpini, dei Maestri e degli aiuto Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta, si conviene quanto segue:

1) Le attribuzioni assegnate dalla legge regionale alla Unione Valdostana Guide e Maestri di sci vengono deferite, per quanto riguarda le Guide ed i portatori alpini, al Comitato Valdostano del Consorzio Nazionale Guide e portatori del C.A.I.

2) I corsi per aspiranti guide e portatori vengono organizzati a spese dell'Assessorato che presiede al Turismo, osservando le direttive tecniche e regolamentari del C.A.I.

3) Le commissioni di esame per l'ammissione a portatore e la successiva promozione a guida sono composte:

a) dal Presidente del Comitato Valdostano;

b) da un rappresentante dell'Assessorato che presiede al Turismo;

c) da tre guide od esperti nominati di intesa fra, il Comitato Valdostano e il detto Assessorato.

Il Presidente del Comitato Valdostano ne è il Presidente di diritto.

4) Per esercitare la loro professione in Val di Aosta, i neo-portatori debbono essere muniti di:

a) libretto e distintivo del Consorzio Guide dei C.A.I.;

b) autorizzazione dell'Amministrazione regionale all'esercizio della professione.

All'atto della promozione a guide, ne verrà apposta annotazione sugli anzidetti documenti.

5) L'assicurazione obbligatoria delle guide e portatori e le altre provvidenze di cui agli art. 23 e 25 del regolamento del Consorzio Guide C.A.I. restano a carico del Consorzio stesso.

Il Consorzio Nazionale concorre inoltre nelle spese di funzionamento del Comitato Valdostano in misura proporzionale a quella degli altri comitati locali; la eccedenza è coperta dall'Assessorato che presiede al Turismo.

Le Società locali funzionano con mezzi propri, salvo gli opportuni aiuti del Comitato Valdostano e dell'Amministrazione regionale, specie relativamente al servizio delle spedizioni di soccorso e, nei casi in cui non sia possibile ottenere il pagamento, dagli obbligati diretti.

6) Oltre alle disposizioni della legge regionale, il Comitato Valdostano, le società locali, le Guide e i portatori valdostani sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento generale del Consorzio Guide del C.A.I.

7) Le disposizioni del presente accordo sono stipulate in armonia alla legge regionale. . . . .

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Accordo F. I. S. I.

Amministrazione Regionale Valle d'Aosta.

Fra l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta in persona del suo Presidente, Avv. Severino Caveri, e la F.I.S.I., in persona del suo Presidente, Rag. Piero Oneglio, a quest'atto rispettivamente delegati con deliberazioni n. .... in data ...... del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta e n. ..... in data ..... del Comitato Nazionale della F.I.S.I., allo scopo di dare più efficace attuazione alla Legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri e degli aiuto-Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta, si conviene quanto segue:

1) Gli esami per maestri di sci vengono organizzati a spese dell'Assessorato che presiede al Turismo, osservando le disposizioni dei regolamenti F.I.S.I. per tutto quanto riguarda le diverse prove di esame, il punteggio da assegnare e quello necessario per essere dichiarato idoneo.

La data degli esami verrà stabilita, anno per anno, di intesa fra l'Assessorato che presiede al Turismo e la Commissione Scuola e Maestri di sci della F.I.S.I.

2) Le Commissioni di esami sono composte in base alle disposizioni e presiedute da un rappresentante dell'Assessorato, il quale non partecipa alla votazione, ma ha diritto di voto per quanto riguarda la concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il Presidente della Commissione Scuole e Maestri della F.I.S.I. presiede e dispone le prove di natura essenzialmente tecnica partecipando alla votazione.

Degli altri tre membri giudicanti, due saranno designati dall'Assessorato che presiede al Turismo fra la rosa dei maestri che la F.I.S.I. indicherà fra i residenti in Valle, il terzo sarà designato dalla F.I.S.I.

3) Qualora il numero degli aspiranti in un determinato anno sia inferiore ai 10, gli esami di cui all'art. precedente saranno rinviati all'anno successivo, salvo agli interessati la facoltà di prendere parte ai normali esami F.I.S.I. e riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale della idoneità tecnica in essi conseguita.

La F.I.S.I. si riserva di far partecipare agli esami organizzati nella Valle d'Aosta anche candidati di altre zone, quando le richieste di esami di dette zone non sono giudicate sufficienti in numero per l'organizzazione di una normale sessione di esami.

4) Per esercitare la loro professione in Valle di Aosta, i Maestri debbono essere muniti di:

a) libretto e distintivo della F.I.S.I.

b) autorizzazione dell'Amministrazione regionale all'esercizio della professione.

All'atto della promozione a maestro scelto ne verrà apposta annotazione sugli anzidetti documenti.

5) Maestri ed aiuto-Maestri potranno fruire dell'assicurazione predisposta nel loro interesse tramite F.I.S.I., così come della assistenza ed altre provvidenze F.I.S.I.

Le Società locali di maestri funzionano con mezzi propri, salvi gli eventuali aiuti della F.I.S.I. e dell'Amministrazione regionale, specie relativamente al servizio delle spedizioni di soccorso, di battitura e di rastrellamento piste ed altri oneri gravanti sui Maestri ed aiuto-Maestri.

Maestri ed aiuto-Maestri devono, nel limite delle loro possibilità, collaborare nelle gare di una certa importanza che vengono organizzate nella loro specialità.

6) Oltre alle disposizioni della legge regionale, le società locali. scuole maestri ed aiuto-maestri sono tenuti ad osservare le disposizioni regolamentari della F.I.S.I. con particolare riferimento al visto annuale F.I.S.I. ed alle domande per l'esercizio delle Scuole di sci, che verranno autorizzate d'intesa con l'Assessorato che presiede al Turismo.

7) Le disposizioni del presente accordo sono stipulate in armonia alla legge regionale...... Si dà atto che, su richiesta del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, approvata dal Consiglio, la adunanza consiliare continua in seduta segreta e che, pertanto, su invito del Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Segretario rogante Dr. Brero, il Segretario Dr. Brunod ed il pubblico lasciano la sala dell'adunanza (ore dodici e minuti cinquantacinque).

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore tredici e minuti trenta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Avv. Dr. Vittorino Bondaz)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Geom. A. Valleise

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Dott. A. Brero)