Oggetto del Consiglio n. 176 del 21 dicembre 1950 - Verbale

OGGETTO N. 176/50 - ORDINAMENTO DELLE GUIDE, DEI PORTATORI ALPINI, DEI MAESTRI DI SCI, DEGLI AIUTO-MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI IN VALLE D'AOSTA - APPROVAZIONE E PROMULGAZIONE CON LEGGE REGIONALE.

L'Assessore al Turismo, Prof. DEFFEYES, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione e di emanazione di legge regionale sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci e degli aiuto-maestri di sei e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con i vari allegati agli oggetti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio delli 3 e 4 agosto 1950 furono trasmessi ai Sigg. Consiglieri gli atti (relazione della Commissione e disegno-progetto di legge regionale) per la discussione e la approvazione della legge regionale sull'ordinamento delle Guide. dei Portatori alpini, dei Maestri di sci e degli Aiuto-Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta.

Nella seduta del 4 agosto 1950 (oggetto n. 102), dopo ampia discussione, al fine di permettere ai Consiglieri di riesaminare il progetto di legge proposto dalla Commissione ed in. attesa di poter sentire in merito anche il parere di consulenti legali esperti nella materia del Diritto amministrativo, si rinviava ad altra adunanza la discussione e la approvazione della legge.

Sono stati richiesti ed esaminati i pareri dell'Avv. Prof. Pietro Bodda, ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Torino, e dell'Avv. Giulio Alliaudi, di Torino, ex Presidente, del Comitato di Coordinamento.

In base a tali pareri, la Giunta propone alcune modificazioni al testo di legge regionale già trasmesso ai Signori Consiglieri per l'adunanza del 3 - 4 agosto 1950.

(Si pregano i Signori Consiglieri di portare il vecchio testo del disegno di legge, per l'esame ed il confronto con le nuove proposte).

Si allega, il nuovo disegno-progetto della Legge regionale di cui si propone l'approvazione: si fa presente che le modifiche e le aggiunte sono riportate in carattere tondo, mentre sono riportate in carattere corsivo le disposizioni che restano invariate.

SI PROPONE

che il Consiglio regionale

Deliberi

l'approvazione del nuovo testo della Legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori Alpini, dei Maestri e degli Aiuto Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta.

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L'Assessore Prof. DEFFEVES ricorda che il progetto di legge regionale sull'ordinamento delle guide. dei portatori alpini, dei maestri di sci e degli aiuto-maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. è stato già sottoposto all'esame del Consiglio, il quale, nell'adunanza del 4-8-1950, in relazione ai rilievi formulati dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta e da alcuni Consiglieri, ha rinviato, a altra adunanza, l'approvazione della legge di cui si tratta, al fine di dar modo ai Signori Consiglieri di riesaminare nuovamente il progetto di legge elaborato dalla Commissione consiliare in base allo schema predisposto dalla Commissione appositamente nominata, nell'assemblea del 12 aprile 1949, dalle guide e maestri di sci della Valle d'Aosta.

Informa che la Giunta ha ritenuto opportuno, prima di riportare la questione in Consiglio, di sentire i pareri dell'Avv. Prof. Pietro Bodda, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Torino, e del Comm. Avv. Alliaudi, già Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

Informa che, in seguito ai pareri espressi dagli esperti -legali sunnominati, il progetto di legge è stato riesaminato in ogni suo punto alcuni giorni or sono in una riunione, alla quale hanno partecipato il Commendator Avv. Alliaudi e l'Avv. Chabod Renato. Presidente dell'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci.

Precisa che sono state apportate alcune modifiche ed aggiunte al primitivo progetto di legge a suo tempo trasmesso ai Consiglieri, di cui la più importante è costituita dalla disposizione finale e transitoria inserita nel progetto di legge che è stato sottoposto all'esame del Consiglio nell'adunanza odierna.

L'Assessore Prof. DEFFEYES rileva che, nel formulare la succitata disposizione transitoria, si è tenuto conto dei rilievi formulati dal Presidente del Consiglio Avv. Dr. Bondaz nell'adunanza del 4 agosto 1950.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, chiede se qualche Consigliere intenda formulare osservazioni di carattere generale sul complesso del progetto di legge regionale sottoposto all'esame del Consiglio.

Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista sono favorevoli all'approvazione del progetto di legge di cui si tratta.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere all'esame analitico dei singoli articoli del progetto stesso:

Articoli 1 e 2. - Si dà atto che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 vengono separatamente approvate dal Consiglio, ad unanimità di voti, senza discussione.

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Articolo 3. - Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che in un centro alpino potrebbero esservi due o più Società e, pertanto, è necessario che siano prestabiliti i requisiti per il riconoscimento di una Società quale organizzazione decentrata dell'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci nonchè gli scopi che la Società stessa deve perseguire.

Propone, pertanto, che l'articolo 3 sia completato con l'inserimento della seguente disposizione aggiuntiva al termine dell'ultimo comma "Detta Società dovrà rispondere ai requisiti ed agli scopi precisati negli articoli precedenti".

IL CONSIGLIO, unanime, concorda sulla proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

- Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato, unanimità di voti, dal Consiglio con l'aggiunta della disposizione succitata.

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Articoli dal 4 all'11 compreso. - Si dà atto che le disposizioni di cui agli articoli suindicati vengono separatamente approvate dal Consiglio, ad unanimità di voti, senza discussione.

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Articolo 12. - Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ. richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla disposizione di cui al secondo capoverso, la quale stabilisce: "Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 non dà diritto alla concessione dell'autorizzazione, che potrà, in ogni caso, essere negata o revocata per motivi disciplinari o per gravi mancanze professionali ". Rileva l'opportunità che siano soppresse le parole "negata o", in quanto non può essere negata, ad esempio, la concessione di una autorizzazione "per motivi disciplinari o per gravi mancanze professionali" a colui che ancora non abbia ottenuto l'autorizzazione ad esercitare la professione.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime parere che, con la succitata disposizione, la Commissione abbia inteso riconoscere all'organo competente il potere discrezionale di negare l'autorizzazione anche a colui che sia in possesso dei requisiti prescritti.

Segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Geom. ARBANEY ed il Consigliere Col. FERREIN, Presidente della Commissione di studio del progetto di legge in esame, i Consiglieri Sig. BREAN e Sig. MARCHESE e I'Avv. CHABOD Renato, il quale, - riconoscendo l'esattezza, dal lato tecnico- giuridico, della osservazione formulata dal Presidente del Consiglio, Avv. Dr. Bondaz, - propone che siano soppresse dalla disposizione in esame le parole "negata o".

Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta succitata dall'Avv. Chabod.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che la disposizione in discussione debba essere esaminata sotto due aspetti: tecnico-giuridico e di merito.

Ritiene che dal lato tecnico-giuridico ogni difficoltà possa essere risolta stralciando le parole "negata o" ed inserendo nella disposizione stessa una norma che conferisca all'Assessore che presiede al Turismo la potestà di negare l'autorizzazione all'esercizio della professione.

Per quanto concerne, invece, la questione di merito, ritiene che il Consiglio debba pronunciarsi sull'opportunità o meno che sia lasciata la facoltà all'Assessore al Turismo di negare, a suo potere discrezionale, l'iscrizione nell'albo dei professionisti anche a coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Segue breve discussione sull'opportunità o meno di riconoscere tale facoltà all'Assessore che presiede al Turismo, al termine della quale il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che il Consiglio approvi l'inserimento della seguente norma finale aggiuntiva: " La concessione potrà essere negata con decisione motivata"; tale norma dovrebbe completare l'ultimo comma dell'articolo 12, che è del tenore seguente:

"Contro la mancata concessione o contro la revoca della autorizzazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento di carattere definitivo".

Segue ulteriore discussione, al termine della quale si approva 1'inserzione fra le parole "autorizzazione" e "è ammesso" delle seguenti parole "le quali dovranno essere motivate".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concludendo la discussione, dà lettura, per l'approvazione da parte del Consiglio, della seguente nuova formulazione dell'articolo 12: "Articolo 12. - Le domande, per la concessione dell'autorizzazione annuale all'esercizio delle professioni alpine, debbono essere inoltrate, entro il 30 novembre dell'anno precedente, per il tramite delle Società locali riconosciute e di appartenenza, oppure, nel caso in cui nel Comune di esercizio abituale non vi sia una Società locale riconosciuta, debbono essere presentate direttamente all'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci, che provvederà a trasmettere tutte le domande ricevute all'Assessorato che presiede al Turismo, con il proprio parere motivato.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 non dà diritto alla concessione dell'autorizzazione, che potrà, in ogni caso, essere revocata per motivi disciplinari o per gravi mancanze professionali.

Contro la mancata concessione o contro la revoca della autorizzazione, le quali dovranno essere motivate, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento di carattere definitivo".

- Si dà atto che l'articolo 12 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, nel testo surriportato.

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Articoli 13 e 14. - Si dà atto che gli articoli 13 e 14 vengono separatamente approvati ad unanimità di voti, dal Consiglio senza discussione.

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Disposizione transitoria. - Si dà atto che la disposizione transitoria viene approvata dal Consiglio, ad unanimità di voti, senza discussione.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere alla votazione finale per la approvazione e l'emanazione della legge regionale recante norme sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri di sci e degli aiutomaestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare n. 102 in data 4 agosto 1950;

veduti gli articoli 2 - lettera u) - e 31 dello Statuto regionale;

ad unanimità di voti;

Delibera

di approvare la emanazione - ai sensi dei succitati articoli dello Statuto regionale - della seguente legge regionale recante norme sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri di sci e degli aiuto-Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle di Aosta:

Legge regionale sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri di sci e degli Aiuto-Maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

Articolo 1

La disciplina e l'organizzazione delle guide e portatori, dei maestri ed aiuto-maestri di sci stabilmente esercenti in Valle di Aosta sono affidate all'Assessorato che presiede al Turismo, il quale, a tal fine, si avvale 'dell'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci e delle Società locali di Guide e di Maestri di sci alla stessa affiliate e riconosciute a termini della presente.

Articolo 2

L'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci è posta sotto la vigilanza e il controllo dell'Assessorato che presiede tal Turismo: il suo statuto e regolamento sono approvati dalla Giunta Regionale.

L'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci coordina l'attività delle Società locali riconosciute, vigila direttamente sui professionisti esercenti nei centri minori, ove non esistano società.

Cura, in particolare, la preparazione tecnica e culturale sia delle guide che dei maestri, organizzando, da sola o d'intesa con il C.A.I. e con la F.I.S.I. corsi od esami obbligatori per l'accertamento della idoneità tecnica o gli eventuali corsi di perfezionamento, valendosi, ove occorra, anche di istruttori ed esaminatori non esercenti in Valle.

Tiene aggiornato il ruolo regionale delle guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri stabilmente esercenti in Valle, istruisce le domande da sottoporre all'Assessorato che presiede al Turismo per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio professionale.

Cura la disciplina delle guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri di sci, delle scuole di alpinismo e di sci che si avvalgono di professionisti; provvede, in genere, a quant'altro necessario per la migliore organizzazione professionale e per l'attuazione dei compiti affidatile dall'Assessorato che presiede al Turismo, al quale dovrà fornire tutti gli 'elementi necessari per la risoluzione delle questioni connesse all'esercizio delle due professioni.

Articolo 3

Possono essere riconosciute dalla Giunta regionale, quali organizzazioni decentrate della Unione Valdostana Guide e Maestri, Società locali di Guide o di Maestri incaricate di provvedere in loco alla esatta applicazione delle norme sulle rispettive professioni e collaborare con la Unione Valdostana al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2.

Le Società locali riconosciute debbono, in particolare, organizzare e disciplinare il servizio delle spedizioni di soccorso, dei lavori a rifugi e ad oltre opere alpine, dell'apertura, manutenzione e rastrellamento delle piste di sci, provvedere all'assistenza ai propri soci ed a quant'altro localmente interessante l'esercizio delle due professioni, ciascuna nel campo della propria specifica competenza alpinistica o sciatoria.

In ciascun centro alpino non potrà essere riconosciuta che una sola Società di guide e portatori ed una sola Società di maestri ed aiuto-maestri e relativa scuola di sci. Detta Società dovrà rispondere ai requisiti ed agli scopi precisati negli articoli precedenti.

Articolo 4

Le guide, portatori, maestri ed aiuto maestri di sci non possono esercitare la loro professione se non dopo regolare autorizzazione da parte dell'Assessorato che presiede al Turismo, ai sensi dell'art. 12, e previa loro iscrizione nel ruolo regionale, sia per il tramite di Società locale riconosciuta a cui appartengono, sia, ove non esista Società locale, direttamente presso l'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci.

Ciascun iscritto a Società locale riconosciuta è tenuto al versamento, in favore della Società stessa, di una quota di concorso nelle spese per l'apertura stagionale dei rispettivi uffici ed altre necessità sociali, quota che verrà annualmente stabilita dalle rispettive assemblee, parte in misura fissa, parte in una percentuale sulle entrate professionali di ciascun socio.

Articolo 5

Gli iscritti ad una Società locale riconosciuta di guide o maestri prestano servizio seguendo l'ordine del ruolo esposto nell'Ufficio del Capo-Guida o del Direttore della Scuola.

Ogni alpinista o sciatore ha però facoltà di scegliere liberamente la guida, il portatore, il maestro o l'aiuto maestro di sci di sua preferenza; il professionista impegnato in tal modo diretto deve dare sollecita notizia dell'impegno al Capo-Guida od al Direttore di scuola e perde il suo turno nel ruolo di ciascun ufficio, in ragione di un turno per tutti gli impegni direttamente assunti, sia a tariffa che a tempo, in Italia o all'estero, prima che si presenti il turno immediatamente successivo.

Articolo 6

La guida, portatore, maestro od aiuto-maestro di sci che, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, non intende di accettare il suo turno, lo perde.

I maestri od aiuto-maestri di sci sono comunque tenuti, anche se impegnati direttamente da clienti di loro personale fiducia, a partecipare ai corsi di lezioni collettive, sempre quando il loro impegno non comporti trasferimento dalla sede della propria scuola in altre regioni alpine, italiane o estere.

Articolo 7

Le salite si distinguono in salite di primo e salite di secondo ordine.

I regolamenti delle Società locali riconosciute precisano, per le rispettive zone, quali salite debbano considerarsi di primo ordine.

Dove non vi siano Società locali riconosciute, provvede direttamente l'Unione Guide e Maestri di sci.

Nelle salite di primo ordine, le guide non possono portare nella propria cordata più di due clienti, in quelle di secondo ordine più di quattro clienti.

Nelle salite di primo ordine le guide possono assumere il comando di una comitiva fino ad un massimo di sei clienti, purché della comitiva stessa facciano parte almeno un portatore, se i clienti siano tre o quattro, e due portatori, se i clienti siano cinque o sei.

Alle comitive sociali, organizzate da sezioni di Clubs Alpini o di Società alpinistiche similari italiane ed estere, è data facoltà di assumere anche una sola guida per la condotta di ascensioni sociali. In tal caso la guida ha, però, la sola responsabilità degli alpinisti legati alla sua cordata.

I portatori possono funzionare da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando facciano parte di una cordata condotta da una guida o da un accademico italiano od estero e siano invitati a ciò dalla guida o dall'accademico;

b) quando siano a capo di una cordata che faccia parte di una comitiva condotta da una guida.

E' data facoltà alle Società locali riconosciute di prescrivere che per determinate ascensioni la guida od il portatore non possa accompagnare più di un cliente.

Le Società locali riconosciute di guide e maestri di sci concorderanno, per ciascuna zona, quali salite e percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida.

Non raggiungendosi un accordo, la questione sarà decisa dall'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci.

Le disposizioni dei precedenti commi e quelle esecutive dei regolamenti locali sono obbligatorie non solo per i professionisti stabilmente esercenti in quella determinata zona, ma anche per tutti quegli altri che in essa dovessero esercitare, provenendo con i loro clienti da altre zone, sia della Valle d'Aosta che di altre regioni alpine.

Articolo 8

Le guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri di sci sono tenuti ad osservare rigorosamente le tariffe stabilite, nulla pretendendo in più od accettando in meno.

Articolo 9

I regolamenti delle Società locali riconosciute di guide e di maestri di sci debbono essere approvati, ove già non lo siano, dalla maggioranza dei tre quinti dei soci di ciascuna di esse. Essi non possono, comunque, contenere disposizioni contrastanti con quelle della presente legge regionale e delle eventuali norme integrative.

Le norme esecutive delle disposizioni del precedente articolo 7, emanate dalle Società locali, debbono essere approvate dalla Unione Valdostana Guide e Maestri.

Articolo 10

Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio stabile della professione di guida, portatore, maestro ed aiuto-maestro di sci in Valle di Aosta si richiede:

a) cittadinanza italiana:

b) buona conoscenza della zona di esercizio abituale della professione, comprovata, fra l' altro, dalla residenza per almeno un triennio nel rispettivo Comune Valdostano;

c) idoneità fisica e capacità tecnica;

d) non aver riportato condanna per delitto infamante e tenere buona condotta in genere;

e) licenza elementare e buona conoscenza della lingua italiana e della lingua francese;

f) età di 18 anni compiuti per i portatori ed aiuto maestri di sci; di 21 anni per i maestri di sci; di 25 anni per le guide di prima e seconda classe;

g) iscrizione alla società locale riconosciuta, rispettivamente di guide e di unaestri di sci, esistente nel Comune di esercizio abituale della professione.

Articolo 11

Per le guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri già esercenti stabilmente in Valle alla data della promulgazione della presente legge regionale, l'idoneità tecnica sarà desunta dai certificati del C.A.I. e della F.I.S.I.

Per le nuove ammissioni o promozionali è, invece, obbligatoria la frequenza dei corsi ed il superamento degli appositi esami teorico-pratici, il cui certificato dovrà essere allegato a ciascuna domanda.

Per la promozione a guida si richiede, inoltre, un effettivo servizio in Valle di almeno tre anni, in qualità di portatore, qualunque possa essere la qualifica professionale o dilettantistica acquistata altrove.

Per l'esercizio della professione di guida a Courmayeur e a Valtournanche è obbligatoria la, quali fica di guida di prima classe.

Articolo 12

Le domande per la concessione dell'autorizzazione annuale all'esercizio delle professioni alpine debbono essere inoltrate, entro il trenta novembre dell'anno precedente, per il tramite delle Società locali riconosciute e di appartenenza, oppure, nel caso in cui nel Comune di esercizio abituale non vi sia una Società locale riconosciuta, debbono essere presentate direttamente all'Unione Valdostana guide e maestri di sci, che provvederà a trasmettere tutte le domande ricevute all'Assessorato che presiede al Turismo, con il proprio parere motivato. Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 non dà diritto allo concessione dell'autorizzazione, che potrà, in ogni caso, essere revocata per motivi disciplinari o per gravi mancanze professionali.

Contro la mancata concessione o contro la revoca della autorizzazione, le quali dovranno essere motivate, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento di carattere definitivo.

Articolo 13

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide, portatori, maestri ed aiuto-maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane o dall' estero, non è soggetto ad autorizzazione dell'Assessorato che presiede al Turismo, ma soltanto alla osservanza delle disposizioni di cui ali articoli 7 'e 8 della presente legge regionale.

L'apertura di corsi e di scuole di sci o di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, la sistemazione in Valle, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti od invito a recarvisi, costituisce, invece, esercizio stabile soggetto a tutte le disposizioni della presente legge regionale.

Articolo 14

L'esercizio non autorizzato a norma delle precedenti disposizioni è punito a termini dell'art. 3 D.L.C.P.S. 1-4-1947, n. 218.

Per le infrazioni alle disposizioni dell'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci e delle Società locali riconosciute, provvedono i rispettivi regolamenti con le opportune sanzioni disciplinari.

Articolo 15 (Disposizione transitoria)

Ferme le precedenti disposizioni, ed in particolare quelle degli articoli 3 e 4, possono essere autorizzati ad esercitare individualmente la professione, qualora speciali circostanze lo consiglino, le guide ed i maestri in effettiva attività di servizio al primo luglio 1950 che, pur essendo iscritti nel ruolo della Unione Valdostana Guide e Maestri, non facciano però parte della Società di Guide o di Maestri della Valle ove esercitano abitualmente la loro professione.

Dette Guide e Maestri dipenderanno direttamente dalla Unione Valdostana ma dovranno osservare le disposizioni delle Società locali riconosciute relative al servizio delle spedizioni di soccorso, a lavori da eseguirsi nei rifugi o per altre opere alpine, all'apertura, alla manutenzione ed al rastrellamento di piste di sci nonché contribuire equamente alle spese generali dell'attrezzatura sciistica locale e dei servizi di manutenzione e di rastrellamento di piste di sci.

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