Oggetto del Consiglio n. 164 del 21 dicembre 1950 - Verbale

OGGETTO N. 164/50 - CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI AI COMUNI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ DA FINANZIARSI AI SENSI E CON I BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589 - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESA - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente rela­zione della Divisione Lavori Pubblici, concernente la proposta di concessione di sussidi straordinari ai Comuni per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, da finanziarsi ai sensi e con i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, relazione di cui copia è stata, trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Per agevolare l'esecuzione di alcune categorie di opere pubbliche di interesse degli Enti pubblici territoriali locali è stata promulgata la legge 3 agosto 1949, n. 589, (legge Tupini), in base alla quale lo Stato interviene, a particolari condizioni. nel finanziamento delle opere con contributi annui costanti per anni 35, in misura variabile dall'uno al cinque e cinquanta per cento delle spese, a seconda delle categorie di opere.

A titolo di esempio si fa presente che i contributi annui statali capitalizzati risultano dal seguente specchio, che si riferisce al caso di opera da finanziarsi con un mutuo per 35 anni, al tasso di ammortamento del 5.80 per cento (praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti):

Il contributo dello Stato

dell'1%

corrisponde al

14,84 %

della spesa

idem

1,50 %

"

22,26 %

id.

idem

2 %

"

29,69 %

id.

idem

2,50 %

"

37,10 %

id.

idem

3 %

"

44,52 %

id.

idem

4 %

"

59,38 %

id.

idem

4,50 %

"

66,68 %

id.

idem

5 %

"

74,22 %

Id.

idem

5,50 %

"

84,62 %

id.

Considerato i notevoli vantaggi finanziari che dall'applicazione della citata legge possono derivare ai Comuni, sono state diramate, a suo tempo, a tutti i Comuni opportune istruzioni con apposite circolari (circolari 14-9-1949 n. 168; 19-9-1949 n. 172 e 21-9-1949 n. 176 pubblicate sul Bollettino ufficiale regionale del settembre 1949 - pagine 344 e seguenti). Alcuni Comuni hanno inoltrato documentate domande al competente Ministero dei Lavori Pubblici per la concessione dei contributi annui statali previsti dalla legge stessa agli effetti del finanziamento e dell'esecuzione di lavori e di opere di pubblica utilità con i benefici previsti dalla succitata legge.

Per aiutare i vari Comuni interessati, le cui condizioni di bilancio non consentirebbero di contrarre i prescritti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di Credito per il finanziamento totale delle opere, la Giunta regionale propone che l'Amministrazione regionale, - analogamente a quanto già praticato da alcune Amministrazioni. provinciali - concorra al finanziamento di alcune opere (già ammesse ai benefici di legge) mediante la concessione di contributi straordinari regionali da determinarsi nella misura capitale corrispondente alla differenza fra il concorso capitalizzato della Stato e l'ammontare delle spese previste nei progetti.

In tal modo i Comuni possono ridurre notevolmente l'importo delle somme-capitali da mutuare, con conseguente sgravio di spesa a loro carico.

L'ammontare complessivo delle quote di spesa da assumersi a carico dell'Amministrazione regionale, come risulta, dall'allegato prospetto, è di L. 100.000.000 (cento milioni).

L'erogazione rateale ai Comuni dei contributi della Regione dovrà essere subordinata:

1) all'avvenuta stipulazione dei mutui da parte dei Comuni interessati;

2) all'appalto dei lavori e alla approvazione degli stati di avanzamento, da vistarsi dall'Ufficio Tecnico regionale.

All'appalto dei lavori potrebbe provvedere anche direttamente l'Amministrazione regionale, previe deleghe e richieste dei Comuni interessati (con i quali si dovrà prendere gli opportuni accordi, da deliberarsi) e previa stipulazione dei mutui.

L'appalto e l'esecuzione - direzione dei lavori, per delega, a cura della Regione dovranno essere subordinati:

1) all'avvenuta stipulazione dei mutui da parte dei Comuni;

2) al formale impegno da parte dei Comuni per il versamento rateale all'Amministrazione regionale delle somme mutuate, all'atto della riscossione delle somme stesse (riscossione da effettuarsi in base agli stati di avanzamento dei lavori).

Apposite clausole dovranno essere inserite nei Capitolati dì appalto e nelle lettere di invito a licitazione allo scopo di subordinare l'avanzamento dei lavori e il pagamento degli stati di avanzamento al perfezionamento degli atti per le riscossioni rateali delle somme mutuate e per il versamento delle somme stesse alla Regione.

Dovrebbe essere delegata alla Giunta l'adozione di ogni necessario provvedimento deliberativo per l'esecuzione della deliberazione consiliare e per gli appalti e i pagamenti dei lavori.

Le opere pubbliche già ammesse dal Ministero alla concessione dei sussidi statali di cui alla citata legge e per le quali si propone che la Regione conceda i contributi-sussidi regionali nella misura e alle condizioni di cui sopra, risultano dal seguente elenco:

(vedi pagina seguente)

Si PROPONE

che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di concedere, alle condizioni e modalità di cui alle premesse e nella misura a fianco di ciascuna opera precisata nel sopra riportato elenco, contributi-sussidi regionali nelle spese previste per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità di cui all'elenco stesso per un ammontare complessivo di spesa a carico regionale di Lire 100.000.000 circa, da finanziarsi con imputazione ad apposito istituendo stanziamento del bilancio esercizio finanziario 1951;

2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione per il finanziamento, l'appalto e l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, previi necessari accordi con Comuni, in conformità a quanto precisato in premessa.

Segue: elenco dei contributi della Regione nelle spese per l'esecuzione di opere di pubblica utilità già ammesse ai benefici previsti dalla Legge 3 agosto 1949, n. 589.

Contributi della Regione nelle spese per l'esecuzione di opere di pubblica utilità già ammesse ai benefici previsti dalla Legge 3 agosto 1949, n. 589

COMUNE

NATURA DEI LAVORI

Importo di progetto ammesso al sussidio

Misura del contributo

Contributo statale capita-lizzato

Differenza percentuale arrotondata

Somma corrispondente differenza percentuale

Importo arrotondato che dovrebbe far carico alla Regione

Fénis

Acquedotto potabile per il capoluogo e le frazioni

18.000.000

5%

74,22%

26 %.

4.680.000

5.000.000

Fénis

Scuola alla frazione Miseregne

6.000.000

4%

59,38%.

41%°

2.460.000

2.500.000

Gignod

Strada di allacciamento Gignod Planet Excenex (Km. 2,080)

35.000.000

4.50%

66,68%.

34%°

11.900.000

12.000.000

Gressoney-St-Jean

Acquedotto per le frazioni di Mettien, Loomatto, Champsil ed altre

7.700.000

5%

74,22%

26%

2.002.000

2.000.000

Lillianes

Edificio scolastico del Capoluogo

30.000.000

4%

59,38%

41%

12.300.000

12.500.000

Nus

Strada di allacciamento alle frazioni della Valle di St. Barthélemy

50.000.000

4,50%

66,68%

31%

17.000.000

17.000.000

Ollomont

Strada di allacciamento alle frazioni a monte del capoluogo fino alla frazione Glacier

25.000.000

4,50%

66,68%

34%o

8.500.000

8.500.000

Pontey

Strada di allacciamento del capoluogo alla statale

25.000.000

4,50%

66,68%

34%

8.500.000

8.500.000

Valpelline

Scuola alla frazione Lavod

5.000.000

4%

59,38 %

41%.

2.050.000

2.000.000

Valtournanche

Edificio scolastico al capoluogo

28.000.000

4%

59,38%

41%

11.480.000

12.000.000

Verrayes

Strada di allacciamento alle frazioni isolate a monte di Diémoz (Km. 5,300)

53.000.000

4,50%

66,68%

34%

18.020.000

18.000.000

282.700.000

98.892.000

100.000.000

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, illustra brevemente il referto surriportato e richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla legge 3 agosto 1949, n. 589 in base alla quale lo Stato interviene e concorre, in particolari condizioni, nel finanziamento delle opere elencate nella legge stessa, con contributi annui costanti per anni trentacinque, in misura variabile dall'l al 5,50 per cento delle spese, a seconda delle categorie di opere.

Informa che, in considerazione del notevole vantaggio finanziario derivante ai Comuni dall'applicazione delle disposizioni di cui alla succitata legge, egli ha diramato, a suo tempo, opportune istruzioni con apposite circolari.

Riferisce che molti Comuni si sono dimostrati restii a chiedere il finanziamento di lavori con i benefici di cui alla succitata legge in quanto, essendo invalsa l'abitudine di ricorrere sempre alla Regione, molti Comuni chiedono che provveda direttamente l'Amministrazione regionale.

Fa presente che, in seguito a vive insistenze, alcuni Comuni hanno inoltrato al competente Ministero dei Lavori Pubblici le domande, corredate dei documenti ed atti prescritti, per la concessione di contributi annui statali.

Rileva che i Comuni, per la maggior parte, non dispongono dei fondi occorrenti per il finanziamento totale delle opere di cui si rende necessaria la costruzione.

Precisa che, qualora la proposta della Giunta, per la concessione di sussidi straordinari nella misura di circa un terzo delle spese per le opere, venga accolta dal Consiglio, i Comuni ammessi ad usufruire dei benefici di cui alla succitata legge potranno ridurre notevolmente l'importo della somma capitale da mutuare, con conseguente sgravio di spesa a loro carico.

Conclude, proponendo che il Consiglio approvi la concessione di contributi straordinari per il finanziamento delle spese per l'esecuzione di opere di pubblica utilità già ammesse ai benefici previsti dalla, legge 3 agosto 1949, n. 589, ed elencate nel prospetto surriportato.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di approvare la proposta formulata dalla Giunta ed illustrata dall'Assessore Geom. Bionaz e si augura che abbiano inizio al più presto i lavori per la costruzione delle opere elencate nel prospetto surriportato.

In considerazione, peraltro, del fatto che i Comuni, per l'ottenimento dei sussidi di cui alla citata legge, debbono seguire una procedura alquanto lunga e costosa, fra altro, con anticipazione delle spese di progettazione delle opere, raccomanda che la Regione provveda direttamente e a sue spese alla esecuzione di opere di pubblica utilità di interesse dei Comuni più poveri e che si trovano in più precarie condizioni di bilancio in modo che solo i Comuni che si trovino in migliori condizioni finanziarie debbano sottostare alle spese e alle pratiche per la esecuzione di opere pubbliche con i sussidi statali previsti dalla legge Tupini e da altre analoghe leggi speciali.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere, per alzata di mano, alla votazione per l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta e di cui alla relazione surriportata.

IL CONSIGLIO

ritenuta l'opportunità che l'Amministrazione regionale, analogamente a quanto già praticato da alcune Amministrazioni provinciali, concorra al finanziamento di lavori e di opere di pubblica utilità, già ammessi ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, (legge Tupini), mediante la concessione di contributi straordinari regionali da determinarsi nella misura capitale corrispondente alla differenza fra il concorso capitalizzato dello Stato e l'ammontare delle spese previste nei progetti;

visto ed esaminato l'elenco delle opere e dei lavori di pubblica utilità già ammessi ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589;

ad unanimità di voti;

Delibera

1) di concedere, alle condizioni e modalità di cui alle premesse e nella misura a fianco di ciascuna opera precisata nel soprariportato elenco, contributi-sussidi regionali nelle spese previste per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità di cui all'elenco stesso per un ammontare complessivo di spesa, a carico regionale, di Lire 100.000.000 (centomilioni) circa, da finanziarsi con imputazione ad apposito istituendo stanziamento del bilancio esercizio finanziario 1.951;

2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione per il finanziamento, l'appalto e l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, previi necessari accordi con i Comuni interessati, in conformità a quanto precisato in premessa.

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