Oggetto del Consiglio n. 128 del 9 novembre 1950 - Verbale

OGGETTO N. 128/50 - DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEGLI ASSEGNI PEREQUATIVI DA CORRISPONDERSI AL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE - APPROVAZIONE E PROMULGAZIONE CON LEGGE REGIONALE.

Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sull'oggetto: "De-terminazione delle indennità di funzione e degli assegni perequativi da corrispondersi al personale dell'Amministrazione regionale - Approvazione con legge regionale".

Richiama l'attenzione del Consiglio sugli allegati seguenti, trasmessi ai Signori Consiglieri unita-mente all'ordine del giorno dell'adunanza in data 6 ottobre 1950:

Gli stipendi ed i salari annui stabiliti nella tabella annessa al nuovo Regolamento organico dell'Amministrazione regionale sono comprensivi dell'aumento del 10%, già concesso al personale statale.

Al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale statale, era stata approvata, - con provvedimento deliberativo di esecuzione dell'articolo 82 del nuovo regolamento, - la concessione di un'indennità integrativa conguagliabile (cioè non cumulabile) con l'indennità di funzione, in corso di concessione al personale statale.

La misura dell'indennità integrativa di cui si tratta era stata stabilita, con deliberazione consiliare n. 21 in data 22 febbraio 1950, in lire settemila mensili per i salariati ed in lire cinquemila mensili per gli impiegati.

Tale indennità integrativa non poté, sino ad ora, essere corrisposta al personale, non essendo ancora stato vistato dalla Commissione di Coordinamento il provvedimento consiliare succitato, in relazione alla non ancora avvenuta approvazione della legge recante norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale.

Attualmente al personale sono corrisposti i vecchi assegni, in base alle tabelle in vigore nel 1948.

Inoltre, gran parte del personale addetto a mansioni di concetto fruisce tuttora dei vecchi e mi-nori assegni mensili previsti per le categorie inferiori, in base alle quali era stato assunto in ser-vizio.

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Con legge 11 aprile 1950, n. 130, già trasmessa in copia ai Signori Consiglieri (allegato all'oggetto n. 5 dell'adunanza 3 agosto 1950), sono stati disposti i miglioramenti economici previsti per il personale dello Stato e degli Enti pubblici locali:

a) aumento del 10% degli stipendi e salari (dal 1° luglio 1948);

b) concessione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1949, di indennità di funzione al personale dei gruppi A e B;

c) concessione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1949, di assegni perequativi al personale del gruppo C e al personale subalterno e salariato (operai).

La citata legge detta disposizioni particolari relative alle indennità ed alle misure dei migliora-menti economici per il personale statale nonché per il personale degli Enti pubblici locali, al quale i miglioramenti e le indennità di cui si tratta sono estensibili.

Le indennità di funzione e gli assegni perequativi di cui alla citata legge debbono essere deter-minati, per il personale dell'Amministrazione regionale, in riferimento ai corrispondenti gradi statali degli assegni annui base di organico previsti nella tabella del nuovo regolamento organico e dovrebbero essere non cumulabili (cioè conguagliabili) con l'indennità integrativa di cui alla deliberazione consiliare n. 21 in data 22 febbraio 1950.

SI PROPONE

che il Consiglio deliberi:

1) - di approvare con legge regionale (vedi allegato) la concessione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1949, a favore del personale dell'Amministrazione regionale sotto indicato, di indennità di funzione nelle misure sottoriportate per il personale dei gruppi A e B e di assegni perequativi nelle misure sottoriportate per il rimanente personale.

2) - di stabilire che le indennità di funzione e gli assegni perequativi sono da corrispondersi al personale dell'Amministrazione regionale avente un rapporto continuativo di pubblico impiego con l'Amministrazione regionale ed un trattamento economico previsto per i vari posti della tabella organica annessa al regolamento.

Le indennità di funzione e gli assegni perequativi non sono computabili agli effetti della pensione, sono conguagliabili (cioè non cumulabili) con l'indennità integrativa approvata con deliberazione consiliare n. 21 in data 22 febbraio 1950 e sono da corrispondersi, a' sensi e con le limitazioni e modalità previste dalla legge 11 aprile 1950, n. 130, nelle misure lorde mensili di cui all'annessa tabella A), stabilite in relazione agli stipendi base annui di organico.

3) - di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in lire 4 milioni circa, in aggiunta alla spesa di Lire 19 milioni circa, già approvata per la corresponsione dell'indennità integrativa al personale, con delega alla Giunta per l'adozione dei provvedimenti deliberativi di esecuzione per la corresponsione degli assegni arretrati e per i conguagli di somme.

4) - di delegare alla Giunta l'adozione dei provvedimenti deliberativi per l'aggiornamento del trattamento economico del personale statale comandato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

REGIONE AUTONOMA della VALLE D'AOSTA

Presidenza della Giunta regionale

Legge (data .........) n. ............

Concessione di indennità di funzione e di assegni perequativi al personale dell'Amministrazione regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, con effetti a decorrere dal 1° luglio 1949, di indennità di funzione e di assegni perequativi al personale di cui al successivo articolo 2, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Le indennità di funzione e gli assegni perequativi sono corrisposti, nelle misure lorde mensili previste nella tabella annessa alla presente legge (allegato A), al personale avente un rapporto continuativo di pubblico impiego con l'Amministrazione regionale ed un trattamento economico previsto per i vari posti della tabella organica annessa al regolamento organico dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Le indennità di funzione e gli assegni perequativi non sono computabili agli effetti della pensione, sono conguagliabili (non cumulabili) con l'indennità integrativa approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 21 in data 22 febbraio 1950 e sono da corrispondersi con le limitazioni e secondo le modalità previste dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale

(S. Caveri)

Visto: Il Presidente

della Commissione di Coordinamento

(L. Peano)

Registrato al n ............ Reg. .............

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ALLEGATO A) AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA CONCESSIONE DI INDENNITÀ DI FUNZIONE E DI ASSEGNI PEREQUATIVI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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INDENNITÀ DI FUNZIONE E ASSEGNO PEREQUATIVO

(lordi mensili)

Personale equiparato al grado statale IV - (gruppo A) -

(Stipendio da L. 692.000 a L. 779.000)

L. 18.000 mensili

Personale equiparato al grado statale V - IV (gruppo A) -

(Stipendio da L. 611.000 a L. 676.000)

L. 16.600 mensili

Personale equiparato al grado statale V - (gruppo A) -

(Stipendio da L. 530.000 a L. 572.000)

L. 15.000 mensili

Personale equiparato al grado statale VI

(Stipendio da L. 434.000 a L. 517.000): Personale dei posti di gruppo A

Personale dei posti di gruppo B

L. 13.800 mensili

L. 12.200 mensili

Personale equiparato al grado statale VII

(Stipendio da L. 367.000 a L. 429.000)

L. 11.600 mensili

Personale equiparato al grado statale VIII-VII

(Stipendio da L. 323.000 a L. 385.000)

L. 6.800 mensili

Personale equiparato al grado statale IX-VIII

(Stipendio da L. 280.000 a L. 336.000)

L. 3.700 mensili

L. 4.700 a decor-rere dal 1°-7-1950

Personale equiparato al grado statale X-IX

(Stipendio da L. 239.000 a L. 301.000)

L. 2.750 mensili

Personale equiparato al grado statale XI-X

(Stipendio da L. 202.000 a L. 260.000)

L. 1.750 mensili

Personale equiparato al grado statale XII-XI

(Stipendio da L. 164.000 a L. 222.000)

L. 900 mensili

Personale equiparato al grado statale XIII-XII

(Stipendio da L. 143.000 a L. 180.000)

L. 750 mensili

Personale equiparato al grado statale XIII (Primario ostetrico)

(Stipendio da L. 143.000 a L. 162.000)

L. 700 mensili

Usciere Capo

(Stipendio da L. 185.000 a L. 197.000)

L. 2.500 mensili

Uscieri

(Stipendio da L. 159.000 a L. 178.000)

L. 800 mensili

Inservienti

(Stipendio da L. 140.000 a L. 156.000)

L. 700 mensili

Telefonista - equiparata al grado statale XIII-XII

(Stipendio da L. 143.000 a L. 180.000)

L. 750 mensili

Autista meccanico - capo garage

(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000)

L. 1.500 mensili

Autisti meccanici

(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000)

L. 1.500 mensili

Operaio aiuto officina

(Stipendio da. L. 159.000 a L. 178.000)

L. 800 mensili

Operaio specializzato

(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000)

L. 1.500 mensili

Operaio muratore

(Stipendio da L. 159.000 a L. 178.000)

L. 800 mensili

Mr. l'Avt. CAVERI, Président de la Junte, informe le Conseil que la Junte propose d'approuver la loi régionale ci-dessus.

Il n'est pas nécessaire, dit-il, de dire beaucoup de choses à ce sujet, car les propositions contenues dans la relation reportée plus haut ne sont que les conséquences de ce qui a été approuvé précédemment (voir délibération n. 127).

Il attire l'attention de MM. les Conseillers sur le montant de l'indemnité de fonction et sur le "assegno perequativo" prévus pour les différents grades et fait ressortir que la "indennità di funzio-ne" et le "assegno perequativo" dépassent la "indennità integrativa", prévue par le Conseil pour le personnel régional égalé au personnel de l'Etat du IVme au VIII-VIIme grade, tandis qu'ils sont inférieurs pour le personnel parifié du IX-VIII au XIIIme grade de l'Etat et pour les salariés.

Il relève que le critérium qui a inspiré le Conseil favorise le personnel des grades inférieurs (salariés).

Il ajoute que ces "indennità di funzione" et ces "assegni perequativi" sont "conguagliabili (non cumulabili)" avec la "indennità integrativa" approuvée par délibération du Conseil n. 21 du 22 février 1950.

Il conclut en disant qu'il est nécessaire que le Conseil autorise la Junte à prendre les délibérations d'exécution pour allouer les gages arriérés, pour l'égalisation des sommes, ainsi que pour la mise au courant du traitement économique du personnel de l'Etat commandé en service aux dépendances de l'Administration régionale.

Il Consigliere Sig. MANGANONI, chiesta ed ottenuta la parola, fa la seguente dichiarazione di voto: "Da oltre due anni e, precisamente, con lo Statuto del 10 marzo 1948, ci è stata concessa la potestà normativa in diverse materie; non possiamo che rallegrarci vedendo che finalmente la Giunta si decide a proporre leggi regionali.

Se siamo favorevoli, come principio, alle proposte di leggi regionali, non possiamo però, nel caso della presente legge, approvarne il testo, e precisamente l'articolo tre, che conferma la deliberazione di Consiglio n. 21 in data 22 febbraio 1950.

Non vogliamo oggi ripetere la dimostrazione fatta in quella seduta, sulla reale diminuzione del trattamento economico ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, ammettendo la riassorbibilità dell'indennità integrativa delle 7.000 e delle 5.000 lire mensili proposte dalla Giunta (vedi art. 3 allegato 11).

La giustezza della tesi da noi sostenuta è stata confermata dall'agitazione dei dipendenti in quella epoca, e dall'allegato A all'oggetto n. 11 della seduta di oggi.

Per queste ragioni il nostro gruppo dichiara di astenersi dalla votazione".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere, per alzata di mano, all'approvazione della proposta formulata dalla Giunta regionale, di cui al soprariportato referto.

Si dà atto che, in relazione alla dichiarazione di voto fatta dal Consigliere Sig. Manganoni, i Consiglieri presenti del gruppo social-comunista (Sig. Manganoni, Sig. Nicco Anselmo e Geom. Nicco Giulio) si astengono dalla votazione.

IL CONSIGLIO

vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 121, in data 6 ottobre 1950;

visto l'articolo 82, comma secondo, della legge regionale recante norme sull'ordinamento dei ser-vizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, confermata in seduta odierna ed in corso di promulgazione;

visti gli articoli 2, lettera a) e 31 dello Statuto Speciale della Regione;

ad unanimità di voti, con l'astensione dei Consiglieri Sig. Manganoni Claudio, Nicco Anselmo e Geom. Nicco Giulio;

delibera

1) di approvare con legge regionale, da promulgarsi con provvedimento della Giunta regionale, come da allegati, la concessione, con effetti a decorrere dal primo luglio 1949, a favore del personale dell'Amministrazione regionale sotto indicato, di indennità di funzione, nelle misure sottoriportate per il personale dei gruppi A e B e di assegni perequativi nelle misure sottoriportate per il rimanente personale.

2) di stabilire che le indennità di funzione e gli assegni perequativi sono da corrispondersi al personale dell'Amministrazione regionale avente un rapporto continuativo di pubblico impiego con l'Amministrazione regionale ed un trattamento economico previsto per i vari posti della tabella organica annessa al regolamento.

Le indennità di funzione e gli assegni perequativi non sono computabili agli effetti della pensione, sono conguagliabili (cioè non cumulabili) con l'indennità integrativa approvata con deliberazione consiliare n. 21 in data 22 febbraio 1950 e sono da corrispondersi a' sensi e con le limitazioni e modalità previste dalla legge 11 aprile 1950, n. 130, nelle misure lorde mensili di cui all'annessa tabella A), stabilite in relazione agli stipendi base annui di organico.

3) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in lire 4 milioni circa, in aggiunta alla spesa di lire 19 milioni circa già approvata per la corresponsione dell'indennità integrativa al personale, con delega alla Giunta per l'adozione dei provvedimenti deliberativi di esecuzione per la corresponsione degli assegni arretrati e per i conguagli di somme.

4) di delegare alla Giunta l'adozione dei provvedimenti deliberativi per l'aggiornamento del trattamento economico del personale statale comandato in servizio alle dipendenze dell'Amministra-zione regionale.

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

REGIONE AUTONOMA della VALLE D'AOSTA

Presidenza della Giunta regionale

Legge (data .........) n. ............

Concessione di indennità di funzione e di assegni perequativi al personale dell'Amministrazione regionale.

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione, con effetti a decorrere dal primo luglio 1949, di indennità di funzione e di assegni perequativi al personale di cui al successivo articolo 2, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Le indennità di funzione e gli assegni perequativi sono corrisposti, nelle misure lorde mensili previste nella tabella annessa alla presente legge (allegato A), al personale avente un rapporto continuativo di pubblico impiego con l'Amministrazione regionale ed un trattamento economico previsto per i vari posti della tabella organica annessa al regolamento organico dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Le indennità di funzione e gli assegni perequativi non sono computabili agli effetti della pensione, sono conguagliabili (non cumulabili) con l'indennità integrativa approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 21 in data 22 febbraio 1950 e sono da corrispondersi con le limitazioni e secondo le modalità previste dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblica-zione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale

(S. Caveri)

Visto: Il Presidente

della Commissione di Coordinamento

(L. Peano)

Registrato al n ............ Reg. .............

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ALLEGATO A) AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA CONCESSIONE DI INDENNITÀ DI FUNZIONE E DI ASSEGNI PEREQUATIVI AL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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INDENNITÀ DI FUNZIONE E ASSEGNO PEREQUATIVO

(lordi mensili)

Personale equiparato al grado statale IV - (gruppo A) -

(Stipendio da L. 692.000 a L. 779.000)

L. 18.000 mensili

Personale equiparato al grado statale V - IV (gruppo A) -

(Stipendio da L. 611.000 a L. 676.000)

L. 16.600 mensili

Personale equiparato al grado statale V - (gruppo A) -

(Stipendio da L. 530.000 a L. 572.000)

L. 15.000 mensili

Personale equiparato al grado statale VI

(Stipendio da L. 434.000 a L. 517.000):

Personale dei posti di gruppo A

Personale dei posti di gruppo B

L. 13.800 mensili

L. 12.200 mensili

Personale equiparato al grado statale VII

(Stipendio da L. 367.000 a L. 429.000)

L. 11.600 mensili

Personale equiparato al grado statale VIII-VII

(Stipendio da L. 323.000 a L. 385.000)

L. 6.800 mensili

Personale equiparato al grado statale IX-VIII

(Stipendio da L. 280.000 a L. 336.000)

L. 3.700 mensili

L. 4.700 a decor-rere dal 1°-7-1950

Personale equiparato al grado statale X-IX

(Stipendio da L. 239.000 a L. 301.000)

L. 2.750 mensili

Personale equiparato al grado statale XI-X

(Stipendio da L. 202.000 a L. 260.000)

L. 1.750 mensili

Personale equiparato al grado statale XII-XI

(Stipendio da L. 164.000 a L. 222.000)

L. 900 mensili

Personale equiparato al grado statale XIII-XII

(Stipendio da L. 143.000 a L. 180.000)

L. 750 utensili

Personale equiparato al grado statale XIII (Primario ostetrico)

(Stipendio da L. 143.000 a L. 162.000)

L. 700 mensili

Usciere Capo

(Stipendio da L. 185.000 a L. 197.000)

L. 2.500 mensili

Uscieri

(Stipendio da L. 159.000 a L. 178.000)

L. 800 mensili

Inservienti

(Stipendio da L. 140.000 a L. 156.000)

L. 700 mensili

Telefonista - equiparata al grado statale XIII-XII

(Stipendio da L. 143.000 a L. 180.000)

L. 750 mensili

Autista meccanico - capo garage

(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000)

L. 1.500 mensili

Autisti meccanici

(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000)

L. 1.500 mensili

Operaio aiuto officina

(Stipendio da L. 159 .000 a L. 178.000)

L. 800 mensili

Operaio specializzato

(Stipendio da L. 180.000 a L. 185.000)

L. 1.500 mensili

Operaio muratore

(Stipendio da L. 159.000 a L. 178.000)

L. 800 mensili

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