Oggetto del Consiglio n. 127 del 9 novembre 1950 - Verbale
OGGETTO N. 127/50 - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE - CONFERMA.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno: "Approvazione e promulgazione della legge regionale recante norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale - Rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento".
Mr. l'Avt. CAVERI, Président de la Junte régionale, rappelle les discussions qui ont eu lieu et les décisions qui ont été prises au cours des séances du Conseil du 22 février, du 4 août et du 6 octobre 1950, pour ce qui concerne la promulgation de la loi régionale qui approuve le Règlement d'organisation des services et les conditions juridiques et économiques du personnel de l'Administration régionale.
Il résume les précédents de cette question et cite les différentes remarques concernant les dispositions du nouveau Règlement pour le personnel contenues dans les lettres qui lui ont été adressées par le Président de la "Commissione di Coordinamento" en date du 17 avril et du 25 août 1950.
Il communique ensuite que la Présidence du Conseil des Ministres - Bureau des Régions - avait demandé des éclaircissements au sujet de la liste des nouveaux appointements de base du personnel de l'Administration régionale et relève que l'Administration régionale a répondu en donnant les explications désirées, par lettre n. 335/4 datée 14 juin 1950, de laquelle il lit les passages suivants:
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"Prot. n. 335/4
Aosta, lì 14 giugno 1950.
OGGETTO: Valle d'Aosta - Trattamento economico del personale.
On.le PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI
- Gabinetto -
ROMA
Con riferimento alla nota di codesta On.le Presidenza in data 27 settembre 1949 - prot. n. 48636/5599.2.9/1.6.1. Gab. -, relativa all'oggetto sopraindicato, si comunica che questo Consiglio regionale ha riesaminato il problema del trattamento economico del personale di questa Amministrazione regionale, trattamento che, nel complesso, non poteva considerarsi molto superiore al trattamento economico complessivo delle corrispondenti categorie del personale statale.
Questo Consiglio regionale, d'intesa con la Presidenza della Commissione di Coordinamento, ha approvato una nuova tabella degli emolumenti del personale dell'Amministrazione regionale, stabilendone la misura in base a criteri di corrispondenza e di assimilazione con gli emolumenti delle analoghe categorie di personale statale assimilabile.
Furono tenute in considerazione le disposizioni dell'articolo 8 della Legge 12 aprile 1949, n. 149, dell'articolo 228 della vigente Legge comunale e provinciale, nonché delle circolari interpretative n. 137250 in data 24-6-1949, del Ministero del Tesoro, e n. 15700/16100 in data 28-10-1949, del Ministero dell'Interno.
Si trasmette una copia della nuova tabella organica, approvata da questo Consiglio regionale, da cui risultano i servizi, il personale, gli assegni annui base di organico ed i relativi aumenti periodici, rilevando che tali assegni sono già comprensivi dell'aumento del 10% concesso ed in corso di pagamento al personale Statale con effetti a decorrere dal 1° luglio 1949.
In relazione alla importanza delle funzioni e delle molteplici attribuzioni del Segretario generale e dei funzionari direttivi o Capi Divisione di Gruppo A dell'Amministrazione regionale (posti ai primi tre gradi dell'organico dell'Amministrazione regionale), tali funzionari sono stati assimilati ai funzionari statali dei gradi quarto e quinto.
Trattasi, infatti, di funzionari che non possono essere assimilati solo ai funzionari direttivi di una Amministrazione provinciale, in quanto questa Amministrazione regionale ha assorbito e gestisce direttamente, con uffici e personale propri, molti importanti e complessi servizi già di competenza di Enti e di Uffici vari soppressi, fra i quali vi sono anche, e non i più importanti, i servizi dell'ex-Amministrazione provinciale.
All'uopo si fa riferimento all'elenco dei servizi regionali allegato alla tabella organica.
Agli effetti della assimilazione dei gradi e degli emolumenti del personale ai gradi e agli emolumenti delle corrispondenti categorie del personale statale, questo Consiglio regionale, in relazione anche all'articolo 2, lettera a), dello Statuto regionale, ha tenuto in considerazione:
1) la necessità di adeguarsi alle succitate disposizioni di legge e alle relative disposizioni mini-steriali interpretative;
2) la opportunità di assimilare il personale alle corrispondenti categorie di personale statale, avendo riguardo anche alle migliori condizioni e possibilità di sviluppo di carriera e di trattamento economico previste dall'ordinamento vigente per il personale statale in confronto alle minori possibilità di sviluppo di carriera dei ruoli chiusi degli organici degli Enti locali;
3) la natura e l'importanza delle attribuzioni dei vari servizi e del relativo personale".
(Omissis)
Il Presidente della Giunta regionale:
F.to S. Caveri
[testo in tondo aggiunto in seguito a deliberazione consiliare n. 139 del 20 dicembre 1950]
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Mr. l'Avt. Caveri, Président de la Junte, attire tout particulièrement l'attention de Messieurs les Conseillers sur le fait, - mis en évidence dans la lettre transcrite ci-dessus -, que l'Administration régionale a absorbé et gère directement, au moyen de ses bureaux et de son personnel, certains services de compétence de l'Etat et de l'ancienne Province d'Aoste.
Il est donc absurde de continuer à mettre l'Administration de la Région sur le même plan d'égalité qu'une Administration de Province ou une Administration communale quelconque, fût-elle des plus importantes.
Il relève que l'importance d'une Administration publique est en rapport direct avec le nombre et la nature des services qui lui sont dévolus et non avec la étendue du territoire et le nombre des habitants ayant leur résidence dans la circonscription territoriale.
Il remarque que les considérations ci-dessus - maintes et maintes fois déjà répétées aux Autorités compétentes - sont trop souvent oubliées, ainsi qu'il appert, par exemple, dans la question de l'état du Rôle et des appointements auxquels a droit le personnel de direction de l'Administration régionale.
Il rappelle que le Conseil, dans la séance du 4 août 1950 (objet n. 99), à la suite des remarques et des observations faites par la Présidence de la "Commissione di Coordinamento", moyennant lettre du 17 avril, avait délibéré de confirmer, par loi régionale, l'approbation des dispositions du nouveau Règlement pour le personnel, conformément au texte des délibérations n. 20 du 22 février 1950, n. 23 et 24 du 23 février 1950, ainsi que de proroger au 31 décembre 1950 le délai accordé au personnel pour présenter ses démissions (articles 164 - premier alinéa - et 165).
Mr. l'Avt. Caveri, Président de la Junte, rappelle ensuite que Mr. le Président de la "Commis-sione di Coordinamento", dans sa lettre n. 9352 du 25 août 1950, avait avancé des observations et des remarques, au sujet de la délibération n. 99 du 4 août 1950, et avait invité le Conseil à réexaminer la question.
Il rappelle encore que, dans la séance du 6 octobre dernier (objet n. 111), il avait proposé de remettre à une prochaine séance toute décision à ce sujet. Cela dans le but d'arriver à trancher la question du Règlement pour le personnel, sans autres difficultés et dans le plus bref délai possible, en approuvant des propositions qui auraient dû se rapporter seulement à quelques modifications du sus-dit Règlement.
Mr. le Président de la "Commissione di Coordinamento" aurait dû se limiter à examiner les dispositions du Règlement qui, éventuellement, selon lui, auraient violé les principes généraux de la Constitution ou qui auraient dépassé les limites et les pouvoirs de réglementation attribués au Conseil régional par l'article 2 du Statut Spécial de la Région. [Le parole in corsivo sostituiscono come da deliberazione consiliare n. 139 del 20 dicembre 1950 le parole seguenti: "Il aurait fallu examiner les dispositions du Règlement qui, éventuellement, auraient violé les principes généraux de la Constitution ou qui auraient dépassé les limites et les pouvoirs de réglementation attribués au Conseil régional par l'article 2 du Statut spécial de la Région."]
Il relève le fait que des ententes verbales avaient été prises dans le sens que le Conseil régional aurait discuté la possibilité de modifier le Règlement sur trois ou quatre points.
Il informe, enfin, le Conseil que très récemment, c'est-à-dire le lundi 6 novembre 1950, il a eu lui-même un entretien avec Mr. l'Avt. Peano, Président de la "Commissione di Coordinamento" qui lui a soumis les quelques points qui devraient être réexaminés par le Conseil.
Il s'agit, dit-il, de quatre points, qui comportent, cependant, plusieurs propositions de modifications au Règlement; il réfère, ensuite, au Conseil sur les propositions de modifications citées aux quatre points sus-mentionnés.
Premier point
Pour ce qui est du premier point, Mr. 1'Avt. Caveri informe que la Junte propose d'accepter quatorze propositions, qui se réfèrent à de simples questions de forme et qui tendent effectivement à une plus grande clarté et à une plus grande facilité d'interprétation.
Il se réserve néanmoins de revenir sur ce premier point et aborde le deuxième, le troisième et le quatrième point, sur lesquels la Junte propose de ne pas effectuer de modifications.
Deuxième point
Mr. le Président Caveri donne lecture du premier alinéa de l'article 16 du Règlement qui est rédigé comme suit: "L'Amministrazione regionale assume in servizio personale possibilmente originario della Regione."
A ce propos, il remarque que ce même principe est maintenu à l'article 44, où sont indiqués les éléments à prendre en considération pour dresser le classement.
Il donne ensuite lecture des observations suivantes faites à ce sujet par Mr. le Président de la "Commissione di Coordinamento" et concernant les articles 16 et 44 du Règlement: "La norma contenuta nei suddetti articoli, circa l'assunzione in servizio o l'ordine di preferenza di personale possibilmente originario della Regione o residente nella Regione o che vi abbia combattuto quale partigiano combattente, dorrebbe essere coordinata con i precetti degli articoli 4 e 51 della Costituzione circa l'eguaglianza dei diritti riconosciuti e garantiti a tutti i cittadini, e cioè il diritto al lavoro e l'accesso ai pubblici uffici.
Potrebbe pertanto dettarsi una sola norma al riguardo, da fondersi in unica dizione al n. 15 dell'art. 44".
Mr. le Président Caveri communique que la Junte s'est déclarée d'avis contraire à l'acceptation de cette proposition, car le dernier alinéa de l'article 38 du Statut spécial de la Région - rappelé par Mr. le Conseiller Dujany dans sa motion, discutée au cours de la séance du 6 octobre 1950 - établit ce qui suit:
"Le Amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese".
Il est donc évident, à son avis, que le Conseil n'a fait que répéter, par analogie, ce qui a été établi à l'article 38 du Statut. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de soutenir que les articles 4 et 51 de la Constitution n'ont pas été respectés; il s'agit, en effet, d'une disposition insérée dans le Statut spécial qui est aussi une loi constitutionnelle. Mr. le Président Caveri informe le Conseil que la Junte propose de repousser ce deuxième point des propositions de Mr. le Président de la "Commissione di Coordinamento".
Troisième point
Il informe que le troisième point concerne l'article 19 du Règlement qui établit: "l'Amministra-zione regionale, con deliberazione non motivata e insindacabile dei competenti organi, può negare l'ammissione ai concorsi".
Il ajoute que le Président de la "Commissione di Coordinamento" propose la suppression de cet article parce qu'il considère cette disposition contraire à l'esprit des articles 4 et 51 de la Constitution.
Mr. le Président Caveri fait remarquer qu'il s'agit, cependant, d'une disposition qui revient, à peu près dans les mêmes termes, dans tous les bans de concours des différents Ministères.
Il donne, ensuite, lecture des dispositions suivantes, insérées dans des bans de concours publiés dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
1° settembre 1950, n. 200 - Ministero per l'Industria e il Commercio - Concorso per esami ad un posto di esaminatore di 4a classe in prova, ecc. - Art. 32, ultimo comma: "Il Ministro per l'Industria ed il Commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso".
2 settembre 1950, n. 201 - Ministero per l'Africa italiana - Concorso per esami a un posto di capo laboratorio ordinario di 2a classe, ecc. - Art. 8: "L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile".
13 ottobre 1950, n. 236 - Ministero della Pubblica Istruzione - Concorso per esami e per titoli a 36 posti di vice-bibliotecario, ecc. - Art. 9: "L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione".
14 ottobre 1950, n . 237 - Ministero della Pubblica Istruzione - Concorso per esami e per titoli a 14 posti di Vice-bibliotecario, ecc. - Art. 9, ultimo comma: "L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione".
16 ottobre 1950, n. 238 - Ministero della Pubblica Istruzione - Concorso speciale per esami e per titoli a 13 posti di Vice-Ragioniere, ecc. - Art. 9, ultimo comma: "L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione".
17 ottobre 1950, n. 239 - Ministero per la Pubblica Istruzione - Concorso speciale per esami e per titoli a 32 posti di Vice-coadiutore, ecc. - Art. 9: "L'ammissione al concorso potrà essere ne-gata con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione".
Mr. le Président Caveri mentionne d'autres récents décrets analogues de concours ministériels où sont répétées les dispositions dont il s'agit et conclut en rapportant au Conseil que la Junte est d'avis de repousser la proposition citée au troisième point, aussi parce que l'Administration régionale répète un principe constamment suivi par les différents Ministères de la République.
Quatrième point
Mr. le Président Caveri donne ensuite lecture des suivantes remarques et propositions de Mr. le Président de la "Commissione di Coordinamento" faisant l'objet du quatrième point:
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"TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE
"Gli articoli 24 e 82 e le tabelle annesse al Regolamento disciplinano in particolare il trattamen-to economico del personale regionale, l'equiparazione dei gradi degli impiegati regionali a quelli dell'ordinamento gerarchico degli impiegati statali ed il riconoscimento di particolari indennità.
Tenuto conto del numero degli abitanti del capoluogo di Aosta e dei Comuni appartenenti alla Regione (73), avuto riguardo anche alla superficie della Regione (kmq. 3.266), alla popolazione censita al 31-12-1947 (ab. 92.851), avuto riguardo essenzialmente alla natura ed entità delle attribuzioni dei vari impieghi regionali, considerato ancora il contenuto e le finalità della legge 11-4-1950, n. 130, risulta con tutta evidenza che la equiparazione dei gradi degli impiegati regionali con quelli degli impiegati statali non è stata effettuata con la dovuta proporzione ed i debiti riferimenti.
È chiaro che funzioni analoghe per natura ed importanza nell'ordinamento gerarchico statale so-no classificate in gradi di molto inferiori a quelli attribuiti agli impiegati regionali.
A titolo di esempio non può non rilevarsi che il Segretario Generale regionale verrebbe equiparato al grado IV dell'ordinamento gerarchico statale, quando invece altri elevati funzionari statali ed i Segretari Generali delle più importanti Amministrazioni dello Stato (Milano, Torino, Roma, Napoli) e i Segretari Generali dei maggiori Capoluoghi d'Italia, con popolazione, estensione, entità e responsabilità di compiti, potestà gerarchica (ad esempio il Segretario Generale del Comune di Milano esercita le sue funzioni su un complesso di oltre 8.000 dipendenti) sono equiparati al grado V dell'ordinamento gerarchico dello Stato.
Non appare inoltre fondata la necessità del riconoscimento della speciale indennità integrativa prevista agli articoli 80 e seguenti del Regolamento, poiché il trattamento economico del personale regionale non solo risulta implicitamente maggiorato per il superclassamento delle funzioni espletate dai dipendenti regionali rispetto alle analoghe funzioni statali, ma anche perché dette funzioni vanno oltre i limiti fissati dalla citata legge della Repubblica, n. 130.
Pertanto occorre rivedere l'equiparazione dei gradi gerarchici regionali con quelli statali per evi-tare squilibri e sperequazioni tra il trattamento economico del personale statale che presta servi-zio nel territorio della Valle e il corrispondente personale regionale. Revisione necessaria perché solo attraverso una organica, equa e ben distribuita, proporzione di compiti, funzioni e responsabilità, può costituirsi quel giusto fondamento economico per il riconoscimento dei diritti e dei doveri che intercorrono tra l'Ente pubblico - Amministrazione regionale - ed i suoi dipendenti nel quadro delle condizioni generali, giuridiche, sociali ed economiche dei pubblici rapporti con lo Stato".
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Mr. le Président Caveri relate que Mr. le Président de la "Commissione di Coordinamento", au cours de leur entretien du 6 novembre, a beaucoup insisté pour que le Conseil veuille modifier l'état des appointements des employés régionaux.
Il dit que, pour des raisons évidentes, la Junte est d'avis que ces propositions ne peuvent pas être acceptées.
Au reste, poursuit-il, il est saillant que plusieurs des considérations contenues dans ce quatrième point sont sans fondement, puisque l'on oublie qu'une Région Autonome, quelle que soit son extension, quel que soit le nombre de ses habitants, ne pourrait être comparée à une province ou à une commune, car elle a des services bien plus nombreux et importants et tout à fait différents. Cependant, dit-il, on a la tendance à vouloir mettre sur le même pied la Région de la Vallée d'Aoste et n'importe quelle commune.
Mr. l'Avt. Caveri, Président de la Junte, résume les questions et déclare que la Junte propose de repousser les observations et les propositions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième points précités.
Premier point
Revenant au premier point, Mr. le Président Caveri commente quatorze propositions, qui ont trait aux articles suivants et que la Junte propose de vouloir accepter, en tenant compte des différentes propositions de modifications suggérées par Mr. le Président de la "Commissione di Coordinamento".
Il s'agit, dit-il, essentiellement de questions de forme: d'autre part, l'Administration régionale tient à démontrer qu'elle n'est pas, par principe, intransigeante.
Article 16 - La Junte propose que le premier alinéa soit complété en ajoutant la phrase suivante: "... in analogia a quanto previsto dall'articolo 38 - ultimo comma - dello Statuto speciale della Regione per l'assunzione del personale statale in servizio nella Valle d'Aosta".
Il estime qu'il est préférable que cette phrase soit reportée au commencement de l'alinéa, qui, cependant, devrait être rédigé comme suit: "In analogia a quanto previsto dall'articolo 38 - ultimo comma - dello Statuto Speciale della Regione per l'assunzione del Personale statale in servizio nella Valle d'Aosta, l'Amministrazione regionale assume in servizio personale preferibilmente originario della Regione".
Article 22 - 2ème alinéa - La Junte est d'avis que le deuxième alinéa pourrait être modifié de la manière suivante: "Gruppo A - Personale con funzioni direttive o di concetto, per il cui posto è prescritto il diploma di laurea".
Articles 25, 133 et 134 - On nous a fait observer que d'autres Associations régionales pourraient surgir et que, par conséquent, il vaudrait mieux remplacer l'expression "dell'Associazione regionale" avec les mots "dell'Associazione regionale o delle Associazioni regionali" à l'article 25, lettre d) numéro 1 - lettre d) numéro 2 et lettre e) numéro 3; une modification analogue devrait être apportée à la fin des alinéas 1), 2), 3) et 4) de l'article 133.
On a fait remarquer, dit Mr. le Président Caveri, l'opportunité de remplacer, - toujours à l'article 25, (antépénultième alinéa), et à l'article 134 (avant-dernier alinéa), - la parole "infruttuose" avec les mots "non valide".
Mr. le Président Caveri déclare de concorder quant aux modifications ci-dessus et propose, en outre, que l'avant-dernier alinéa de l'article 25, deuxième partie ("in caso di parità di voti, il pa-rere si intende favorevole all'interessato"), soit ainsi modifié, selon la proposition de Mr. le Prési-dent de la "Commissione di Coordinamento": "in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del Presidente della Commissione".
Article 31 - On propose de compléter les dispositions citées à la lettre d) ("da un tecnico estra-neo all'Amministrazione, particolarmente competente in materia"), en ajoutant les mots suivants: "designato dalla Giunta regionale".
Article 38 - On propose d'ajouter un nouveau premier alinéa, ainsi conçu: "Agli effetti dell'am-missione ai concorsi o delle precedenze o preferenze di legge, gli aspiranti appartenenti a categorie benemerite dovranno produrre i titoli o i certificati rilasciati in conformità alle norme del presente articolo".
Article 43 - On propose de modifier comme suit le deuxième paragraphe: "L'estrazione del tema da svolgere è fatta da un aspirante scelto a caso dal Presidente della Commissione giudicatrice".
Article 54 - 3ème alinéa - On propose d'insérer les mots "e ininterrotto" entre les mots "lodevole" et "servizio".
Article 61 - dernier paragraphe - On propose d'ajouter le mot "scritta" entre les mots "co-municazione" et "ai dipendenti".
Article 86 - On propose d'ajouter au premier paragraphe, après le mot "Comune" les mots suivants: "ove ha sede il proprio ufficio".
Article 89 - Lettre c ) et d) - On a fait remarquer que les dispositions dont il s'agit, telles qu'elles ont été rédigées, laisseraient entendre que l'indemnité appartiendrait de droit: "c) al personale incaricato non avente con l'Amministrazione un vero e proprio rapporto di pubblico impiego; d) al personale che cessi di prestare servizio in seguito a dimissioni volontarie ove non abbia prestato servizio per almeno due anni".
Cependant, ajoute Mr. le Président Caveri, au point de vue grammatical et logique, le véritable sens de la phrase est clair, puisqu'elle dépend de la diction qui précède: "Tale indennità non è corrisposta:".
Pour cette raison la Junte retient qu'il n'y a pas lieu d'apporter des modifications aux dispositions prévues aux lettres c) et d).
Article 94 - Pour des raisons de clarté et pour qu'il soit bien établi que le personnel a droit aux vacances, conformément à l'article 36 de la Constitution, on propose de supprimer les mots: "non concedere", à l'avant-dernier alinéa de cet article, et les mots: "in tutto o" au dernier alinéa.
Article 117 - La Junte a reconnu exacte l'observation de Mr. le Président de la "Commissione di Coordinamento" qui fait noter que la limite d'âge de soixante-dix ans pour la mise en retraite des employés et des salariés de l'Administration régionale est excessive. On propose partant de ré-duire la limite d'âge, prévue à la lettre d) de cet article, et d'inscrire: "gli anni sessantacinque" au lieu de "gli anni settanta".
Il estime que, logiquement, il faut réduire en conséquence la limite d'âge établie à la lettre b) du dit article et inscrire: "sessanta anni di età" au lieu de: "sessantacinque anni di età".
Article 155 - lettre b) - On propose de supprimer les mots suivants: "e che abbia meno di tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio".
Mr. le Président Caveri informe, ensuite, le Conseil que la Junte propose d'apporter la suivante modification au Rôle des employés régionaux:
Divisione VIII - Istruzione Pubblica - La diction: "Segretario di I. classe - posto di ruolo n. 1 - Gruppo B - Grado 6° - Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore - as-similabile per stipendio al grado statale VIII-VII" - devrait être modifiée comme suit:
"Segretario di I. classe - posto di ruolo n. 1 - Gruppo A - Grado 5° - Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lingue straniere - Grado statale assimilabile per stipendio: VII" - avec les appointements et les augmentations périodiques prévus par le règlement pour les emplois de cinquième grade, groupe A.
Il s'ensuit une courte discussion sur le titre d'étude qui devrait être requis, à laquelle prennent part Mr. l'Avt CAVERI, Président de la Junte, Mr. l'Avt. BONDAZ, Président du Conseil, Messieurs les Assesseurs BERTHET et DEFFEYES et Messieurs les Conseillers DESAYMONET-RONC, NORAT et DUJANY.
Mr. l'Assesseur BERTHET propose que l'on requière le diplôme de docteur ès-lettres et celui d'aptitude à l'enseignement de la langue française.
Le Conseil, à l'unanimité, concorde sur la proposition formulée par la Junte régionale ainsi que sur la proposition formulée par Mr. l'Assesseur Berthet en ce qui concerne les titres d'étude qui devront être requis pour recouvrir la charge de Secrétaire de première classe auprès du Département de l'Instruction Publique de l'Administration régionale.
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Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, propone che il Consiglio si pronunci prima in merito alle osservazioni e proposte di cui ai punti 2), 3) e 4) del memoriale del Presidente della Commissione di Coordinamento che riguardano la revisione e la modificazione degli articoli 16, 19 e 44 del Regolamento organico nonché della tabella organica degli emolumenti annessa al regolamento stesso.
Rileva che dalla relazione del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, risulta che il Presidente del-la Commissione di Coordinamento intenderebbe far rivedere e modificare la tabella organica allo scopo di ridurre gli emolumenti in essa stabiliti per il personale dell'Amministrazione regionale. Chiede quindi che il Consiglio si pronunci in merito.
Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista non in-tendono che gli emolumenti stabiliti nella nuova tabella organica siano ulteriormente ridotti, essendo già stati, a suo tempo, troppo ridotti in base alle proposte della Giunta.
Il Consigliere Sig. MARCHESE rileva che la questione della tabella organica e degli stipendi è stata già ampiamente discussa in precedenti adunanze consiliari e ritiene, pertanto, che il Consiglio debba mantenere ferma la tabella a suo tempo adottata.
Il Consigliere Sig. DUJANY dichiara di concordare, in linea di principio, sulla tabella organica approvata, a suo tempo, dal Consiglio. Ritiene, tuttavia, che il Regolamento organico debba essere esaminato nel suo complesso e si chiede che cosa accadrebbe se la Commissione di Coordinamento si irrigidisse per la questione della tabella degli stipendi. Chiede se non sia più opportuno, nell'interesse stesso del personale, di continuare ancora le trattative con la Commissione Coordinamento allo scopo di giungere ad un accordo. Quando entrerà in vigore - egli aggiunge - il nuovo Regolamento se, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto, la legge regionale venisse portata dinanzi alle Camere?
Esprime il timore che, per evitare un pericolo momentaneo, si possa incorrere, in seguito, in un pericolo ancora più grande.
Dichiara che per questi motivi - e perché le osservazioni della Commissione di Coordinamento e le proposte della Giunta sono state presentate all'esame dei Consiglieri soltanto nell'adunanza odierna - non si sente in grado di esprimere un voto in ordine alla questione.
Mr. le Conseiller PERRON déclare de ne pas partager l'avis de Mr. le Conseiller Dujany, car, en vertu de l'article 2 du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste, le Conseil a le droit de légiférer en matière d'état juridique et économique du personnel de l'Administration régionale.
Il Consigliere Sig. DUJANY dichiara che occorre tener presenti anche altri articoli dello Statuto, non il solo articolo 2.
L'Assessore Prof. DEFFEYES dichiara di condividere e di mantenere il punto di vista espresso dal Presidente della Giunta, in quanto, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, il Consiglio può approvare leggi regionali purché le stesse siano in armonia coi principi generali della Costituzione.
Trattasi quindi, egli dichiara, di vedere se nella legge in esame vi siano punti che contrastino con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Poiché tutti i Consiglieri, prosegue, hanno la convinzione che tali punti di contrasto non vi siano nella legge esame, ritiene che il Consiglio possa mantenere le decisioni assunte; fa presente che, in caso di divergenza, sarà competente a decidere la Corte Costituzionale.
Ritiene che soltanto qualora vi siano motivi per ritenere incostituzionale la legge stessa, il Consiglio dovrebbe recedere dalle decisioni adottate.
Aggiunge che l'osservazione più importante mossa dal Presidente della Commissione di Coordinamento concerne gli articoli 16 e 44 del Regolamento, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 51 della Costituzione relative alla eguaglianza dei diritti riconosciuti e garantiti a tutti i cittadini.
In proposito, ritiene che non vi sia alcun contrasto con la Costituzione poiché il principio stabilito negli articoli 16 e 44 del Regolamento organico è sanzionato dall'articolo 38 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, che è legge costituzionale.
Conclude, proponendo di approvare le proposte della Giunta.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, illustra la questione dal lato giuridico, dando lettura con commento degli ultimi due commi dell'articolo 31 dello Statuto regionale.
Mr. l'Avt. CAVERI, Président de la Junte, fait remarquer que la question du Règlement pour le personnel traîne depuis trois ou quatre ans et déclare qu'il est tout à fait scandaleux, qu'après cela, il y ait encore des lenteurs et des possibilités de renvoyer la question.
Il fait observer au Conseil que les employés perçoivent des appointements selon l'ancien Rôle et que ces appointements ne sont pas du tout exagérés, vu que le Secrétaire Général perçoit une rétribution de 63.000 lires par mois et que les appointements des autres employés sont établis en conséquence d'après leurs grades.
Il informe, qu'à la suite des demandes toujours croissantes d'avances présentées par les employés, la Junte a décidé d'accorder une mensualité à tous les dépendants à titre d'avance sur les appointements qui leur seront dévolus conformément au nouvel état.
Etant donné que quelques Conseillers ont exprimé le doute que la définition de la question puisse être retardée encore en vertu de l'article 31 du Statut, il estime nécessaire d'attirer l'attention du Conseil sur ces deux points:
l) si le Conseil accepte de discuter de nouveau avec la "Commissione di Coordinamento" la question du Règlement et du Rôle, cela signifierait instituer une nouvelle Commission d'étude comme on a déjà proposé: et alors les pourparlers pourraient durer six mois encore et l'on n'aboutirait, probablement, à rien.
2) l'impression qu'il a rapportée de Rome est que les fonctionnaires mêmes de l'Etat considèrent un peu exagérées les observations faites par la "Commissione di Coordinamento" et que, par conséquent, il n'y aura pas de difficultés excessives pour ce qui concerne la question du traitement des employés.
Il insiste pour que le Conseil veuille approuver les propositions faites par la Junte et repousser les observations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième points des propositions du Président de la "Commissione di Coordinamento".
Il Consigliere Sig. DUJANY prende atto delle precisazioni fatte dal Presidente della Giunta, se-condo le quali, approvando il Regolamento organico in base alle proposte della Giunta, non sa-rebbe rinviata sine die l'entrata in vigore del Regolamento stesso; in relazione alle dichiarazioni del Presidente della Giunta, dichiara di recedere dalla sua proposta.
Aggiunge che ha ritenuto di dover fare le osservazioni di cui sopra perché mosso dalla sola preoccupazione che la questione del Regolamento organico, che si trascina già da parecchi anni, possa eventualmente subire un ulteriore rinvio di parecchi mesi.
Mr. le Président CAVERI tient à préciser qu'il a confié au Conseil une impression personnelle qu'il a rapportée de Rome, mais qu'il ne voudrait pas que ses paroles fussent interprétées comme une promesse qu'il n'est pas à même de faire.
Chacun, dit-il, peut faire des promesses selon ses possibilités mais non pas être garant des intentions d'autrui. Il précise que, par conséquent, il ne peut ni assurer ni promettre qu'il n'y aura pas d'oppositions aux Ministères et cela d'autant plus que l'expérience récente, pour ce qui touche à la question du domaine régional, démontre que des promesses purement verbales, même solennelles, peuvent souvent aussi être retirées. Il prie donc le Conseil de vouloir donner une juste interprétation à ses paroles.
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, chiede se qualche altro Consigliere intenda formulare ancora osservazioni al riguardo e avverte che, in caso contrario, porrà ai voti la proposta di non accogliere le modificazioni suggerite dal Presidente della Commissione di Coordinamento ai punti 2°, 3° e 4° del succitato memoriale.
Il Consigliere Sig. DUJANY ritiene opportuno che il Consiglio rifletta ancora sulla questione in oggetto prima di decidere; a richiesta del Presidente Avv. Dr. Bondaz, precisa di ritenere che ogni decisione in merito potrebbe opportunamente essere rinviata, se non ad altra adunanza, almeno all'adunanza pomeridiana.
L'Assessore Per. ind. FOSSON ritiene che la questione del Regolamento e della tabella degli as-segni al personale sia stata già ripetutamente e assai ampiamente discussa dal Consiglio e non debba, pertanto, essere ripresa in esame; rileva che l'eventuale riesame della tabella significa a priori e con certezza la riduzione degli emolumenti del personale.
Ritiene che la decisione eventuale di rinviare alla adunanza pomeridiana ogni provvedimento in merito all'oggetto non possa risolvere nulla, mentre il rinvio ad altra seduta significherebbe che il Consiglio ha in animo di rivedere tutta la questione. Dichiara che anche per il miglior funzionamento dell'Amministrazione è necessario di poter pretendere dal personale il massimo rendimento; ritiene che condizione e premessa indispensabili per ottenere detto risultato siano quelle di definire una volta per sempre la questione del regolamento e di procedere all'inquadramento ed alla sistemazione del personale.
Il Consigliere Sig. DUJANY insiste sulla opportunità che la votazione in merito all'oggetto sia rinviata almeno alla seduta pomeridiana, perché, le ultime osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento e le proposte della Giunta sono state portate a conoscenza del Consiglio nella adunanza odierna; ritiene opportuno che ai Consiglieri sia dato un maggior tempo per poter riesaminare la questione ed esprimere il voto con piena cognizione di causa anche circa il probabile seguito della questione.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, precisa di avere avuto, in via confidenziale, dal Pre-sidente della Commissione di Coordinamento le proposte e i rilievi di cui ai citati quattro punti, durante il colloquio di lunedì sera 6 novembre; fa presente che tali proposte e rilievi sono stati immediatamente esaminati - nella prima seduta - dalla Giunta, per cui non fu possibile trasmetterne copia, con il parere della Giunta, ai Signori Consiglieri prima dell'adunanza odierna.
Ritiene, pertanto, che non possa essere mosso alcun appunto al riguardo alla Giunta.
Il Consigliere Sig. DUJANY chiarisce che non ha inteso né intende muovere alcun appunto alla Giunta ma intende solo attirare l'attenzione del Consiglio sulla opportunità, da lui prospettata, di rinviare la votazione ai fini di un più approfondito esame della questione della tabella organica; precisa di avere fatto la proposta di rinvio non con l'intento di rivedere la tabella organica, ma al solo scopo di accertare se, in merito, la soluzione proposta dalla Giunta sia la migliore.
Segue breve discussione circa gli intendimenti e i suggerimenti della Commissione di Coordinamento per quanto riguarda la revisione della tabella organica degli assegni e la conseguente richiesta di riduzione degli assegni di organico agli impiegati.
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Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, chiede che il Consiglio si pronunci se intenda decidere immediatamente sulle proposte e sui rilievi di cui ai citati punti n. 2, 3 e 4 (tabella organica) ovvero se intenda rinviare ogni decisione all'adunanza pomeridiana.
Pone, quindi, la questione in votazione e invita i Consiglieri che concordano per una decisione immediata sulla questione a votare favorevolmente mediante alzata di mano.
Il Consigliere Sig. MANGANONI, quale dichiarazione di voto in merito alla questione, afferma che i Consiglieri del gruppo social-comunista, essendosi già opposti all'approvazione degli emolumenti fissati dalla nuova tabella organica:
a) non possono, comunque, approvare che tali emolumenti siano ancora ulteriormente ridotti;
b) confermano il punto di vista già sostenuto nelle precedenti adunanze di Consiglio;
c) dichiarano di astenersi dall'esprimere il proprio voto.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 29 (ventinove).
Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 3 (tre: Geom. Nicco Giulio, Signora Désaymonet-Ronc e Sig. Manganoni).
Consiglieri votanti n. 26 (ventisei).
Consiglieri favorevoli a decidere immediatamente in merito all'oggetto: n. 25 (venticinque).
Consiglieri contrari n. 1 (uno: Dujany).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, accertato e comunicato l'esito della votazione, dichiara appro-vata la proposta di decidere immediatamente in merito alla questione.
Il Consiglio prende atto.
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Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, sulla proposta, formulata dalla Giunta, di non aderire alla richiesta, fatta dal Presidente della Commissione di Coordinamento, per il riesame e la modifica degli assegni annui della tabella organica, - richiesta avente lo scopo di far ridurre gli emolumenti nella tabella stessa stabiliti -, e per la modifica degli articoli 16, 19 e 44 del nuovo Regolamento organico (punti 2°, 3° e 4° del citato memoriale).
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 29 (ventinove).
Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 1 (uno: Dujany).
Consiglieri favorevoli all'accoglimento della proposta della Giunta n. 28 (ventotto).
Consiglieri contrari all'accoglimento della proposta della Giunta: nessuno.
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, accertato e comunicato il risultato della votazione, dichiara approvata la proposta di cui sopra formulata dalla Giunta.
Il Consiglio prende atto.
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Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che il Consiglio deve ora procedere alla votazione sulle modificazioni proposte dalla Giunta, in accoglimento di alcune osservazioni di cui al punto n. 1 del memoriale, in precedenza illustrate.
Il Presidente chiede se qualche Consigliere intenda ancora formulare osservazioni o rilievi in or-dine alle modificazioni proposte dalla Giunta.
Il Consigliere Signora DESAYMONET-RONC, richiamandosi alla discussione già avvenuta in ordine all'articolo 19, pur dichiarandosi favorevole al mantenimento di tale articolo nel testo formulato, raccomanda che l'Amministrazione regionale - nel valersi del suo diritto di insindacabilità - agisca sempre con criteri di lealtà, di giustizia e di equità.
Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara che sarà tenuta presente la raccomandazione fatta dal Consigliere Signora Désaymonet-Ronc.
Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista sono favorevoli, in linea di massima, alle modificazioni proposte dalla Giunta; rileva, peraltro, l'opportunità che siano trasmesse per tempo ai Consiglieri gli allegati delle proposte.
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, ritenuta esaurita la discussione, pone ai voti l'approvazione, per alzata di mano, delle sottoriportate modificazioni proposte dalla Giunta in ordine agli articoli della legge regionale di cui si tratta.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 30 (trenta).
Consiglieri favorevoli all'approvazione delle proposte della Giunta (di confermare l'emanazione della legge regionale di cui si tratta, con le modificazioni sottoriportate per quanto riguarda i ri-lievi e le proposte di cui al punto primo del citato memoriale): n. 30 (trenta).
Consiglieri contrari all'accoglimento delle proposte della Giunta: nessuno.
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Si dà atto che
IL CONSIGLIO
richiamate le deliberazioni consiliari n. 20 del 22 febbraio 1950; n. 23 e n. 24 del 23 febbraio 1950; n. 99 del 4 agosto 1950 e n. 111 del 6 ottobre 1950 e ritenuta l'urgenza di decidere in merito conferma della legge regionale di cui si tratta;
vista la lettera 25 agosto 1950, n. 9352 e il succitato recente memoriale, in quattro punti, del Presidente della Commissione di Coordinamento e preso atto dei colloqui intercorsi tra il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente della Commissione di Coordinamento in merito alla questione delle modificazioni da apportarsi alla legge regionale recante norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale;
richiamate e confermate le considerazioni di cui alla lettera n. 335/4 in data 14 giugno 1950, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Regioni - in merito alla questione della nuova tabella organica degli assegni annui del personale;
vista la disposizione di cui all'articolo 2 lettera a) dello Statuto speciale della Regione, concernente la potestà normativa primaria attribuita alla Regione nelle materie attinenti all'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e allo stato giuridico ed economico del personale;
vista la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione e ai sensi e per gli effetti di cui alla disposizione stessa;
ad unanimità di voti;
con l'astensione del Consigliere Signor Dujany, per quanto riguarda la riconferma dell'approvazione degli articoli 16, 19 e 44 della legge e della nuova tabella organica allegata alla legge stessa e cioè per quanto riguarda i punti 2°, 3° e 4° del citato memoriale;
delibera
1) di riconfermare l'approvazione con legge regionale delle norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 22 febbraio 1950, con le aggiunte e varianti successivamente già approvate con le sopracitate deliberazioni consiliari, nonché con approvazione delle modificazioni seguenti agli articoli in appresso indicati e alla tabella organica dei servizi e del personale (Divisione VIII - Istruzione Pubblica):
Art. 16. - Il primo comma viene completato con l'inserimento, all'inizio del comma, della seguente frase: "In analogia a quanto previsto dall'articolo 38 - ultimo comma dello Statuto speciale della Regione, per la assunzione di personale statale in servizio in Valle d'Aosta,".
Art. 22. - Il secondo capoverso viene modificato come segue: "Gruppo A - Personale con fun-zioni direttive o di concetto, per il cui posto è prescritto il diploma di laurea".
Artt. 25, 133, 134. - 1) Si sostituiscono le parole: "dall'Associazione regionale" con le parole "dall'Associazione regionale o dalle Associazioni regionali" alla lettera d) del n. 1, alla lettera d) del n. 2 e alla lettera e) del n. 3 dell'articolo 25 ed alla fine del 1°, 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 133.
2) Si sostituiscono le parole "infruttuose" con le parole "non valide", al terz'ultimo comma dell'articolo 25 ed al penultimo comma dell'articolo 134.
3) Il penultimo comma dell'articolo 25 - seconda parte - ("in caso di parità di voti il parere si intende favorevole all'interessato") viene modificato come segue: "in caso di parità di voti ha prevalenza il voto del Presidente della Commissione".
Art. 31. - La disposizione di cui alla lettera d) viene completata con l'aggiunta delle seguenti parole: "designato dalla Giunta regionale".
Art. 38. - Si aggiunge un nuovo primo comma de1 tenore seguente: "Agli effetti dell'ammissione ai concorsi o delle precedenze o preferenze di legge, gli aspiranti appartenenti a categorie benemerite dovranno produrre i titoli o i certificati rilasciati in conformità alle norme del presente articolo".
Art. 43. - La disposizione del secondo comma ("L'estrazione del tema da svolgere è fatta dall'aspirante più giovane di età ") è sostituita dalla seguente disposizione: "L'estrazione del tema da svolgere è fatta da un aspirante scelto a caso dal Presidente della Commissione giudicatrice".
Art. 54. - primo comma. - Si inseriscono le parole: "e ininterrotto" fra le parole "lodevole" e "servizio".
Art. 61. - ultimo comma. - Si inserisce la parola "scritta" fra le parole "comunicazione " e "ai dipendenti".
Art. 86. - Si aggiungono, al primo comma, - dopo la parola: "Comune" -, le parole seguenti: "ove ha sede il proprio ufficio".
Art. 94. - Si modifica l'articolo nel modo seguente:
a) Si sopprime la dizione "non concedere" al penultimo comma dell'articolo;
b) Si sopprime la dizione "in tutto o", all'ultimo comma.
Art. 117
- lettera b) - Si sostituisce la parola "sessantacinque" con la parola "sessanta".
- lettera d) - Si sostituisce la parola "settanta " con la parola "sessantacinque".
Art. 155 - lettera b) - Si sopprimono le seguenti parole: "e che abbia meno di tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio".
Tabella Organica dei servizi, del personale e dei relativi emolumenti annui di organico:
Divisione VIII - Istruzione Pubblica - Il posto di ruolo di Segretario di I. classe (Gruppo B - Grado 6° - assimilabile per stipendio al grado statale VIII-VII) è modificato e approvato come segue:
Segretario di I. classe - posto di ruolo n. 1 - Gruppo A - Grado 5° - titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere, con abilitazione all'insegnamento della lingua francese - grado statale assimilabile per stipendio: VII - Stipendio base annuo lordo: Lire 367.000 - Stipendio annuo lordo al primo aumento periodico: Lire 398.000 - Stipendio annuo lordo al secondo aumento periodico: Lire 429.000 - Anni richiesti per ogni aumento periodico: quattro.
2) di confermare, a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione, la promulgazione della legge regionale, secondo lo schema di legge già trasmesso alla Presidenza della Commissione di Coordinamento e con le modificazioni cui al n. l della presente deliberazione.
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