Oggetto del Consiglio n. 126 del 9 novembre 1950 - Verbale

OGGETTO N. 126/50 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULLA RITARDATA DISTRIBUZIONE DI GENERI CONTINGENTATI. (Interrogazione)

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla interrogazione del Consi-gliere Signor Dujany Cesare concernente la "Richiesta di chiarimenti sulla ritardata distribuzione dei generi contingentati", interrogazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio regionale delli 6 ottobre 1950 e che è del tenore seguente:

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Châtillon, 14 settembre 1950

Signor Presidente del Consiglio regionale

AOSTA

La prego di voler portare all'ordine del giorno la presente interrogazione:

Il sottoscritto chiede di conoscere quali furono le cause della ritardata distribuzione dei generi contingentati e desidera che vengano precisate le responsabilità degli enti a ciò addetti.

Ringrazia ed ossequia.

F.to Dujany Cesare

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L'Assessore all'Industria e Commercio, Per Ind. FOSSON, riferisce quanto segue:

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"Sono spiacente che una lieve indisposizione mi abbia impedito di rispondere sin dalla seduta del 6 ottobre all'interrogazione del Consigliere Sig. Dujany, poiché la risposta sarebbe stata certamente più di attualità.

Il ritardo, ad ogni modo, non è venuto a modificare quanto intendevo dire allora; mi permetterà invece di aggiungere qualche particolare più recente.

Non era mia intenzione dilungarmi; constatato però che sull'attuazione del contingentamento si sono diffuse e ancora si stanno diffondendo, ad arte o per ignoranza, voci che non corrispondono a verità, desidero cogliere l'occasione per fare al Consiglio un'esposizione sommaria del lavoro svolto dopo le delibere consiliari del febbraio di quest'anno e chiarire nello stesso tempo le cause che hanno determinato un certo ritardo nella distribuzione di alcuni generi contingentati.

Dirò subito che le diverse cause possono suddividersi in due ordini, precisamente: cause di ordine burocratico-amministrativo dovute agli uffici statali interessati all'attuazione del nostro contingentamento e cause di ordine tecnico-organizzativo dei grossisti, alle quali cause aggiungerei anche alcune interferenze speculative di importatori.

Così distinte tali cause, le esamineremo insieme; la materia non è semplice; prego quindi i colleghi Consiglieri di avere la bontà di seguirmi con un po' di attenzione:

La legge 3 agosto 1949, n. 623, che prevede agevolazioni fiscali per alcuni contingenti di prodotti destinati al consumo nel territorio della Valle d'Aosta, non poté avere quella sollecita applicazione che era nei desideri di tutti, oltre che per ragioni di diffidenza di cui era permeato l'ambiente ufficiale in seguito al timore del verificarsi di lamentati abusi che si sarebbero già verificati altrove (vedi Gorizia), anche per necessità di predisporre una precisa regolamentazione che fugasse ogni lontano sospetto di possibili irregolarità.

Il Consiglio regionale si occupò a diverse riprese di questo problema e nella seduta del 3 febbraio di quest'anno, al termine di un'ampia discussione durata un giorno e mezzo, concretò il suo indirizzo nelle deliberazioni n. 8 e n. 9, concernenti rispettivamente le "Norme generali per l'attuazione dei sistema del contingentamento in Valle d'Aosta" e il "Regolamento per l'applicazione della legge 3-8-1949, n. 623".

Questi atti del Consiglio regionale furono comunicati ai Ministero delle Finanze, i cui organi non hanno mancato di esternare anche recentemente la loro approvazione sulle serie intenzioni con le quali si intendeva, come si intende, attuare il regime dei contingentamenti, al quale dovrà seguire quello della Zona Franca integrale, come previsto dall'art. 14 della legge costituzionale n. 4 del 26-2-1948 (Statuto regionale).

Le deliberazioni del Consiglio regionale, mentre rassicuravano le sfere ufficiali nei nostri riguardi, fornivano altresì la materia per la regolamentazione inerente all'applicazione della legge da parte degli uffici periferici.

Il Ministero, infatti, dopo reiterati nostri interventi, con nota n. 2241 del 29-5-1950, dava final-mente alla Intendenza di Finanza di Aosta la facoltà di "consentire che sia dato inizio alle opera-zioni di prelevamento, in esenzione, dei primi quantitativi di prodotti occorrenti per la distribuzione alla popolazione civile" (erano quindi escluse le industrie).

Nello stesso tempo precisava però, nella premessa, quanto appresso, che vi leggo integralmente:

"L'art. 4 della legge riserva la gestione e la amministrazione dei contingenti di prodotti da am-mettere alle esenzioni di cui alle precedenti lettere a e b al Consiglio della Valle, che, a tali fini, ha predisposto opportune norme che sono state approvate con deliberazione n. 9, del 3 febbraio u.s. e sulle quali questo Ministero non ha in linea di massima osservazioni da muovere. Prima però di dare il benestare al Consiglio della Valle, desidera che codesta Intendenza, che certamente è in possesso di copia di detta deliberazione, d'intesa con i competenti Uffici finanziari, faccia conoscere le eventuali osservazioni o proposte, tenendo presenti le direttive di carattere generale qui appresso indicate... ".

Seguono dieci punti, di cui sorvolo la lettura, poiché già riassunti al Consiglio, prima ancora di ricevere la nota stessa, in occasione della risposta data all'interpellanza del Consigliere Manganoni, nell'adunanza consiliare del 12 aprile.

Una prima riunione aveva luogo il giorno 9 giugno, presso l'Intendenza di Finanza di Aosta; erano presenti l'intendente di Finanza di Aosta, il Direttore superiore della Dogana di Aosta in rappresentanza anche del Direttore superiore della Dogana di Torino, l'Ingegnere capo e l'Ingegnere principale dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione di Torino, l'Ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico erariale, il Capitano della Guardia di Finanza; l'amministrazione regionale era rappresentata dal sottoscritto, assistito dal consulente doganale.

Com'è ovvio, - perché ormai tutti hanno una esperienza in materia burocratica e specialmente in così delicata questione, che si risolve con la rinuncia da parte dello Stato a riscuotere importanti tributi -, molte e varie sono state le obiezioni sollevate dai funzionari incaricati dell'applicazione della legge.

Obiezioni, alcune, sostanziali, e di queste dirò dopo, ma molte altre dettate dalle riserve mentali, secondo l'abito costante dei funzionari di volere, - a scanso di responsabilità o, come diceva qualcuno, per non essere incolpato di leggerezza, - rimpicciolire sempre più i benefici concessi dalla legge.

Tutto questo ha fatto sì che decisioni di massima concretate nella riunione del 9 giugno affiorassero ancora ultimamente perché risollevate, dopo essere state ancora una volta, una seconda e persino una terza volta risolte.

Ne sia un esempio la questione della birra, per la quale tutto era stato predisposto; ben 3 riunioni erano state necessarie per raggiungere un accordo. Era stato convenuto che, nell'attesa di avere i tappi speciali portanti la leggenda che ne limita il consumo in Valle, si poteva iniziarne la distribuzione in esenzione; l'UTIF aveva già rilevato le giacenze presso la Birra Aosta, fissato la gradazione saccarometrica media, ecc. ecc.; senonché nessuno ha voluto assumersi la responsabilità di dare un ordine preciso alla Guardia di Finanza preposta alla sorveglianza della fabbricazione e, in questo caso, anche al prelievo dalla fabbrica per la distribuzione in Valle.

Superata la difficoltà dei tappi a corona, sembrava pacifico che si dovesse dare l'avvio alla ven-dita agevolata della birra.

Indette dall'UTIF, ebbero luogo altre riunioni presso l'Intendenza di Finanza allo scopo di chia-rire altri particolari, fra cui la gradazione saccarometrica elevata a gradi 12, anziché a gradi 11, come erroneamente aveva proposto l'UTIF.

Finalmente l'UTIF emanava l'ordine di servizio, che ci veniva comunicato dall'Intendenza di Finanza con nota n. 8570 del 10 ottobre, per l'immediata applicazione; ordine che venne comunicato alla Ditta Birra Aosta per l'immediata vendita della birra.

A questo punto il funzionario addetto alla vigilanza della fabbrica dichiarava che non gli erano pervenuti gli ordini del proprio superiore e, pertanto, non poteva procedere ad accertamenti per l'abbuono dell'imposta.

Mentre si stava redigendo un'energica nota di protesta diretta all'Intendenza di Finanza per que-sto incomprensibile modo di agire degli Uffici, ci venne, giorni fa, recapitata altra nota dell'UTIF, diretta all'Intendenza e a noi per conoscenza, nella quale si comunica di avere deferito ogni questione al Ministero.

Da parte nostra, insisteremo presso l'Intendenza di Finanza e speriamo di indurre quest'ultima a dare esecuzione, sia pure in via transitoria, alla intesa precedentemente stabilita.

Pronta è stata, invece, la soluzione per quanto si riferisce all'abbuono dell'I.G.E., raggiungendosi facilmente l'accordo con l'Ufficio del Registro, che gestisce il servizio di riscossione di tale tributo.

Ad ogni buon conto, in quella prima riunione del 9 giugno, fatta eccezione per le questioni sostanziali cui abbiamo accennato, si era raggiunto un accordo di massima e si era anche ottenuta l'estensione alle industrie dei provvedimenti di esenzione non previsti nella nota ministeriale.

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Le questioni sostanziali, che preoccupavano i funzionari e che formarono oggetto di ripetuti con-vegni, sono le seguenti:

a) Com'è noto, all'art. 1 della legge 3-8-1949, n. 623, nell'intento di voler precisare i tributi, da cui si intendeva esentare i contingenti in esso previsti, vennero enumerati tutti quelli che erano allora in vigore e che colpivano i prodotti stessi. Ne è risultato, invece, che il diritto erariale sugli spiriti di 1a e 2a categoria (esclusi quelli da vino) che, nel momento in cui veniva formulata l'esenzione, aveva cessato di aver vigore, per riaffacciarsi più tardi, non venisse compreso fra i tributi da cui debbono essere esentate le merci contingentate.

b) L'esenzione comprende, inoltre, all'art. 1, il diritto di licenza che gravava in ragione del 10% sul valore della merce estera importata.

Tale tributo, in seguito all'andata in vigore della nuova tariffa dei dazi doganali (15-7-1950), venne soppresso e, in sua vece, venne istituito il diritto amministrativo, che colpisce le merci in ragione di L. 0,50% sul valore.

c) Sempre all'art. 1, la voce spiriti, liquori ed acquaviti ecc. è espressa semplicemente in ettolitri anziché in ettolitri anidri come era stato proposto in origine.

d) Altra importante questione, in ordine alle agevolazioni fiscali, si riferisce all'art. 2 della legge dei contingenti.

Infatti, in detto articolo l'esenzione dall'I.G.E. veniva limitata soltanto al 1° atto economico, senza fare distinzione fra prodotti tassati ad ogni atto economico e quelli, invece, colpiti una tantum, con una aliquota elevata comprensiva di tutti i passaggi economici successivi.

e) Non meno importante e scottante è la limitazione della libertà di rifornimento all'estero con-tenuta nella disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge ripetutamente citata, nel quale, infatti, è detto che l'eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'art. 1 è assoggettata all'osservanza delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari.

In altri termini il diritto all'acquisto all'estero è subordinato alla norma, imperante al momento, della politica economica e valutaria generale dello Stato.

f) Si aggiunga che la legge imperfetta e in qualche punto contradditoria, come abbiamo visto, non sempre è stata interpretata, e non lo è tuttora, nello stesso modo dai funzionari delle varie amministrazioni finanziarie interessate (e ciò anche a Roma), con l'inevitabile conseguenza di intralci nell'approvvigionamento di alcuni generi e con relativo ritardo nella distribuzione; casi tipici quelli della cioccolata, dei liquori e dei profumi.

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Non si è atteso sino ad oggi per affrontare le questioni formali e sostanziali cui si è accennato innanzi, ma volutamente quest'azione è stata intrapresa soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad iniziare l'approvvigionamento dei generi contingentati; perché altrimenti, lo posso af-fermare con assoluta certezza, saremmo ancora in attesa che le varie Direzioni generali del Ministero delle Finanze e del Ministero del Commercio estero si mettano d'accordo e l'autorizzazione stessa sarebbe ancora di là da venire.

Comunque, tutti questi punti sono stati trattati nel lungo memoriale che abbiamo inviato all'Intendenza di Finanza subito dopo la riunione del 9 giugno; detto memoriale fa parte integrante della relazione dell'Intendenza di Finanza di Aosta al Ministero delle Finanze.

Mediante rapporti personali dell'Assessore e del consulente con i Capi degli Uffici Finanziari periferici, con trattazione di particolari problemi, molti dubbi sono stati risolti ed è stata avviata la distribuzione di parecchi generi.

Negli ultimi giorni del mese di settembre siamo stati a Roma per tentare di risolvere le questioni più grosse; per alcune, e non sono le più importanti, sarà necessaria una azione politica direttamente presso il ministro; mi riferisco all'esenzione dal diritto erariale sugli spiriti e dal diritto amministrativo.

Per le altre, e fra queste le più importanti, abbiamo fondate ragioni di prevedere una soluzione a noi favorevole; non intendo però dare alcuna assicurazione prematura perché ormai l'esperienza di questi ultimi tempi mi consiglia di continuare a dubitare degli accordi verbali e di fare affidamento sui soli documenti firmati.

Si tratta, ad ogni buon conto, di cifre non disprezzabili; infatti se ci sarà riconosciuta l'esenzione dell'I.G.E. "una tantum", il beneficio annuo sui vari generi colpiti potrà variare fra i 40/50 milioni, a seconda se lo zucchero sarà di produzione nazionale od estera. Da notarsi che l'incidenza maggiore dell'I.G.E "una tantum" grava sullo zucchero e sul caffè.

Per il momento, dato che la dogana esigeva il versamento dell'imposta e quindi veniva compu-tata nella determinazione del prezzo di vendita da parte dei commercianti, si è ottenuto che il versamento alla dogana venga fatto su un conto speciale intestato all'Amministrazione regionale, che naturalmente incamererà dette somme se verrà accordata l'esenzione.

L'eventuale incameramento avverrebbe sul conto speciale istituito presso l'Amministrazione re-gionale per la gestione dei contingenti; sarà quindi sempre il Consiglio che disporrà di tali somme attraverso la destinazione degli avanzi di gestione.

Quando le licenze d'importazione saranno concesse direttamente, primo risultato che otterremo sarà quello di estromettere tutti coloro che sulle licenze stesse speculano largamente (e non vi dico quanti ce ne sono); secondo e principale risultato sarà quello di avere la possibilità di approvvigionarci all'estero di alcuni generi ad un prezzo nettamente inferiore al corrispondente prezzo nazionale: questo vale specialmente per lo zucchero e per gli olii di semi.

Anche qui, da un conto molto sommario, si può contare su un maggior beneficio di altri 40-50 milioni, da ripartirsi fra tutta la popolazione.

Questo punto può darsi come acquisito poiché, in seguito ai colloqui di Roma, verso la metà ottobre abbiamo ricevuto dal Ministro del Commercio estero, on. Lombardi, la seguente lettera:

"OGGETTO: Importazione contingenti della Valle d'Aosta -

In relazione alle richieste avanzate da codesta Valle a mezzo dell'Assessore all'economia Sig. Fosson, si comunica che questo Ministero si dichiara disposto a rilasciare permessi di importazione per le merci e le quantità annuali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 623, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre1949, a condizione che le domande vengano avanzate dal Consiglio della Valle e firmate dal Presidente del Consiglio stesso.

Per quanto si riferisce all'amministrazione dei contingenti suddetti, codesta Valle provvederà alle singole assegnazioni secondo le norme stabilite dal sopracitato provvedimento legislativo che regola la speciale concessione accordata a codesta Regione".

IL MINISTRO

F.to Lombardo

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Queste le principali difficoltà e cause di ordine burocratico amministrativo quasi inevitabili nella prima attuazione di un provvedimento completamente nuovo, che, per essere operante, ha bisogno di tutti i crismi di una serie di uffici e di amministrazioni diverse.

Ad ogni modo vari scogli sono già stati felicemente superati in questo campo; speriamo che, su-perati quelli che ancora rimangono, la barca dei contingenti possa finalmente correre tranquilla in un mare più sicuro, sino ad approdare al porto della Zona Franca.

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E veniamo adesso alle altre cause:

In data 1-9, alla circolare n. 162, diretta ai Sindaci della Valle, univamo la seguente precisazione:

"A proposito del ritardo nella distribuzione dello zucchero "con tessera", che doveva avere inizio il giorno 24 corr., come da avviso in data 19 agosto, si precisa che nessuna responsabilità può imputarsi all'Amministrazione regionale, in ordine al lamentato ritardo, in quanto i grossisti avevano preso formale impegno di distribuire alla popolazione lo zucchero alla data fissata.

Si spera che l'inconveniente venga rimosso entro qualche giorno. In caso di ulteriore ritardo, l'Amministrazione prenderà i provvedimenti per la giusta tutela degli interessi della popolazione".

La stessa precisazione, in data 9-9, veniva inviata ai giornali locali, per la pubblicazione sotto forma di comunicato.

Molti hanno potuto pensare che era questa una maniera semplicista di scartare le proprie responsabilità; perciò preciserò i fatti:

1) entro il primo agosto tutti i Comuni avevano ricevuto le tessere ed i buoni alcool, con le re-lative istruzioni per l'intestazione e la distribuzione;

2) con il 10 dello stesso mese, tutti i Comuni avevano provveduto alla distribuzione delle tessere e dei buoni di cui sopra;

3) con il 12 agosto, tutte le ditte assegnatarie avevano ricevuto i "Buoni di prelevamento" per l'introduzione in Valle, in esenzione fiscale, dei generi occorrenti per un fabbisogno di mesi tre.

Nello stesso tempo erano pure stati approntati, a cura dell'Amministrazione regionale, i nuovi uffici per la Dogana nell'ex-palazzo del Governo. (Anche a questo abbiamo dovuto provvedere noi!).

All'atto del ritiro dei buoni di prelevamento, i grossisti interessati all'introduzione dei generi contingentati, indicavano, come date da fissarsi per l'inizio dei prelievi da parte dei consumatori, le date del 21 agosto per lo zucchero, caffè, surrogati di caffè e thè, e del 28 agosto per il cacao in polvere, la cioccolata e l'olio di semi.

Essi assicuravano, infatti, che gli acquisti delle merci erano già in corso ed i contratti perfezionati.

Ulteriore assicurazione chiedevamo telefonicamente il giorno 18 agosto, prima di dare alla stampa il manifesto che porta la data del 19 agosto e in cui prudenzialmente si fissavano le date di inizio della vendita dei prodotti contingentati al 24 agosto e al 1° settembre

La distribuzione del caffè, del thè, del surrogato di caffè e del cacao in polvere si può dire che è avvenuta, se non in tutti i Comuni, almeno nei centri maggiori, con lievissimo ritardo sulla data fissata.

Nessuna colpa hanno i grossisti per la mancata distribuzione della cioccolata. Il Ministero, nella sua nota, si era riservato di dare disposizioni per la lavorazione in temporanea importazione da parte di Ditte nazionali; tali disposizioni abbiamo già sollecitato, ma non sono state ancora emanate.

A suo tempo, però, ci era stato detto che avremmo potuto importare per il momento la cioccolata dall'estero; per questo noi l'avevamo inclusa nei generi di cui si doveva iniziare la distribuzione.

Nuove difficoltà, già superate in un primo tempo, sono invece sorte in seguito per lo scarico del corrispondente quantitativo di cacao e zucchero; abbiamo già affrontato anche questo problema e speriamo di risolverlo presto.

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Per l'olio oli semi e per lo zucchero non si può fare a meno di chiamare in causa i grossisti.

Mi limiterò a darvi dei particolari sulla questione dello zucchero, in quanto è appunto il ritardo della sua distribuzione che ha destato il maggiore e ben giustificato malumore da parte della popolazione e che ha dato la stura alla fantasia dei soliti denigratori.

Richiamandoci alle disposizioni che regolano la importazione delle merci dall'estero, avevamo più volte raccomandato ai grossisti di volersi orientare per i primi acquisti, specialmente per lo zucchero, su prodotti nazionali, e ciò ad evitare che per cause non prevedibili il competente Ministero non accordasse o, comunque, ritardasse la concessione delle licenze di importazione, e con ciò avessero a verificarsi ritardi nella distribuzione.

Onestamente dobbiamo dare atto che, in conseguenza di fatti contingenti, ( - guerra in Corea, congiuntura della produzione, scioperi dei zuccherieri e accaparramento da parte della popolazione, -) le raffinerie italiane si trovavano, in agosto, nell'impossibilità di soddisfare a tutte le richieste ed avevano disdetto parte degli impegni di fornitura assunti per quel mese, rinviando le relative consegne ai primi di settembre.

Non si può, quindi, assicurare che le raffinerie avrebbero mantenuto gli impegni con i nostri grossisti se questi avessero predisposto in tempo gli opportuni acquisti; stà di fatto che i grossisti giudicarono preferibile acquistare dalla Ditta ECOR 2.000 q.li di zucchero di provenienza svizzera, con relativo permesso di importazione del Ministero del Commercio estero.

Detto zucchero arrivò effettivamente in tempo per la data di distribuzione prevista dai grossisti; ma non così il permesso di importazione senza del quale la Dogana non poté dar corso allo svincolo dei vagoni.

Le vicende di questo permesso si possono riepilogare come segue:

La Ditta venditrice dello zucchero, "ECOR", aveva depositato presso la dogana di Luino un vec-chio permesso di importazione per "pacchi dono", reso, in seguito, valido per zucchero commerciale.

La Dogana di Luino rifiutò il trasferimento del permesso alla Dogana di Aosta, in seguito a nuove disposizioni sopraggiunte.

La Ditta ECOR si rivolse, - non per nostro tramite, ma direttamente, - al Ministero delle Finanze chiedendo che quest'ultimo autorizzasse il chiesto trasferimento.

Dopo qualche giorno l'incaricato delle operazioni chiese ed ottenne il nostro interessamento presso la Direzione Generale Doganale e I.I.L.: ciò fu fatto con telegramma n. 3561/5 del 23-8-1950.

Successivamente, lo stesso incaricato richiese altro nostro intervento presso il Ministero del Commercio Estero, intervento che fu concesso; a tal'uopo vennero spediti due telegrammi n. 3645 del 29-8-1950 e n. 3687 del 1-9-1950.

Né il Ministero delle Finanze, né quello del Commercio Estero hanno risposto ai due telegrammi, ma si è saputo dagli stessi interessati che il trasferimento della licenza è stato negato.

Come si vede, l'Amministrazione regionale non ha avuto alcuna ingerenza né nell'acquisto né nella spedizione dello zucchero in questione e, pertanto, nessuna responsabilità incombe sull'Amministrazione stessa.

Lo zucchero è stato, in seguito, scaricato dai vagoni ferroviari e trovasi attualmente custodito nei magazzini del Consorzio Agrario, sotto cauzione doganale. Risulta che le spese di sosta dei vagoni e quelle successive dell'affitto dei magazzini non sono a carico dei grossisti; nessuna maggiorazione di prezzo in dipendenza di queste spese sarà, comunque, da noi presa in considerazione.

In tal senso, infatti, sono stati informati i grossisti e gli interessati; non solo, ma agli stessi è stato detto chiaramente che potranno eventualmente usufruire della licenza di importazione rilasciata per tale derrata a nome della Valle soltanto a condizione che il prezzo dello zucchero in questione sia uguale a quello corrente estero, al momento in cui verrà sdoganato. Con ciò gli interessi della popolazione sono completamente salvaguardati.

Constatato che la partita in stazione non poteva venire svincolata intervenivamo presso i grossisti affinché si approvvigionassero tempestivamente dai zuccherifici nazionali; il che venne fatto e, finalmente, dal 15 settembre è stato possibile distribuire regolarmente lo zucchero del contingente in tutti i Comuni della Valle.

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Tutto è proceduto, invece, regolarmente per la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti, che ha avuto inizio puntualmente il giorno 26 agosto: come era stato annunciato.

Il lavoro di organizzazione, in questo caso, è stato, però, veramente complesso e impegnativo.

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Domani si inizierà la distribuzione dell'alcool, a giorni quella del petrolio; come vedete stiamo progressivamente attuando quanto ci è stato concesso per il momento.

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Ci sarebbe ancora da dire qualche cosa in merito ai prezzi.

In questa materia il nostro indirizzo è stato quello di seguirne l'andamento senza arrivare alla fissazione dei prezzi, in modo di lasciare ampia libertà alla concorrenza, anche per quanto riguarda la qualità.

Così facendo, abbiamo la convinzione di seguire la strada giusta.

Infatti, dopo le inevitabili incertezze iniziali, e forse anche qualche piccola stonatura da parte del commercio, noi contiamo, attraverso un graduale aumento delle nostre possibilità di controllo, di normalizzare anche questo settore.

Abbiamo già richiamato alcuni Enti (vedi Consorzio Agrario e Provvida) ai quali, sentita la Commissione consiliare, avevamo assegnato una parte dei contingenti, derogando a quello che era il regolamento, allo scopo di ottenere che esercitassero, anche in questo campo, quella che dovrebbe essere la loro vera funzione di calmieratori del mercato.

Purtroppo essi avevano mancato, sin qui, a questa loro funzione, praticando gli stessi prezzi di tutti gli altri dettaglianti.

Il nostro intervento, esteso anche alle Cooperative, ha cominciato a dare i suoi frutti; abbiamo ricevuto, infatti, da alcuni di questi Enti le prime comunicazioni di aggiornamento in ribasso dei prezzi dello zucchero, del caffè tostato e dell'olio di semi.

Recentemente, a tutti i grossisti appositamente convocati, ho, com'è mia abitudine, parlato in merito molto chiaramente.

Non avrei, quindi, oggi nulla da aggiungere per loro, se non un concetto morale sulla funzione sociale del commerciante, concetto che stralcio volentieri dal discorso che ho avuto il piacere di udire dal Sommo Pontefice, in occasione dell'udienza privata concessa ai congressisti partecipanti al Congresso Mondiale delle Camere di Commercio, tenutosi in Roma nell'aprile di quest'anno:

"Le commerçant, dira-t-on, doit être habile: sans doute! il doit être homme d'affaires, prudent plus que sentimental: sans doute encore! Mais il doit, à ses qualités strictement professionnelles, joindre un concept élevé de l'idéal de sa profession. Homme d'affaires, il doit se considérer également comme serviteur de la communauté.

A n'avoir d'autre ambition que d'encaisser toujours plus d'argent et de s'enrichir, il trahirait sa vocation, car on peut bien appeler de ce nom la mission que Dieu lui assigne, surtout dans des conjonctures particulièrement difficiles, en tant que commerçant. Il ferait ainsi le jeu des malveillants qui s'appliquent à faire, du commerce, un vampire vivant aux dépens de toute la vie économique".

Avrei voluto terminare con queste parole dall'alto contenuto sociale e umano! Non posso, invece, esimermi da un breve spunto polemico su una questione che interessa tutto il Consiglio.

Intendo, infatti, mettere l'accento su quanto ho detto all'inizio della mia relazione in merito all'art. 14 del nostro Statuto, perché è ora di finirla di accusare il Consiglio regionale di aver rinunciato alla zona franca o, come dice un certo giornale, di aver barattato la Zona Franca con gli attuali contingenti.

Il riferimento all'art. 14 dello Statuto non solo è chiaramente espresso nell'art. 1 della stessa legge 3-8-1949, ma l'attuale Consiglio, nella seduta del 14 ottobre dello scorso anno, all'unanimità, approvava di richiedere l'applicazione dei contingenti, facendo precedere la richiesta stessa da un ordine del giorno riaffermante la sua decisione unanime affinché venga attuata al più presto la Zona Franca integrale.

L'attuale Consiglio, come del resto il precedente, ha fatto quanto doveva fare in questa materia; "col timbro della più spudorata vergogna", per usare le sue stesse parole, può quindi essere segnato l'anonimo gazzettiere del "Monitore", che spudoratamente mente sapendo di mentire.

Purtroppo non sarà facile ottenere quanto ci spetta per diritto, ma la popolazione valdostana può comunque essere certa che non saremo noi a tradire i suoi interessi, sia su questo come su tutti gli altri punti".

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Il Consigliere Sig. DUJANY ringrazia l'Assessore Per. Ind. FOSSON per la sua esauriente espo-sizione sulle cause che hanno ritardato la distribuzione alla popolazione dei generi contingentati; ritiene che le delucidazioni ed i chiarimenti molto opportunamente forniti dall'Assessore debbano essere portati a conoscenza della popolazione, in risposta alle infondate accuse mosse all'Amministrazione regionale da persone male informate o non a conoscenza delle cose.

IL CONSIGLIO

prende atto.

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